Grave irregolarità il ricorso alla procedura di somma urgenza per il rifacimento del ponte se non c’è pericolo di crollo

L’ANAC, con delibera n. 368 del 27 luglio 2022, a seguito di approfondita istruttoria partita da un esposto anonimo, ha accertato gravi irregolarità e il mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, rotazione e imparzialità dell’azione amministrativa da parte di un Comune che ha fatto ricorso alla procedura di somma urgenza per i lavori di rifacimento di un ponte, in quanto non essendoci pericolo di crollo dello stesso, i lavori decisi con affidamento diretto non sono tali da rientrare nei termini di legge “non rilevandosi i caratteri dell’imminente pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità”.

La vicenda parte dall’assegnazione di fondi per un importo di 800.000 euro al Comune per la messa in sicurezza idraulica e delle sponde del fiume Vomano, rilevando rischi idraulici per l’abitato. Facendo leva sulla somma urgenza, l’amministrazione comunale procedeva all’assegnazione ad una ditta dell’esecuzione delle opere ritenute necessarie per rimuovere il pericolo, rafforzando il ponte interessato al passaggio delle betoniere. Successivamente, però, sempre invocando la somma urgenza, il Comune aveva ritenuto “indifferibile e urgente procedere alla demolizione del ponte di accesso all’abitato, non appena ultimati i lavori stessi”. Invece di bandire una gara per l’assegnazione dei nuovi lavori di abbattimento del ponte, il Comune ha affidato in via diretta alla stessa ditta già prescelta in precedenza l’intervento di demolizione del ponte esistente, da effettuare a lavori ultimati, e la realizzazione di un nuovo attraversamento viabile a campata unica.

Anac fa presente che soltanto se le situazioni pericolose si presentano in maniera imprevedibile si può parlare di somma urgenza. Si tratta, quindi, di una procedura eccezionale, da utilizzare con molta attenzione e rigore per evitarne un uso distorto e illegittimo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile – Congruità prezzo

Il Presidente dell’Autorità, con apposito comunicato, fornisce indicazioni in ordine ai presupposti di ammissibilità e alle modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo ai sensi dell’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.  Le Stazioni Appaltanti possono richiedere il parere di cui all’art. 163, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, solo nei casi in cui abbiano dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dall’art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 225/1992 (ora art. 7 del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018), ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede
l’adozione di misure indilazionabili.
Si tratta di:
a. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c. emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24.
Ai fini del rilascio del parere da parte dell’ANAC, l’Amministrazione istante deve a pena di inammissibilità della richiesta:
1. indicare la disposizione normativa che giustifica la richiesta di parere;
2. indicare la procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 o di altra disposizione normativa per l’acquisizione di servizi o forniture;
3. indicare i motivi e le circostanze di somma urgenza a cui ha dovuto far fronte senza indugio e i riferimenti normativi, trasmettendo ove esistente documentazione idonea a comprovare i medesimi;
4. attestare la inesistenza per i servizi e le forniture di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto al riguardo le necessarie verifiche;
Al fine di supportare le Stazioni Appaltanti nella corretta formulazione della istanza e accelerare l’iter istruttorio finalizzato alla emissione del relativo parere, l’Autorità ha predisposto un modulo da allegare all’istanza stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION