Danno erariale per il conferimento di incarichi di consulenza legale in difetto dei presupposti di legge

Risponde del danno cagionato all’erario il dirigente pubblico che abbia conferito incarichi di consulenza a un soggetto esterno all’Amministrazione (nel caso di specie, a un avvocato) in difetto dei presupposti e delle condizioni stabiliti dalla legge. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, sezione I centrale d’appello, 2 dicembre 2020, sentenza n. 333.
Nel caso di specie è emerso che la Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia aveva convenuto in giudizio il direttore generale pro-tempore dell’Agenzia regionale delle attività irrigue e forestali per la Regione Puglia (ARIF), per sentirlo condannare al risarcimento del danno di euro 64.396,80 oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge, a cagione di incarichi di consulenza legale dallo stesso affidati a soggetti esterni all’Ente asseritamente in violazione di legge.
Secondo quanto riportato in citazione, gli incarichi si sarebbero rivelati dannosi in quanto conferiti senza che ricorressero i presupposti normativi di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, atteso che essi risultavano sostanzialmente immotivati e generici e con delibere di conferimento reiterate a fronte di procedure del tutto irregolari. La Procura aveva contestato al dirigente l’affidamento della medesima tipologia di incarichi per i quali non veniva esplicitato alcunché in ordine alle problematiche sottese alla attività stragiudiziale da porre in essere, né tantomeno in ordine alle diffide o istanze presentate all’ente idonee a dar vita a futuri contenziosi.
I giudici della Sezione d’appello, nel confermare la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 127/2019 – ravvisando nella condotta osservata dal dirigente l’elemento soggettivo della colpa grave per aver egli agito in spregio alle più elementari regole dell’agire amministrativo – hanno ricordato che la materia degli incarichi a consulenti esterni alla pubblica amministrazione, disciplinata dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, si inserisce in un contesto nel quale le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di personale interno, essendo tale regola espressione del principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa anche, e soprattutto, sotto il profilo dell’economicità della stessa.
In quest’ottica, gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono sì rappresentare un’opzione operativa percorribile, ma a condizione che ricorrano specifiche situazioni, ovvero:
• la carenza organica che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l’esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione condotta sulle professionalità in servizio;
• la complessità dei problemi da risolvere, che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno;
• l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico e la sua durata;
• la proporzione fra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
Tali condizioni, che per la giurisprudenza (cfr. ex plurimis, Sez. II d’appello, sent. n. 625 del 2018 e sent. n. 327/2019) costituiscono altrettanti presupposti di legittimità, non solo devono coesistere, ma devono anche essere logicamente esplicitati nel provvedimento amministrativo di conferimento, in quanto indefettibilmente concorrenti a costituirne il supporto motivazionale. Pur con l’ovvia precisazione che un profilo di illegittimità formale non possa di per sé costituire fonte di danno erariale, non si può tuttavia revocare in dubbio che, soprattutto in una materia quale quella in esame in cui la condotta da osservare risulta delineata da ristretti ambiti normativi, l’assenza di questo o quel presupposto di legittimità del provvedimento appare chiaramente sintomatica di un comportamento contrario, o quantomeno non in linea, con il modello legale della corretta gestione amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, referto sul processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie

La Corte dei conti, Sezioni riunite, con deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 ha approvato il referto sui piani di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle partecipazioni delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici nazionali, tra cui gli ordini e le federazioni professionali, attribuiti alla competenza della magistratura contabile. Dagli accertamenti istruttori condotto emergono alcuni profili di non conformità al dettato legislativo. In particolare,

  1. ritardata formalizzazione, da parte di alcuni ministeri, dei provvedimenti di revisione o dell’invio della prescritta comunicazione negativa;
  2. incompleta esplicitazione, in alcuni provvedimenti approvati da ministeri, enti pubblici nazionali ed ordini professionali, o nelle allegate schede tecniche di dettaglio, della ricorrenza di tutti i parametri elencati nell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  3. omessa ricognizione, nei provvedimenti adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze, delle società quotate in mercati regolamentati, nonché delle partecipazioni indirette detenute tramite queste ultime;
  4. adozione dei piani di revisione straordinaria e periodica, da parte di alcuni ministeri, con provvedimento adottato da organo differente rispetto a quello di vertice politico-amministrativo;
  5. ritardata conclusione, in alcuni casi, di programmate alienazioni di partecipazioni societarie; omessa esplicitazione, nei piani di revisione, delle motivazioni per le quali il costo del personale e, in generale, i costi di  funzionamento non necessitino di interventi di razionalizzazione, come da parametro contenuto nell’art. 20, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 175 del 2016;
  6. mancata adozione, e relativa pubblicazione sui siti internet istituzionali, da parte di alcune amministrazioni ed enti pubblici nazionali, di obiettivi specifici sui costi di funzionamento e del personale delle società a controllo pubblico,
    prescritti dall’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016;
  7. omessa o ritardata adozione, da parte di alcuni enti pubblici nazionali, dei provvedimenti di revisione straordinaria o periodica o dell’invio della prescritta comunicazione negativa;
  8. incompleta esplicitazione, nel provvedimento di autorizzazione alla costituzione di una nuova società, adottato da un ente pubblico nazionale, dei parametri motivazionali prescritti dall’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  9. presenza di procedure di liquidazione di società partecipate avviate da tempo e non ancora concluse, nonché, a volte, decisione di sciogliere la società intervenuta pochi anni dopo la costituzione;
  10. omessa indicazione, in alcuni piani di revisione periodica degli enti pubblici nazionali, dei dati necessari a valutare il costo medio annuo del personale;
  11. omessa o ritardata approvazione, da parte di alcuni ordini professionali nazionali e territoriali, dei provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica o dell’invio della comunicazione negativa prescritta dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  12. mancata rilevazione, nei piani di revisione adottati da alcuni ordini professionali nazionali, delle società detenute indirettamente tramite un ente controllato non avente natura societaria;
  13. assenza o carenza, in alcuni piani di revisione approvati dagli ordini professionali nazionali e territoriali, delle motivazioni a supporto del mantenimento di partecipazione societarie, in presenza di uno o più parametri elencati nell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;
  14. omessa o incompleta adozione, da parte di alcune società controllate da ordini professionali nazionali, della delibera assembleare motivata, prescritta dall’art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175 del 2016, a fondamento dell’opzione dell’organo di amministrazione collegiale.

Per il recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario prima dei termini serve atto formale

Qualora l’Ente intenda modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, una delibera consiliare – corredata dal parere dell’Organo di revisione – da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo, ai fini della sua riduzione o azzeramento, in applicazione della disciplina prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 2015. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lazio, con la deliberazione n. 109/2020/PRSE, a seguito dell’esame dei questionari per gli esercizi finanziari dal 2014 al 2018 di un Comune. Dall’esame della documentazione contabile dell’Ente (coinvolto nella sperimentazione dell’armonizzazione nel 2014) è emerso che, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, abbia riconosciuto un maggior disavanzo pari ad euro – 3.517.454,62, da ripianare in n. 30 rate, ciascuna da euro 117.248,48 48. In sede di bilancio 2017, la quota di disavanzo iscritta nella parte spesa è risultata pari ad euro 90.321,65 in quanto il rendiconto 2016 si è chiuso con un disavanzo pari al medesimo ammontare iscritto nel 2017, dimostrando un recupero del disavanzo trentennale che è avvenuto in maniera tempestiva. Nel bilancio di previsione 2018, non essendoci un disavanzo da ripianare (il risultato di amministrazione 2017 si è chiuso con un avanzo disponibile, lett. E) positivo), non è stato iscritto alcun disavanzo. Nel merito, i giudici contabili hanno evidenziato che i risultati conseguiti nel corso del 2016 e del 2017 non possono, ex se, esimere l’Ente né dal documentare, sotto il profilo contabile, l’effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario, né dall’approvare formalmente il recupero anticipato del disavanzo in parola. Tali operazioni, difatti, si rendono necessarie prima di poter procedere, in via automatica, alla mancata iscrizione, in uscita, della quota annuale di euro 117.248,48 per le annualità successive al 2017. Ancorché l’Ente abbia la possibilità di rivedere – nel rispetto dei limiti massimi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, nonché degli altri vincoli di finanza pubblica- il piano di recupero del disavanzo, occorre l’adozione di uno o più atti da cui emergano le entrate che vanno a coprire il disavanzo, riducendone o, come nel caso di specie, azzerandone l’importo. Diversamente, ove l’Ente, nella sua piena discrezionalità, intenda proseguire nel recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, secondo il piano originario, sarà tenuto al recupero della quota annuale, per gli esercizi finanziari in cui la stessa non è stata applicata al bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, Linee di indirizzo per i controlli interni durante l’emergenza da COVID-19

Con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, la Corte dei conti, Sezione delle autonomie, ha adottato le linee guida per indirizzare e sostenere le amministrazioni, in questo periodo delicato di emergenza sanitaria, nel rafforzamento dei sistemi di controlli interni.
L’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia da COVID-19, senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, per gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti per gli enti del settore pubblico, mettendo a dura prova la loro finanza a causa degli evidenti e immediati riflessi sulle entrate, sulle spese, sugli investimenti e, in definitiva, sugli equilibri di bilancio.
In questo contesto, che ha finito per alterare tutti i processi di gestione del rischio esistenti, le varie componenti del sistema integrato di controllo interno sono chiamate a non affidarsi esclusivamente ai principi anteriormente vigenti e alle prassi, ma dovranno “modificare sostanzialmente l’approccio ai controlli sotto svariati profili, al fine di operare in modo efficace e rispondere tempestivamente alle emergenze attuali e future”, dotandosi anche di adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici).
Pur dovendo essere adattati dalle strutture di controllo interno allo specifico ambito dell’organizzazione presso cui operano, questi orientamenti mirano a fornire alcuni alert su aree o aspetti significativi, prendendo in considerazione tutte le tipologie di controllo interno: di regolarità amministrativa e contabile; di gestione; strategico; degli equilibri finanziari; sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate; della qualità dei servizi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Costituzione di una Fondazione di partecipazione

La Corte di conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 130/2020/PAR fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di un ente locale di costituire, in qualità di socio co-fondatore con un soggetto privato, una fondazione con finalità non strettamente rientranti tra quelle istituzionalmente spettanti ai comuni.
La Sezione, nel ripercorrere le fonti normative legittimanti la costituzione di una fondazione da parte di una pubblica amministrazione (commi 561 e 562 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all’art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016) evidenzia, preliminarmente, che il ricorso a modelli privatistici (nel caso di specie, la fondazione di partecipazione) sia soggetto a particolari condizioni di ammissibilità (“quomodo”), rilevanti sotto il profilo giuscontabile, perché trattasi di attività funzionalizzata, ossia preordinata al perseguimento dell’interesse pubblico quale intrinseco fine istituzionale dell’ente (cfr., in generale, art. 4, comma 1, D. Lgs. 175/2016). Nel caso di specie, la fondazione di partecipazione rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato e si fonda su un negozio giuridico a struttura aperta, per cui risulta necessario valutare la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto dell’organismo e l‘impatto economico-finanziario che lo stesso ha per l’Ente locale. Tre sono i requisiti principali che la giurisprudenza contabile ritiene debbano essere soddisfatti affinché sia consentito l’ingresso di privati nel settore pubblicistico:
1) la fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica;
2) deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative;
3) deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l’Organo di amministrazione o vigilanza dev’essere designato in maggioranza da un Ente pubblico.
Presupposto per il riconoscimento della personalità giuridica e presupposto dell’esistenza stessa della fondazione è la auto-sufficienza patrimoniale rispetto al soddisfacimento dello scopo prescelto, in termini economico-contabili, come capacità di agire economicamente garantendo, sulla base del patrimonio originariamente assegnato e per il tramite dell’attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi.
Inoltre, il rapporto finanziario tra ente locale e fondazione si deve esaurire nell’atto costitutivo del nuovo soggetto, salvo eventuali contributi, predeterminati da una specifica convenzione di servizio sulla base di un accertato e motivato interesse pubblico che il Comune abbia il compito di soddisfare e fermo restando il rispetto della disciplina in materia di erogazioni di risorse pubbliche a favore dei privati. L’ipotesi di una contribuzione “a regime” occorrente per colmare le perdite a cui la fondazione vada incontro e garantirne l’equilibrio economico-finanziario, altrimenti non salvaguardabile, non si concilia, pertanto, con l’istituto attivato dall’ente, a pena di snaturarne le caratteristiche essenziali e tradursi, sostanzialmente, nell’utilizzo di un generico schermo privatistico finalizzato all’esercizio di funzioni pubbliche svincolate dall’applicazione dello specifico regime ad esse connesso.
Le fondazioni di partecipazione, per il combinato disposto di normativa europea e nazionale (art. 3, c. 26, D. Lgs 163/2006), sono tenute, tra l’altro, ad osservare le procedure di evidenza pubblica proprie delle Pubbliche Amministrazioni.
Ulteriore requisito condizionante, sul piano ontologico, l’ammissibilità della fondazione comunale è la coerenza della fondazione medesima con l’esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli Enti locali. Tale coerenza deriva dalla preclusione che risorse finanziarie dell’ente locale siano destinate a funzioni estranee od ultronee all’ente medesimo, eludendo specifici vincoli funzionali di destinazione di spesa pubblica.
Infine, la Sezione ribadisce che l’ente locale non può accollarsi l’onere di ripianare le perdite gestionali di una fondazione perché deve necessariamente farvi fronte la fondazione stessa attraverso il suo patrimonio, rimanendo estranea a tale fattispecie l’art. 21, comma 3-bis, D. Lgs. 175/2016 (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, Delibera 17 novembre 2017, n. 201/PAR). Infatti, legittimando detta disposizione il ripiano delle perdite da parte dell’ente partecipante alle condizioni ivi previste, essa opera soltanto a fronte di partecipazioni in ambito strettamente societario, rimanendone escluse le fondazioni alla luce del citato art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, i quesiti su utilizzo graduatorie relative a procedure concorsuali sono inammissibili

I quesiti, relativi allo scorrimento e, comunque, all’utilizzazione di graduatorie relative a procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico, non attengono alla materia della contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 17/SEZ/AUT, chiamata a pronunciarsi su una questione di massima sottoposta dalla Sez. Puglia, in merito ad un quesito sottoposto da un Comune circa la possibilità di attingere, per la copertura di una posizione lavorativa a tempo indeterminato e parziale al 50%, da una graduatoria approvata da altro ente.
Come noto, la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’articolo 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo. Sotto il profilo oggettivo, la facoltà di richiedere pareri, oltre a essere limitata ai soggetti sopra indicati, risulta legislativamente circoscritta alla materia della contabilità pubblica. Già la Corte, con diverse deliberazioni sia della Sezione delle Autonomie sia delle Sezioni riunite in sede di controllo, ha indicato il perimetro della funzione consultiva sulla materia della “contabilità pubblica”, precisando che la stessa coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici e che, pertanto, la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale.
La Sezione Autonomie, con la deliberazione in argomento, nell’affrontare il tema dell’ambito oggettivo della funzione consultiva, ribadisce che l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa.
La dilatazione del perimetro di tale funzione condizionerebbe l’attività amministrativa e i processi decisionali degli enti, sui quali è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno, neutrale e indipendente. Il tema pregiudiziale dell’ammissibilità oggettiva delle richieste di parere provenienti dagli enti territoriali coinvolge anche il rapporto dell’esercizio della funzione consultiva con le altre funzioni intestate alla Corte dei conti e agli altri organi giurisdizionali. Pertanto, l’oggetto del parere non deve riguardare fatti oggetto di indagine da parte della Procura contabile o di eventuali giudizi pendenti davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Nel caso di specie, la richiesta di parere portata all’attenzione della Sezione regionale di controllo per la risoluzione di un fatto gestionale specifico rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione (lo scioglimento dell’alternativa tra lo scorrimento della graduatoria e l’indizione di un nuovo concorso pubblico), sarebbe inammissibile oggettivamente, in quanto estranea alla materia di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, poiché riguardanti problematiche gestionali attinenti alla diversa materia del personale. Le modalità, con le quali attuare in concreto lo scorrimento delle graduatorie, integrano quella “riserva amministrativa”, rispetto alla quale è piena la discrezionalità dell’amministrazione e non è opportuno l’esercizio della funzione consultiva. Ritenere che le possibilità di scorrimento o di utilizzazione aliunde di graduatorie preesistenti siano disciplinate da norme comunque miranti al contenimento della spesa pubblica, soltanto in ragione degli effetti, riflessi ed eventuali, indotti sul piano economico-finanziario da queste discipline, è smentito dalla semplice osservazione che l’effetto di finanza pubblica è direttamente ricollegato all’onere assunzionale, che, collocandosi a monte delle scelte organizzative concernenti l’assunzione, prescinde dalle concrete modalità di reclutamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Bilancio consolidato 2019: Le linee guida della Corte dei conti

La Corte dei conti – Sezione Autonomie – con deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR ha approvato le linee guida per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti territoriali sul bilancio consolidato 2019, in attuazione dall’art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, e dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché la relazione-questionario e la correlata nota metodologica.
Il questionario sostanzialmente riproduce lo schema di quello precedente essendo articolato in sei sezioni, precedute da una scheda anagrafica.
La Sezione Prima, intitolata “Individuazione GAP e Area di consolidamento”, è dedicata alla corretta individuazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento, secondo le prescritte modalità.
La Sezione Seconda, (“Comunicazioni e direttive per l’elaborazione del consolidato”), è volta a verificare se l’ente territoriale capogruppo ha fornito tutte le indicazioni e le direttive agli organismi inclusi nel perimetro di consolidamento per l’elaborazione dei documenti necessari alla redazione del bilancio consolidato.
La Sezione Terza punta l’attenzione su “Rettifiche di pre-consolidamento ed elisione delle operazioni infragruppo”: vi rientrano le verifiche sulla corretta attività di omogeneizzazione dei bilanci e di eliminazione delle partite reciproche.
La Sezione Quarta concerne le “Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo”. I revisori, nell’ambito della circolarizzazione dei crediti e debiti, sono chiamati a verificare l’avvenuta asseverazione dei saldi reciproci tra ente capogruppo e organismi inclusi nel
perimetro.
La Sezione Quinta, finalizzata alle “Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto”, tende a rilevare la correttezza nella determinazione del patrimonio del “gruppo amministrazione pubblico”.
La Sezione Sesta riguarda le “Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa”, che deve tenere in opportuna evidenza tutti i fatti contabili e gestionali utili a inquadrare correttamente il contributo economico che l’ente capogruppo fornisce assieme ai suoi organismi consolidati in termini di equilibri di finanza pubblica.

LA relazione-questionario sul bilancio consolidato 2019 dovrà essere trasmessa, per il tramite del sistema Con.Te. (Contabilità Territoriale), entro il 31 gennaio 2021, salvo termine più breve eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Memorie della Corte dei conti sulla nota di aggiornamento al DEF 2020

Il percorso di recupero disegnato nel quadro macroeconomico della NADEF – pur considerando le incognite legate all’incertezza del quadro economico nazionale e internazionale gravato dall’emergenza sanitaria – è condivisibile: il ritorno del Pil, nel triennio di previsione, sui livelli pre-crisi appare compatibile con gli andamenti rilevati fino ad ora, anche se soggetti nel breve termine a rischi più pronunciati”.
E’ quanto emerge dal testo della Memoria sulla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno depositato alle Commissioni congiunte Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
“Proprio l’incertezza che deriva dalle condizioni epidemiologiche richiede, tuttavia, che le azioni poste alla base del disegno programmatico (sia quelle volte ad avviare il programma comunitario sia quelle che devono accompagnarne l’avvio sin dal 2021) siano tali da dispiegare i propri effetti al di là del solo perimetro pubblico, svolgendo quel ruolo di attivazione delle scelte private, che sono indispensabili per la ripresa di un duraturo processo di crescita. Sotto questo aspetto, come è stato da più parti osservato, tempestività e qualità della spesa per investimenti risultano cruciali in questo quadro”.
Si tratta, quindi, “di porre a disposizione dell’operatore pubblico non solo un adeguato ammontare di risorse, ma anche di capacità tecniche che rendano efficaci le scelte da assumere nei diversi contesti. Ma, allo stesso tempo, la ripresa del processo di accumulazione non può identificarsi solo con il pur importante rilancio delle infrastrutture pubbliche. Decisiva è anche, nello scenario delineato, l’inversione di tendenza degli investimenti delle imprese. Una inversione di rotta che richiede la realizzazione di un contesto sociale ed economico del quale la disponibilità di ampie risorse finanziarie costituisce solo un elemento”.
Sulle prospettive di ripresa la Corte osserva: “Se il DEF dello scorso aprile aveva potuto dare solo una prima valutazione dell’incremento del debito pubblico conseguente agli interventi per contrastare la crisi con la Nota da un lato si precisa la dimensione dello sforzo programmato dall’altro si delinea un possibile percorso di rientro con la piena estensione dell’analisi al biennio 2022-23 (periodo che in ragione della situazione emergenziale non era stato considerato nelle valutazioni di primavera) e grazie a stime aggiuntive offerte nella forma di proiezioni di più lungo periodo. Il rapporto debito/Pil, che in base alle più recenti informazioni di ISTAT e Banca d’Italia nel 2019 è risultato pari al 134,6% (2 decimi di punto al di sotto delle precedenti stime), salirebbe nell’anno in corso al 158, circa 2,5 punti in più rispetto a quanto prospettato nel DEF (155,7%) sia a motivo del maggiore deficit creato con il “decreto Agosto”, sia e soprattutto a ragione del più sostenuto calo del Pil nominale (-8% contro -7,1% previsto)”.
Viene invece confermata l’inversione di tendenza prevista a partire dal prossimo anno, un’inversione che si prospetta sia nello scenario tendenziale che, in misura maggiore, in quello programmatico. “In assenza di ulteriori interventi rispetto a quelli varati a partire dallo scorso marzo, il rapporto si collocherebbe alla fine del periodo di previsione al 154,1%; viceversa, considerando le correzioni previste per il triennio 2021-23 l’indicatore dovrebbe flettere di 6,5 punti complessivi nel triennio 2021-23 e scendere quindi fino al 151,5% a fine periodo”, continua la Corte.
La Nota di aggiornamento ribadisce, quindi, l’obiettivo enunciato nel DEF di aprile di ricondurre il rapporto debito/Pil, nel corso del prossimo decennio, verso il livello prevalente nella media dei Paesi dell’Area dell’euro.
“Il proposito è, ad avviso della Corte, tanto importante quanto ambizioso. Nel quinquennio che ha preceduto lo scoppio della pandemia, l’indicatore si è mediamente collocato sul 135% in Italia e sull’88% nell’Eurozona, con un differenziale di 47 punti di Pil. Con la crisi, l’incremento del rapporto è stato pari nell’Area dell’euro a circa 2/3 di quello conosciuto in Italia (15 contro 24 punti, circa) con un conseguente allargamento del divario”.
Nel disegnare un equilibrato processo di graduale rientro, non dovrà, inoltre, “Venir meno la consapevolezza che la finanza pubblica italiana resta esposta al rischio di tasso di interesse. Le eccezionali condizioni accomodanti della politica monetaria unica fanno sì che, attualmente, il costo marginale a cui il nostro Paese è in grado di collocare i titoli del debito pubblico sia, largamente al di sotto dell’onere medio implicito dello stock di debito”.
“In una prospettiva di medio termine, l’inevitabile e fisiologico rialzo dei tassi, potrà avvenire, almeno per un certo periodo, in un contesto di continuazione della discesa del costo medio” – conclude la Corte – “È questo, del resto, il quadro prospettato nella Nota, con il costo medio che passa dal 2,4% del 2020 al 2,1% del 2023. In uno scenario di ripresa della crescita potranno dunque determinarsi condizioni molto favorevoli in termini di differenziale tra costo medio e crescita nominale, un differenziale che prima della crisi solo in Italia era stato di segno positivo e che in prospettiva resterebbe invece negativo per molti anni. Tale circostanza dipende soprattutto dalle prospettive di crescita. Ove, quelle delineate nella Nota, dovessero effettivamente concretizzarsi, si tratterà di valutare in che misura il nostro sistema economico possa essere in grado di accelerare il sentiero di rientro del debito ora prospettato” (Fonte Corte dei Conti).

Controlli interni, necessario un criterio di campionamento esaustivo

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 192/2020/VSGC, all’esito dell’attività istruttoria condotta sui referti annuali di funzionamento dei controlli interni per gli anni 2017 e 2018 di un Comune, ha fornito spunti di valutazione sull’adeguatezza ed efficacia del sistema per introdurre gli opportuni correttivi e promuoverne il miglior funzionamento. Un efficace sistema dei controlli, infatti, mette in luce la reale capacità del singolo ente di realizzare i programmi e di conseguire risultati concreti, utilizzando correttamente, nonché in modo economico ed efficiente, le risorse pubbliche.
Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, il sistema dei controlli interni, rinnovato dall’art.3 del d.l.n.174/2012, è stato maggiormente focalizzato su un percorso di conservazione degli equilibri, assicurando, nel contempo, l’economicità della gestione e la qualità dei servizi, oltre a riproporre i tradizionali canoni di efficacia e di efficienza. In tale ottica i controlli di gestione e strategici sono stati integrati con il controllo costante sugli equilibri finanziari, oltre che degli organismi partecipati. Inoltre, viene introdotto il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con l’impiego di metodologie dirette a misurare la customer satisfaction. Ne risulta una complessa rete di controlli interni, che sostanzialmente mira a verificare se l’assetto amministrativo dell’ente sia in grado di perseguire gli obiettivi gestionali e attuare le misure correttive necessarie a sanare le criticità evidenziate. Il nuovo assetto dei controlli interni, introdotto con la riforma del 2012, pur non discostandosi dal modello di controllo collaborativo, ricorre ad “inedite” misure sanzionatorie dei comportamenti degli amministratori. Il controllo interno anche dopo le anzidette modifiche conserva come esito principale l’applicazione delle misure correttive rimesse alle decisioni dello stesso ente, che si accompagnano come logica conseguenza agli esiti di verifica dei risultati negativa, in relazione agli scopi e alle intenzioni, nonché in rapporto ai parametri di sana gestione (Corte dei conti, Sez. Autonomie, del. n. 23/SEZ/AUT/2019).
Nel caso di specie, la Sezione, pur accertando la sostanziale adeguatezza del sistema dei controlli ha segnalato, tra l’altro, la necessità di perfezionare le modalità di campionamento e selezione degli atti da sottoporre ad esame. Coerentemente con quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 28/2014, i giudici ribadiscono la necessità di adozione di tecniche di campionamento statistiche maggiormente sofisticate, in quanto ciò consentirebbe di proiettare i controlli nella logica del rischio, presidiando le aree più esposte alla possibilità di irregolarità, anche in una prospettiva ciclica che tragga spunto dalle risultanze delle verifiche degli esercizi precedenti.
Stabilire una percentuale fissa o un numero fisso di atti da controllare per tutte le categorie di provvedimenti non rappresenta un criterio esaustivo di campionamento, poiché non tiene conto di specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.
Rispetto al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione ha invece puntualizzato che l’attività debba concretizzarsi in un monitoraggio costante delle dinamiche della gestione finanziaria, sotto il profilo della competenza, della cassa e dei residui e che le risultanze di tale controllo dovrebbero essere veicolate nei confronti degli organi di vertice con frequenza infra-annuale.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mancato adempimento dell’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato

Sebbene la disciplina dettata dal terzo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, si limiti all’espressione “sottoscrizione della relazione” senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione, “tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della  Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma 3, che pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, infatti, è il Sindaco che subisce una sanzione consistente nella decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare. Lo ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 82/2020/VSG, a seguito esame della relazione di fine mandato trasmessa da un Comune, interessato dalle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, firmata dal Commissario straordinario (nominato a seguito dimissioni del Sindaco) e certificata dall’Organo di revisione. La Sezione ha ritenuto, nel caso di specie, non assolto l’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria,che deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION