Enti in dissesto finanziario, sancita l’intesa sullo schema di decreto di riparto fondo

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 10 settembre 2020, ha sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 106-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario. È stato invece rinviato il parere, ai sensi dell’art. 53, comma 2 del D.L. n. 104/2020, sullo Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale.
Si ricorda che l’art. 106-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, istituisce un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Il fondo è finalizzato:

  • per il 50% ad interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà dei comuni in stato di dissesto finanziario, da destinare alla Polizia di Stato e ai Carabinieri;
  • per il 50% ai comuni in dissesto finanziario i cui organi siano stati sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

La ripartizione delle risorse del fondo è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenze Stato-Città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018.

Allegati:
Report della seduta

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Semplificazioni, arriva l’ok dal Parlamento

La Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, con 214 voti favorevoli, 149 contrari e 4 astenuti il disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, cosiddetto DL Semplificazioni. Le principali aree di intervento del decreto riguardano settori strettamente connessi tra loro, quali i contratti pubblici e l’edilizia, i procedimenti amministrativi e la responsabilità dei dipendenti pubblici, il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale e misure per l’innovazione, il sostegno dell’attività di impresa, le procedure di valutazione dell’impatto ambientale e di incentivazione alla green economy.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione importi 5 per mille dell’IRPEF

La Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno, con comunicato del 9 settembre 2020, fornisce le istruzioni e chiarimenti circa le modalità di utilizzo e rendicontazione delle somme concernenti il 5 per mille dell’IRPEF spettanti ai comuni interessati, relative all’anno d’imposta 2018 anno finanziario 2019, già accreditate agli enti, in conformità agli importi evidenziati nel sito dell’Agenzia delle Entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con indicazione delle scelte e degli importi pubblicati in data 22 luglio 2020).
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari n. 12 del 30 maggio 2019 e n. 10 del 12 marzo 2018.
Per i comuni che hanno ricevuto contributi pari o superiori a 20.000 Euro, la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, mentre per i comuni che hanno ricevuto contributi inferiori a 20.000 resta l’obbligo di compilare il rendiconto e la relazione utilizzando i modelli inseriti in allegato e conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni anche per successivi controlli e ispezioni operati dalle competenti Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere compilati entro l’anno successivo alla corresponsione dei contributi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M del 23 aprile 2010 modificato e integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016. Il rispetto dei termini rappresenta un elemento fondamentale per valutare un corretto utilizzo del contributo erogato.
Si ricorda, infine, l’obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito internet stabilito nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto videosorveglianza, posticipati al 15 ottobre i termini per accedere ai finanziamenti

Il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse, di cui all’art. 35-quinquies, comma 1 del D.L. n. 113/2018 (legge n. 132/2018), per sostenere gli oneri relativi all’installazione dei sistemi di videosorveglianza ai sensi del decreto interministeriale del 27 maggio 2020 (pubblicato in G.U n. 161 del 27 giugno 2020) è fissato, per l’anno 2020, al 15 ottobre 2020. Lo prevede un emendamento introdotto nel corso dell’esame al Senato, con l’inserimento del nuovo comma 4-quater all’art. 17.  Conseguentemente la Prefettura-UTG provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, non oltre il 31 ottobre 2020.
Il D.M. 27 maggio 202057 ha definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse. Le risorse destinate all’installazione di sistemi di videosorveglianza ammontano ad euro 17 milioni per il 2020, a 27 milioni per il 2021 e a 36 milioni dal 2022. I Comuni devono presentare le richieste di ammissione al finanziamento alla Prefettura utilizzando, a pena di irricevibilità, il modello allegato A) al decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le memorie della Corte dei conti sul D.L. Agosto

La Corte dei conti ha inviato al Parlamento una Memoria scritta nell’ambito delle consultazioni preliminari all’esame del disegno di legge A.S. 1925 di conversione del decreto-legge 104/2020. Il decreto, all’esame del Senato, contiene interventi che utilizzano appieno gli spazi di manovra per i quali il Governo ha chiesto e ottenuto dal Parlamento l’autorizzazione. Il provvedimento definisce misure che incidono nell’anno per circa 27,9 miliardi in termini di indebitamento netto (33,5 miliardi in termini di saldo netto da finanziare). Si tratta, soprattutto, di maggiori spese pari a 19,2 miliardi (rispettivamente 17,4 miliardi correnti e 1,8 miliardi in conto capitale), mentre le minori entrate, 8,7 miliardi, costituiscono il 31,1 per cento degli impieghi complessivi. Con riferimento alle misure per gli enti locali, la Corte evidenzia che le disposizioni sono riferibili a tre principali gruppi di interventi: quelli volti a ristorare le amministrazioni delle minori entrate affinché garantiscano i servizi pubblici di loro competenza; quelli diretti a rafforzare gli investimenti; quelli a carattere ordinamentale. Il D.L. 104/2020 non introduce, se non in misura marginale, interventi di carattere finanziario del tutto nuovi, ma rispetto alle misure già previste dalle leggi di bilancio dell’ultimo biennio e dalla decretazione emergenziale della primavera scorsa, da una parte accresce i finanziamenti finalizzati alla compensazione della riduzione delle entrate e dall’altra dispone una rimodulazione dei programmi pluriennali di investimento così da anticipare al prossimo biennio le risorse più cospicue ed imprimere così una accelerazione in termini di effettiva realizzazione degli interventi. La Corte, nel giudicare positivo l’impegno su servizi sanitari e scolastici e sugli enti territoriali in difficoltà con reintegro delle risorse intaccate dal calo del gettito tributario, il sostegno alle spese di investimento e interventi, anche finanziari, rivolti a mitigare gli effetti dell’emergenza sugli enti che presentano criticità finanziarie (in procedura di riequilibrio ex art. 243-bis, in programma di rientro dal deficit strutturale), nonché la sospensione dei termini procedimentali dei piani e delle stesse procedure esecutive avviate dai creditori, evidenzia che tali misure “si innestano in un contesto normativo già frammentario e disorganico che richiederebbe, invece, una riconsiderazione complessiva al fine di costruire assetti normativi efficaci e stabili, evitando il ricorso a interventi che non contribuiscono a risolvere strutturalmente i problemi, ma si limitano a differirli. Essi mancano di un respiro sistematico e ciò non può che creare incertezza nelle amministrazioni”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, il documento ANCI presentato in audizione alla commissione Bilancio del Senato

L’ANCI ha pubblicato sul proprio sito il documento presentato in Commissione Bilancio del Senato relativo decreto legge n. 104 / 2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, c.d. decreto di Agosto. L’ANCI, nell’evidenziare che diverse norme inserite nel provvedimento recepiscono le richieste di ulteriore intervento economico nei confronti dei Comuni e degli enti locali in genere, sia sotto il profilo del sostegno alla crisi delle entrate correnti, sia nel campo del rafforzamento dei contributi agli investimenti, non ha mancato di segnalare alcune criticità che necessitano di una soluzione.
Per quanto riguarda il ristoro disposto dall’art. 106 del DL 34/2020, integrato dal DL agosto (fondo funzioni fondamentali), l’ANCI ritiene che lo stesso debba a pieno titolo comprendere anche le perdite di gettito dovute ad autonome determinazioni degli enti locali soprattutto nei casi in cui non è stato definito alcuno schema nazionale di agevolazione. È il caso della Tari, sulla quale è evidente l’esigenza di una congrua riduzione del prelievo gravante sulle attività economiche più colpite dalla crisi (in particolare quelle sottoposte a chiusura obbligatoria), sulla base di interventi che sono di fatto demandati ai Comuni. Un caso analogo riguarda l’imposta di pubblicità, nel cui ambito, a fronte delle rilevanti riduzioni della pubblicità su strada le quote fisse dovute per le concessioni di impianti non sono state ridotte per norma nazionale e possono dar luogo ad un ben giustificato intervento locale, almeno per la seconda parte del 2020. Più in generale, appare necessario che le riduzioni ragionevolmente connesse alle condizioni di crisi indotte dall’emergenza siano pienamente riconosciute.
È stata segnalata la necessità di un intervento di sostegno per le aziende del settore della gestione e della riscossione delle entrate locali, che potrebbe configurarsi in modo non oneroso per la finanza pubblica, attraverso la facoltà di ampliare la durata degli affidamenti in essere e della gamma di servizi già oggetto di affidamento.
Altra tematica segnalata riguarda l’esigenza di introdurre norme per l’assunzione di personale scolastico, educativo ed ausiliario dei Comuni, in deroga al tetto di cui all’articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 e cioè la spesa per i contratti a tempo determinato del 2009.
Inoltre, appare indispensabile risolvere riguarda la grave difficoltà che i Comuni stanno incontrando sul fronte del ricambio del personale, anche per effetto dell’emergenza da Covid-19, nell’attuazione della recente nuova disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale (art. 33, comma 2, del DL n. 34/2019 e DM 19/3/2020), tenuto conto del crollo delle entrate locali 2020 che determinerà per tutti i Comuni italiani un drastico peggioramento del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti e, in moltissimi casi, il mancato raggiungimento delle soglie di sostenibilità finanziaria.
Nei prossimi giorni ANCI si riserva di presentare alcune proposte normative finalizzate a rafforzare il sostegno agli enti locali, soprattutto sotto il profilo ordinamentale e con riferimento ad aspetti specifici, quali la disciplina delle aziende pubbliche locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, sostegno agli enti in deficit strutturale

L’art. 53 del D.L. n. 104/2020 reca una serie di disposizioni volte a favorire il risanamento finanziario dei Comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020.
Ricordiamo che la Corte costituzionale è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all’articolo 38 del DL n. 34/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019, che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale. In sintesi, la Corte, con la sentenza sopra richiamata ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2-ter dell’art. 38, in quanto nel prevedere che la riproposizione del piano di riequilibrio dovesse contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo (oggetto del piano modificato), “ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi”, introduceva un meccanismo di manipolazione del deficit tale da sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l’accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione. I giudici costituzionali, tuttavia, colgono anche l’occasione per rivolgere al legislatore un monito in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell’esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.
L’art. 53 del decreto Agosto (comma 1) prevede l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Comuni:

  1. che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL;
  2. che alla data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) il piano di riequilibrio risulti approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale;
  3. che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100;
  4. la cui capacità fiscale pro capite, determinata con DM 30 ottobre 2018 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2018), risulti inferiore a 395.

I criteri e le modalità di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, previo concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Ai fini del riparto si terrà conto:

  • dell’importo pro-capite della quota di disavanzo da ripianare, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2020;
  • del peso della quota di disavanzo rispetto alle entrate correnti;
  • della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti siano considerati come enti di 200.000 abitanti (comma 2).

Al fine di sostenere la stabilità finanziaria degli enti in deficit, si dispone l’incremento di 200 milioni di euro, per l’anno 2020, del fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter del TUEL, che potrà essere destinato esclusivamente a determinate spese correnti (personale, produzione di servizi in economia, acquisizione di servizi e forniture), che siano state già impegnate, ad esclusione di quelle derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del TUEL.
L’erogazione di tali somme è subordinata all’invio al Ministero dell’interno da parte degli enti di specifica attestazione sull’utilizzo delle risorse. Potranno accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che vi abbiano già beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze (comma 3).
Per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione del fondo si applicano le disposizioni previste dal punto 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, registrando l’entrata tra le accensioni di prestiti e non considerandola indebitamento ai sensi dall’articolo 119 cost. e iscrivendo il fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari all’anticipazione incassata nell’esercizio e non restituita, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata. Tale modalità fornisce l’evidenza contabile della natura di anticipazione di liquidità che non comporta risorse aggiuntive. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione (comma 4).
Si prevede inoltre che per i comuni il cui deficit strutturale sia imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia differito al 31 ottobre 2020 (comma 7).
In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, si sospendono sino al 30 giugno 2021, per gli enti locali che abbiano avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi del richiamato articolo 243-bis del TUEL), i termini entro i quali gli enti medesimi sono chiamati a dare seguito alle determinazioni contenute nelle deliberazioni e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti (comma 8). Per i medesimi enti sono altresì sospese, sempre fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. Tale sospensione si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell’esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo (di cui al decreto legislativo n.104 del 2010), nonché agli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme ne’ limitazioni all’attività del tesoriere.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Agosto, possibile la rateizzazione debiti fuori bilancio oltre il triennio

