PPP: Abilitato il nuovo portale web per le comunicazioni e il monitoraggio dei contratti

Con la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2022, è stata definita una nuova modalità per comunicare l’avvenuta stipula di operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) ed è stato abilitato l’utilizzo del nuovo portale web relativo alle operazioni di PPP.

In particolare, sono state definite le modalità di accesso e utilizzo del portale web per il monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico-privato da parte dei soggetti aggiudicatori che pongano in essere contratti di PPP.

L’acquisizione dei dati risulta funzionale all’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 44, comma 1‐bis del decreto‐legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, ossia risulta necessario per consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di PPP avviate da pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat dell’11 febbraio 2004 e dall’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (monitoraggio delle clausole di flessibilità nell’ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo).

Il nuovo portale, finalizzato alla raccolta delle informazioni necessarie alle attività istituzionali delle realtà coinvolte (tra gli altri, DIPE-RGS-ISTAT), riduce l’onere di trasmissione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto del principio dell’unicità dell’invio del dato.

L’iniziativa di un portale unico si pone in linea con quanto operato da altri Paesi comunitari che fanno sistematicamente ricorso ai dati delle operazioni di PPP per migliorare l’efficacia e l’efficienza di tali operazioni su tutto il territorio europeo e per avere, inoltre, un cruscotto di controllo statistico, aggiornato e fedele rispetto alla realtà.

L’iniziativa si inquadra nel più ampio quadro delle competenze del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di PPP, acquisite ai sensi dall’art. 1, comma 589, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha altresì soppresso l’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP).

 

La redazione PERK SOLUTION

Messa in sicurezza: Pubblicato il decreto per il 2023: richieste dei Comuni entro il 15 settembre

Anci rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.187 dell’11 agosto 2022 è stato pubblicato il decreto con cui sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2023, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell’articolo 28, comma 4 del decreto-legge n.17 del 1° marzo 2022. Come indicato nel comunicato del Ministero dell’Interno aggiornato il 12 agosto u.s., la richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n. 229 entro le ore 23:59 del 15 settembre 2022, a pena di decadenza. Con tale modalità telematica, si prosegue nella attività intrapresa da tempo di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione.
L’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell’adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni.
È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione.

La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per le annualità 2021-2022, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per le annualità 2021-2022, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.

Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  2. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  3. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Di seguito, le tipologie di interventi ammissibili:

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico:

  1. di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio;
  2. di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana.

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti:

  1. manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
  2. manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell’ente:

  1. manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza;
  2. manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
  3. manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
  4. manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Gli interventi, a pena di esclusione del contributo, devono essere identificati dai CUP, classificati sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2023” e dettagliati secondo i criteri individuati all’interno dell’allegato 1 al presente comunicato che ne costituisce parte integrante.

Preme evidenziare, fin da ora, che, ai sensi dell’articolo 1, commi 140 e 142, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:

  1. per le quali venga indicato un CUP dell’opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
  2. che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatorio;
  3. dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2021). Nel caso di comuni per i quali siano sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall’ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell’interno;
  4. che siano presentate con modalità e termini diversi da quelli previsti dal citato decreto del Ministero dell’interno.

Il termine ultimo previsto delle ore 23.59 del 15 settembre 2022 per la presentazione delle istanze in questione è perentorio. Si richiama, dunque, l’attenzione degli Enti interessati a svolgere tempestivamente tutte le attività propedeutiche necessarie per produrre le istanze di finanziamento (come, ad esempio, la richiesta di nuovi CUP, l’approvazione dei piani annuali o triennali delle OOPP, l’invio dei bilanci, etc.,), tenendo anche conto dei necessari tempi di aggiornamento dei sistemi interessati, normalmente identificabili in 5 giorni lavorativi.

Per maggiori dettagli circa le modalità di presentazione delle istanze, si rinvia a quanto previsto nel “MANUALE UTENTE LINEE DI FINANZIAMENTO – Manuale utente per i Comuni che accedono mediante istanza online ai Contributi interventi di messa in sicurezza edifici e territorio articolo 1 comma 139 legge n.145/2018 – Annualità 2023”, predisposto a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allegato al presente Comunicato (Allegato 2).

Richieste di chiarimento e assistenza

Si coglie l’occasione per rappresentare la necessità di consultare attentamente le indicazioni contenute nel decreto ministeriale e nel predetto Manuale. Si ringraziano gli Enti interessati per la loro preziosa collaborazione al riguardo, così da consentire ai competenti Uffici della Direzione Centrale per la Finanza Locale di poter meglio rispondere ai quesiti e fornire la essenziale assistenza.

Richieste di chiarimenti non contenute nel manuale utente possono essere trasmesse con le seguenti modalità: •

  • attraverso il sistema di Ticket del MOP per richieste in merito alle funzioni della piattaforma GLF-MOP;
  • attraverso la mail operepubbliche.fl@interno.it per richieste amministrative;
  • per i relativi chiarimenti sui CUP si può fare riferimento all’apposita sezione del sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al link: http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup;
  • Le richieste di assistenza dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 20.00 del 15 settembre 2022.

Come prescritto, non sono considerate ammissibili le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati BDAP (di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n.118 del 2011) i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2021.

In merito alla trasmissione del rendiconto 2021 alla banca dati BDAP, si precisa che sono verificati, ai fini dell’ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a: – SDB (Schemi di bilancio); – DCA (Dati contabili analitici); – IND (Indicatori).

Non sono considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata banca dati. Si precisa che in fase di acquisizione, il sistema effettua controlli formali e di quadratura dei dati (fornendo un riscontro all’Ente) ma, naturalmente, in presenza di modelli compilati a zero non può segnalare discordanze.

L’Ente è tenuto, una volta trasmessi dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti sul sistema, al fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti. Si raccomanda, altresì, di trasmettere alla banca dati BDAP i dati del rendiconto 2021 in data antecedente all’invio della richiesta di contributo (fonte Anci).

 

La redazione PERK SOLUTION

Grave irregolarità il ricorso alla procedura di somma urgenza per il rifacimento del ponte se non c’è pericolo di crollo

L’ANAC, con delibera n. 368 del 27 luglio 2022, a seguito di approfondita istruttoria partita da un esposto anonimo, ha accertato gravi irregolarità e il mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, rotazione e imparzialità dell’azione amministrativa da parte di un Comune che ha fatto ricorso alla procedura di somma urgenza per i lavori di rifacimento di un ponte, in quanto non essendoci pericolo di crollo dello stesso, i lavori decisi con affidamento diretto non sono tali da rientrare nei termini di legge “non rilevandosi i caratteri dell’imminente pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità”.

La vicenda parte dall’assegnazione di fondi per un importo di 800.000 euro al Comune per la messa in sicurezza idraulica e delle sponde del fiume Vomano, rilevando rischi idraulici per l’abitato. Facendo leva sulla somma urgenza, l’amministrazione comunale procedeva all’assegnazione ad una ditta dell’esecuzione delle opere ritenute necessarie per rimuovere il pericolo, rafforzando il ponte interessato al passaggio delle betoniere. Successivamente, però, sempre invocando la somma urgenza, il Comune aveva ritenuto “indifferibile e urgente procedere alla demolizione del ponte di accesso all’abitato, non appena ultimati i lavori stessi”. Invece di bandire una gara per l’assegnazione dei nuovi lavori di abbattimento del ponte, il Comune ha affidato in via diretta alla stessa ditta già prescelta in precedenza l’intervento di demolizione del ponte esistente, da effettuare a lavori ultimati, e la realizzazione di un nuovo attraversamento viabile a campata unica.

Anac fa presente che soltanto se le situazioni pericolose si presentano in maniera imprevedibile si può parlare di somma urgenza. Si tratta, quindi, di una procedura eccezionale, da utilizzare con molta attenzione e rigore per evitarne un uso distorto e illegittimo.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, conflitto interessi: verifica scrupolosa anche in caso di affidamenti diretti tramite l’albo dei fornitori

L’Anac, con la delibera n. 377 del 27 luglio 2022, nel richiamare un comune laziale, ha evidenziato che la verifica di eventuali conflitti di interesse va effettuata in maniera scrupolosa anche nell’ambito degli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti.

L’Autorità ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni consiglieri comunali, su un presunto conflitto di interesse tra una dipendente di una società in house comunale e un appaltatore, affidatario di alcuni contratti di appalto da parte dell’ente in house. In particolare nella segnalazione si evidenziava che la dipendente fosse anche amministratrice unica e legale rappresentate della società appaltatrice. In seguito agli approfondimenti istruttori condotti è emerso che la selezione è avvenuta mediante l’albo aziendale dei fornitori e che la verifica dei requisiti nel caso dei due affidamenti in questione non è stata effettuata in ragione dell’esiguità degli importi.

L’Autorità ricorda che il personale della stazione appaltante è tenuto a rendere la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell’assunzione dell’incarico. Tali obblighi sono estesi anche agli affidamenti sotto soglia comunitaria e assumono una particolare importanza in riferimento agli affidamenti diretti caratterizzati dal fatto che la scelta dell’aggiudicatario è effettuata dal personale della stazione appaltante in modo appunto “diretto”, in assenza di confronto competitivo.  La disciplina relativa al conflitto di interessi inoltre, trova applicazione anche in riferimento agli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, caratterizzati dalla preventiva iscrizione del concorrente nell’albo fornitori: anche in tali casi, infatti, l’iscrizione all’albo e il successivo affidamento postulano la verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, tra cui l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse  tra l’operatore economico e il personale della stazione appaltante.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo progettazione territoriale: proroga al 18 febbraio 2023 avvio delle procedure

All’interno del decreto-legge “Aiuti bis”, approvato dal Consiglio dei ministri, è prevista una norma volta a favorire i Comuni che vogliono accedere al cosiddetto Fondo di progettazione territoriale. Si tratta del Fondo pari a circa 161,5 milioni di euro, utili a favorire la partecipazione ai bandi PNRR e delle politiche di coesione di piccoli Comuni, Province e Città metropolitane delle regioni del Sud, Marche e Umbria, nonché dei centri delle aree interne.

Grazie a queste risorse, infatti, i Comuni possono indire concorsi di progettazione e idee, utilizzando poi il progetto vincitore per candidarlo ai bandi. Inoltre, i Comuni più piccoli possono anche utilizzare il Fondo per affidare direttamente progetti di fattibilità tecnica ed economica.

Innanzitutto, sarà possibile indire i concorsi (pubblicando appositi bandi) o affidare gli incarichi per i progetti di fattibilità tecnica ed economica entro il 18 febbraio 2023 e non più solo fino al 18 agosto 2022. La proroga della scadenza (da sei a dodici mesi dalla pubblicazione del relativo DPCM) consentirà quindi di accedere alle risorse anche a quegli enti territoriali, che altrimenti non avrebbero fatto in tempo.

Inoltre, è ampliata la platea dei Comuni che possono utilizzare la quota spettante del Fondo anche per affidare progetti di fattibilità tecnica ed economica. La soglia massima passa infatti da 5.000 a 20.000 abitanti: tutti i Comuni assegnatari che non superano questo limite potranno scegliere se destinare le risorse a concorsi o a incarichi per i progetti di fattibilità.

Rimodulazione dei due Piani di interventi edilizia scolastica per Città Metropolitane e Province

Il Ministero dell’Istruzione, con nota del 3 agosto 2022, inviata alle Province, alle Città metropolitane e agli Enti di decentramento regionale, relativa alla possibilità di modifica dei piani autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217, evidenzia che con decreti del Ministro dell’istruzione 18 maggio 2022, n. 116 e 18 maggio 2022, n. 117 sono stati rimodulati, su richiesta degli enti, rispettivamente i piani approvati originariamente con decreto del Ministro dell’istruzione 8 gennaio 2021, n. 13 e con decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217, per la medesima finalità della manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tali decreti sono stati ammessi alla registrazione da parte degli organi di controllo in data 1° agosto 2022 e saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’istruzione ai seguenti link:
– I piano – 855 milioni: https://pnrr.istruzione.it/progetto/piano-province-e-citta-metropolitane/;
– II piano – 1.125 milioni: https://pnrr.istruzione.it/progetto/piano-province-e-cittametropolitane-2/

Per correntezza amministrativa e in considerazione dei termini fissati dal PNRR per l’aggiudicazione dei lavori, si è proceduto a dare seguito all’approvazione dei piani con i suddetti decreti ministeriali. Si rileva, tuttavia, che non tutti gli interventi proposti rispettano i parametri, le dimensioni, gli standard energetici e i criteri, compreso il rispetto della normativa sul DNSH – Do no significant harm, indicati nella nota prot. n. 12925 dell’8 marzo 2022 di questa Unità di missione per il PNRR, in coerenza con gli obiettivi e i target del PNRR.
Pertanto, gli Enti sono invitati a garantire già nella progettazione e in fase attuativa il rispetto di tutte le condizioni del PNRR e di quanto riportato nell’accordo di concessione che sarà inviato a codesti enti per la relativa sottoscrizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto Mims per istanza compensazione prezzi materiali per opere non PNRR

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha pubblicato il D.M. 28 luglio 2022 n. 241,  che reca le modalità di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e s.m.i., per gli interventi di cui al comma 4, lettera b), dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dedicato alla compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali per opere non finanziate, in tutto o in parte, con risorse PNRR/PNC. Come previsto dalla norma, le compensazioni possono essere richieste rispetto agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la dalla responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.
Per accedere al predetto Fondo inerente, come detto, opere non finanziate con risorse PNRR/PNC, entro il termine perentorio del 31 agosto 2022, le stazioni appaltanti dovranno presentare, con le modalità specificate nel predetto decreto 241/2022, apposita richiesta utilizzando la piattaforma (operativa dal 1° agosto), compilando, per ciascun intervento, un modulo informativo da sottoscrivere e trasmettere secondo le modalità indicate nella medesima piattaforma, contenente le seguenti informazioni:
a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza;
b) data di presentazione dell’offerta;
c) categoria di appartenenza dell’impresa appaltatrice;
d) attestazione, firmata dal direttore dei lavori e vistata dal responsabile unico del procedimento, dell’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento;
e) copia dello stato di avanzamento dei lavori;
f) prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali;
g) entità delle risorse finanziarie di cui al comma 1 disponibili e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata la richiesta di accesso al Fondo;
h) l’entità del contributo richiesto;
i) gli estremi per l’effettuazione del versamento a favore della stazione appaltante del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, il compenso del progettista va indicato sempre, anche nell’indagine di mercato

Il calcolo per il compenso del progettista va indicato anche in caso di avviso dell’indagine di mercato, nella fase che precede la procedura negoziata, in modo da rendere note le prestazioni richieste e consentire ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo stabilito e valutare se convenga partecipare alla gara. Lo ribadisce l’Anac in una nota a firma del presidente in merito all’istruttoria sull’affidamento del servizio di progettazione di un edificio adibito a polo di infanzia, finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di 156.621 euro.

L’Autorità spiega anche che, in caso di omissione di un livello di progettazione, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve remunerare ogni prestazione svolta anche se riconducibile al livello di progettazione omesso: i livelli di progettazione omessi, infatti, non sono soppressi ma unificati al livello successivo e le voci di parcella relative ai singoli livelli progettuali tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi. In caso contrario si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione. La fusione dei livelli progettuali, infatti, non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Materiali da costruzione: il decreto del MIMS sulle Linee guida per l’aggiornamento dei prezziari regionali

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rende noto che è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto di approvazione delle Linee guida per la determinazione e l’aggiornamento dei prezziari regionali dei materiali da costruzione. La misura, prevista dal decreto legge 4/2022 (“Dl sostegni”), ha l’obiettivo di evitare il rallentamento nella realizzazione delle opere pubbliche a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali utilizzati nelle costruzioni, che ha provocato difficoltà alle imprese.

Per garantire l’omogeneità dei prezzari regionali, che saranno utilizzati sia per le compensazione nel caso di lavori già aggiudicati, sia per le future gare, le Linee guida, predisposte da un tavolo tecnico costituito dal Mims e dalle Regioni, contengono indicazioni specifiche in merito alla loro struttura e articolazione, alla metodologia di rilevazione, alle tempistiche per il loro aggiornamento e agli aspetti organizzativi per la gestione degli strumenti ed il coordinamento tra le Regioni, con la costituzione della Rete dei Prezzari regionali delle opere pubbliche.

La Rete avrà il compito di monitorati i prezzi di un elenco di materiali più rilevanti e di maggiore impiego, con l’obiettivo di garantire un efficace scambio informativo tra le stesse Regioni ed il MIMS, riducendo eventuali difformità, così da attivare un eventuale tempestivo monitoraggio infra-annuale dell’evoluzione dei costi dei materiali, in particolare in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei prezzi.

 

La redazione PERK SOLUTION

La nota Anci sulle nuove norme e modifiche in materia di appalti

ANCI ha pubblicato una nota di approfondimento inerente le “Nuove norme e modifiche in materia di appalti introdotte dai recenti provvedimenti normativi”. Il documento fa un’ampia rassegna sulle norme contenute nei seguenti provvedimenti:
1) decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
2) decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
3) decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (AC 3653 in fase di conversione in legge).

 

La redazione PERK SOLUTION