PNRR, decreto MIMS istanza compensazione prezzi materiali

Il decreto direttoriale n. 6960 del 17 giugno 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, disciplina le “Modalità di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 26 comma 4 lettera a) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con riferimento agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1 agosto 2022 e fino al 31 Dicembre 2022”. Il provvedimento regola le istanze di accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all’articolo 7 del dl 76/2021, dedicato alla compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali per opere PNRR, rispetto ai prezzari aggiornati con la procedura di cui all’articolo 26 del dl 50/2022. Le Stazioni Appaltanti,  entro il 31 agosto 2022 dovranno presentare, per via telematica, utilizzando il link https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it, le istanze di accesso al Fondo, per opere PNRR, relativamente ai maggiori importi derivanti dagli stati di avanzamento – concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure utilizzando i prezzari aggiornati – dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022.

Come indicato nel decreto, l’istanza dovrà essere corredata da:
– i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
– copia dello stato di avanzamento dei lavori corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento;
– l’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1 dell’art. 26 del DL n. 50/2022;
– l’entità delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del medesimo comma 1 e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al fondo;
– l’entità del contributo richiesto;
– gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

 

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ANAC: L’appalto non può essere spezzettato in lotti per aggirare la soglia dei 150.000 euro

Un appalto non può essere spezzettato in diversi interventi allo scopo di rimanere al di sotto della soglia dei 150mila euro, evitare la gara e procedere con un affidamento diretto. Lo ribadisce l’Anac in un atto del presidente del 6 luglio 2022 inviato ad un comune, al termine dell’attività di vigilanza su presunte irregolarità nell’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di una strada cittadina.

Nel caso di specie, è emerso che la Giunta ha approvato nell’agosto 2021 il progetto dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza stradale – via Vittorio Veneto”, esclusi i marciapiedi, per un importo di 98.800 euro. Il progetto è stato affidato tramite la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel. A settembre la stessa Giunta ha approvato altri due progetti: “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi via Vittorio Veneto Lato destro” per un importo lavori di 74.246 euro e “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi via Vittorio Veneto Lato sinistro” per un importo lavori di 73.146 euro, anche questi affidati in via diretta mediante la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia Sintel.

Secondo Anac i tre affidamenti costituiscono il risultato di un frazionamento di un’unica prestazione di lavori di un valore che risulta superiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto. Si tratta di lavori di manutenzione analoghi della stessa strada Via Vittorio Veneto il cui importo, sommato, arriva ad un totale di 246.193 euro per il quale il decreto semplificazioni prevede la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici. La sottrazione all’evidenza pubblica operata in virtù del suddetto frazionamento appare quindi in contrasto con l’art. 1 comma 2 lett. a) e b) del DL 16 luglio 2020, che nell’ambito degli appalti di lavori circoscrive il ricorso all’affidamento diretto con un unico operatore agli importi inferiori a 150.000 euro nonché con le altre disposizioni che disciplinano le procedure da seguire nell’affidamento e i relativi obblighi di pubblicità e comunicazione in proporzione al valore del contratto. Tali regole costituiscono attuazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità immanenti nel diritto comunitario – in particolare per quanto attiene la concezione dell’affidamento diretto senza confronto competitivo come istituto eccezionale, cui è possibile ricorrere nei casi tassativamente previsti dalla legge.

 

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ANAC: L’anticipazione del prezzo è obbligatoria e non può essere rateizzata

L’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto, ossia l’importo riconosciuto all’appaltatore per far fronte alle spese necessarie all’avvio del contratto, è obbligatoria, ossia dovuta in riferimento alle prestazioni di lavori, servizi e forniture, a prescindere da una specifica richiesta dell’appaltatore e dalla valutazione, da parte della stazione appaltante, della sussistenza di una effettiva esigenza di liquidità, e non può essere rateizzata se non nei casi di contratti pluriennali nel settore della difesa e della sicurezza. La maggiorazione al 30% introdotta dal Decreto Rilancio, invece, è meramente eventuale e subordinata alle disponibilità in bilancio delle risorse necessarie. L’anticipazione deve essere riconosciuta anche con riferimento a prestazioni già svolte e già pagate per le quali, prima della modifica del codice appalti, non era prevista l’anticipazione. In questo caso, l’anticipazione andrà calcolata sul valore residuo del contratto, scorporando il valore delle prestazioni già eseguite e remunerate. Lo chiarisce l’Anac in una delibera approvata per far fronte ad alcuni dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche del Codice appalti che riguardano proprio l’istituto dell’anticipazione del prezzo.

L’Autorità chiarisce che la stazione appaltante non può derogare al codice appalti prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell’anticipazione al di fuori dei casi, previsti dallo stesso codice dei contratti ultratriennali nel settore della difesa e sicurezza. Con il decreto rilancio infatti il legislatore ha voluto potenziare lo strumento dell’anticipazione per far fronte alla crisi di liquidità delle imprese nel periodo pandemico, un’esigenza che oggi è ancora più urgente a fronte della guerra in Ucraina. Secondo l’Autorità consentire la rateizzazione – e quindi la riduzione della liquidità al momento dell’avvio dell’esecuzione – anche nei contratti sopra i tre anni che non riguardano il settore difesa e sicurezza sarebbe un’azione contraria all’obiettivo di sostenere le imprese. E vanificherebbe di fatto l’incremento al 30% dell’anticipazione introdotto con il decreto rilancio. Tuttavia, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto convenendo ad esempio la rateizzazione dell’anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto.

 

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ITACA: Tabelle novità in materia di contratti pubblici introdotte dal DL 73/2022 e dalla L. 79/2022

Tra le finalità statutarie di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) emerge in modo sostanziale il tema della qualità degli appalti pubblici, sia in riferimento alle fasi di programmazione, progettazione ed affidamento, che alle fasi di esecuzione, trasparenza e controllo dei contratti. In collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ITACA è impegnata nella erogazione del Servizio supporto giuridico destinato alle stazioni appaltanti, con l’obiettivo di favorire l’uniformità nell’interpretazione della disciplina dei contratti pubblici, nonché quello di fornire soluzioni operative alle stesse.
A tal riguardo, l’istituto ha pubblicato un documento (tabelle) relativo alle novità in materia di contratti pubblici introdotte dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (D.L. “SEMPLIFICAZIONI FISCALI”) Decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, e dalla legge n. 79/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”.

 

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Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, avvio procedure entro il 18 agosto

Al fine di sostenere e accelerare il processo di progettazione e favorire quindi un migliore utilizzo delle opportunità di investimento disponibili, il Governo, con il decreto “Infrastrutture” – decreto legge n. 121/2021, ha istituito il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, di cui l’Agenzia per la coesione territoriale è Autorità Responsabile.

Con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, il Fondo è destinato ai Comuni (fino a 30.000 abitanti), Città metropolitane e Province del Mezzogiorno e delle Regioni Umbria e Marche e ai Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne, in vista della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR e dell’avvio della Programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Gli oltre 4800 enti beneficiari del Fondo (Allegato A del DPCM 17 dicembre 2021 – Riparto del Fondo per la progettazione territoriale (22A00987) possono utilizzare le risorse per promuovere bandi per concorsi di idee o di progettazione rivolti a professionisti e instituire così un “parco progetti” al quale attingere per candidarsi nell’ambito delle opportunità offerte dai diversi strumenti finanziari. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono procedere anche secondo le modalità di cui all’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.

Ciascun Ente beneficiario è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali o di affidamento previste dal Fondo, a pubblicare i bandi o disporre gli affidamenti, entro il 18 agosto 2022 (sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM 17 dicembre 2021), pena la revoca del contributo.

Sito del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale 

 

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Anac: Serve la gara per gestire i musei. La Fondazione non è un organismo in-house

La Fondazione che gestisce i musei e la pinacoteca della provincia, non può essere intesa come un organismo in-house del Comune. Al suo interno, infatti, vi sono soggetti privati quali fondatori e cofondatori. Pertanto, serve una gara pubblica, aperta a tutti, per l’affidamento della gestione dei servizi museali. Se il Comune intende avvalersi della Fondazione come organismo in-house, deve al più presto predisporre la modifica dello Statuto e produrre la documentazione necessaria. E’ quanto ha stabilito l’Autorità Anticorruzione, concedendo al Comune una mini proroga fino al prossimo 30 settembre. Entro quella data dovranno essere adottati tutti gli atti richiesti.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, infatti, Anac ha contestato il fatto che l’affidamento alla Fondazione riguardi un servizio di interesse generale privo di rilevanza economica, e quindi non sottoposto al Codice dei contratti e alla libera concorrenza. Infatti i soggetti fondatori e cofondatori della Fondazione sono di natura privata. E pertanto, non può configurarsi come un semplice “braccio operativo” del Comune. Anche il fatto che la Regione eroghi un contributo all’Amministrazione per l’affidamento dei servizi museali, non configura di per sé l’esistenza di un organismo in-house. Il Comune deve indicare come esercita il controllo sulla Fondazione, prima durante e dopo lo svolgimento dell’attività.

Si chiude così un contenzioso che va avanti dal 2019. Se il Comune provvederà a modificare lo Statuto, facendo propri tutti i rilievi di Anac, l’Autorità potrà considerare l’iscrizione della Fondazione all’elenco degli organismi in-house. In caso di rigetto, il Comune dovrà revocare l’affidamento del servizio alla Fondazione (fonte Anac).

 

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Proroga termini per i contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

L’articolo 33-ter della legge n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022, “c.d. decreto PNRR 2”, proroga di quattro mesi, limitatamente all’annualità 2022, i termini per l’utilizzazione, l’eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per l’effettuazione di una serie di interventi, indicati, rispettivamente, al terzo, quarto e sesto periodo dell’articolo 30, comma 14- bis, del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019):
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 maggio di ciascun anno) entro il quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori;
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 giugno di ciascun anno) entro il quale, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo deve essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’interno;
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 ottobre di ciascun anno) entro il quale i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori.
La finalità è quella di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile.

 

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Ripartizione e utilizzo dei fondi per viabilità stradale e cambiamenti climatici

Pubblicato in G.U. n. 148 del 27-6-2022 il decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 9 maggio 2022 con il quale si procede alla ripartizione della somma complessiva di euro 1.700 milioni di euro, destinata al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso della rete viaria di regioni, province e di città metropolitane.

Il trasferimento delle risorse  alle regioni, alle province e alle città metropolitane à determinato sulla base del piano di riparto di cui all’allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base di criteri e di pesi di ponderazione degli stessi e dei parametri indicati all’art. 2, nonché degli indicatori riportati nell’allegato 2.

Tra le attività e interventi di utilizzo vi rientrano:
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese
tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l’effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell’infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l’esposizione al rischio idrogeologico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e programmata e di adeguamento normativo delle diverse componenti dell’infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque. Sono altresì possibili interventi sulla segnaletica, i dispositivi di ritenuta, l’illuminazione ed i sistemi di info-mobilita’, qualora complementari e comunque conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria e rifacimento profondo;
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura esistente in termini di caratteristiche costruttive della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonché delle opere d’arte serventi l’infrastruttura;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
i. la realizzazione di percorsi per la tutela delle utenze deboli;
ii. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumità;
iii. la riduzione dell’inquinamento ambientale;
iv. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
v. la riduzione dell’esposizione al rischio idrogeologico;
vi. l’incremento della durabilità per la riduzione dei costi di manutenzione;
vii. La realizzazione di corridoi naturali per la fauna, ovvero di tratti di recinzione per evitare ovvero indirizzare
attraversamenti di animali, per una quota massima pari al 15% dell’importo finanziato;
viii. La predisposizione e la messa in funzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici o ibridi, per una quota massima del 15% dell’importo finanziato.

 

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La Stazione appaltante deve sempre verificare i possibili conflitti di interesse

Nell’assegnare un appalto la stazione appaltante deve sempre verificare che non vi siano conflitti di interesse da parte dei soggetti coinvolti, a qualunque titolo, in tutte le fasi dell’affidamento dei contratti pubblici, compresa la realizzazione dell’esecuzione. E’ necessario procedere costantemente ad un’attenta vigilanza, e verifica delle dichiarazioni fornite, risolvendo le eventuali situazioni di conflitto che dovessero emergere. E’ quanto ricorda Anac con la Delibera n. 273 del 7 giugno 2022 intervenendo nel caso di un Comune del Friuli Venezia Giulia, in cui l’Autorità ha accertato la violazione delle norme sul conflitto di interessi nell’ambito degli affidamenti pubblici.

La vicenda riguarda la Responsabile del servizio residenze protette del Comune la quale, nel periodo 2008/2019, ha lavorato alle dipendenze di una cooperativa presso le stesse strutture che si è trovata poi a gestire dal 2019 per conto del Comune.
Il soggetto in questione, al momento del conferimento dell’incarico, ha reso le dichiarazioni di incompatibilità non dichiarando nulla su potenziali conflitti di interesse pur assumendo il ruolo di Responsabile unico del procedimento – Rup – e di Direttore dell’esecuzione del contratto – Dec – in due dei contratti aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per undici anni e immediatamente dopo la conclusione di tale rapporto di lavoro. L’Anac contesta la violazione dell’articolo 42 del Codice appalti alla dipendente comunale, e al Comune e la violazione dell’articolo 80 alla cooperativa che si è aggiudicata gli appalti. Nessuno di loro ha segnalato la situazione di potenziale conflitto di interessi.

 

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Delega contratti pubblici, vai libera dal Senato

Con 186 voti favorevoli, 32 contrari e un’astensione, il Senato, martedì 14 giugno 2022, ha approvato in via definitiva il ddl di delega al Governo in materia di contratti pubblici (A.S. 2330-B).

Il provvedimento, nel testo originariamente presentato dall’Esecutivo, si componeva di un unico articolo recante una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici. Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito un ulteriore articolo recante una clausola di salvaguardia. In base a quanto previsto dall’articolo 1, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa e dal documento di accompagnamento di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegati al disegno di legge iniziale, l’intervento normativo proposto dal Governo è volto ad adeguare la normativa interna al diritto europeo e a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina dei contratti pubblici concernenti i lavori, i servizi e le forniture.

L’obiettivo della riforma, pertanto, in base a quanto illustrato anche nella relazione illustrativa al testo originario del disegno di legge, è quello di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario. L’adozione di questa riforma rientra, tra l’altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR). Nello stesso Piano, infatti, si prevede una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici.

 

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