Rilevazione partecipate: Applicativo aperto fino al 27 giugno 2025

Il Dipartimento del Tesoro comunica che per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2023, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 27 giugno 2025.

Le Amministrazioni devono comunque procedere alla trasmissione, in quanto non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.

Per informazioni sull’adempimento si rimanda all’avviso del 20 febbraio relativo all’avvio della rilevazione.
Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.

Per problemi di accesso all’applicativo utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” della Home page del Portale Tesoro selezionando le seguenti voci dei menu a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ricorso alla donazione modale di un bene da parte di un comune ammissibile se rispondente al miglior soddisfacimento di un interesse pubblico

Con la Deliberazione n. 131/2025 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, emessa il 3 giugno 2025, fornisce chiarimenti in merito al ricorso alla donazione modale da parte di un comune a favore di un soggetto privato. Nella richiesta il Comune istante premette che nel 2023 l’Amministrazione ha deliberato la cessione e poi costituito, con scrittura privata non autenticata e non trascritta nei pubblici registri, il diritto di superficie, in favore di Croce Rossa Italiana, su un’area già destinata a servizi, da adibire esclusivamente alla realizzazione di un centro di pronto intervento per il primo soccorso, nonché di protezione civile da parte dell’Ente beneficiario e che quest’ultimo ha in effetti realizzato un fabbricato attualmente accatastato in ditta al comune. In questo quadro, tenuto conto dell’intenzione delle parti di “regolarizzare la titolarità dei rispettivi diritti reali” (mediante atto pubblico che trasferisca al privato il diritto di proprietà superficiaria per 99 anni a decorrere dal 2003, fermo restando il mantenimento in capo al comune del diritto di proprietà dell’area, ai sensi dell’art. 952 c.c.), l’Ente ha chiesto di sapere se è possibile effettuare una donazione in favore di un soggetto privato che da anni svolge una funzione di interesse pubblico vincolando l’impiego del bene donato alla suddetta funzione o se tale donazione sia preclusa in quanto contrastante con il principio di valorizzazione onerosa dei beni disponibili della pubblica amministrazione.

Il Collegio non ignora la posizione della giurisprudenza contabile, la quale in più occasioni ha affermato l’incompatibilità della donazione modale e degli atti di cessione gratuiti di beni pubblici con i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della P.A. (così le deliberazioni Lombardia/164/2019/par; Piemonte/16/2020/par, Basilicata/59/2022/par; Basilicata/15/2023/par; Calabria/70/2024/par). E, tuttavia, da tale premessa non è fatto discendere un divieto assoluto di disporre per donazione ovvero gratuitamente, essendo sempre rimessa all’Amministrazione la valutazione della idoneità dell’atto gratuito a realizzare, nel caso concreto, la migliore e corretta gestione del patrimonio ed il soddisfacimento di un interesse pubblico.

In un’ottica in parte analoga, più recentemente, la Sezione ha precisato che “la giurisprudenza ammette specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni” (così le deliberazioni Lombardia/251/2024/par, nonché Lombardia/234/2024/par sul bilanciamento fra principi).

Nel presupposto che non esista un divieto espresso, anche la giurisprudenza civile si è più volte pronunciata nel senso di riconoscere l’esistenza, in generale, della capacità di donare degli enti pubblici, con l’importante precisazione che per essi lo spirito di liberalità deve necessariamente avere di mira il pubblico interesse (fra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Sent. 6-7-2012, n. 11369), anche se lo scopo, che l’ente tende a perseguire in concreto con l’atto di liberalità, non rientri tra i suoi fini istituzionali, ma coincida con quelli cui è diretta l’attività dello Stato o di altro ente pubblico. Ne consegue che il ricorso alla donazione modale da parte di un comune non sia preclusa né in linea generale, né in concreto, ove diretta a ripristinare la piena corrispondenza dello stato di diritto a quello di fatto. Resta fermo che le ragioni sottese alla “liberalità” sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, la quale dovrà esplicitarle nell’ambito di un’adeguata motivazione, tenendo conto del canone di funzionalizzazione all’interesse pubblico sopra richiamato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti: precisazioni sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli Enti Locali

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con nota n. 1325 del 4 giugno 2025, fornisce precisazione sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli enti locali alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 139 del codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) e dall’art. 233 del TUEL.

L’art. 139, comma 1 (Presentazione del conto) del codice della giustizia contabile dispone che “Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto
dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza …”, mentre l’art. 233 del Tuel prevede che “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale …”.

La Sezione chiarisce che entrambi i termini sono da considerarsi ordinatori. La divergenza temporale tra le due norme si risolve tenendo conto del fatto che il comma 1 dell’art. 139 del Codice della giustizia contabile fa espressamente salvo ogni diverso termine previsto dalla legge. Pertanto, per gli enti locali, prevale il termine di 30 giorni previsto dall’art. 233 TUEL.

Per quanto riguarda il deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, la Sezione ricorda che l’art. 139, comma 2 del codice di giustizia contabile, introduce la figura del responsabile del procedimento, che, una volta conclusa la fase di verifica o controllo amministrativo, ha l’obbligo di depositare il conto entro 30 giorni dall’approvazione, previa parificazione. Questo termine non è collegato all’approvazione del rendiconto generale dell’ente, ma si applica anche quando il conto sia approvato separatamente, ad esempio con provvedimento dirigenziale, in caso di subentro di un nuovo agente contabile o di cessazione anticipata della gestione (previsione di cui al co. 1 dello stesso articolo art. 139 c.g.c, “…o comunque dalla cessazione della gestione”). In questi casi, sebbene non sia previsto un termine per l’avvio della procedura di parificazione e approvazione del conto, una volta conclusa tale fase il responsabile del procedimento non può trattenere il conto oltre i 30 giorni.

Il rispetto di tale termine è rafforzato dalla previsione sanzionatoria di cui all’art. 141, comma 7, del Codice della giustizia contabile, secondo cui: “…Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 139, comma 2.”. In ogni caso, i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale, al fine di garantire una corretta e completa ricostruzione contabile che includa tutti gli strumenti contabili o di registrazione finanziaria dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

Slitta ad ottobre-novembre il contributo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche assegnato ai Comuni sciolti per mafia

Con comunicato del 10 giugno 2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa che non sarà possibile dar corso ad alcuna assegnazione e riparto della dotazione iniziale del fondo entro il 30 giugno del corrente esercizio finanziario, così come previsto dall’art. 4 del decreto Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018 concernente “Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall’anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.”

L’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito un fondo di 5 milioni di euro da assegnare annualmente ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche. Tuttavia, l’articolo 1, comma 802, lett. a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027), ha azzerato, a decorrere dall’anno 2025, lo stanziamento per l’erogazione del suddetto contributo.

Resta in essere, l’incremento di risorse per l’anno 2025, rinvenienti dall’anno 2024 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, del predetto fondo ai sensi dell’articolo 1, comma 278, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

L’assegnazione e la relativa erogazione di tali ulteriori risorse avverrà, come di consueto, nei mesi di ottobre-novembre del corrente anno.

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Rigenerazione urbana – Piani urbani integrati: Modalità di erogazione delle risorse secondo priorità delle fonti di finanziamento.

Il Ministero dell’interno informa i Soggetti attuatori degli interventi ricompresi nei Piani Urbani Integrati (PUI) e Rigenerazione Urbana che l’Amministrazione procede al trasferimento delle erogazioni secondo un ordine di priorità specifico delle singole fonti di finanziamento, come di seguito dettagliato.

Pur consentendo il sistema informativo ReGiS, all’interno del catalogo richieste – “Richieste di trasferimento”, la presentazione di una o più istanza/e nei limiti complessivi del costo RRF ed anche FOI (Fondo per l’avvio delle opere indifferibili), tuttavia l’Amministrazione procederà al riconoscimento e all’erogazione delle risorse secondo il seguente ordine di priorità:

  1. Prima priorità: quota a valere sui fondi RRF (Recovery and Resilience Facility);
  2. Seconda priorità: quota a valere sui fondi PNC (Piano Nazionale Complementare solo per PUI);
  3. Terza priorità: quota a valere sui Fondi di bilancio dello Stato;
  4. Quarta priorità: quota a valere sul FOI (Fondo per l’avvio delle opere indifferibili).

Riguardo, infine, alle richieste di cui al precedente punto 4, seppur già caricate al sistema Regis, saranno istruite soltanto a seguito della definitiva erogazione delle risorse seguendo l’ordine sopradescritto. Il criterio di priorità sopra indicato si applica a tutte le tipologie di richieste di erogazione previste dalla normativa vigente, comprese le anticipazioni, i trasferimenti intermedi e i saldi finali.

Il Ministero rammenta che eventuali economie di progetto dovranno essere correttamente indicate per ciascuna fonte di finanziamento. In presenza di risorse FOI il soggetto attuatore dovrà registrare l’economia a sistema in “Gestione Fonti” prioritariamente sulla voce del FOI.

 

La redazione PERK SOLUTION

ARERA: aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF – Orientamenti finali

ARERA ha pubblicato il documento di consultazione n. 235/2025 “aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e semplificazioni al TQRIF – Orientamenti finali”, che rientra nel procedimento avviato con la delibera 23/2025/R/rif ed è in continuità con la precedente consultazione 147/2025/R/rif del 1° aprile 2025. Con il documento si sottopongono a consultazione gli orientamenti finali in merito all’estensione del set di indicatori, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo del macro-indicatore R3, nonché alcune ipotesi di semplificazione del TQRIF. Si consolida l’ampliamento della rilevazione tecnica: si mantiene l’impostazione degli indicatori del 387/2023, ma si puntualizza la metodologia di calcolo del macro-indicatore R3, che misura l’efficienza tecnico‑ambientale delle gestioni

R3 è un macro-indicatore composito che valuta l’efficienza tecnico-ambientale di una gestione rifiuti, derivato da una combinazione ponderata di più indicatori di performance. Integra:

  • R2: qualità della frazione organica raccolta (es. contenuto di impurità);
  • Fattori di interruzione del servizio non programmati;
  • Tassi di raccolta differenziata normalizzati per zona/utenza;
  • Efficienza degli impianti (recupero effettivo, scarti, ecc.).

 ARERA introduce ipotesi di semplificazione normativa integrate nella struttura del TQRIF, con lo scopo di alleggerire gli oneri amministrativi e rendere più agevole l’adeguamento per Comuni e gestori. I dettagli operativi (es. modalità semplificate di rendicontazione, formule standardizzate di calcolo) sono delineati nell’Allegato A, spaziando da scadenze semplificate a criteri di reporting più snelli.

La Consultazione sarà aperta fino al 4 luglio 2025, con ultimatum per invio osservazioni pubbliche o riservate. ARERA prevede di approvare la versione definitiva entro il 31 luglio 2025. La raccolta sistematica dei dati conformi al nuovo pacchetto indicatori R3 e altri indici tecnici sarà avviata a regime a partire dal 2026, contemplando i dati relativi al 2024.

La redazione PERK SOLUTION

Modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

È stato pubblicato in G.U. n. 125 del 31 maggio 2025 il DM 8 maggio 2025 recante “Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6 -bis , 6 -ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
– agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
– agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita, pena esclusione, nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:
1. i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
2. i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
3. il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
4. il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6-bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
5. l’entità del contributo richiesto;
6. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

I soggetti interessati possono presentare l’istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

  • I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
  • II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto PNRR Scuola: la nota di lettura di Anci

Anci ha pubblicato un nota sintetica sul decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 cosiddetto Pnrr-Scuola, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”,  convertito in legge dalla Camera dei Deputati il 3 giugno scorso. La legge di conversione deve essere pubblicata ora in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento contiene alcune norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane in materia di Istruzione nonché alcune norme che introducono misure di semplificazione per l’edilizia scolastica PNRR e non PNRR.

Si prevede che per il nuovo bando asili nido 2025 saranno utilizzate le risorse disponibili sugli altri investimenti di titolarità del MIM (nuove scuole, mense scolastiche, messa in sicurezza piani regionali). La norma prevede altresì che le risorse residue, non impiegate per il nuovo Piano asili nido 2025, possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR, ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi. Per le varianti in corso d’opera i soggetti attuatori possano darne comunicazione al MIM, senza attendere autorizzazione, secondo le indicazioni che lo stesso Ministero dovrà fornire. Saranno effettuate dal MIM verifiche successive, anche a campione, sull’ammissibilità delle stesse varianti e le relative spese.

È consentito ai Comuni e alle Città metropolitane l’utilizzo dei ribassi di asta in appalti di lavori già aggiudicati e non ancora avviati, anche tramite accordi quadro, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l’incremento dei prezzi.

È stato prorogato al 31 luglio 2025 il termine per l’inserimento da parte dei Comuni beneficiari all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione degli identificativi di progetto (CUP) e al 31 ottobre 2025 il termine della possibilità di revoca del
contributo nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto risorse anni 2025 e 2026 a favore dei Comuni alluvionati

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, del 9 maggio 2025, corredato dell’Allegato A, relativo al riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni di euro per l’anno 2026, in favore dei comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza, deliberate dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2023, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 23 comma 1-ter del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2025 al n. 2127. Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli enti interessati dalle misure emergenziali e destinatari dei fondi si trovano in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto.

Gli interventi sono realizzati direttamente dai Comuni, anche attraverso società interamente partecipate dal Comune stesso, ovvero da Comunità montane o Unioni di comuni o altri soggetti pubblici all’uopo individuati, quali soggetti attuatori in forza di specifici accordi o convenzioni. In ogni caso i destinatari delle risorse sono i Comuni.

 

La redazione PERK SOLUTION

Province: dal MIT piena disponibilità a ripristinare le risorse per l’anno 2025

Si svolto presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’incontro convocato dal vicepresidente del Consiglio e ministro con i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Il MIT ha espresso piena disponibilità a ripristinare le risorse sul programma di spesa per le manutenzioni stradali per l’anno 2025 in vista della fase di conversione del Decreto Infrastrutture.

È stato evidenziato che gli enti locali dovranno rispettare scadenze tassative per dimostrare l’effettiva capacità di spesa, al fine di evitare che tali risorse vadano perdute.

 

La redazione PERK SOLUTION