Come noto, la normativa di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 – norma di carattere eccezionale, non derogabile se non attraverso una modifica legislativa espressa –  precisando ambito e procedure di riconoscibilità, disciplina, in modo compiuto e circostanziato, le fattispecie dei debiti fuori bilancio riconoscibili (art.194, comma 1), la procedura per il riconoscimento degli stessi (art.193, comma 2), i mezzi di finanziamento per la copertura degli oneri relativi (art.193, comma 3, e art.194, comma 3), nonché la possibilità che tali oneri siano ripartiti in più esercizi finanziari (art.194, comma 2).  La norma, avendo valore cogente, non lascia alcun spazio di discrezionalità circa la condotta che l’ente locale deve seguire, ovvero procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto la sua finalità è quella di sanare l’irregolarità gestionale, sia pure a determinate condizioni, con il contestuale ripristino degli equilibri del bilancio ed il superamento del rischio di possibili oneri aggiuntivi, come eventuali interessi o spese di giustizia, che assumerebbero, per l’ente, i connotati del danno erariale.
In particolare, il comma 2 dell’art. 194 TUEL, prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di tre anni, compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento. Il piano di rateizzazione deve essere concordato con i creditori. La disposizione, infatti, testualmente recita “Per il pagamento [dei debiti fuori bilancio] l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori”.
Il successivo comma 3 del medesimo art. 194 stabilisce che per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell’articolo 193, comma 3, l’ente locale possa far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL.
L’art. 53, comma 6 del D.L. n. 104/2020, decreto Agosto, modifica il solo comma 3 dell’articolo 194, disponendo che per il finanziamento delle spese derivanti da debiti fuori bilancio, l’ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti “nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2 [triennale], può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Sebbene la formulazione possa prestarsi ad un’interpretazione non univoca, sovviene sul punto la relazione illustrativa in cui si afferma che il comma 6 interviene “estendendo la possibilità di ricorrere a mutui in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa dai tre anni” (prevista dal comma 2 del medesimo articolo 194) “garantendo la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa”. Per quanto riguarda gli aspetti contabili, ricordiamo che con deliberazione n. 21/2018 la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, ha evidenziato che l’accordo con i creditori richiede il consenso di entrambe le parti; se il creditore non intende accedere ad un’ipotesi di rateizzazione, l’ente che abbia riconosciuto il debito dovrà necessariamente registrarlo ed impegnarlo integralmente nello stesso esercizio. Nel caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano. Inoltre, la Sezione ha chiarito che per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l’accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare il pagamento dei debiti riconosciuti a condizione che le relative coperture siano puntualmente individuate nella delibera di riconoscimento, con conseguente iscrizione, in ciascuna annualità del bilancio, della relativa quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori. Pertanto, l’accordo con i creditori non può avere una mera finalità dilatoria, ma la rateizzazione dovrà comunque rispettare tutti i criteri in materia di programmazione e di effettiva copertura delle quote di spesa previste per le varie annualità. Diversamente, si ricadrebbe in una situazione non dissimile a quella del ritardato riconoscimento, con violazione dei principi di copertura delle spese, di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di veridicità dei documenti contabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo sviluppo piccoli comuni: definiti i parametri per individuare le tipologie che possono beneficiare dei finanziamenti

È stato pubblicato in G.U. n. 213 del 27 agosto 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020 concernente la definizione dei parametri per la determinazione delle tipologie dei piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, previsti dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158.
La legge 6 ottobre 2017, n. 158 (“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”) contiene, come noto, misure che riguardano i piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), al fine di sostenere lo sviluppo sostenibile, l’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento.
L’articolo 1, commi 2 e 4, della citata legge rimette al Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro· e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l’ISTAT, l’adozione di un decreto che definisca i parametri occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.
L’articolo 3 prevede l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive.
Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2018, dall’art. 1, comma 862 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), per complessivi 160 milioni di euro. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo confluiscono altresì le risorse previste dall’articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. Si tratta di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 stanziati per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini». L’utilizzo delle risorse del Fondo è disciplinato attraverso la predisposizione di un “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Lo schema di decreto ministeriale, composto da due allegati che costituiscono parte integrante del decreto, reca all’allegato A), la definizione dei parametri indicati dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, occorrenti per determinare le tipologie dei comuni che possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 3 della citata legge, secondo la nota metodologica riportata nell’allegato B).

Tipologie dei comuni che possono essere ammessi ai benefici finanziari

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; il parametro è dato dalla percentuale di area a pericolosità idraulica (media) P2>=2% o dall’area a pericolosità di frana (elevata o molto elevata) P3+P4>=2%; l’inclusione o l’esclusione del comune è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione, scelta con metodologia tecnico/statistica, pari ad una incidenza uguale o superiore al 2% sul territorio comunale (fonte Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)).
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica; il parametro è dato dal reddito IRPEF, mediamente dichiarato nei comuni, calcolato dal rapporto tra l’ammontare complessivo del reddito imponibile nel comune e il numero dei contribuenti; l’inclusione o l’esclusione è determinata sulla base del reddito medio comunale inferiore al reddito medio nazionale (fonte Ministero dell’economia e delle finanze). Nella banca dati si è fatto riferimento al reddito Irpef medio nazionale di euro 20.213,73: quando l’indicatore è pari a 1 significa che il reddito mediamente dichiarato nel comune è inferiore al citato valore medio nazionale. I piccoli comuni che ricadono in questa classe sono in totale n. 4.509 (vedi in particolare la Tavola 1 presente nell’allegato B del presente schema di decreto).
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; il parametro è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione rilevata nell’ultimo censimento (2011) rispetto a quella del censimento del 1981; l’inclusione o l’esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico/statistica. Dopo aver analizzato diversi livelli di decrescita demografica è stato selezionato, quale indicatore di una decrescita significativa, quello per il quale la popolazione diminuisce del 20% e oltre (fonte Istituto nazionale di statistica (Istat)).
d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all’indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all’indice di ruralità; il parametro è ricavato dalla presenza di almeno uno dei tre indicatori sopra menzionati (fonte Istat). In sintesi, un indice di disagio insediativo pari a 1 sta a significare che nel comune si verifica almeno una del!e seguenti tre condizioni: un elevato indice di vecchiaia, la percentuale occupati/popolazione è inferiore alla media italiana, il comune è classificato rurale in base all’indice DEGURBA pari a 3.
e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; il parametro è dato dall’ammontare della spesa per interventi e servizi sociali nei comuni rapportata alla popolazione; la misura della scarsa spesa per il welfare locale è determinata dalla spesa media pro capite inferiore alla media italiana (fonte Istat). In particolare, la media italiana della spesa per interventi e servizi sociali del 2016 è di euro 116,00 pro capite. Per i comuni che spendono meno di questo importo per i servizi sociali essenziali si determina nella banca dati un indicatore pari a 1; se la cifra impegnata è superiore, l’indicatore è pari a 0.
f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
il parametro è dato dall’appartenenza del comune alla classe “periferico o ultraperiferico” (fonte Agenzia per la coesione territoriale). La classificazione dei comuni italiani secondo la metodologia per la definizione delle Aree Interne 2014 (Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI) è la seguente: A. polo; B. Polo Intercomunale; C. Cintura; D. Intermedio; E. Periferico; F. Ultraperiferico; G. Aree in corso di definizione. L’indicatore presente nella banca dati è il risultato di un accorpamento delle ultime due classi; pertanto il comune sarà contrassegnato con 1 se rientra nella classificazione “Periferico o Ultraperiferico”, con 0 se si tratta di un comune non Periferico.
g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
il parametro è dato dal rapporto tra la popolazione rilevata dal censimento e la superficie del comune (fonte Istat). Nella banca dati è stato inserito un indicatore che assume il valore 1 quando la densità abitativa è inferiore oppure uguale a 80 abitanti per kmq e il valore 0 quando invece è superiore.
h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell’articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni; il parametro non è stato individuato perché le frazioni non sono rilevate dall’Istat dall’anno 1991 ne da altre istituzioni pubbliche.
i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all’articolo 14, comma 28, del D.L. 78/ 2010, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate; il parametro è dato da tutti i comuni appartenenti alle unioni di comuni nonché i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali attraverso unioni o convenzioni (fonte Ministero dell’interno). Nella banca dati l’indicatore inserito è definito come segue: con 1 viene contrassegnato il comune appartenente a un’unione di comuni; con lo 0 il comune non appartenente a un’unione di comuni. Per quanto riguarda i comuni che esercitano obbligatoriamente le funzioni in forma associata (convenzioni, accordi, ecc.) non è riscontrabile una raccolta sistematica ufficiale.
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta; il parametro è dato dalla percentuale di superficie del territorio comunale ricadente In un’area protetta rispetto alla superficie complessiva. Le superfici di territorio inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) e nei Siti di
Natura 2000 sono intersecate con i confini amministrativi dei comuni, in modo da definire la misura del territorio comunale ricadente in area protetta. L’inclusione o l’esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologla tecnico/statistica. Si è convenuto di stabilire una soglia del 10% di superficie comunale ricadente in un’area protetta al fine di determinare il parametro in grado di filtrare adeguatamente la platea dei comuni.
m) comuni istituiti a seguito di fusione; il parametro è dato dall’inclusione dei nuovi comuni istituiti a seguito di fusioni o incorporazioni tra comuni con popolazione legale fino a 5.000 abitanti, compresi quelli che a seguito di fusione o incorporazione superano i 5.000 abitanti, esclusi quelli nati da fusione o incorporazione con almeno un comune superiore a 5.000 abitanti (fonte Istat censimento 2011). In sintesi, sono stati inclusi i comuni nati dalla fusione di tutti piccoli comuni alla data del Censimento della popolazione 2011 e tutte le fusioni e le incorporazioni che hanno avuto luogo dalla data del censimento fino al 1 gennaio 2020.
n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all’articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013; il parametro è dato dall’appartenenza del comune alla classe “periferico o ultraperìferico” come individuato nella precedente lettera f) (fonte Agenzia per la coesione territoriale). Per la determinazione del parametro vedi supra la lettera f).

Nella nota metodologica esposta nell’allegato B) sono dettagliate, in particolare, le modalità di costruzione dell’elenco dei piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158/2017 (composto al 1° gennaio 2020 da 5.522 comuni), che presentano le  caratteristiche previste dall’art. 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017. In particolare, i comuni in possesso di almeno un requisito delle previste tipologie di legge saranno i potenziali destinatari di finanziamento degli interventi da definire, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 158 del 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il debito non ammesso alla massa passiva dall’OSL grava sul bilancio ordinario del comune

Il debito da sentenza esecutiva riguardante il pagamento di somme a titolo di indennità espropriativa e di occupazione di urgenza  in favore di cooperative edilizie, escluso dalla massa passiva dell’Organo straordinario di liquidazione, ricade sul bilancio “ordinario” del Comune al termine della procedura di dissesto. È quanto stabilito dal TAR Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Prima), con sentenza n. 2044/2020 del 7 agosto 2020.  Secondo i giudici, la circostanza che l’organo straordinario di liquidazione abbia ritenuto di non ammettere il debito alla massa passiva con provvedimento ormai consolidatosi, non esonerava l’Ente locale dal dare esecuzione alla sentenza, ferma restando la possibilità di avvalersi dei rimedi approntati dall’ordinamento per aggredire siffatta decisione del medesimo organo straordinario, ciò che non risulta essere avvenuto.
La mancata ammissione alla massa passiva imponeva agli uffici ed all’organo consiliare dell’Ente di seguire l’ordinaria procedura di esecuzione della sentenza, a cominciare dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, corrispondendo tale adempimento oltre che alle molteplici esigenze di controllo democratico, alla necessità di verificare il permanere degli equilibri di bilancio e di garantire il reperimento delle fonti di copertura.
Sotto altro profilo, il Comune avrebbe potuto, ad avviso del Collegio, ben attivare ogni iniziativa utile, tra cui il giudizio ad istanza di parte ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. d) Codice giustizia contabile, per contrastare la decisione dell’OSL.
La separazione della gestione «dissestata» (affidata all’OSL, organo sostitutivo dell’amministrazione in carica) da quella ordinaria (di competenza degli organi interni all’Ente) e l’intervenuta chiusura della procedura dissestuale non possono, a maggior ragione dopo l’estinzione della gestione straordinaria, che condurre alla declaratoria dell’obbligo del Comune di imputare le somme al proprio bilancio «ordinario» e di dare sollecita esecuzione al titolo azionato, ferme restando le azioni di rivalsa che, a pena di danno erariale, vanno poste in essere attraverso gli strumenti approntati dall’ordinamento. D’altronde, ogni diversa considerazione volta a limitare ulteriormente l’avvio e la definizione della procedura volta al completo pagamento delle somme dovute contraddirebbe, nel caso di specie, la logica che sottende il carattere costituzionalmente necessario della «previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, […] connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale» (Corte cost. nn. 419 e 4-OMISSIS-5 del 1995).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION