Conto annuale del personale 2024 da inviare entro il 15 luglio 2025

È stata pubblicata dalla RGS la Circolare del 19 giugno 2025, n. 18, contenente le istruzioni operative per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2024 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

La circolare conferma la stessa architettura del 2023, ma rafforza il rigore contabile con un controllo più dettagliato delle assenze per malattia, una maggiore trasparenza nella scheda SICI, l’introduzione del welfare per i dirigenti e strumenti di governance più incisivi per gli organi di controllo.

In sintesi, le novità riguardano:

  • la Scheda Informativa 1: aggiornate le domande in linea con la normativa 2024;
  • tabella 11: la causale “Assenze per malattia” è sostituita con due voci “Assenze retribuite soggette a trattenuta” (ex art. 71 del d.l. 112/2008); “Assenze retribuite non soggette a trattenuta” (ricovero, terapie, infortunio ecc.);

  • Scheda SICI / Tabella 15: sono apportati aggiustamenti per allinearsi ai nuovi CCNL, inoltre se valorizzata la voce “LEG452”, diventa obbligatorio inserire note specifiche. È prevista la nuova sezione WLF – Welfare integrativo anche per i dirigenti, inclusi criteri di priorità in caso di ex aequo nei premi.

  • Controllo incongruenze: l’incongruenza n. 13 ora confronta i giorni di malattia trattenuta con le assenze nella nuova causale “soggette”. Il controllo delle somme trattenute per le assenze per malattia indicate sulla scheda informativa 1 viene ora svolto con riferimento alle giornate di assenza registrate nella causale “Assenze per malattia retribuite soggette a trattenuta” della tabella 11. Di conseguenza è stata eliminata la giustificazione predefinita “Trattasi di assenze per malattia per le quali non è prevista la trattenuta (ricovero ospedaliero, terapie salvavita, infortunio sul lavoro)”.

  • Nuove funzionalità per revisori e organi di controllo: Per gli organi di controllo è stata introdotta la possibilità di rifiutare la giustificazione all’incongruenza proposta dall’amministrazione tramite il nuovo tasto “Rifiuta”. Il rifiuto dalla giustificazione attiva l’invio automatico di una mail di notifica all’ente interessato e trasferisce il testo della giustificazione in uno spazio apposito dove resterà per memoria, senza essere riprodotto nelle stampe relative al modello.

  • Controlli di congruità migliorati: rafforzati su dati di assenze e premi.

Allegato alla Circolare del 19 giugno 2025, n. 18

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto del contributo straordinario per le fusioni dei comuni per l’anno 2025

È stato definito con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 20 maggio 2025, il riparto del contributo straordinario per le fusioni dei comuni per l’anno 2025, destinato ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

Il contributo è erogato per un periodo di dieci anni a partire dalla data della fusione e viene calcolato in base a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che hanno partecipato alla fusione.

Inoltre, è importante sottolineare che il Ministero dell’Interno ha già provveduto al riparto definitivo dei contributi straordinari per gli anni 2023 e 2024, tenendo conto delle economie derivanti dai residui del fondo di solidarietà comunale. Le somme relative a questi anni sono state erogate agli enti interessati nelle date del 15 e 17 aprile 2025, segnando la conclusione del trasferimento delle risorse previste. 

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Enti dissestati: Riparto dell’anticipazione di liquidità per i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti

È stato pubblicato il decreto del Direttore Centrale per la Finanza locale, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  del Ministero dell’interno, del 14 maggio 2025, recante  il riparto dell’anticipazione di liquidità destinata ai comuni con popolazione inferire a mille abitanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite massimo di 25 milioni di euro, per l’anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, di cui all’articolo 243-ter, del TUEL.

L’anticipazione è concessa a ciascun ente richiedente, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’ISTAT. L’anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di girofondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all’ente locale, in un’unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento. Gli enti imputano l’entrata derivante dall’anticipazione al titolo 6 Accensione di prestiti (codice SIOPE E.6.02.02.01.001 “Anticipazioni da Amministrazioni centrali”).

L’ente locale beneficiario dell’anticipazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, mette a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione le somme ricevute. L’organo straordinario di liquidazione, entro 90 giorni dalla ricezione delle somme, provvede al pagamento dei debiti ammessi, con le modalità semplificate previste dall’articolo 258 del TUEL e nei limiti delle somme ricevute.

L’anticipazione ricevuta a valere sul Fondo di rotazione deve essere restituita dagli enti locali con piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Delega fiscale – Il documento Anci/IFEL sullo schema di decreto sulla fiscalità degli enti territoriali

In riferimento alla riunione tecnica svolta in Conferenza Unificata la riunione tecnica sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, di attuazione dell’articolo 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (cd. Delega fiscale), l’Anci ha depositato un documento in cui si evidenza che nella bozza presentata non sono stati recepiti gli aspetti di maggior incidenza sulla revisione del sistema fiscale comunale, finalizzati a rafforzare l’autonomia e la capacità di finanziamento degli enti locali ed è contenuta una disposizione riguardante una compartecipazione regionale all’IRPEF che impatta sugli enti locali e su cui si è espressa una netta contrarietà.

Peraltro – prosegue il documento Anci – i principi di delega dell’art. 14 che devono essere considerati ai fini di una più completa attuazione della legge 111/2023, mostrano con chiarezza un orizzonte più ampio di quanto contenuto nello schema richiedendo, in particolare:

  • un avvicinamento del sistema fiscale degli enti locali ai principi costituzionali;
  • il recupero di un accettabile grado di manovrabilità delle entrate tributarie;
  • l’ampliamento e semplificazione della strumentazione disponibile per la gestione, i controlli e la riscossione delle entrate.

Principi che non hanno trovato la loro definizione nello schema di d.lgs proposto, e ampiamente motivati nello stesso documento Anci. Infine, nella bozza in esame, non sono state considerate alcune disposizioni di “sistema” che troverebbero nello schema in esame il loro naturale veicolo normativo, e che sarebbe necessario recepire nell’emanando provvedimento.

Il provvedimento è sottoposto ad intesa, che sarà difficile da raggiungere in assenza della soluzione delle principali questioni poste nel documento, in particolare riguardanti la compartecipazione dei Comuni al gettito dei tributi statali e la fiscalizzazione a favore dei Comuni delle risorse che finanziano funzioni fondamentali comunali, assicurando così i principi di autonomia e di responsabilità alla base della riforma del Titolo V della Costituzione.

 

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Società a controllo pubblico, non più di due mandati per il responsabile anticorruzione

L’Anac con il parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità il 3 giugno 2025, in risposta alla richiesta di una società di servizi ambientali in controllo pubblico in merito alla possibilità di confermare per altri tre anni nel ruolo di Rpct lo stesso dipendente dopo due mandati triennali già svolti, ha evidenziato che l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) in una società a controllo pubblico, la cui durata opportuna è di tre anni, può essere eventualmente prorogato per una sola volta.

L’Autorità invita quindi la società a conferire l’incarico ad un nuovo soggetto, ricordando che, in caso di carenza di soggetti in posizione dirigenziale tra cui individuare il Responsabile anticorruzione dell’ente, tale ruolo può essere attribuito anche a un dipendente con profilo non dirigenziale ma che possa comunque garantire le idonee competenze per svolgere adeguatamente i compiti affidati al Rpct. Con il parere, l’Autorità – richiamando gli indirizzi forniti con apposito allegato al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – evidenzia la coerenza della possibilità di una sola proroga con il principio della rotazione anche dell’incarico di Rpct.

Nel caso in cui la società, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, dovesse decidere invece di prorogare l’incarico di Rpct in capo a tale medesimo soggetto che già lo ha svolto per due mandati, il provvedimento dovrà essere opportunamente motivato.

 

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Ministero dell’interno, Agenzia Segretari: Disciplina degli incarichi a scavalco

Il Ministero dell’interno ha pubblicato la circolare del Vice Capo Dipartimento Vicario, Direttore Centrale per le Autonomie, prot. n. 17541 del 9 giugno 2025, avente ad oggetto “Disciplina degli incarichi a scavalco”.

La Circolare ricorda che l’istituto dello scavalco è consentito, dal vigente quadro normativo e regolamentare, in via del tutto residuale – e con precise limitazioni temporali –, favorendo l’utilizzo prioritario dei segretari in disponibilità. A tal riguardo, il punto 8) della circolare prot. n. 4545 del 9 aprile 2020, prevede che “[…] gli incarichi di scavalco possano anche superare il numero massimo (3) previsto dalla circolare 23581 del 8/7/2013, e comunque non eccedere il numero di 5 enti, ivi compreso quello di titolarità […]”.

Da ultimo, anche l’art. 62 del CCNL relativo al personale dell’Area funzioni locali del 16 luglio 2024, ha disciplinato ulteriormente l’istituto, precisando che “Le reggenze o supplenze a
scavalco sono attribuite ai Segretari titolari di sede con provvedimento motivato del Ministero dell’Interno, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all’affidamento di tali incarichi a segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 120 giorni per le reggenze ed un anno per le supplenze. Nei casi di vacanza della sede, fermo restando l’obbligo di pubblicizzazione della sede e di nomina del segretario entro i termini di legge, la reggenza può essere prorogata solo qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al DPR 4dicembre 1997 n. 465, sia risultata deserta”.

 

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Pagamento prima rata del fondo di solidarietà comunale anno 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che in data 3 giugno 2025 è stata effettuata l’erogazione della prima rata del Fondo di solidarietà comunale 2025. Tuttavia, a causa di temporanee difficoltà di liquidità, non è stato possibile corrispondere l’intero importo dovuto. Le somme residue saranno erogate, a breve, non appena sarà disponibile l’integrazione di cassa sul relativo capitolo di bilancio.

 

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Raccolta e trasporto rifiuti urbani, illegittimi l’affidamento diretto e le reiterate proroghe

Ricorso illegittimo e reiterato all’affidamento diretto e alla proroga con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto imputabile a una non corretta programmazione del fabbisogno relativo al servizio in esame. Sono questi alcuni dei rilievi e delle criticità riscontrate dall’Autorità Anticorruzione nei confronti della società in house di un consorzio di bacino di vasta area affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in un Comune consorziato. Lo ha accertato Anac con Nota di definizione a firma del Presidente, approvata dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 28 maggio 2025, e riguardante l’affidamento del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta in un Comune facente parte di un Consorzio di bacino.

Anac ha rilevato che l’operato del Consorzio non è conforme alla normativa di settore nella proroga concessa alla società in house e nel ritardo nell’indizione della gara a doppio oggetto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel Comune consorziato ad una società mista (D. Lgs. n. 201 del 2022). Anac riscontra un illegittimo ricorso all’istituto dell’affidamento diretto e della proroga da parte della società in house con conseguente violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, nei plurimi affidamenti diretti, di breve durata, del servizio di esposizione dei cassonetti porta a porta nel Comune consorziato, disposti in favore del medesimo operatore economico. Il divieto di frazionamento di un appalto assurge a principio generale, avendo la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di “comodo” l’affidamento di commesse che richiedono procedure di evidenza pubblica.

Appare evidente – scrive Anac – che lo spezzettamento della commessa in affidamenti di breve durata, dai tre ai cinque mesi, è stato operato della stazione appaltante al fine di contenere il valore dei contratti entro la soglia dell’affidamento diretto (140.000 euro), e risulta imputabile a una carente attività di programmazione dell’attività contrattuale da parte della società e a una carente attività di controllo e di vigilanza da parte del Consorzio di bacino nei confronti del gestore (fonte Anac).

 

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Proroga e sanatoria delle delibere di approvazione del prospetto IMU

Lo schema di decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia fiscale” all’esame dei Consiglio dei ministri, convocato per oggi, prevede all’art. 7 una sanatoria delle delibere di approvazione del prospetto IMU. L’articolo dispone espressamente che:

“Limitatamente all’anno 2025, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l’elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l’applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.

Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1 marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto”.

 

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Servizi Pubblici Locali non a rete: pubblicato il decreto schemi bando gara e contratto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha emanato il decreto direttoriale del 16 maggio 2025, che definisce gli schemi di bando di gara e di contratto tipo per la gestione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica. Questi servizi comprendono impianti sportivi (esclusi quelli a fune), parcheggi, servizi cimiteriali e funebri, luci votive e trasporto scolastico.

L’adozione di tali provvedimenti completa l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 201 del 2022, che prevede che i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, nonché gli schemi di bandi e contratti, siano definiti dal MIMIT.

Sulla base degli atti e degli indicatori predisposti dal MIMIT, gli Enti locali potranno organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete di loro titolarità, tramite un regolamento o un atto generale, definendo condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione e assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

 

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