Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 16 aprile 2025, corredato degli allegati 1, 2, 3 e 4, recante: “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025, sancito ai sensi del comma 451 dell’articolo 1 della legge n.232 del 2016, registrato alla Corte dei Conti il 27 maggio 2025, al n.1484, ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per l’anno 2025 il Fondo di solidarietà comunale è composto:

  1. dalla quota assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro, di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
  2. dalla quota di cui all’articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
    c) dalla quota di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
  3. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-ter), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232 pari a euro 5.500.000;
  4. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-quater), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 560.000.000;
  5. dalla quota di cui l’articolo 1, comma 449, lettera d-septies), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 1.077.000.

L’applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l’assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell’anno 2030. Per il 2025, la percentuale delle risorse del Fondo da distribuire con i criteri perequativi è del 75%.  Sulla dotazione del Fondo di solidarietà hanno inoltre fortemente inciso i tagli determinati dalle misure di finanza pubblica poste a carico dei comuni, sulla base dei principi del coordinamento della finanza pubblica. Con l’applicazione dei criteri perequativi nella distribuzione delle risorse del Fondo (basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard), il Fondo ha in sostanza funzionato come un meccanismo di redistribuzione “orizzontale”, che ha spostato risorse dai comuni con elevate basi imponibili e bassi fabbisogni in favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati.

A partire dalla legge di bilancio per il 2020, la dotazione del Fondo è stata in parte reintegrata dei tagli subiti, con risorse statali aggiuntive espressamente destinate al sistema di perequazione. La legge di bilancio per il 2025 (commi 753-754, L. n. 207/2024) ha disposto un ulteriore incremento del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’annualità 2026, al fine di potenziare la componente di perequazione verticale (finanziata cioè con risorse statali) del Fondo. In particolare, le risorse incrementali – pari a 56 milioni per l’anno 2025, 112 milioni per l’anno 2026, 168 milioni per l’anno 2027, 224 milioni per l’anno 2028, 280 milioni per l’anno 2028 e a 310 milioni di euro a decorrere dal 2030 – sono destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo tra i comuni, causate dall’avanzamento del percorso perequativo. Inoltre, per il 2025, il comma 754 ha istituito un apposito Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni. A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato, dal comma 753 della legge di bilancio 2025, in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.

Allegati:

La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Mense scolastiche: Scorrimento graduatoria

In riferimento al secondo Piano mense scolastiche PNRR (Avviso 29 luglio 2024), è stato pubblicato sul sito MIM lo scorrimento della graduatoria degli interventi che saranno finanziati con oltre 83 mln di euro (https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuovo-piano-mense-scolastiche/).

Il decreto, in attesa di pubblicazione,  prevede che almeno il 66,3% delle risorse sia destinato al Mezzogiorno. Gli enti beneficiari dovranno concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e completare i collaudi entro il 30 giugno dello stesso anno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ministero Istruzione, pubblicato bando riqualificazione e messa in sicurezza palestre scolastiche

È stato pubblicato dal Ministero dell’istruzione e del merito un Avviso pubblico per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di palestre scolastiche con una dotazione pari a euro 76.534.114,19. Gli interventi sono finalizzati al miglioramento della parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell’istruzione, della formazione e dell’apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili (FESR), in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/1060. L’Azione è volta a favorire il tempo pieno per territori scolastici con situazioni più critiche delle regioni c.d. “meno sviluppate”. Si prevede, in particolare, l’ammodernamento delle palestre esistenti, la messa in sicurezza di spazi esistenti o la riconversione di spazi inutilizzati da adibire a palestra o attività ludiche, la riqualificazione di spazi esterni dedicati all’attività sportiva.

Sono ammessi a partecipare al presente avviso tutti gli enti locali, con riferimento a uno o più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico statale di cui sono proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, delle Regioni c.d. “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e che risultino presenti, alla data di scadenza del presente avviso, nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES).

La Piattaforma per la presentazione delle proposte progettuali sarà aperta dalle ore 11.00 del prossimo 9 giugno 2025 e fino alle ore 18.00 del giorno 5 luglio 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Non compatibili con la normativa europea limiti quantitativi alla partecipazione agli RTI

Con il parere di funzione consultiva n. 21 il Consiglio dell’Anac ha evidenziato che nei casi di affidamenti a raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), la libera suddivisione delle quote di partecipazione ed esecuzione dei lavori tra gli operatori riuniti deve essere effettuata entro il limite consentito dai requisiti di qualificazione posseduti da ciascuno di essi, in considerazione delle prestazioni che ci si è impegnati a realizzare. Non può la singola impresa assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta. Una modifica delle quote, proposta dal raggruppamento affidatario dell’appalto rispetto a quanto indicato in sede di offerta, può essere autorizzata dalla stazione appaltante, a cui è rimessa ogni valutazione sulla compatibilità di tale modifica con i requisiti posseduti dalle imprese interessate, anche sulla base delle previsioni del bando di gara laddove siano stati riservati alcuni compiti essenziali ad un partecipante del raggruppamento.

La questione è relativa a un accordo quadro per manutenzione e pronto intervento negli spazi della città storica nonché di valorizzazione di sito Unesco, affidato dal 2018 a un’associazione temporanea. In tale ambito, una richiesta di modifica delle quote – a seguito della quale la mandataria avrebbe mantenuto una quota di partecipazione del 5% e la mandante del 95%, determinando un’inversione di ruolo delle stesse all’interno dell’ATI – è stata avanzata in fase di esecuzione del terzo contratto attuativo dell’accordo quadro stesso.

Su questo punto specifico, il parere conclude per la possibilità per il raggruppamento affidatario di procedere alle modifiche dell’assetto interno al raggruppamento stesso, purché non finalizzate ad eludere l’applicazione del Codice e previa verifica, da parte della stazione appaltante, dei requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese del RTI in relazione alle prestazioni da eseguire.

Il parere dell’Autorità Anticorruzione ha ribadito l’incidenza, sulla disciplina di settore, della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea c-642/20 del 28 aprile 2022, che ha determinato il superamento del principio, sancito dall’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, di necessaria partecipazione maggioritaria della capogruppo, sia in termini di requisiti posseduti che di quota di prestazioni da eseguire: la volontà del legislatore europeo – viene ricordato citando anche l’avviso espresso dal Consiglio di Stato – è stata quella di limitare ciò che può essere imposto a un singolo operatore di un raggruppamento, seguendo un approccio qualitativo e non meramente quantitativo, al fine di incoraggiare la partecipazione alle gare di appalto anche da parte di raggruppamenti come le associazioni temporanee di piccole e medie imprese (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Gestione associate 2025, certificazione contributi per le unioni di comuni e le comunità montane per i servizi gestiti

La Direzione della Finanza Locale informa che con decreto del Ministero dell’interno del 23 maggio 2025, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stata approvata la modalità di certificazione relativa alla comunicazione dei dati da parte delle unioni di comuni e delle comunità montane per l’attribuzione dei contributi erariali connessi ai servizi gestiti in forma associata nell’anno 2025.

La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa. Restano, comunque, esclusi dalla trasmissione del modello le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano. La trasmissione della certificazione, anche quest’anno, avverrà in modalità telematica attraverso il Sistema Certificazioni Enti Locali del sito WEB della finanza locale.

Tale modalità risponde, infatti, alle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

La richiesta da parte degli enti interessati dovrà essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, tramite il “Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali” (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) nelle risorse correlate. Per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane,
devono presentare telematicamente la certificazione di cui all’articolo 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 settembre 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche al personale della propria società in house

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n.128/2025, in riscontro all’istanza di parere formulata dal Comune di Milano, in ordine alla possibilità di incentivare il personale dell’amministrazione e della propria società in house che svolgono le funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36 e ss.mm.ii., in forma integrata per un affidamento di lavori, servizi e forniture, risponde affermativamente al quesito formulato dall’Ente. Ne discende perciò la possibilità che il personale della società in house collabori con quello dell’Amministrazione controllante per lo svolgimento delle suddette funzioni tecniche, nell’ambito di un più ampio procedimento volto all’affidamento a terzi (es. progettazione prodromica alla gara d’appalto), e comunque a fronte di comprovate “carenze qualitative e quantitative” del personale del Comune, come rimarcato dalla stessa nota dell’Ente.

A fronte di ciò, l’erogazione dei correlati incentivi per funzioni tecniche può avvenire sia nei confronti del personale dell’Amministrazione, sia nei riguardi del personale della società in house. Ai fini di una legittima erogazione dei suddetti incentivi, occorre comunque che:

a) l’attività collaborativa svolta dal personale della società in house abbia luogo esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento a terzi, ex art. 45, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36;

b) l’Amministrazione e la società in house definiscano in maniera puntuale i presupposti di attività e l’ambito di inserimento dei dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi suddetti, anche allo scopo di impedire qualunque forma di ulteriore -doppia- remunerazione ai dipendenti societari, in via aggiuntiva rispetto all’art. 45 cit.;

c) restino fermi sia i limiti dell’accantonamento effettuato dall’Amministrazione, sia i criteri di ripartizione ex art. 45, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023”.

 

La redazione PERK SOLUTION