Pantouflage, Segnalazione ANAC a Governo e Parlamento per far dirimere incertezze interpretative

L’Autorità nazionale anticorruzione ha inviato a Governo e Parlamento una lunga e articolata segnalazione (Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 6 del 27/05/2020) per chiedere un intervento normativo in materia di pantouflage. L’istituto è stato introdotto nell’ordinamento nel 2012 dalla cd. Legge Severino per impedire che un dipendente pubblico possa sfruttare la propria posizione all’interno di un’amministrazione per ottenere un lavoro presso un’impresa o un soggetto privato verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali. La norma prevede pertanto un periodo di “raffreddamento” di tre anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, pena la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti.
Benché estremamente innovativa nell’intento di assicurare l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, la regolamentazione del pantouflage è particolarmente scarna, con rilevanti questioni di incertezza interpretativa legate alle conseguenze derivanti dall’accertamento della violazione.
Fra le varie indicazioni dell’Autorità vi è in primo luogo l’opportunità di intervenire sulla sanzione prevista: attualmente la norma prevede, per chi assume un dipendente pubblico prima del periodo di raffreddamento, il divieto di contrattare per tre anni con le pubbliche amministrazioni. Tale previsione appare “sproporzionata sia con riferimento alla durata prevista che in relazione all’impossibilità di graduare il periodo di interdizione”, poiché essa “finisce di fatto per paralizzare l’attività del soggetto privato”: “Una lettura della norma in questione orientata ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, declinati sia in ambito comunitario che costituzionale – si legge nella segnalazione – rende necessaria una graduazione della sanzione interdittiva da imporre al soggetto privato che abbia violato la disposizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e che comunque non prescinda dalla valutazione dell’elemento psicologico” sotteso alla violazione del divieto. Dalla lettura del dettato normativo, inoltre, non si evince chiaramente se il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione valga solo nei confronti dell’amministrazione di provenienza o verso tutte le pubbliche amministrazioni.
L’Autorità ha anche invitato Governo e Parlamento a valutare l’opportunità di estendere la disciplina del pantouflage, attualmente prevista solo per i funzionari pubblici, anche ai titolari di incarichi politici e di non limitare le ipotesi alle attività lavorative subordinate o professionali, non essendo considerabili esaustivi, ma di ampliare la platea degli incarichi in destinazione da vietare.
Da un punto di vista generale, l’Autorità ha rilevato la necessità di addivenire a una complessiva armonizzazione normativa e a una disciplina organica che consenta di chiarire, a livello legislativo, tutte le difficoltà che si sono manifestate con riferimento all’applicazione della disposizione in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Regione Emilia-Romagna, Presentazione domande di concessione di contributi per la qualificazione e l’innovazione delle polizie locali entro il 29 maggio

La Giunta regionale ha approvato in data 27 aprile 2020 la DGR n. 403/2020 con la quale si sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti all’art. 15, comma 2 lett. b) e c) della L.R. 24/2003, per l’anno 2020. Il bando è organizzato in 2 sezioni A e B:
Con la sezione A sono previsti finanziamenti per la qualificazione dei corpi di polizia locale e dei servizi di polizia locale delle Unioni di Comuni, nonché dei corpi e servizi di polizia locale di province e città metropolitana;
Con la sezione B sono previsti finanziamenti per progetti sperimentali e di innovazione volti al miglioramento delle attività dei corpi e servizi polizia locale degli Enti Locali.
Tutti i progetti, per i quali si chiede il finanziamento, dovranno contenere a pena di esclusione: una descrizione del progetto che si vuole attuare indicando:

  • le motivazioni ed obiettivi specifici del progetto e le modalità di realizzazione;
  • l’articolazione organizzativa del progetto (tempi, fasi e azioni progettuali);
  • i soggetti, pubblici e/o privati, eventualmente coinvolti nel progetto;
  • l’elencazione delle singole voci di spesa con indicazione dei relativi costi;
  • l’individuazione del responsabile di progetto che dovrà controfirmare il progetto stesso.

Le domande dovranno essere presentate obbligatoriamente tramite invio per posta elettronica certificata (PEC) a capodigabinetto@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro il 29/05/2020.

Sono ammissibili a contributo i progetti che prevedano attività avviate dopo il 31 gennaio 2020, data di approvazione del DPCM di adozione dello stato di emergenza inerente il Covid-19. I progetti dovranno terminare improrogabilmente entro il 31 dicembre 2020.      il 31 marzo 2021 gli Enti Locali dovranno obbligatoriamente presentare la rendicontazione finale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

42 milioni di euro per il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni

Con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 20 maggio 2020 è stato approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” e il relativo Avviso per la manifestazione di interesse da parte  dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a partecipare all’attuazione del progetto. Il progetto è volto a fornire un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti pubblici.
Nell’ambito della strategia programmatica definita dal Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (Fse e Fesr), il Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di Organismo Intermedio, ha stanziato ben 42 milioni di euro per interventi a sostegno proprio dei piccoli comuni (così come individuati dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2), già gravati da carenze finanziarie e di organico che si sono ulteriormente accentuate a causa del Covid-19.
Trattasi di risorse rimaste disponibili in relazione alla fase finale della programmazione 2014-2020. Il loro utilizzo è connesso a un ventaglio di obiettivi:

  • potenziamento della qualità dei servizi rivolti a cittadini e imprese, attraverso la riorganizzazione in chiave digitale, l’aumento della trasparenza e dell’accesso ai dati con riferimento alle politiche di open government, la riduzione dei tempi dei procedimenti e dei costi della regolazione, compresi quelli amministrativi, in particolare quelli riconducibili alle iniziative imprenditoriali;
  • gestione del personale e organizzazione delle strutture amministrative, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, con focus sulle materie del bilancio, della contabilità, della gestione personale e della riscossione dei tributi anche attraverso l’utilizzo di nuove piattaforme digitali (ad esempio adesione alla piattaforma Pago PA);
  • potenziamento dello smart working attraverso l’adozione di specifici modelli organizzativi e soluzioni strumentali anche avendo riguardo alla emergenza sanitaria sino al rientro alle condizioni di normalità;
  • sviluppo delle competenze, dei modelli e dei format per gli acquisti e gli appalti pubblici, anche in ottica di prevenzione e contrasto della corruzione, e lo sviluppo di competenze nei termini più ampi di approcci, interventi e adempimenti in tema di trasparenza, pubblicità e anticorruzione;
  • sviluppo di modelli di gestione delle politiche territoriali per il miglioramento dell’efficienza organizzativa e dei processi amministrativi, anche attraverso forme efficienti di gestione associata di servizi locali, di gestione delle risorse provenienti dalla programmazione europea, di programmazione e gestione di piani e modalità di reclutamento del personale.

Per partecipare, le Amministrazioni potranno inviare la propria adesione rispondendo, in forma singola o aggregata, all’avviso per la manifestazione di interesse pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica sul proprio sito istituzionale, che resterà aperto fino a settembre 2022. Nell’ambito della manifestazione d’interesse le Amministrazioni saranno chiamate ad esprimere il proprio fabbisogno specifico. A seguito della periodica valutazione di ammissibilità delle domande di partecipazione inviate, i Comuni accederanno alla seconda fase dell’iniziativa, che prevede il supporto nella progettazione del proprio Piano di intervento a partire dai fabbisogni espressi e dai conseguenti ambiti di attività previsti, da parte uno o più centri di competenza nazionale individuati. Nei Piani di intervento verranno definite nel dettaglio le modalità attuative, il calendario delle attività e la dotazione finanziaria. I Piani di intervento saranno quindi valutati e finanziati dal Dipartimento della funzione pubblica fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le attività previste dai Piani di intervento verranno realizzate, in accordo con le amministrazioni destinatarie, da uno o più centri di competenza nazionali individuati, che provvederanno a rendicontare al Dipartimento della funzione pubblica le attività realizzate, sollevando i soggetti destinatari da ogni onere di rendicontazione, o comunque attraverso modalità di rendicontazione semplificate, come ad esempio, i costi forfettari (lump sums), che riducono significativamente gli oneri amministrativi in capo ai comuni. Le attività dovranno terminare entro e non oltre il 30 giugno 2023.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fase 2, nota ANCI sui compiti dei Comuni

A seguito dell’emanazione del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 125 del 16.5.2020) e del DPCM 17 maggio 2020 attuativo dello stesso, l’ANCI ha pubblicato una nota sui compiti (molteplici, in alcuni casi molto oneri e in altri inattuabili) dei Comuni derivanti dal complesso e combinato disposto di tali provvedimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal Sindaco dimissionario

In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione 95/2020, in risposta ad un quesito di un Comune  volto ad appurare se la Relazione di fine mandato –  visto il breve periodo di gestione sindacale (circa tre mesi del Sindaco dimissionario per sopraggiunti motivi di salute) e quello più lungo di gestione commissariale (circa nove mesi del Commissario Straordinario nominato a seguito dello scioglimento ) – debba essere redatta dal Sindaco o dal Commissario Prefettizio.
Nel merito, la Corte ricorda come l’art. 4, commi 1, 2 e 3 del d. lgs. n. 149/2011 individua i soggetti tenuti alla redazione della relazione di fine mandato e regola in maniera puntuale i tempi di disciplina, di redazione, certificazione e pubblicazione sul sito web dell’Ente di tale relazione per l’ipotesi sia della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata. Il comma 3 dell’art. 4 chiarisce in modo puntuale i tempi per la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione. Tuttavia, la Sez. Autonomie della Corte dei conti , con deliberazione n. 15/2015, ha precisato che tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la norma pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell’art. 4 del d. lgs. n. 149/2011.”

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pubblicato in G.U. il D.L. recante ulteriori misure urgenti per l’emergenza epidemiologica da COVID-19

È stato pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020 il D.L. n. 33/2020 che delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Prorogato al 30 settembre 2020 il termine di invio della relazione sulle sanzioni ex art. 142 del CDS

Con comunicato dell’11 maggio 2020, la Direzione centrale della Finanza Locale informa che la proceduta telematica per l’invio da parte degli enti locali della relazione illustrativa riguardante i proventi per sanzioni derivanti dall’uso di mezzi meccanici di controllo delle violazioni delle norme di comportamento e la loro utilizzazione previsti dall’articolo 142, comma 12-quater del D.Lgs. n.285 del 1992 è stata definita ed è tecnicamente operativa. Tuttavia, in considerazione delle recenti esigenze emergenziali originate da covid-19 che hanno comportato un maggiore impegno degli enti locali direttamente coinvolti in tutte le funzioni sanitarie collegate, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito la Conferenza Stato-città, hanno ritenuto opportuno avvalersi della possibilità prevista dall’art. 2, comma 4 del Decreto interministeriale n. 608 del 30 dicembre 2019, rinviando al mese di settembre 2020 la trasmissione della relazione illustrativa.
Le istruzioni operative inerenti l’utilizzazione della nuova procedura telematica saranno fornite con apposita Circolare del Ministero dell’Interno in tempo utile affinché gli enti locali possano adeguatamente operare con il nuovo sistema informatico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per l’avvocato dell’Ente che non impugna una sentenza sfavorevole

Risponde del danno erariale l’avvocato dell’ente pubblico (nella specie, l’Inps) che abbia omesso di proporre appello avverso una sentenza sfavorevole, pur sussistendo, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, elevate probabilità di ottenerne la riforma. La giurisprudenza civile unanimemente riconosce, infatti, il risarcimento del danno da omessa impugnazione nel caso in cui, come quello in analisi, sulla base della regola del “più probabile che non”, sia possibile, sulla base di un accertamento prognostico, affermare che l’omessa impugnazione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno (ex multis, Corte di cassazione, sez. III civ., ord. 30 aprile 2018, n. 10320). Tali approdi della giurisprudenza civile ben possono essere utilizzati anche nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, ovviamente in presenza dell’elemento psicologico minimo costituito dalla colpa grave. Peraltro, è granitico l’orientamento della giurisprudenza contabile nel senso di riconoscere la responsabilità dell’agente pubblico a fronte di una lite temeraria, situazione sovrapponile all’omessa impugnazione. In proposito, è stato evidenziato, con affermazione utilizzabile anche ai fini del giudizio, che “la temerarietà della lite si ravvisa nella coscienza dell’infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza” (Corte dei conti, Sez. giur. per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sent. n. 18 del 16 giugno 2018); nel caso in argomento, da parte dell’avv. è mancata proprio l’ordinaria diligenza nell’acquisire la coscienza in merito alle elevate possibilità di successo che avrebbe avuto l’impugnazione della sentenza del Tribunale. La condotta ha arrecato all’Ente un danno, poiché ha precluso la possibilità di ottenere la riforma della sentenza di primo grado. Tale danno, sulla scia degli approdi del giudice ordinario, può essere considerato da perdita di chance che, sulla base della regola del “più probabile che non”, si considera integrato ogniqualvolta si ravvisi la ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe potuto avere una diversa e più favorevole evoluzione se fosse stata usata l’ordinaria diligenza professionale. Sotto il profilo soggettivo la condotta del convenuto, sulla base di un accertamento condotto ex ante e in concreto, dev’essere qualificata come gravemente colposa, poiché carente del livello minimo di prudenza e perizia che è lecito attendersi da un avvocato di ente pubblico. In particolare, occorre evidenziare come nel caso in questione fosse pienamente prevedibile e, quindi, prevenibile, l’evento dannoso che, a fronte della mancata impugnazione, si è verificato a carico dell’ente di appartenenza.
È quanto ha stabilito la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale, Emilia-Romagna, sentenza 30 aprile 2020, n. 44.

Covid-19: MiSE, MUR e MID promuovono appalti innovativi su mobilità, salute e beni culturali

È stato firmato il protocollo d’intesa tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell’università e della ricerca e Ministero dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione che sugella l’impegno del Governo a promuovere l’utilizzo delle cosiddette procedure d’appalto per l’innovazione. A differenza degli appalti tradizionali, attraverso gli appalti innovativi lo Stato non acquista prodotti e servizi standardizzati già disponibili sul mercato, ma stimola le aziende e il mondo della ricerca a creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse in ambito sanitario, ambientale, culturale, formativo ed energetico, attraverso:

  1. la creazione di un’industria e di un mercato delle soluzioni innovative incentivato dalla domanda pubblica, supportando, inoltre, attività di ricerca e sviluppo (R&S) e di sperimentazione, nonché l’accesso al mercato delle aziende presenti sul territorio;
  2. la trasformazione strutturale delle infrastrutture digitali e dei servizi della pubblica amministrazione, promuovendo la collaborazione tra pubblico e privato per generare e diffondere l’innovazione;
  3. il miglioramento della qualità della vita di cittadini ed imprese, favorendo l’introduzione di soluzioni innovative e tecnologie emergenti per dare riscontro a quelle esigenze di semplificazione manifestate nel quotidiano contatto con il settore pubblico.

Le Parti sostengono le autorità pubbliche che intendono utilizzare gli appalti pubblici strategicamente per stimolare la generazione e la diffusione dell’innovazione per affrontare le principali sfide a valenza sociale. All’Agenzia per l’Italia Digitale sono affidati i compiti di promozione ed attuazione degli appalti di innovazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, chiarimenti sull’uso della piattaforma di acquisizione dei dati relativi ai PTPCT 2020-2022

Con comunicato del Presidente, l’ANAC fornisce alcuni chiarimenti in merito all’utilizzo della Piattaforma di acquisizione dei dati relativi ai Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022, in particolare:

  • il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) deve essere pubblicato sul sito web dell’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, come previsto dall’art.10 comma 8, d.lgs. 33/2013;
  • l’acquisizione dei dati sui PTPCT tramite la piattaforma avviene esclusivamente mediante la compilazione di specifici moduli predisposti dall’Autorità e mai attraverso l’invio o il caricamento di documenti;
  • i dati sui PTPCT riferiti al triennio 2020 -2022 non vanno ancora inseriti sulla piattaforma.

L’Autorità fornirà prossimamente sul sito istituzionale specifiche informazioni in merito alle modalità di acquisizione di tali dati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION