ANAC, Aggiornate le FAQ relative alle Linee Guida n. 3

L’ANAC ha aggiornato le FAQ relative alle Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni.
Viene chiarito che in base alla disposizione di cui all’art. 53, comma 23 della legge 388/2000, gli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti possono affidare l’incarico di RUP ai componenti della giunta. La disposizione introduce la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi. Con specifico riferimento al conferimento dell’incarico di RUP, il presupposto della “necessità” impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione. Pertanto, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l’incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri. In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista.
Con riferimento alla possibilità del soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2., lettera b), della Linea Guida n. 3 di svolgere anche le funzioni di RUP per gli affidamenti di valore inferiore ai 150.000, 00 euro di cui all’art. 4.2., lettera a) l’ARAN precisa che l’art. 4.2, lettera a), della Linea guida n. 3 prescrive esclusivamente i requisiti “minimi” che un soggetto deve avere per svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti ivi previsti di valore inferiore a 150.000,00 euro. La disposizione in esame, infatti, nel disporre che quest’ultimo “deve essere almeno in possesso” dei requisiti ivi fissati non preclude la possibilità di svolgere quelle medesime funzioni a chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.2, lettera b) della citata Linea guida, fissati in relazione agli affidamenti di valore gli importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000,00 euro. Rimane, invece, preclusa al soggetto in possesso esclusivamente dei requisiti minimi di cui all’articolo 4.2., lettera a), delle Linee Guida n. 3 di svolgere le funzioni di RUP per gli affidamenti di cui all’articolo 4.2., lettera b), delle Linee Guida n. 3.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021 il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 269 del 29 dicembre 2020 con il quale, in attuazione della legge finanziaria per il 2019, sono stati destinati € 105.589.294 per la bonifica dei c.d. “siti orfani”, vale a dire quei siti per i quali le procedure di bonifica sono in carico alla pubblica amministrazione. I fondi stanziati sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome secondo le quote individuate in apposita tabella allegata al decreto. Ciascuna Amministrazione provvede, secondo i propri criteri, all’individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso. Le risorse sono trasferite ai soggetti beneficiari solo dopo l’individuazione del sito orfano/dei siti orfani, dell’area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire. I predetti elementi devono essere comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e formare oggetto di uno o più accordi, nell’ambito dei quali sono specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese. Le risorse, destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza permanente, sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l’avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi. Le Regioni e le Province autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento. I soggetti attuatori, se diversi dalle Regioni, annualmente, predispongono e trasmettono alla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi lo stato di avanzamento in relazione alle somme erogate, a tal fine utilizzando gli strumenti di reportistica messi a disposizione dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati nelle ipotesi di inadempienza da parte del soggetto beneficiario e/o attuatore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Versamento contributo ANAC 2021

Pubblicata in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2021 la delibera dell’ANAC del 29 dicembre 2020 concernente l’entità e le modalità di versamento dei contributi dovuti all’Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 119. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’A.N.AC. i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 84 del d.lgs. 50/2016.
Sono esentati dall’obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell’A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
Ai fini dell’esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell’A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Open Edilizia, sulla nuova piattaforma del MIUR i dati delle risorse investite e dello stato di attuazione dei lavori

Il Ministero dell’Istruzione, con comunicato del 12 febbraio scorso, informa che sarà resa disponibile, a partire da lunedì 15 febbraio, sul proprio sito, la piattaforma Open Edilizia, uno spazio dedicato all’edilizia scolastica che permetterà di consultare i dati di monitoraggio dei fondi erogati dal Ministero, il numero e la tipologia di interventi finanziati e il loro stato di avanzamento.
Grazie ad un apposito cruscotto di dati, si potranno cercare i finanziamenti anche per singolo Istituto scolastico, verificare quante risorse sono state stanziate per l’edilizia nel proprio Comune e, soprattutto, se e come sono stati spesi quei soldi, controllando in tempo reale lo stato di avanzamento delle opere e la tipologia degli interventi che vengono realizzati.
I finanziamenti di edilizia scolastica concessi dal Ministero dell’istruzione sono destinati agli Enti locali proprietari o gestori degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e più precisamente ai Comuni per gli edifici che ospitano scuole del primo ciclo di istruzione, alle Province e alle Città metropolitane per gli edifici che ospitano scuole del secondo ciclo.
Solo nel 2020 sono stati 2.917 gli interventi finanziati, per un totale di 1.989,4 milioni per lavori di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e per la realizzazione di 5.560 indagini su solai e controsoffitti. A queste risorse si aggiungono circa 460,3 milioni per interventi di edilizia leggera per l’adattamento delle aule didattiche all’emergenza Covid.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Investimenti su scuola e infrastrutture e completamento della revisione della Carta delle autonomie: le proposte di UPI a Draghi

Investimenti su scuole superiori e infrastrutture, perché non ci sia più un caso “Genova” e revisione della riforma delle Province per una nuova Carta delle Autonomie locali: sono queste le priorità segnalate dal Presidente dell’UPI Michele de Pascale al Presidente incaricato Prof. Mario Draghi nell’ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo Governo.
“Serve un esercito civile che faccia la propria parte per attuare la sfida delle vaccinazioni. Ma un altro punto di emergenza sono le scuole – ha sottolineato de Pascale – in particolare i licei e gli istituti superiori, che sotto il profilo edilizio stanno vivendo un’emergenza da tempo. Il Recovery plan è l’occasione per dire che non ci sarà mai più una scuola non a norma dal punto di vista sismico e che gli istituti diventeranno luoghi innovativi per il risparmio energetico”.
“Voglio ringraziare il Prof . Draghi – ha detto de Pascale nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro – che ci ha onorato profondamente: al di là dell’invito formale, questa occasione ha dato la piena testimonianza di quanto per il Presidente incaricato sia importante tutto il sistema degli enti territoriali. Abbiamo avuto la sensazione che le riflessioni che abbiamo portato siano state di grande interesse e che il Governo che si va insediando, che ha un profilo di autorevolezza molto elevato grazie alla sua guida, abbia la consapevolezza di avere il bisogno di “un esercito civile diffuso” in tutta Italia di Sindaci, amministratori locali e presidenti di Regione che facciano la propria parte nell’attuare la sfida della vaccinazione e dei nuovi investimenti. In particolare –ha aggiunto – come sistema delle Provincie riteniamo che due questioni siano urgenti e fondamentali: gli investimenti per la messa in sicurezza delle scuole e delle opere viarie. In questo paese la situazione delle scuole superiori è in forte criticità: il Recovery Plan è l’occasione per dire ai cittadini e ai ragazzi e ragazze italiane che non ci sarà mai più una scuola non a norma dal punto di vista sismico, per dire ai Fridays for Future che le loro scuole non sono un disastro dal punto di vista energetico, ma luoghi innovativi dove il risparmio energetico e la transizione energetica sono la frontiera del Paese.
Quanto alle infrastrutture, dobbiamo evitare che casi come quelli di Genova si ripetano. Purtroppo nel nostro Paese la situazione dei ponti e viadotti è in grandissima difficoltà: le Province gestiscono il 70% della rete viaria e questa è l’occasione per investire nella messa in sicurezza di tutte le infrastrutture.
C’è poi – ha concluso de Pascale – un tema che come Province ci riguarda da vicino: il Governo uscente, che ringrazio per la collaborazione con gli enti locali e territoriali, aveva avviato un percorso di riforma del Tuel verso una nuova Carta delle autonomie locali. Questo per le Province è un passaggio molto importante e vorremmo per questo che ci sia continuità e si arrivi entro la legislatura a completarlo”.

 

ANAC, affidamento servizi di architettura e ingegneria: chiarimenti sulla determinazione dei corrispettivi a base di gara

Il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 3 gennaio 2021 ribadisce alle stazioni appaltanti alcune indicazioni sulle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. Di seguito il testo del comunicato:
L’Autorità, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici, ha rilevato comportamenti delle stazioni appaltanti non pienamente aderenti alle disposizioni normative in materia di corrispettivi a base d’asta per le procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con particolare riferimento al mancato inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi e all’applicazione di riduzioni percentuali ai corrispettivi determinati secondo le tabelle ministeriali di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
Preso atto di ciò, l’Autorità intende ribadire alcune indicazioni inerenti alla determinazione dei corrispettivi a base di gara per le suddette procedure di affidamento, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale in materia, già richiamato nel parere di precontenzioso n. 566 del 1 luglio 2020, secondo il quale l’articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici non sancisce l’obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara. Pertanto, le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta
in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.
Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.

Agid, Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti

È stata pubblicata in G.U. n. 34 del 10 febbraio 2021 la Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021 riguardante criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti. La circolare sostituisce quella del 2016 e recepisce anche le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni all’art.14 bis comma 2 lett. h) del Codice dell’Amministrazione Digitale. Le novità di maggior rilievo della Circolare riguardano la semplificazione delle attività per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle verso l’Agenzia per l’Italia Digitale. Viene inoltre posta una maggiore enfasi sulle attività di project management, elemento fondamentale per la committenza pubblica nel raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza potendo intervenire ora anche in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati. In particolare, gli elementi di novità afferiscono:

  • la modifica delle soglie dei contratti sottoposti al monitoraggio;
  • l’estensione degli adempimenti alle adesioni a contratti quadro, o altre procedure CONSIP con determinate soglie;
  • l’estensione degli adempimenti agli affidamenti a in-house con determinate soglie;
  • un modello di monitoraggio molto più improntato al project management e alla governance dei contratti IT;
  • la richiesta di un solo rapporto annuale rispetto ai due semestrali previsti dalla Circolare precedente;
  • l’analisi a campione da parte dell’Agenzia dei rapporti prodotti dalle Amministrazioni;
  • la richiesta di un solo rapporto finale rispetto ai due previsti dalla Circolare precedente;
  • il recepimento delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo luglio 2020 n.76. sull’art.14 bis, comma 2, lettera h del Codice Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I contratti da sottoporre a monitoraggio da parte delle Amministrazioni indicate al par. 2.1 sopra riportato sono i seguenti:
a. contratti con un valore, al netto di IVA, superiore a 10 (dieci) milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 2,5 (duevirgolacinque) milioni di euro in media ogni anno. In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti.
b. contratti derivanti da proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportato;
c. contratti che si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l’ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate;
d. contratti con un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, e che l’Agenzia ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto all’Amministrazione.
e. contratti inclusi tra gli obiettivi ed i risultati attesi che le singole Amministrazioni sono invitate a realizzare per contribuire concretamente al Piano Triennale.
f. contratti derivanti da adesioni a contratti quadro, o altre procedure CONSIP, il monitoraggio si applica a tutti i piani dei fabbisogni richiesti dall’Amministrazione, se il valore complessivo di detti piani dei fabbisogni, al netto di IVA, è superiore a 10 (dieci) milioni di euro;
g. contratti derivanti da affidamenti a in-house, il monitoraggio si applica direttamente a tutti gli affidamenti, se il valore complessivo è superiore, al netto di IVA, a 5 (cinque) milioni di euro annui.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, ulteriori risorse

Con comunicato dell’11 febbraio 2021, il Ministero dell’Interno informa che in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e dalle successive modificazioni introdotte dall’articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno 7 dicembre 2020 con cui sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell’ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 riportata nell’allegato 2 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020, diffuso con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale – n.220 del 4 settembre 2020.
Il citato decreto del 7 dicembre 2020, all’articolo 1, comma 3, dispone che gli enti locali, le cui richieste siano individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, beneficino, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021.
Con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è stato erogato favore degli enti locali titolari delle richieste individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350.
Riguardo gli enti locali appartenenti alle Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, il pagamento in esame è stato effettuato direttamente alle citate regioni e province.
Il successivo articolo 3, comma 2, del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, ha previsto, inoltre, che gli enti locali assegnatari delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo.
Il Ministero comunica, altresì, che gli enti locali che hanno beneficiato del pagamento disposto in data 10 febbraio 2021 sono tenuti ad affidare la progettazione entro il 10 maggio 2021.
In caso di inosservanza del termine del 10 maggio 2021, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.
Il controllo sull’affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è effettuato tramite il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale”.
Per evitare un’eventuale azione di recupero, è necessario che entro il 10 maggio 2021, risulti richiesto (sul sistema SIMOG dell’ANAC) e associato al CUP almeno un relativo CIG di spese di progettazione. Ogni CIG (ad esempio anche relativo alla sola spesa di pubblicazione gara, ad una indagine geologica, etc.) deve essere correttamente perfezionato in BDAP. Il controllo sarà effettuato verificando in BDAP la presenza di almeno un CIG di data anteriore alla scadenza dei 3 mesi e successivamente sommando tutti i CIG. Infine, viene ribadito l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Progetto “Sport nei Parchi”, presentazione domande entro il 15 febbraio 2021

Scade il prossimo 15 febbraio 2021 il termine per la presentazione delle domande di adesione, da parte dei comuni, al progetto “Sport nei Parchi”, per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. Il Progetto nasce anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza. Obiettivo del Progetto è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni – che vadano oltre il periodo di emergenza – per l’utilizzo di aree verdi comunali; modelli e sinergie particolarmente utili in contesti territoriali caratterizzati da una scarsa presenza di palestre scolastiche ed impianti sportivi.
Per l’edizione 2020/2021 il “Progetto” sarà realizzato su due distinte linee di intervento:
Linea di intervento 1 – Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. L’intervento prevede, da un lato, la realizzazione di nuove aree attrezzate nei Comuni che ne sono sprovvisti, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero; dall’altro, la riqualificazione delle aree attrezzate già presenti nei parchi cittadini. In entrambi i casi è previsto un nuovo modello di gestione attraverso l’adozione delle aree attrezzate da parte di una ASD/SSD operante sul territorio o dal Comune stesso. L’accordo per l’adozione sarà stipulato tra il Comune e l’ASD e sarà ispirato al modello di planning settimanale riportato nell’allegato 3 (Piano di Azione) al presente Avviso.
Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”: creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. “isole di sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute e dei Comuni attraverso procedure che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Le ASD/SSD, previo accordo con il Comune, potranno svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree e nel week end si impegnano ad offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65) grazie ad un contributo di Sport e Salute, che sarà erogato attraverso gli Organismi Sportivi di affiliazione.

Avviso pubblico;
Piano d’azione;
Le FAQ

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, in G.U. il decreto di riparto di 855 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 1° ottobre 2020 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane e enti di decentramento regionale”. La somma complessiva è così ripartita: euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024. Ai fini del riparto sono stati considerati il numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per ciascuna provincia e città metropolitana e il numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per ciascuna provincia e città metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un eguale peso ponderale pari al 50%. Il riparto delle suddette risorse non tiene conto dell’incremento di finanziamento previsto, a decorrere dall’anno 2021, dall’art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha modificato l’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Entro trenta giorni, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare nell’ambito delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:
a) interventi nell’ambito della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020;
b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

Autore: La redazione PERK SOLUTION