Appalti, legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa che non dichiara una precedente risoluzione contrattuale

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che abbia omesso di dichiarare l’esistenza di una precedente risoluzione contrattuale per inadempimento (art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). È quanto stabilito dal  TAR Lazio, sezione II, con sentenza 1° febbraio 2021, n. 1328, pronunciandosi sul ricorso presentato da una Società contro Consip s.p.a., che ha disposto la sua estromissione dalla terna di subappaltatori, indicata dal R.T.I. nell’ambito di una procedura di gara, per aver reso una dichiarazione non veritiera attesa l’omessa indicazione, nell’ambito del proprio DGUE e nella domanda di partecipazione, della risoluzione di un precedente contratto. Nel merito, la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, ripetutamente riconosciuto – in ragione dell’equiparabilità, ai fini dell’esclusione automatica prevista dal citato art. 80, comma 5, lett. f-bis), della dichiarazione omessa (o reticente) rispetto a quella non veritiera – come la mancata menzione di una precedente risoluzione contrattuale, invero esistente, rientri tra quelle dichiarazioni obiettivamente “false” idonee a giustificare l’esclusione automatica del concorrente, senza che residuino poteri di apprezzamento in capo alla stazione appaltante, trattandosi di fattispecie “di per sé dimostrative di pregiudiziale inaffidabilità” (da ultimo, C.d.S., Sez. V, n. 2332/2020). Ne discende, pertanto, la legittimità dell’esclusione dalla gara pubblica dell’impresa che abbia omesso di dichiarare di essere stata destinataria, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, afferendo il relativo obbligo dichiarativo ai principi di lealtà, diligenza e buona fede che presiedono ai reciproci rapporti delle parti nella disciplina degli appalti pubblici, giustificando la dichiarazione non veritiera – “per ciò soltanto” e a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza e gravità dei relativi episodi – l’estromissione dalla gara, non consentendosi, per l’effetto, alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei relativi requisiti di integrità ed affidabilità professionale del concorrente possibile futuro contraente (in tal senso, ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 3925/2018). L’operatore economico non può, infatti, sottrarsi all’obbligo informativo – posto a suo carico dall’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 nonché, nel caso di specie, dalla lex specialis di gara – di dichiarare tutte le situazioni suscettibili di integrare una delle cause di esclusione tipizzate, autonomamente valutando la rilevanza dell’episodio di inadempimento o negligenza, essendo il relativo accertamento di esclusiva pertinenza della stazione appaltante (in tal senso, ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 5171/2019 e Sez. III, n. 6433/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato audito lo scorso 2 febbraio presso l’8^ Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito delle audizioni previste sul Recovery Plan, sottoponendo al vaglio del Parlamento delle proposte per favorire la semplificazione, generare risparmi ed efficienza e garantire la crescita. L’intervento si è concentrato sulla digitalizzazione delle procedure di gara, l’implementare la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la realizzazione di un portale unico della Trasparenza che consenta una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Per il Presidente dell’ANAC risulta fondamentale investire nella digitalizzazione della pubblica Amministrazione e, più in particolare, nel settore dei contratti pubblici sfruttando appieno la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici anche per realizzare una effettiva trasparenza pubblica e garantire, accanto al miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa, la piena affermazione del principio di legalità e la contestuale e correlata riduzione del rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche. L’investimento nella digitalizzazione del settore pubblico e in particolare dei contratti si auto-ripaga e libera ricchezza per interventi ulteriori che consentiranno di migliorare altri settori e ambiti di grande rilevanza.
Sarebbe molto più efficiente, per l’ANAC, anche la creazione di una piattaforma unica della trasparenza che consenta alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati e quindi in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque (al quale dovrebbero rinviare i siti istituzionali degli enti interessati) all’amministrazione centrale di disporre di una quantità maggiore e più puntuale di informazioni: una sorta di portale di portali, un punto unico di accesso e consultazione, in grado di semplificare sia le attività di pubblicazione da parte delle amministrazioni che di consultazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Audizione della Corte dei conti sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza

In data 8 febbraio 2021 si è svolta l’audizione informale dei rappresentanti della Corte dei conti, presso le commissioni riunite Bilancio, tesoro e programmazione di Camera dei deputati e Senato della Repubblica e commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, nell’ambito dell’esame della proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Nella relazione la Corte si sofferma anche sul ruolo degli enti locali nell’attuazione del Piano, che potrebbero essere responsabili dell’utilizzo di un ammontare complessivo di risorse per circa 48 miliardi, di cui poco meno di 19 già scontati nei tendenziali, 29 miliardi di nuovi finanziamenti dal dispositivo europeo RRF e circa 1,6 dal React-EU. Risorse che rappresentano circa il 22 per cento dei finanziamenti totali, il 28,8 per cento degli stanziamenti già in essere e quasi il 20 per cento rispetto alle nuove risorse. Le aree di azione che vedranno come soggetti attuatori prevalentemente gli enti locali si possono ricondurre per sintesi alla tutela e valorizzazione del patrimonio e del territorio, alle infrastrutture sociali e al rafforzamento dei servizi essenziali per le collettività. Sono ambiti interconnessi e reciprocamente funzionali che esprimono, oltre alla sfera di competenza costituzionalmente attribuita alle autonomie locali, anche la vocazione di prossimità di tali enti. I progetti hanno prevalentemente natura di investimento, ma, in particolare per le azioni di rafforzamento dei servizi socioassistenziali, alle spese di infrastrutturazione si associano incrementi di spesa corrente. In diversi casi le azioni rappresentano una prosecuzione o un restyling di linee progettuali precedenti ed ora che le maggiori risorse del Recovery plan costituiscono l’occasione per assicurare un finanziamento pubblico consistente, la programmazione avanzata di progetti non ancora tradotti in appalti, a causa delle risorse finanziarie limitate, può rappresentare un vantaggio. La Corte evidenzia come in diversi casi, tuttavia, gli interventi in via di pianificazione appaiono contrassegnati da una storia di ritardi e sospensioni non strettamente riconducibili alla scarsità delle risorse a disposizione e che pertanto se non adeguatamente e dettagliatamente riprogrammati attraverso una chiara identificazione delle responsabilità attuative, della tempistica e delle modalità di attuazione con target intermedi e finali credibili, potrebbero essere soggetti ad una valutazione negativa in base ai criteri di ammissibilità individuati dal regolamento per la Recovery and Resilience Facility. Per contro, i progetti di investimento a trazione locale possono costituire un punto di forza della pianificazione per diversi motivi: sono idonei a produrre effetti rapidi – trattandosi di interventi di dimensioni contenute e quindi più agevoli e veloci da realizzare – e positivi per numerosi beneficiari (criterio incluso tra le condizionalità per la selezione degli interventi). In secondo luogo, consentono di incrementare la dotazione di capitale e rafforzare i servizi in aree considerate marginali dal mercato. Gli enti locali, inoltre, negli anni più recenti, si sono dimostrati reattivi rispetto alle misure di incentivazione degli investimenti, intensificando progressivamente la numerosità degli interventi di loro competenza. A fronte di questi aspetti, ve ne sono da considerare altri che invece possono costituire fattori di debolezza, quali: la dimensione dei quadri economici decisamente contenuta che ne può ridurre l’impatto macroeconomico; ritardi accumulati nella realizzazione degli interventi e alle opere incompiute.
Per la Corte, tali fattori di rischio richiedono la necessaria attivazione di idonee politiche di supporto, tese in particolare a:
– sostenere le capacità progettuali degli enti locali al fine di compensare con la numerosità e la diffusione capillare delle iniziative le ridotte dimensioni economiche delle stesse;
– migliorare ed accelerare la fase di coordinamento centrale degli investimenti;
– migliorare e dare continuità alle attività di manutenzione e monitoraggio degli interventi per evitare la dispersione delle risorse, introducendo eventualmente anche meccanismi sanzionatori/premianti che costituiscono uno strumento di coordinamento della finanza pubblica – già sperimentato in passato, ad esempio, per il Patto di stabilità interno – idoneo a rafforzare il livello di responsabilità dei soggetti attuatori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Prevenzione antimafia, nuovi schemi di protocollo nel settore degli appalti pubblici

Sono in vigore i nuovi schemi dei protocolli di legalità, versione “appaltatore” e “contraente generale”, relativi ai settori infrastrutture e insediamenti prioritari approvati dal Comitato interministeriale per la Programmazione economica (Cipe) con delibera n.62/2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale (GU, Serie generale, n.23 del 29 gennaio 2021).
Gli schemi di protocollo-tipo sono stati proposti dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (Ccasiip) e costituiscono uno strumento di lavoro importante anche per l’attuazione del progetto “Monitoraggio ai fini antimafia nel settore delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari” (Masiip), portato avanti dallo stesso Comitato di coordinamento.
In quest’ottica, gli schemi saranno condivisi ed esaminati con tutti i soggetti coinvolti nel progetto per potenziare l’azione di contrasto ai tentativi di espansione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, Bonus Edilizi per sostenere la riqualificazione edilizia e l’efficienza energetico

Cassa Depositi e Prestiti lancia “Bonus Edilizi”, un’offerta di 3 nuove soluzioni con cui si conferma al fianco delle imprese italiane operanti nei settori strategici delle costruzioni e dell’energia, nonché degli enti pubblici per la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico. CDP prosegue nella propria attività di supporto alle imprese italiane e agli Enti pubblici nella delicata fase emergenziale da Covid-19, contribuendo alla ripartenza dell’Italia in ottica sostenibile. La nuova linea di prodotti, infatti, permetterà di favorire il più ampio utilizzo delle opportunità offerte dalle recenti novità normative in ambito di ristrutturazioni edilizie e di efficientamento energetico, rispondendo alle esigenze di risorse finanziarie per l’avvio degli interventi e per il recupero dei crediti fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa, sulla base delle misure definite dagli artt. 119 e 121 del DL Rilancio (n.34 del 2020). In particolare, l’offerta complessiva “Bonus Edilizi” si articola in 3 nuovi prodotti:
Cessione del Credito di Imposta: soluzione dedicata a Imprese ed Enti Pubblici che permetterà, beneficiando della capienza fiscale di CDP, di cedere i crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico e recuperarli in tempi più rapidi rispetto ai termini previsti dalla normativa in materia;
Anticipo di Liquidità: finanziamenti diretti dedicati alle Imprese per rispondere alle esigenze finanziarie funzionali all’avvio degli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico rientranti nelle agevolazioni fiscali previste dal “DL Rilancio”. Questa linea di credito è dimensionata in funzione dei contratti acquisiti e del merito creditizio dell’impresa ed è rimborsabile anche con la cessione dei crediti di imposta;
Prestito Edilizio: prestito garantito dall’ente territoriale di riferimento che assicura la copertura finanziaria degli investimenti eleggibili al c.d. “Superbonus”, nonché di quelli strumentali, connessi e/o accessori. Questa soluzione prevede la possibilità per i soggetti finanziati di cedere a CDP il credito d’imposta maturato sui suddetti investimenti, ai fini dell’estinzione anticipata, parziale o totale, senza oneri, dello stesso. CDP inoltre, secondo modalità già avviate con altre Pubbliche Amministrazioni, può fornire agli enti che si occupano di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) servizi di consulenza tecnica e finanziaria nell’ambito del processo di programmazione e realizzazione degli investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rafforzata la vigilanza sulla Ricostruzione post sisma 2016

Considerata la forte semplificazione dell’attività edilizia introdotta nel 2020 con le nuove leggi e le Ordinanze del Commissario, cui sta seguendo una crescita consistente degli appalti, l’Autorità Anticorruzione, lo stesso Commissario Straordinario per la Ricostruzione e Invitalia, che agisce come centrale di committenza, hanno sottoscritto oggi un nuovo accordo che rafforza e al tempo stesso velocizza i controlli preventivi di legalità sugli appalti per la ricostruzione pubblica nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici 2016-2017. Una delle principali novità dell’accordo, redatto anche in base all’esperienza dell’Anac maturata sul campo in materia di vigilanza preventiva, riguarda il coinvolgimento dei Presidenti di Regione, in qualità di Vice-Commissari sia per il ruolo delle regioni nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma, sia per la funzione di coordinamento verso i soggetti attuatori e delle centrali di committenza, ferma restando la funzione di coordinamento e supervisione del Commissario Straordinario. Per consentire una più efficace azione di supporto, anche a seguito dell’incremento delle procedure di gara registrato negli ultimi mesi, sono state individuate le nuove soglie del valore economico sopra le quali si svolgerà il controllo degli atti di gara: 350.000 euro per affidamento di lavori; 100.000 euro per affidamenti di servizi e forniture, compresi quelli di ingegneria e architettura, e la progettazione; 100.000 euro per i subappalti in caso di lavori di oltre 1 milione di euro. Potranno essere sottoposti a verifica preventiva anche schemi di bando per l’invito degli operatori economici riguardanti l’affidamento di servizi tecnici e lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo agli investimenti per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

Con comunicato del 1° febbraio 2021, il Ministero dell’Interno informa che è stato perfezionato in data 29 gennaio 2021, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, l’avviso relativo al decreto del Ministro dell’interno, recante “Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2021”, per un importo complessivo pari a 160.000.000 di euro.
Il provvedimento è previsto dall’articolo 30, comma 14-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, cosi come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.
Il contributo è stato attribuito a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello stesso importo, pari a 81.300,81 euro.
Si ricorda che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2021, a pena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Possibile provvedere alla copertura assicurativa per i c.d. verificatori interni dei progetti

La Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 6/2021 – chiamata a fornire un parere in merito alla disciplina attualmente applicabile nei confronti dei verificatori c.d. interni ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 – ha valutato in termini positivi la facoltà per l’ente locale di provvedere, accollandosi i relativi oneri, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile dei verificatori c.d. interni, vale a dire del personale a cui viene assegnato un incarico tecnico che si compendia nell’attività di accertamento della rispondenza degli elaborati di progetto e della loro conformità alla normativa vigente, secondo le specifiche dettate al riguardo dal d. lgs. n. 50/2016 e nelle Linee guida Anac n. 1 del 2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Il fondamento giuridico in ordine alla possibilità di stipulare la polizza in questione risiede nell’art. 43 del CCNL per il personale del comparto Regioni e autonomie locali (oggi comparto Funzioni locali) del 14 settembre 2000, riservato alla disciplina della “Copertura assicurativa”, limitatamente all’ipotesi di danno prodotto dal dipendente con colpa lieve, rispetto al quale si giustifica l’interesse dell’ente all’assicurazione dato che, in tal caso, il comune è esposto all’obbligo del risarcimento senza potersi rivalere nei confronti del dipendente che, di converso, sarà tenuto a titolo di responsabilità erariale c.d. indiretta nelle differenti ipotesi di danno causato con dolo e colpa grave. Resta, poi, prerogativa dell’ente locale valutare l’esistenza e la consistenza del rischio che con l’assicurazione si intende coprire e di verificare, avvalendosi anche degli orientamenti applicati espressi in materia dall’ARAN, la riconducibilità del personale incaricato per l’attività di verifica ex art. 26 del d. lgs. n. 50/2016 alle specifiche categorie professionali previste dalla contrattazione collettiva ai fini della copertura assicurativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Efficientamento energetico: 7 Protocolli firmati con Comuni delle Isole Minori del Mezzogiorno

Il Ministero dello Sviluppo Economico e i Comuni delle Isole Minori del Mezzogiorno, non interconnesse o in via di interconnessione con la rete elettrica nazionale, hanno sottoscritto 7 Protocolli per promuovere interventi di efficienza energetica negli edifici e nelle infrastrutture pubbliche. Si tratta di interventi previsti nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Energia e Sviluppo dei Territori. In particolare, sono stati selezionati 15 progetti da realizzare nelle isole Tremiti, Capri, Pantelleria, Ustica, Lampedusa e Salina, per interventi su scuole, case comunali e altri edifici di interesse per la collettività, nonché per l’ammodernamento dei sistemi di illuminazione stradale. La realizzazione di questi progetti sarà finanziata con oltre 12 milioni di euro messi a disposizione del territorio. Il MiSE sta già lavorando a una seconda edizione della misura le cui modalità saranno rese note prossimamente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION