Corte Costituzionale: Inammissibile la questione sull’esenzione ICI degli immobili ecclesiastici a uso misto

Con la sentenza n. 20/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte.

Il giudice a quo aveva censurato la norma – con riferimento al regime ICI, quindi per le annualità anteriori al 2012 – sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), ma unitariamente accatastati, non avrebbe consentito, ai fini dell’esenzione d’imposta, lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione. Tale omissione, determinando la tassazione anche delle porzioni immobiliari destinate ad attività di culto, avrebbe comportato la violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 7, terzo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, quest’ultimo escludendo ogni imposizione tributaria per le attività religiose degli enti ecclesiastici.

La Corte costituzionale ha giudicato inadeguata la ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente e inesatta l’individuazione del parametro dallo stesso effettuata. Sotto il profilo ricostruttivo, il giudice a quo ha attribuito alla norma pattizia del 1984 una portata esonerativa immediata, come se essa si riferisse alle attività religiose in sé, mentre tale norma si limita a equiparare, per gli effetti tributari, l’attività di culto-religione a quella di beneficenza-istruzione; inoltre, il rimettente non ha tenuto conto dell’incidenza del diritto dell’Unione europea, viceversa determinante nello sviluppo della normativa interna sulla tassazione immobiliare degli enti non commerciali; infine, l’ordinanza di rimessione non ha chiarito se il fabbricato di causa fosse all’epoca frazionabile, sì da consentire, ancor prima che l’onere di frazionamento fosse formalizzato nel regime dell’IMU (imposta subentrata all’ICI), quello «scorporo delle superfici» la cui possibilità è oggetto della questione.

Riguardo al parametro, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità costituzionale sulle disposizioni del Concordato lateranense, e sulle modificazioni ad esso apportate, viene ricondotto dalla propria giurisprudenza non all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, bensì all’articolo 7, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica «sono regolati dai Patti Lateranensi».

 

La redazione PERK SOLUTION

Telefisco 2025, Canone Unico: Aumento tariffe con variazione limitata

In considerazione della modifica apportata dal comma 757 della manovra 2025 (legge 2017/2024), non è possibile per gli enti locali aumentare le tariffe del canone unico patrimoniale (Cup) oltre il limite prescritto dall’articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che il gettito complessivo deve essere pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso. È questa, in sostanza, la risposta del Ministero dell’economia e finanza ai quesiti di Telefisco 2025.

Nello specifico il quesito è il seguente:

D. Il canone unico è caratterizzato da una disposizione normativa tariffaria più volte interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nonché dalla Corte dei conti come limite all’incremento di gettito, presente nel comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe». In considerazione della modifica apportata dal comma 757 della manovra 2025 (legge 2017/2024), è possibile aumentare le tariffe del canone unico ottenendo un gettito superiore rispetto all’anno di istituzione del canone?

Alla domanda, il Ministero fornisce risposta negativa, poiché la modifica apportata dall’articolo 1, comma 757, lett. a) della legge n. 207 del 2024 non riconosce agli enti locali la possibilità di aumentare le tariffe del canone unico patrimoniale (Cup) oltre il limite prescritto dall’articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019. Ed invero, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 hanno solo la funzione di consentire agli enti locali, all’interno dei limiti di gettito fissati dal Legislatore, di graduare in maniera più precisa le tariffe in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico, necessità che può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui l’occupazione o l’esposizione pubblicitaria sia effettuata in una zona di particolare pregio urbanistico.

Inoltre, il Ministero ha risposto negativamente alla possibilità di applicare la maggiorazione Istat a tutte le tariffe del canone di occupazione ed esposizione pubblicitaria, poiché non si ritiene possibile un’estensione analogica della previsione normativa contenuta nei commi 831 e 831-bis dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, secondo la quale gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente esclusivamente per le fattispecie ivi disciplinate. Tale chiara volontà del Legislatore non può essere neppure superata sulla base della considerazione del carattere patrimoniale del canone in questione che, il quale, tra le altre entrate sostituisce anche il Cosap, di cui all’articolo 63 del Dlgs 446 del 1997, la cui natura patrimoniale è stata acclarata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 2008).
A questo proposito, il Ministero ricorda che anche per il Cosap era prevista la rivalutazione Istat solo per le
occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI – Fabbisogni standard: Aggiornate le linee guida

Pubblicate sul sito del dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni“.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di Sogei S.p.A., ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per l’eventuale revisione dei piani finanziari relativi al 2025. Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Nel documento si forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2024 e approvato dalla CTFS in data 17 settembre 2024. Come già in passato, il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all’aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità fiscale TARI.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
• il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
• le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuovo prospetto IMU 2025: Adozione entro il 28 febbraio. Le FAQ del Dipartimento delle finanze

Si ricorda ai Comuni che, in ottemperanza all’obbligo di adottare il Prospetto delle aliquote IMU a partire dall’anno d’imposta 2025, scade il prossimo 28 febbraio il termine per l’elaborazione e la trasmissione dello stesso, mediante l’apposita piattaforma digitale messa a disposizione sul Portale del federalismo fiscale

L’omessa trasmissione comporterà l’applicazione delle aliquote di base, secondo quanto previsto dai commi 748 – 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le nuove modalità. Per il primo anno di applicazione del Prospetto, vige l’obbligo di adottare il Prospetto stesso anche in caso di conferma delle aliquote vigenti nell’anno precedente. La delibera approvativa del Prospetto non deve essere trasmessa al MEF, ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi, nell’apposita schermata, in fase di  trasmissione del solo Prospetto nell’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.

Si rinvia al Comunicato MEF del 28/11/2024 per le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”.

Si ricorda, infine, che sono state pubblicate dal Dipartimento delle finanze le risposte di chiarimento ai numerosi quesiti, posti dai comuni, in ordine alle modalità di elaborazione e di trasmissione al MEF del Prospetto delle aliquote dell’IMU.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera, Raccolta dati: TQRIF – Qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024

Con comunicato del 3 febbraio 2025, Arera ricorda che a partire dal 3 febbraio 2025 è aperta la raccolta dati in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativa all’anno 2024, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione all’Autorità, previsti dall’articolo 58 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).
I soggetti tenuti alla compilazione della suddetta raccolta dati sono i Gestori che al 31 dicembre 2024 svolgevano almeno una tra le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade e gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi inclusi i Comuni che le gestiscono in economia, come dichiarate in Anagrafica Operatori.

L’invio dei dati e delle informazioni deve avvenire tramite l’apposita piattaforma on line non oltre il 31 marzo 2025. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti.

La piattaforma telematica per l’edizione 2024 prevede l’invio da parte del Gestore dei dati attraverso la compilazione, per ciascun ambito tariffario in cui opera, delle seguenti maschere web, contenenti:

  • Dichiarazione Schema Regolatorio”: lo schema regolatorio adottato dall’Ente territorialmente competente ai sensi dell’articolo 3.1 del TQRIF, ivi incluse eventuali variazioni (standard non applicati e/o standard ulteriori e/o migliorativi);
  • Compilazione Raccolta Dati”: il numero di utenze domestiche e non domestiche al 31 dicembre 2024, nonché i dati registrati – ove previsti – relativi agli indicatori di qualità;
  • Relazione attestante il rispetto degli obblighi di servizio e casistiche particolari”: l’ottemperanza agli obblighi di servizio, esclusivamente mediante apposito modello scaricabile dalla piattaforma (Relazione in formato excel, non modificabile); a tal proposito, si evidenzia che tale maschera sostituisce la sezione precedentemente denominata “Dichiarazione di veridicità e Relazione”.

Istruzioni per la compilazione

Infine, l’Autorità ricorda che i soggetti interessati possono accedere alla piattaforma on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori e adempimento agli obblighi di comunicazione per l’implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF) di cui alla deliberazione 263/2023/E/rif.

 

La redazione PERK SOLUTION

Perequazione rifiuti: Arera conferma il versamento in base al “fatturato” e non sul riscosso

Come evidenziato dalla Circolare n. 59/2024/RIF, entro il termine del 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Con comunicato del 27 gennaio 2025, l’ARERA – nel ricordare che per le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché ai versamenti sui conti perequativi, si rimanda a quanto già indicato da CSEA attraverso il proprio sito internet, e in particolare alla CIRCOLARE N. 59/2024/RIF – CSEA e ai chiarimenti applicativi ivi pubblicati – ribadisce che i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori. Principio che emerge nella regolazione dell’Autorità anche di altri settori, sul cui modello espressamente si conforma anche la deliberazione 386/2023/R/RIF, e la cui correttezza è stata anche ribadita di recente dal giudice amministrativo.

La precisazione di Arera si contrappone al recente orientamento delle Corte dei conti, Sez. Liguria, che con le due deliberazioni, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n. 386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Ad avviso dei giudici contabili, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, devono effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. La Corte ha evidenziato, inoltre, l’urgenza di prevedere l’istituzione di un apposito codice tributo per le componenti perequative, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

ARERA non sembra interessata a questo dispositivo, forse – come evidenziato da IFEL – per valutazioni di opportunità connesse all’orientamento di applicare le quote perequative al fatturato, sottolineando anche l’estraneità dell’Autorità stessa alla determinazione dei meccanismi operativi della riscossione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: Le componenti perequative Tari vanno versate sulle somme incassate

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con due delibere fotocopia, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n.386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Nello specifico i due comuni istanti hanno chiesto alla Sezione:

  • se è legittimo considerare il valore incassato a titolo di componenti perequative TARI per ciascuna utenza quale somma complessiva da riversare a CSEA scongiurando così la circostanza in cui il Comune si troverebbe ad anticipare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, somme in favore di CSEA senza avere la certezza dell’integrale copertura delle stesse in considerazione dell’incidenza della dubbia esigibilità di una quota parte delle entrate richieste ai fini TARI e delle possibili variazioni diminutive dei valori “bollettati”, e quindi accertati, per effetto delle variazioni che potrebbero essere dichiarate da parte dei contribuenti (come consentito dal Legislatore) fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’emissione dei titoli di incasso TARI, quindi successivamente al termine del 15 marzo per il versamento a CSEA da parte dei comuni;
  • se, anche in conseguenza del criterio di contabilizzazione appena proposto, l’imputazione delle somme registrate in entrata del bilancio comunale e derivanti dall’applicazione delle componenti perequative TARI debba avvenire tra le entrate di parte corrente del titolo terzo oppure tra le entrate in partite di giro pur, in questa ultima ipotesi, non trovando esatta corrispondenza tra entrata e spesa in quanto il Comune si troverebbe ad impegnare e pagare in spesa una somma che potrebbe, seppur per una quota minima, non trovare mai opportuna copertura tra le scritture di cassa in entrata corrispondenti.

La Sezione rileva come la corresponsione della componente perequativa che, a differenza del TEFA, non rappresenta una maggiorazione della TARI, bensì una voce di entrata aggiuntiva a copertura dei costi individuati nella delibera ARERA n.386/23, caratterizzi l’oggetto di un rapporto obbligatorio il quale, secondo le ordinarie regole civilistiche, implica la relazione tra due soggetti, di cui uno, il soggetto attivo creditore, individuato da ARERA nella CSEA e l’altro, il soggetto passivo debitore, rappresentato dal titolare dell’utenza. L’adempimento dell’obbligazione resta in capo al soggetto passivo, titolare dell’utenza, che tuttavia, secondo uno schema semplificatorio, estingue la predetta obbligazione con il pagamento al Comune della TARI presuntiva o puntuale, corrispondendo un importo maggiorato dalla componente perequativa.

In ogni caso, indipendentemente dalla natura giuridica attribuita alle componenti perequative in questione, soggetto passivo resta comunque il titolare dell’utenza finale. Il Comune è infatti estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune ad effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d’imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario.

Le componenti perequative presentano analogie con la TEFA contributo di natura tributaria di spettanza della Provincia per le funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. In questo caso il contributo viene versato alla Provincia, al netto della commissione spettante al Comune, sulla base delle somme effettivamente riscosse.

Ad avviso del Collegio, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, debbano effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. Sarebbe tuttavia opportuno che, come per il TEFA, anche per le componenti perequative venisse istituito apposito codice tributo, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

Infine, richiamando una nota del Mef (RGS-SIOPE) del 1° luglio 2024, la Corte afferma che queste entrate, poiché non vanno a modificare il patrimonio dell’ente, ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio comunale, devono risultare neutre nel bilancio stesso e, di conseguenza, devono essere imputate alle partite di giro.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riapertura termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021

È stato pubblicato il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 29 novembre 2024, recante: Riapertura dei termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021 accertata alla data del 31 dicembre 2023, derivante dai commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativa all’immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità.

I termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito IMU per l’anno 2021 accertata alla data del 31 dicembre 2023, derivante dai commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, saranno nuovamente aperti dal 2 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024. La modalità di certificazione è presente nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata “Area certificati (TBEL, altri certificati)”,accessibile dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Aliquote IMU – Anno 2025, Comunicato del MEF

In considerazione dell’obbligo, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, di adottare il Prospetto delle aliquote dell’IMU, il MEF, con apposito comunicato, ricorda che, in mancanza dell’elaborazione e della trasmissione dello stesso tramite l’apposita procedura informatica, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Tale conseguenza riguarda anche il caso in cui il Comune abbia stabilito, nel rispetto dei requisiti di cui al menzionato comma 755, l’aliquota dell’IMU oltre la misura massima dell’1,06 per cento (c.d. maggiorazione). Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate.

È importante evidenziare che il Prospetto deve essere:

  • approvato con espressa delibera, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto;
  • trasmesso entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025 al Dipartimento delle finanze, accedendo alla funzionalità «Modifica» del Prospetto in bozza che si intende trasmettere, la quale è disponibile nella “Lista prospetti inseriti”. Proseguendo sino alla schermata “Riepilogo prospetto”, è presente l’apposito pulsante «Trasmetti». Sul punto, si vedano le slide 22 e 23 delle “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, che si ripubblicano aggiornate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Componenti perequative tari: apertura del portale DataEntry Rifiuti per l’invio delle dichiarazioni alla CSEA

Con la Circolare n. 59/2024/RIF, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) comunica che è attivo il portale “DataEntry Rifiuti” attraverso il quale, i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e le Autorità di sistema portuale, ovvero i soggetti da queste ultime individuati, potranno ottemperare agli adempimenti nei confronti della CSEA disposti dall’art. 6 dell’allegato A alla Delibera ARERA 386/2023/R/rif.

Con la suddetta deliberazione Arera ha istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2024, le seguenti componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

  • componente perequativa UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  • componente perequativa UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Le componenti perequative UR1 e UR2, alimentano, rispettivamente, il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (Conto UR1) e il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (Conto UR2), istituiti da ARERA presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).

Entro il termine del 31 gennaio 2025, gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno di riferimento (c.d. “anno fatturazione”), indipendentemente dai relativi incassi.

A seguito dell’invio delle dichiarazioni, si genereranno degli importi da versare (a debito) oppure da ricevere (a credito) alla/dalla CSEA.

Gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” dovranno essere versati dagli Operatori alla CSEA entro il 15 marzo dello stesso anno “a” tramite la piattaforma PagoPA, generando i relativi IUV all’interno del DataEntry Rifiuti.

Gli importi a credito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dell’anno “a” verranno erogati dalla CSEA agli Operatori entro il 31 maggio dello stesso anno “a” sull’IBAN che gli Operatori avranno indicato all’interno dell’Anagrafica Operatori CSEA.

 

 

La redazione PERK SOLUTION