Superamento trattamento accessorio personale: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha pubblicato una nota operativa con le indicazioni sull’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni”) sul trattamento accessorio del personale non dirigenziale di regioni, città metropolitane, province e comuni.

La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2025 – al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente – le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, possano incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di
posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

La facoltà potrà essere esercitata nel presupposto che:

  • sia rispettata la citata disciplina introdotta dall’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai relativi decreti attuativi del 3 settembre 2019 per le regioni a statuto ordinario, del 17marzo 2020 per i comuni e dell’11 gennaio 2022 per le province e le città metropolitane;
  • sia assicurato l’equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall’organo di revisione.

Ai fini della quantificazione del valore massimo delle risorse incrementali del fondo, la nota chiarisce che occorra prendere a riferimento per ciascuna delle quattro categorie e delle aree professionali il valore complessivo degli stipendi tabellari lordo dipendente corrisposti dagli enti al personale effettivamente in servizio, comprensivi della tredicesima mensilità, in applicazione dei diversi ordinamenti professionali e delle strutture della retribuzione previsti, rispettivamente, per il periodo gennaio-marzo 2023 e per il periodo aprile-dicembre 2023, dal CCNL del triennio 2019-2021. Nel valore complessivo degli stipendi tabellari va considerata anche la relativa spesa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. Non va computata, invece, la spesa sostenuta per l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell’articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021, in quanto rappresenta una anticipazione sui miglioramenti contrattuali del CCNL.

Il valore massimo che la componente stabile del Fondo, maggiorata della quota destinata alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, può assumere è determinato moltiplicando per 0,48 la spesa sostenuta per gli stipendi tabellari nell’anno 2023. Al fine di determinare il valore massimo delle risorse incrementali da destinare al Fondo, vanno sottratti i seguenti importi:

  • valore della componente stabile del Fondo dell’anno 2025, ridotto delle decurtazioni operate al fine di assicurare il rispetto del limite finanziario di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Tra le predette decurtazioni non sono comprese quelle temporanee finalizzate alla attuazione dei piani di recupero delle somme indebitamente corrisposte a seguito del superamento dei vincoli finanziari di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014;
  • importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all’anno 2025.

Le risorse incrementali di cui al citato articolo 14, comma 1-bis da destinare al Fondo sono, in coerenza con quelle che già alimentano il fondo, al netto degli oneri riflessi a carico degli enti.

Si precisa che l’ente potrà destinare all’incremento della componente stabile del Fondo dell’anno 2025 l’intero valore così determinato oppure frazionarlo in più annualità, destinando ad incremento della predetta componente importi annui inferiori al valore incrementale massimo consentito. Le risorse incrementali, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell’ente e, pertanto, la nota richiama, al riguardo, la necessità che i relativi effetti vengano valutati sotto il profilo della sostenibilità finanziaria su un arco temporale adeguatamente lungo e correlato, quindi, al vincolo del rispetto dell’equilibrio di bilancio su base pluriennale.

Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio in attuazione di quanto previsto dell’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, vanno considerate ai fini dell’aggregato “spese di personale” di cui all’articolo 1, commi 557 e segg. della legge n. 296 del 2006.

Si chiarisce che le risorse aggiuntive, incrementando la componente stabile del Fondo, assumono natura strutturale e in quanto tali possono essere destinate a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell’attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all’articolo 14 del CCNL (Progressioni economiche all’interno delle aree) come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del welfare integrativo come previsto dall’articolo 82, comma 2, del citato CCNL. Inoltre, le risorse aggiuntive possono essere destinate anche all’incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione previsto dall’articolo 17 del CCNL Comparto funzioni locali del triennio 2019-2021, costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, il cui finanziamento è posto a carico del bilancio degli enti e non del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell’articolo 67, comma 7, del CCNL Comparto funzioni locali – triennio 2016-2018.

L’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, sebbene non comprenda direttamente tra gli enti destinatari anche le Unioni di comuni, può essere applicato alle stesse in via indiretta, laddove i comuni possano cedere alle Unioni dei comuni a cui aderiscono una quota dell’incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge n. 25 del 2025, con la contestuale riduzione di pari importo di tale componente – certificata dall’organo di revisione – al fine di assicurare l’invarianza finanziaria complessiva, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei trattamenti economici accessori indicati dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Le risorse cedute alle Unioni di comuni sono computate, da parte dei rispettivi comuni cedenti, ai fini del rispetto dell’incidenza percentuale del 48 per cento e dei valori soglia di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019. Pertanto, la cessione di tali risorse determina una corrispondente riduzione delle capacità assunzionali dei comuni cedenti.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti: Principio gratuità incarico a soggetti pensionati

Il principio di gratuità degli incarichi previsto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 deve essere inteso nel senso che lo stesso deve trovare applicazione nel solo caso di attribuzione dell’incarico a soggetto pensionato, e non anche nel caso in cui tale status intervenga in corso di contratto. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 14/2025, in riscontro ad una richiesta di parere da parte del Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, che ha chiesto di sapere se l’incarico di direttore legittimamente conferito ad un dipendente in aspettativa non retribuita che ha sottoscritto un contratto di diritto privato e che successivamente, in vigenza del citato contratto abbia maturato gli anni per poter beneficiare del trattamento pensionistico rientri nel divieto dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012.

Ai fini della risoluzione del quesito posto dal Presidente di Regione Lombardia, la Sezione prende a riferimento i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 127/2025, laddove è stato evidenziato che “il dato letterale del sopra riportato comma 9 è chiaro. Il divieto previsto è di “attribuire”. Situazione diversa è quella di precludere il “mantenimento” di un incarico legittimamente attribuito che configura una cessazione ope legis dell’incarico per effetto di una interpretazione estensiva. Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa ancor prima della proliferazione legislativa delle richiamate deroghe, la norma in questione limita un diritto costituzionalmente garantito “quale quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica” (cfr. C.d.S, Sez. I, parere 15 gennaio 2020, n. 309); tanto preclude della stessa una interpretazione estensiva che potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionaleAnche questa Corte (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3643, punto 5.3 della motivazione) ha rilevato, ancorché con riguardo alla possibilità di estendere la disposizione agli incarichi in favore dei medici convenzionati, che, a fronte del chiaro tenore letterale della norma, non risulta percorribile un’interpretazione estensiva (né, tanto meno, analogica), trattandosi di una disposizione limitativa di una libertà e dovendosi piuttosto adottare un’interpretazione restrittiva. Alla luce dell’indicato principio, il testo, che espressamente preclude la possibilità di conferire un incarico a chi è stato collocato in quiescenza, non può essere interpretato nel senso che tale incarico cessa ope legis per effetto della sopravvenuta quiescenza”.

Tuttavia, la Corte segnala, per completezza, che conferimenti attribuiti in prossimità del diritto a conseguimento della pensione, con possibilità del mantenimento sia della retribuzione che del trattamento pensionistico, potrebbero risultare elusivi del principio della gratuità degli incarichi medesimi – v. a tal fine, Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 309/2020.

Infine, la Sezione ha evidenziato che il principio di gratuità dell’incarico ai soggetti pensionati, fatto salvo il caso di mantenimento del contratto e di tutte le altre ipotesi che consentono il cumulo dei trattamenti, non viene meno, né si pone in contraddizione con l’articolo 8 del Codice dei contratti pubblici che consente la conclusione di contratti anche gratuiti e detta principi in altro campo materiale, né con l’articolo 1, comma 489, della legge n. 147/2013, in quanto il cumulo tra trattamento pensionistico e trattamento economico derivante da incarichi pubblici (con la fissazione di un limite) non avrebbe avuto senso se l’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 avesse inteso prevedere, egualmente in via generale, anche il divieto di mantenimento dell’incarico in favore del dipendente collocato in quiescenza dopo l’affidamento dello stesso e nelle altre ipotesi derogatorie previste dalla legge”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rimborso degli oneri sostenuti relativi alle commissioni straordinarie degli enti sciolti per infiltrazioni mafiose

La Direzione della Finanza Locale comunica che con decreto dirigenziale del 24 giugno 2025 è stato disposto a favore degli enti che hanno trasmesso l’apposita certificazione entro tale data il pagamento, a rimborso, della spesa sostenuta per il funzionamento della commissione straordinaria.  Per quanto attiene le certificazioni che perverranno successivamente, si procederà al rimborso nel corso del 2025. Il rimborso in esame ha riguardato saldi anno 2024 e precedenti e/o l’acconto per l’anno 2025. Gli importi rimborsati devono essere destinati dagli enti locali a spese di investimento.

Entro il prossimo 15 ottobre 2025 tutti gli enti la cui gestione commissariale sarà ancora in corso, dovranno produrre una certificazione a preventivo (allegato mod. A) nella quale siano riepilogate le spese da sostenersi nell’intero anno 2025, al fine di provvedere all’erogazione di un eventuale ulteriore acconto per l’annualità 2025. Parimenti sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese sostenute tramite invio della predetta certificazione a consuntivo (allegato mod. B – opportunamente integrata da copia del verbale di proclamazione del sindaco neoeletto) gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso dell’anno 2025 nonché gli enti in cui la gestione commissariale è terminata nel corso degli anni precedenti e che risultano, ad oggi, ancora inadempienti. La mancata presentazione del certificato di rendiconto delle spese, comporta l’obbligo di restituzione delle somme già erogate a titolo di acconto. La certificazione e le varie comunicazioni devono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

Con l’occasione, si sottolinea che eventuali adeguamenti dei compensi ai componenti delle Commissioni straordinarie devono essere tassativamente accompagnati da copia del decreto prefettizio di rideterminazione dei compensi stessi.

Al fine della certificazione degli oneri sostenuti per la commissione straordinaria, si ritiene opportuno riportare il parere ultimo espresso dalla Direzione Centrale per le Autonomie di questo Ministero, in occasione di apposito quesito formulato da un altro ente locale, in riferimento alla durata della commissione straordinaria:

”… che il sindaco neo eletto assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione e conseguentemente si ritiene inammissibile la permanenza in capo alla commissione straordinaria dei poteri deliberativi sugli atti dì competenza della giunta. Si osserva, altresì, che l’avvenuto svolgimento delle consultazioni elettorali deve intendersi evento preclusivo dell’attività deliberativa della commissione riferita alla competenza consiliare, anche nel caso in cui la non ancora intervenuta proclamazione della elezione del consiglio comunale determina una condizione di temporanea carenza dell’organo assembleare. Solamente nel caso assolutamente eccezionale di atti per la cui adozione la legge fissi termini improrogabili e dalla cui omessa adozione nei termini conseguano rilevanti danni per l’ente locale, è ipotizzabile un intervento dei commissari volto a garantirne transitoriamente la persistente funzionalità nel periodo di transizione verso la nuova amministrazione …”.

 

Contributo piccole opere: inserimento CUP in Regis per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025

La Direzione Centrale della Finanza informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’art. 1, co. 29 e ss., L. n. 160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che in data 7 giugno 2025 è entrata in vigore la Legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante misure urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026. In particolare in sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis, lettera a), all’art. 3 del citato decreto-legge, che ha modificato l’art. 1, comma 31-bis della legge 160/2019, prevedendo che:

  • I comuni beneficiari dei contributi, qualora non vi abbiano provveduto, sono tenuti ad inserire all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 31 luglio 2025.

Le richieste di censimento di un nuovo CUP, sulla piattaforma ReGiS, potranno avvenire attraverso la funzionalità “Richiesta Inserimento Nuovo Progetto”, disponibile all’interno della TILE “Anagrafica Progetto” a partire dal giorno 25 giugno 2025 e fino al 31 luglio 2025. Per il corretto inserimento dei nuovi CUP occorre fare riferimento alle istruzioni riportate nel manuale utente “Richiesta inserimento nuovo progetto” versione 1.1 del 23 giugno 2025, vedi allegato (Allegato 1).

A seguito dell’implementazione sul sistema ReGiS del Piano “Investimenti Bilancio dello Stato”, sono attualmente presenti le seguenti sub Misure:

  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.1 “Piccole opere annualità 2020” (PRATT n.1000000036);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.2 “Piccole opere annualità 2021” (PRATT n.1000000037);
  • Nuova Sub Misura di Finanziamento: INV2C1I1.1.3 “Piccole opere annualità 2022-2023-2024” (PRATT n.1000000282).

Gli Enti sono tenuti al caricamento dei CUP per gli anni 2020-2021-2022-2023 e 2024, all’interno delle PRATT di riferimento, tenendo conto del rispetto dell’assegnazione massima del contributo concesso per fascia di popolazione e singola annualità e dei termini di aggiudicazione dei lavori stabiliti per singola annualità dall’art. 1, comma 32 della legge 160/2019 pena la revoca del contributo concesso ai sensi del successivo comma 34, come da tabelle sotto riportate.

Al riguardo, viene precisato che:

  • in caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l’aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità;
  • per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 in caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori previsto dal citato comma 32, laddove sia già intervenuta la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 15 settembre 2024, non si procede alla revoca del contributo concesso (articolo 10-bis, comma 1, decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143).

Per le assegnazioni per fascia di importo e i termini di aggiudicazione lavori e di stipula contratto di affidamento dei lavori occorre fare riferimento all’allegato n.2. Preliminarmente alla richiesta di inserimento di un nuovo CUP ciascun Ente è tenuto a verificare i CUP di propria competenza relativi al contributo per investimenti Piccole Opere (art. 1 commi 29 e ss, L. 160/2019) attivi in Regis alla data del 25/06/2025, consultando il file Allegato n. 3.

Per ciascun progetto nell’elenco vengono riportate le seguenti informazioni:

  • Codice Univoco submisura (es. INV2C1I1.01.01);
  • Descrizione submisura (es. Piccole opere annualità 2020 (DM del 14/01/2020));
  • Codice identificativo procedura di attivazione (PRATT es. 1000000036);
  • CUP;
  • Codice Locale Progetto;
  • Stato CUP (es. concluso);
  • Finanziamento Stato -Bilancio (finanziamento piccole opere/costo ammesso);
  • Finanziamento Totale (quota Stato -Bilancio + altre fonti);
  • Soggetto attuatore.

Nel caso in cui l’ente, per poter inserire un nuovo CUP, abbia necessità di creare disponibilità nella PRATT di riferimento tramite:

  • cancellazione di CUP non pertinenti;
  • modifiche dell’importo del finanziamento Stato-Bilancio e, di conseguenza, del Finanziamento Totale;
  • spostamenti di CUP tra PRATT.

deve inoltrare richiesta alla casella di posta rgs.igepa.uffcio2@mef.gov.it entro il termine massimo del 25 luglio 2025, al fine di consentire le necessarie attività di allineamento dei dati sul sistema ReGiS e l’inserimento dei CUP entro la scadenza del 31 luglio 2025. All’interno delle suddette PRATT NON dovranno essere inseriti i CUP relativi alle economie, per i quali, con successivo comunicato, saranno fornite apposite indicazioni di gestione e monitoraggio. Per i nuovi CUP inseriti sul sistema informativo ReGiS, la rendicontazione unica di progetto deve essere trasmessa entro 6 mesi dal 31 luglio 2025 in caso di opere con collaudo/CRE antecedente al 31 luglio 2025 o entro 6 mesi dal pagamento del saldo se successivo al 31 luglio 2025. Nel caso di collaudo/CRE successivo alla data del 31 luglio 2025 la rendicontazione deve essere presentata entro 6 mesi dal collaudo/CRE o entro 6 mesi dal pagamento saldo se successivo allo stesso.

Ministero interno: determinazione numero massimo di assessori

La determinazione numerica degli assessori rientra nella materia “organi di governo” dei comuni rimessa, ai sensi dell’art.117, comma 2, lett. p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’interno ad una richiesta di parere, di un Sindaco di un Comune con popolazione di 2.185 abitanti, in ordine alla possibilità di aumentare il numero di assessori, senza oneri economici aggiuntivi a quelli attuali.

Il Ministero evidenzia che la composizione numerica della giunta deve essere conformata alle disposizioni dell’articolo 1, comma 135, della legge n.56 del 7 aprile 2014 che ha apportato modifiche all’articolo 16, comma 17, del d.l. n.138/2011, convertito in legge n.148/2011. Ai sensi della citata normativa è previsto che, per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti, “il numero massimo degli assessori è stabilito in due”. Di conseguenza, l’ente dovrà attenersi alla disciplina legislativa vigente in ordine al numero degli assessori. Pertanto, come già rappresentato con la circolare ministeriale n. 6508 del 24.04.2014, i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3000 abitanti potranno nominare al massimo due assessori.

 

La redazione PERK SOLUTION

Interessi moratori: no al riconoscimento del debito fuori bilancio

La possibilità di riconoscimento degli interessi moratori come debito fuori bilancio appare in contrasto con la previsione di cui al citato art. 194, comma1, lett. e Tuel che subordina il riconoscimento agli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, che ad ogni evidenza non sono riscontrabili a fronte del pagamento di somme a titolo di risarcimento per il ritardo nel pagamento. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Calabria, con deliberazione n. 76/2025, nello scrutinare una richiesta di parere afferente alla procedura contabile da seguire in una fattispecie di mancata liquidazione di fatture, relative al servizio elettrico usufruito nell’anno 2022, a causa dell’insufficienza delle risorse allocate nel bilancio di competenza a coprire la maggiore spesa.

La mancanza o l’insufficienza dell’impegno rendono necessaria l’attivazione di procedure volte a ricondurre il procedimento di spesa nei binari della legalità finanziaria, a garanzia degli equilibri di bilancio, quale il riconoscimento del debito fuori bilancio. Le passività pregresse, non espressamente disciplinate ma frutto di un’elaborazione della giurisprudenza contabile, invece, sono riconducibili a spese per le quali l’amministrazione, a differenza dell’ipotesi sub art. 194, lett. e), ha regolarmente costituito il rapporto obbligatorio e assunto un regolare impegno contabile che, però, si è rivelato insufficiente per ragioni non prevedibili spesso, ma non necessariamente, collegati alla natura della prestazione come nel caso dell’energia elettrica ; in altri termini la procedura di spesa è stata rispettata, ricorrendo un problema di insufficienza dell’impegno.

In particolare, per le spese relative prestazioni a carattere continuativo come quelle per le utenze, è normale che il loro ammontare non possa essere determinato con assoluta
certezza a priori essendo legato a variabili quali i consumi e le modifiche tariffarie ; pertanto, l’impegno ha carattere presunto, e viene determinato secondo criteri di attendibilità e prudenza che, di regola, nella prassi si identificano nell’adozione come parametro di riferimento del dato storico relativo all’anno o al triennio precedente. In tale ipotesi, al momento della ricezione della fattura comportante la maggiore spesa dovrà procedersi secondo la disciplina ordinaria di spesa delineata dall’art 191 tue, iscrivendo il relativo importo in bilancio. Infatti, solo al momento della emissione della fattura il debito acquisterà carattere della certezza e potrà procedersi alla sua liquidazione, nonché all’ordinazione e al pagamento. Rimane salva l’eventuale variazione di bilancio finalizzata al reperimento delle risorse in caso di loro insufficienza ( Sez. Lombardia n 82/2015, Sez. Sardegna n. 33/2021;Sez. Sicilia n 81/2022). Tale procedura appare praticabile nell’esercizio in cui il debito ha la sua manifestazione finanziaria anche se la competenza economica è relativa a esercizi precedenti, come per esempio nell’ipotesi di fatture relative a conguagli per anni precedenti. Diversa è l’ipotesi in cui la manifestazione finanziaria e quella economica siano coincidenti e risalgono a un esercizio precedente senza che si sia proceduto alla liquidazione della fattura previo incremento dell’impegno e contabilizzazione nei residui. In tal caso, occorre procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio vertendosi sostanzialmente in una situazione di mancanza di impegno di spesa.

In merito all’eventuale transazione avente ad oggetto la parziale rinuncia agli interessi moratori e la rateizzazione della sorte capitale, la Sezione ribadisce l’esclusione della  riconducibilità della transazione alla fenomenologia dei debiti fuori bilancio, in particolare alla categoria delle sentenze esecutive in considerazione del fatto che la transazione ha l’effetto di costituire un rapporto obbligatorio e non presuppone un’obbligazione giuridicamente perfezionata seppure priva di impegno contabile. Ne deriva che a fronte di un accordo transattivo deve essere seguita la regolare procedura di spesa ex art. 191 tuel, con la precisazione che se l’accordo impegna più esercizi finanziari la competenza spetta al consiglio comunale e non alla giunta. Tuttavia, il ricorso alla transazione non deve celare passività sommerse/debiti fuori bilancio concretando una grave violazione delle regole contabili. Diventa, pertanto, imprescindibile accertare la ricorrenza degli elementi essenziali della transazione ex art 1965 c.c., consistenti nella comune volontà delle parti di comporre una lite attuale o futura, nell’esistenza di una res controversa; nelle reciproche concessioni che danno luogo a un nuovo regolamento degli interessi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto fondo per il rimborso delle spese di consultazioni referendarie ed amministrative

Con comunicato del 23 giugno 2025, il Ministero dell’interno comunica l’adozione del decreto di determinazione dei distinti parametri, per sezione elettorale e per elettore, relativi alla ripartizione del fondo da destinare al rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione delle consultazioni referendarie ed amministrative dell’8 e 9 giugno 2025. Il riparto è stato effettuato dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, i cui importi, fissati per legge, sono stati oggetto di separata determinazione.

L’importo da assegnare ai Comuni per il rimborso delle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione dei referendum abrogativi e delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2025, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito in euro 93.890.698,33.

Tenendo conto delle somme disponibili e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono determinati i parametri distinti per tipologia di consultazione elettorale:

Comuni che effettuano le sole consultazioni referendarie (5 schede):
parametro di euro 571,20077105 per sezione e di euro 1,17757318 per elettore. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento, ovvero di euro 799,68108000 per sezione e di euro 1,64860246 per elettore;

Comuni che effettuano le consultazioni referendarie abbinate con un turno delle elezioni amministrative (6 schede):
parametro di euro 476,00064568 per sezione e di euro 0,98131099 per elettore. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento, e, pertanto, gli importi sono di euro 666,40072727 per sezione e di euro 1,37383538 per elettore.

L’erogazione del rimborso spettante a ciascun Comune, comprensivo delle spese per l’organizzazione tecnica delle consultazioni e per il trattamento economico dei componenti dei seggi, nel limite dell’importo totale indicato nel prospetto allegato al decreto, di cui costituisce parte integrante, verrà effettuata con distinti provvedimenti, uno di acconto, nella misura del 90 per cento dell’importo, ed uno di saldo, nella misura determinata sulla base del rendiconto delle spese presentato dall’ente e delle risultanze del successivo controllo sul medesimo effettuato dalla Prefettura di riferimento.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell’interfaccia Anac

Con provvedimento approvato dal Consiglio di Anac il 18 giugno 2025, l’Autorità ha prolungato la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro da parte di scuole, comuni, enti pubblici. La decisione è stata presa al fine di agevolare le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nell’attuazione del processo di digitalizzazione degli affidamenti. Un provvedimento che va incontro alle esigenze di istituti scolastici, piccoli comuni ed enti pubblici in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alla Piattaforma dei contratti pubblici, al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.

Come è noto, infatti, dallo scorso anno sono entrate in vigore le disposizioni in materia di digitalizzazione dei contratti. In base al nuovo Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per svolgere le procedure di affidamento dei contratti.

“Da più parti, dagli stessi comuni e dall’Anci, sono giunte richieste ad Anac di prorogare l’uso in via transitoria della piattaforma web messa a disposizione dall’Autorità, prolungando alcuni adempimenti previsti dall’organizzazione dell’ecosistema nazionale dei contratti pubblici. Questo soprattutto date le difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per l’annualità 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 20 giugno 2025, informa che è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025, di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2025, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, abbiano trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2025, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.410 della stessa graduatoria.

Il comunicato rammenta che non è consentito apportare variazioni agli elementi inseriti nelle richieste di finanziamento. Ciascun ente individuato quale beneficiario di uno o più contributi per uno o più CUP, pena la perdita del contributo assegnato, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante della stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione del singolo CUP oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025.

La verifica dell’adempimento è effettuata attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati in modo automatico come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE anno 2025».

Al suddetto adempimento segue, secondo i necessari tempi tecnici, l’erogazione dell’acconto dell’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP, mentre il saldo, fino a concorrenza di quanto effettivamente speso ed entro il limite del contributo assegnato, sarà erogato all’effettiva conclusione dell’attività di progettazione, verificata anch’essa attraverso il suddetto sistema di monitoraggio e/o con altre modalità. Eventuali chiarimenti di natura amministrativa possono essere richiesti inviando una richiesta a fondoprogettazione.fl@interno.it.

FAQ

 

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Costi della manodopera e della sicurezza nei contratti pubblici

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 80/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevede che in fase di procedura di gara la stazione appaltante richieda al solo concorrente collocatosi primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale nonché gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La Corte ha ritenuto sussistente il contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici che prevedono sia la specifica indicazione nell’offerta economica, da parte di tutti i concorrenti, dei costi della manodopera e della sicurezza a pena di esclusione dell’operatore dalla procedura di gara (articolo 108, comma 9), sia la verifica ad opera della stazione appaltante dell’offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di tali indicazioni (articolo 110, comma 1).

Risulta così vanificata – ha osservato la Corte – la ratio dell’obbligo dichiarativo e dell’automatica esclusione dalla gara in caso di mancata dichiarazione, che rispondono alla finalità perseguita dal nuovo codice dei contratti pubblici di rafforzare gli strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più agevoli ed efficaci gli strumenti di vigilanza e controllo. Si consente alla stazione appaltante, in tal modo, di verificare con trasparenza ed ex ante, sulla base dei costi dichiarati nella stessa offerta, come gli operatori siano giunti a formulare il prezzo, evitando un pregiudizio alla tutela del lavoro.

La Corte ha osservato, altresì, che tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici riguardanti le procedure di affidamento sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, che il legislatore provinciale deve rispettare – in forza del richiamo fatto dall’articolo 8 dello statuto speciale al precedente articolo 4 – nell’esercizio delle sue competenze legislative primarie. Di conseguenza, il contrasto della disposizione impugnata con gli articoli 108, comma 9, e 110, comma 1, del codice dei contratti pubblici determina il superamento dei limiti posti da tali norme fondamentali di riforma economico-sociale alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale», ex articolo 8, primo comma, numero 17), dello statuto speciale.

 

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