Il componente della commissione giudicatrice non può essere anche collaudatore dell’opera

C’è incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore dell’opera. Lo afferma l’Anac in un parere consultivo richiesto da un comune piemontese sulla nomina come collaudatore di un professionista già componente della commissione giudicatrice della gara.

Secondo Anac il legislatore ha voluto preservare nella maniera più ampia possibile l’imparzialità di giudizio nello svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice, prevedendo espressamente che anche dopo la conclusione dell’incarico, i componenti della commissione non possano svolgere alcuna altra funzione nell’ambito del contratto di cui si tratta, analogamente a quanto disposto anche per i collaudatori. Lo svolgimento dell’incarico di collaudo rappresenta certamente lo svolgimento di “un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

L’Anac ricorda anche la norma del codice appalti (articolo 77 comma 4) che oltre a stabilire un regime di incompatibilità tra membro della commissione giudicatrice e soggetto che abbia svolto, prima della gara, incarichi o funzioni tecnico-amministrative relative all’appalto, prevede, per i commissari stessi, un divieto per le attività successive all’espletamento della procedura selettiva, stabilendo espressamente che “non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti pubblici: il Consiglio di Stato ribadisce la differenza tra migliorie e varianti

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, allorquando si applichi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, occorre distinguere tra migliorie e varianti: le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (cfr. C.d.S., Sez. V, 24 ottobre 2013, n. 5160; 20 febbraio 2014, n. 819; Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2969; Sez. V, 18 febbraio 2018, n. 1097; 21 giugno 2021, n. 4754).

La proposta migliorativa consiste in una soluzione tecnica che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara, investe singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi come integrazioni, precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. È quanto evidenziato dal Consiglio, Sezione V,  con sentenza 21 settembre 2022, n. 8123.

 

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Stazioni appaltanti: Le linee guida ANAC per la qualificazione

Con deliberazione n. 441 del 28 settembre 2022 l’ANAC ha approvato in via definitiva le Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

Il documento individua i requisiti obbligatori per poter essere ammessi alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture. La qualificazione è necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a alle soglie previste per gli affidamenti diretti dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti e per
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, avere una struttura organizzativa stabile e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Le linee guida individuano tre livelli di qualificazione basati su determinati punteggi: basteranno 30 punti a regime per qualificarsi per i lavori inferiori a un milione di euro (livello L3), 40 punti per importi superiori a un milione di euro e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (livello L2), 50 punti per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria (livello L1). Per i primi due anni, sono previsti degli ‘sconti’, la qualificazione cioè può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello 3 e di 5 punti per gli altri due livelli; per il secondo anno inferiore di 5 punti per il livello 3 e di 2 per gli altri due livelli.

Anac effettuerà a campione verifiche sulle informazioni dichiarate dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza per controllarne la veridicità e confermare il livello di qualificazione.

 

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Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle Linee Guida Anac

Le Stazioni Appaltanti hanno il dovere di adeguarsi alle indicazioni delle Linee Guida dell’Anac. Non possono discostarsi da esse in maniera irragionevole e abnorme, e comunque – nel caso decidano di non adeguarsi – lo devono motivare adeguatamente adottando un apposito atto che indichi le ragioni sottese a tale deroga. In base all’articolo 71 del Codice degli Appalti, tale motivazione deve essere particolarmente circostanziata qualora sia presente un bando-tipo che esplicita i criteri di valutazione delle offerte. A chiarirlo è la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con una Nota del Presidente approvata dal Consiglio.

 

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Servizi e forniture, revisione dei prezzi solo se prevista nei documenti di gara

La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture è consentita solo se prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Lo ricorda l’Anac nell’Atto del presidente su una richiesta di parere da parte dell’Arma dei Carabinieri relativa alla possibilità di procedere a modifiche, anche relative ai prezzi, dei contratti di appalto in corso di esecuzione – nello specifico per la fornitura di risme di carta formato A4 – a causa dell’attuale situazione internazionale e della persistente emergenza sanitaria da Covid-19.

Anche i più recenti interventi normativi in materia, osserva Anac, confermano tale possibilità. Il riferimento è all’articolo 29 del decreto 4/2022 che con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce “fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.

Quanto ai contratti in corso invece il legislatore è intervenuto al fine di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione con il decreto 73/2021 solo ed esclusivamente per gli appalti di lavori e non per quelli di servizi e forniture: il provvedimento introduce un meccanismo di compensazione a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche e prevede l’emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’otto per cento dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Lo stesso legislatore non ha invece adottato specifiche misure per gli appalti di servizi e forniture. L’assenza di un meccanismo di compensazione/ revisione dei prezzi anche per gli appalti di servizi e forniture, analogo a quello disciplinato per i lavori, è stata evidenziata anche dall’Anac, che ha chiesto al Governo e al Parlamento un urgente intervento normativo per consentire “la revisione dei prezzi negli appalti per far fronte agli esorbitanti incrementi delle materie prime nei contratti in corso di esecuzione riguardanti servizi e forniture”.

Pertanto, allo stato, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del codice appalti, cioè solo se le modifiche sono previste chiaramente nei documenti di gara.

In ottica collaborativa l’Anac ricorda che con riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Autorità ha adottato diversi atti, pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Emergenza Covid-19”. Tra questi, il “Vademecum per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici” evidenzia la possibilità, per la stazione, per far fronte all’emergenza sanitaria, di procedere alle eventuali e conseguenti variazioni dei contratti in corso di esecuzione, nei limiti previsti dall’art. 106 del codice appalti.

 

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Partenariato pubblico-privato, Anac emana le nuove Linee Guida per il monitoraggio

L’ANAC ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida sul monitoraggio del Partenariato Pubblico-Privato, in attesa di ricevere il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze e il parere della Commissione Speciale del Consiglio di Stato, per l’adozione definitiva.

La revisione riguarda una migliore sistematizzazione dei rischi, funzionale a chiarire le ipotesi in cui è possibile procedere alla revisione del piano economico-finanziario. “Il rischio legato ai cicli economici e sopportato dai produttori nel loro settore di attività non può essere considerato causa di forza di maggiore”, viene specificato. Nel valutare l’opportunità di ricorrere ad un contratto di Partenariato Pubblico-Privato, la stazione appaltante deve considerare attentamente i rischi specifici dell’affidamento. Tali rischi sono classificati in rischi di costruzione (errore di progettazione, rischio ambientale, amministrativo, di slittamento dei tempi ecc.), rischi di domanda (riduzione della domanda del mercato relativa a quel servizio o rischio concorrenza) e rischi di disponibilità (obsolescenza degli impianti, indisponibilità della struttura o dei servizi da erogare). Accanto a questi ci sono anche i rischi di forza maggiore (scioperi o manifestazioni, guerre, esplosioni, fenomeni naturali avversi come siccità o alluvioni).

Nelle linee guida si ricorda che il decreto legge n. 36 del 2022 per l’attuazione del Pnrr prevede l’obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare progetti di Partenariato di importo superiore a 10 milioni di euro di richiedere un parere preventivo, non vincolante, a Dipe e Ragioneria dello Stato. Al contratto di Partenariato è allegata la “matrice dei rischi”, che costituisce parte integrante del contratto medesimo e “deve indicare con chiarezza quali sono i rischi assunti dall’ente concedente e quali dall’operatore economico”.

Novità anche nel monitoraggio sui rischi. La stazione appaltante presidia sia la qualificazione precisa e corretta della tipologia di contratto di partenariato stipulato fra essa e l’operatore privato, provvedendo a censirla all’interno della Banca dati di Anac, sia l’associazione fra la stipula di tali contratti e l’intervento da realizzare, censito nell’anagrafe nazionale dei progetti d’investimento segnalando se si tratta di un intervento sulle opere pubbliche o di altra natura. Per tale finalità, la stazione appaltante, in sede di richiesta del Codice Identificativo di Gara, indica obbligatoriamente la “tipologia del contratto da stipulare” all’interno di una delle categorie predisposte dall’Anac nonché il Codice Unico di Progetto, che identifica l’intervento da realizzare in regime di partenariato. In un’ottica di collaborazione tra banche dati, il Dipe e l’Anac, stanno rafforzando il legame tra i due codici per disporre di informazioni tempestive e qualitativamente adeguate sul monitoraggio degli investimenti realizzati in Partenariato.

 

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L’appaltatore non può aumentare i costi di fronte alla richiesta di giustificativi

In sede di giustificazione dei costi della manodopera indicati nell’offerta economica, eventuali errori asseritamente materiali in cui sia incorso l’operatore economico nella indicazione di detti costi possono essere emendati solo se percepibili ictu oculi come tali dal contesto stesso dell’atto e senza dovere attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima. Diversamente, la “correzione” si tradurrebbe in una inammissibile manipolazione e variazione postuma dei contenuti dell’offerta con violazione del principio della par condicio dei concorrenti. Lo ha stabilito l’Anac nel parere di precontenzioso n. 349 del 20 luglio 2022 espresso in seguito all’istanza presentata dalla Rai nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento di logistica integrata per il centro di produzione.

La Rai ha chiesto all’Autorità di esprimere un parere sulla legittimità delle modifiche apportate in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta dall’operatore economico al costo della manodopera indicato nell’offerta economica e riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’esclusione dell’operatore dalla gara. La società ha indicato nell’offerta economica costi della manodopera di 538.173 euro (su base annua). Successivamente, a seguito della richiesta della stazione appaltante di illustrare le giustificazioni relative alle singole voci di costo che hanno concorso a determinare l’importo offerto, la società ha dettagliato le componenti del costo della manodopera arrivando a un importo totale di 680.189 euro, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.

Nella dichiarazione di offerta non c’è traccia di alcun indizio che possa far ritenere che il costo annuo della manodopera sia il frutto di un errore materiale di calcolo e non invece di una stima incongrua del costo del lavoro. L’importo indicato in sede di giustificazioni è una inammissibile variazione postuma.

 

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Mobilità Stradale: Pubblicato il Documento Strategico per la pianificazione degli interventi per i prossimi cinque anni

Il Documento Strategico della Mobilità Stradale, che prevede la pianificazione degli interventi per i prossimi cinque anni, dal 2022 al 2026, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Il Documento è stato realizzato analogamente a quello predisposto per il settore ferroviario (ai sensi del decreto-legge 152/2021), inviato al Parlamento il 30 dicembre 2021. I due documenti strategici delineano un contesto coordinato di azioni rivolte al perseguimento di un sistema sostenibile e interconnesso per i passeggeri e per le merci, da attuare grazie alle risorse rese disponibili dalle leggi di Bilancio.

Il Documento Strategico della Mobilità Stradale descrive lo scenario per lo sviluppo delle infrastrutture stradali in un’ottica di programmazione di medio – lungo periodo ed evidenzia gli obiettivi di estensione e riqualificazione della rete oltre a definire i programmi prioritari e le metodologie di misurazione dei benefici connessi agli interventi programmati. Il testo costituisce, quindi, un punto di riferimento coerente con l’Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanze (Def), dal quale si ricavano indicazioni programmatiche sugli interventi di potenziamento della rete stradale di interesse nazionale e sulle misure di sviluppo del territorio, coerenti con i principi di sostenibilità ambientale e di transizione ecologica.

In particolare, il Documento illustra la dinamica della domanda di mobilità e le misure per l’adeguamento del livello del servizio stradale e delle attività manutentive, oltre a individuare i criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi.

Il testo si articola in tre parti: nella prima vengono specificati gli obiettivi strategici alla luce delle esigenze di mobilità di persone e merci; nella seconda è descritto lo stato di attuazione del contratto di programma ANAS 2016 – 2020 e la finalizzazione delle risorse dell’anno 2021; nella terza parte viene descritta la metodologia di valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli investimenti in campo stradale e il sistema di premialità e penalità per le imprese. In considerazione delle analisi sull’evoluzione della domanda di trasporto, il Documento costituisce lo strumento di programmazione di base per l’elaborazione del prossimo contratto di programma di ANAS S.p.A.

 

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Le linee guida ANAC per la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali

Sono state pubblicate in G.U. n. 188 del 12 agosto 2022 le Linee Guida n. 17 Recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

Le linee guida sono state elaborate in applicazione dell’articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, con la finalità di promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti. Le indicazioni ivi contenute, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 805 del 3/5/2022 reso sul testo delle presenti Linee guida, non sono vincolanti, ma rappresentano suggerimenti volti a favorire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e lo
sviluppo delle migliori pratiche.

Con questo strumento si intende agevolare le stazioni appaltanti del Terzo Settore nell’individuare la normativa applicabile agli specifici affidamenti, garantendo sempre il rispetto del codice dei contratti e l’omogeneità delle pratiche amministrative. Le Linee Guida puntano ad intercettare e chiarire le numerose richieste giunte ad ANAC da parte del Terzo settore di chiarimenti e aiuti per applicare la giusta normativa nell’assegnazione dei servizi sociali, specie dopo la legge N.120/2020, e dopo l’emanazione del codice del Terzo settore che si applica ad ambiti coperti anche dal codice degli Appalti.

 

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Ripartiti 27 milioni di euro per la progettazione di opere idriche e di interventi infrastrutturali nelle ZES

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato il decreto che ripartisce ulteriori risorse, pari a circa 27 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture idriche di particolare rilevanza e per dare nuovo impulso allo sviluppo infrastrutturale delle Zone Economiche Speciali (Zes). Le risorse derivano dal Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review di infrastrutture già finanziate, e riguardano interventi coerenti con l’Allegato Infrastrutture, logistica e mobilità al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2022.
In particolare, il provvedimento del Ministro prevede la destinazione di circa 19 milioni di euro alla progettazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza idrica e a rafforzare il sistema dei bacini idrografici al fine di ridurre le perdite e contrastare la siccità, mettendo in sicurezza il patrimonio infrastrutturale e potenziando la capacità degli invasi. Gli interventi riguardano i sette distretti idrografici e le relative Autorità di bacino distrettuale (Alpi Orientali, Padano, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale, Sardegna e Sicilia). Otto milioni di euro sono invece destinati alla progettazione di interventi infrastrutturali per sostenere lo sviluppo delle aree ZES (Abruzzo, Calabria, Campania, Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Sicilia Orientale, Sicilia Occidentale, Sardegna).

Il decreto del Ministro segue l’intesa acquisita in sede di Conferenza Unificata il 3 agosto 2022 e attua quanto previsto nell’Allegato Infrastrutture, logistica e mobilità del Documento di Economia e Finanza (Def) 2022, che destina tali risorse “ad ulteriore supporto delle politiche già intraprese per lo sviluppo del settore idrico, intende ampliare la destinazione del fondo progettazione opere prioritarie per consentire il finanziamento della progettazione (a livello di PFTE) di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, facenti parte del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, e aventi come soggetto attuatore soggetti che non riescono a provvedere con risorse autonome allo sviluppo della progettazione”, nonché per dare nuovo impulso allo sviluppo delle Zone Economiche Speciali (ZES).

Gli enti beneficiari, che possono utilizzare le risorse anche avvalendosi di convenzioni con altri enti o con delega di funzioni, inviano al Mims (Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali) l’elenco dei piani/progetti/project review per i quali intendono utilizzare le risorse assegnate corredati dal Codice Unico di Progetto (CUP). L’elenco deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di apertura dei termini di presentazione delle proposte indicata dal decreto direttoriale che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Allegati:
Ripartizione risorse

 

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