Differimento termine per la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti

L’Assemblea di Palazzo Madama, mercoledì 11 novembre, ha approvato in prima lettura, con modifiche, il ddl n. 1970 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Durante l’esame in Commissione, in sede referente, sono stati aggiunti i nuovi commi 4-quinquies, 4-sexies e 4-septies all’art. 1.
Il comma 4-quinquies, nel novellare l’articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, proroga ulteriormente, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, da parte dei comuni, delle aliquote e dei regolamenti concernenti i tributi comunali e l’imposta municipale propria (IMU). E’ altresì  prorogata, al 31 dicembre 2020, la data entro la quale il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote IMU e il testo del relativo regolamento, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
Il comma 4-sexies conferma il termine del 16 dicembre 2020 per il versamento dell’IMU previsto dall’articolo 1, comma 762 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), da effettuare sulla base dei citati atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 4-septies precisa che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 724, della legge 147 del 2013 nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’IMU di importo superiore a quello dovuto, l’istanza di rimborso va presentata al comune che, all’esito dell’istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quota a carico dell’erario che effettua il rimborso.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dichiarazioni IMU concernente gli immobili merce

Con la Risoluzione n. 7/DF del 6 novembre 2020 il Dipartimento delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alla dichiarazione, ai fini IMU, dei cosiddetti beni-merce – vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – con particolare riferimento alla natura dell’adempimento assolto tramite i canali Entratel e Fisconline e se questo risultasse idoneo ai fini della fruizione dell’esenzione IMU, stante la vigenza delle disposizioni del DM 30 ottobre 2012 che prevedono che la dichiarazione deve essere effettuata al Comune.
Il MEF precisa che a decorrere dal 2016 il Dipartimento Finanze ha messo a disposizione dei contribuenti interessati il modulo di controllo per la trasmissione dei dati delle dichiarazioni IMU/TASI, tramite i canali Entratel e Fisconline (Comunicato del 1° ottobre 2016) e che con Comunicato del 5 ottobre 2016, il Dipartimento delle Finanze ha puntualizzato che la possibilità della trasmissione telematica delle dichiarazioni IMU/TASI “non sostituirà l’attuale modalità di presentazione del modello cartaceo, ma costituirà un’ulteriore opzione a discrezione del contribuente”. Per cui, a partire da tale data l’obbligo dichiarativo IMU/TASI nei confronti del Comune competente può ritenersi validamente assolto attraverso il ricorso – indifferentemente e a scelta del dichiarante – o alla modalità tradizionale di trasmissione cartacea del modello dichiarativo approvato col D.M. 30 ottobre 2012 oppure, in alternativa, a quella telematica mediante l’utilizzo dei canali Entratel e Fisconline, con cui vengono trasmessi, sempre al comune competente, i dati risultanti dal medesimo modello dichiarativo IMU di cui al citato D.M. 30 ottobre 2012.
Del resto, l’equipollenza tra le due modalità di trasmissione (cartacea o telematica) della dichiarazione è riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione. Al riguardo, infatti, è interessante richiamare l’ordinanza n. 13432 del 2012 con cui Giudici di legittimità hanno ritenuto applicabili, nell’ambito di un procedimento di trasmissione telematica, i principi propri della trasmissione cartacea e l’ordinanza n. 12107 del 2019, in cui la Suprema Corte, nel ribadire il valore della trasmissione telematica delle dichiarazioni tributarie rispetto a quella cartacea, statuisce che è nulla la dichiarazione fiscale annuale presentata tramite raccomandata all’Amministrazione competente, nel caso in cui il contribuente, sulla base di un obbligo di legge, avrebbe dovuto presentarla solo in via telematica.

 

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DL Ristori bis, Cancellazione della seconda rata IMU attività in aree rosse

L’art. 5 della Bozza del D.L. Ristori bis, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 novembre scorso, prevede la cancellazione della seconda rata IMU per le attività che operano nelle regioni che si trovano all’interno delle zone rosse e arancioni, individuate con DPCM 3 novembre 2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per il ristoro delle minori entrate è prevista l’integrazione di 31,4 milioni di euro, per l’anno 2020, del Fondo di cui all’articolo 177, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si ricorda che un intervento in tal senso è stato effettuato con il D.L. Ristori (DL n, 137/2020) che all’art. 9 ha previsto la cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col DPCM. 24 ottobre 2020, in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imposta di soggiorno, illecito amministrativo per il gestore che non versa le somme all’Ente

Come noto, l’art 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, c.d. decreto Rilancio, introducendo un nuovo comma 1-bis all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, la novella normativa pone in capo a tale soggetto responsabile la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È prevista anche una disciplina sanzionatoria, sia in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile (si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto), sia in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Il legislatore ha, dunque, trasformato obblighi e attribuzioni del gestore che, in relazione al medesimo tributo, è gravato oggi di oneri completamente diversi. Nella previgente disciplina, il gestore assumeva la qualifica di agente contabile con obbligo di rendicontazione, incaricato del pubblico servizio di riscossione della tassa di soggiorno e versamento nelle casse comunali, anche in assenza di preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione (in genere attraverso regolamento comunale). Nella nuova veste, il gestore assume la figura di sostituto di imposta, responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio. In sostanza, il gestore, destinatario dell’obbligo tributario, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta di cui all’art. 64 TUIR e in particolare del suo comma 3 (“chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”).
Risulta differente, altresì, il quadro sanzionatorio, in quanto l’omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore determina, ora, la concretizzazione di un illecito amministrativo e non anche la grave ipotesi di illecito penale del peculato d’uso (art. 314 c.p.).
Sul punto, la Corte di cassazione, con sentenza n. 30227/2020 ha evidenziato che la trasformazione della qualifica soggettiva del gestore e della condotta di omesso versamento dell’imposta, da reato penale a violazione amministrativa, si è prodotta solo per il futuro, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto. È, pertanto, escluso in radice che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui.
La Corte, ricostruendo il quadro normativo, come sopra richiamato, ribadisce la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte commesse in epoca anteriore alla novatio legis di cui all’art. 180, comma 4 del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020. Tuttavia, ha escluso che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extra penale che regola il versamento dell’imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, poiché tale effetto si determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale, come quelle di riempimento di norme penali in bianco o le norme definitorie, ma non anche le norme richiamate da elementi normativi della fattispecie penale, nessuna di tali tra loro differenti situazioni essendosi, peraltro, determinata nella vicenda normativa in esame.

 

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Irretroattività del riclassamento catastale

Il riclassamento catastale non ha effetto retroattivo e non può determinare la decadenza dall’agevolazione prima casa. Infatti, gli atti modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’ufficio competente, come previsto dall’art. 74, comma 1, L. 342/2000.
Sulla base di tale principio la CTR lombarda, con sentenza del 24/09/2020 n. 1992, ha confermato la pronuncia di primo grado e rigettato la richiesta dell’Ufficio di revoca dei benefici goduti dal contribuente. Nel caso di specie, al momento dell’acquisto, l’immobile era in categoria catastale A/2 (abitazione civile), di conseguenza l’acquirente poteva legittimamente fruire dei benefici di prima casa, nonostante il successivo riclassamento in categoria A\1 (abitazione signorile).

 

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DL Ristori, Cancellazione della seconda rata IMU

L’art. 9 del D.L. n. 137/2020, decreto Ristori, dispone l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, in considerazione di quanto contenuto nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che ha disposto la sospensione o la limitazione dell’esercizio di diverse attività, in ragione del perdurare degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione si aggiunge a quella prevista dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) che ha disposto l’abolizione dell’IMU per i settori del turismo e dello spettacolo.
Attesa la numerosità delle attività interessate dall’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU, la norma rinvia all’elenco di attività economiche contenuto nell’allegato 1 annesso al decreto-legge. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.
Poiché la norma mira a sostenere economicamente gli operatori dei vari settori interessati con l’esenzione di imposta il cui versamento graverebbe negativamente sulla liquidità degli stessi, e pertanto – come già previsto per le altre attività beneficiate dall’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020 – viene richiamato il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Inoltre, è previsto, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’applicazione del beneficio, l’incremento del Fondo di cui all’art. 177 del D. L. n. 34 del 2020 di 101,6 milioni di euro per l’anno 2020 e conseguentemente si dispone uno slittamento dei termini per l’adozione dei decreti di ristoro di cui al comma 5 del citato art. 78 del D. L. n. 104 del 2020, che saranno adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

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Verifica e rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali

Con la circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 il Dipartimento delle finanze, a seguito della riforma della riscossione delle entrate degli enti locali introdotta dalla legge di bilancio per il 2020, fornisce istruzioni agli enti locali, ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti enti (art 1, comma 790), in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall’ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione.
Il comma 790, come noto, disciplina le modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate. A tal riguardo, gli enti locali, ai soli fini di consentire ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, devono garantire ai concessionari l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’art. 255, comma 10 del TUEL, che esclude la competenza dell’organo straordinario di liquidazione sulle anticipazioni di tesoreria e sui debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.

 

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Versamento unificato della TARI e del TEFA mediante piattaforma pagoPA

Con decreto del Direttore delle Finanze del 21 ottobre 2020 sono disciplinate, per le annualità 2021 e seguenti, le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA mediante la piattaforma pagoPA ed è assicurato il corretto riversamento alle province e ai comuni delle somme spettanti. Il decreto, inoltre, fa salve, sulla base della legislazione vigente, le modalità di pagamento diverse da quelle disciplinate dal decreto in oggetto.
I comuni e i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovranno inviare o rendere disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA predeterminando gli importi della tassa o della tariffa e del TEFA
Nell’avviso di pagamento PagoPA il Comune o il soggetto affidatario (in caso di Tari corrispettiva) dovranno includere tutte le informazioni necessarie all’incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate. Gli stessi enti dovranno trasmettere alle Province e alle Città metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.
I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all’incasso, provvederanno all’accredito delle somme spettanti alle Province, alle Città metropolitane, ai Comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmetteranno ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all’incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi pagoPA. I flussi informativi predisposti dai PSP per la rendicontazione analitica degli incassi TARI e TEFA dovranno essere inoltrati ai Comuni e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo gli standard previsti dalla piattaforma pagoPA, e contengono anche i dati del tributo riversato alle Province e Città metropolitane. I flussi informativi inviati alle Province e alle Città metropolitane secondo gli standard pagoPA devono contenere le informazioni della TARI e del TEFA riscossi relativamente a ciascun Comune della Provincia o della Città metropolitana interessata.

Allegato A – “Specifiche funzionali TARI – TEFA”

 

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Le vetrofanie sono soggette all’imposta sulla pubblicità

Con ordinanza n. 21043/2020, la Corte di Cassazione ha ribadito l’oramai orientamento consolidato che costituisce fatto imponibile qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti – indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione – obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l’attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica (Cass. n. 17852 del 2004, Cass. n. 15449 del 2010). Le “grandi fotografie che coprono l’intera superficie delle vetrine di un supermercato e rappresentano cibi vari (latte, verdure, pane, formaggi, ecc.), materie prime, scene agresti, persone che cucinano, persone che consumano pasti in compagnia della famiglia o di amici” costituiscono immagini che inequivocabilmente promuovono l’attività dell’esercente. Tali immagini sono dirette a richiamare l’attenzione dell’eventuale acquirente, in quanto sono strettamente attinenti all’attività commerciale svolta all’interno del supermercato.
Come precisato anche con l’ordinanza n. 1359/2019, ai fini dell’assoggettamento dell’imposta sulla pubblicità, occorre infatti distinguere la funzione sostanzialmente decorativa (non soggetta) da quella pubblicitaria in grado di veicolare un messaggio diretto a raggiungere una pluralità di possibili acquirenti. Sempre in tema di imposta sulla pubblicità è utile ricordare che sempre la Cassazione, con l’ordinanza n. 9895/2017, ha disposto che anche gli annunci, contenenti descrizioni e fotografie degli immobili ed esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, integrano il presupposto dell’imposta comunale sulla pubblicità. Essi assolvono ad una funzione promozionale di vendita o locazione e quindi, contestualmente, di accesso ai servizi di mediazione offerti dall’agenzia.  In ragione della loro natura di “mezzi pubblicitari”, come precisato nella stessa ordinanza, se non superano, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina fruiscono pertanto dell’esenzione prevista dall’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e non del beneficio, previsto dalla successiva lett. b), che opera invece per gli avvisi al pubblico (messaggi informativi in ordine all’attività esercitata nei locali).

 

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Immobile “merce”, per l’esenzione IMU è indispensabile la dichiarazione

La Corte di cassazione, sez. VI civile, con ordinanza n. 21465/20, chiarisce che la mancata presentazione della dichiarazione determina il mancato riconoscimento dell’esenzione dall’Imu per gli immobili invenduti dall’impresa costruttrice. Ai sensi del comma 5 bis dell’art. 2 del D.L. n. 102/2013 “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma”. Dalla lettura della disposizione normativa sopra indicata emerge che condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio fiscale in oggetto, è l’obbligo dichiarativo. Si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr 15407/2017 nr. 4333/2016 2925/2013, 5933/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

Autore: La redazione PERK SOLUTION