Riduzione IMU al 37,5 per cento per i soggetti non residenti titolari di pensione

Il comma 743 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) dispone, limitatamente all’anno 2022, la riduzione al 37,5 per cento della misura dell’imposta municipale dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. La riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.
Conseguentemente, il Fondo di ristoro ai comuni viene incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro e le relative risorse sono ripartire con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Si ricorda che con la riforma complessiva dell’IMU operata dalla legge di bilancio 2020 – legge n. 160 del 2019 – è stata abrogata, come noto, gran parte della previgente disciplina dell’IMU, senza che fosse riproposta la previgente agevolazione “prima casa” per i pensionati AIRE. Al riguardo si evidenzia che la Commissione UE aveva avviato contro l’Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141, in tema di regimi preferenziali IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani pensionati iscritti all’AIRE (procedura poi chiusa il 30 ottobre 2020), affermando che la predetta agevolazione concedesse un trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani.
Il comma 48 della legge di bilancio 2021, considerato il numero sempre più elevato di connazionali residenti all’estero e tenuto conto che molti di loro possiedono almeno un immobile in Italia, ha (re)introdotto una misura agevolativa sulle imposte immobiliari locali (IMU e TARI), a decorrere dal 2021, per una e una sola unità immobiliare a uso abitativo, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione, diverso dall’Italia. In relazione ai predetti immobili, le agevolazioni previste dal richiamato comma 48 si sostanziano in una riduzione del 50% dell’IMU e nell’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI (tassa sui rifiuti avente natura di tributo), ovvero della relativa tariffa con natura di corrispettivo, in misura ridotta di due terzi (pagamento di un terzo dell’importo intero).

Il MEF ha pubblicato la risoluzione 5/DF dell’11 giugno 2021 in cui specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano:

Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale

Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale

Gli Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia sono i seguenti: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Québec, Israele, Isole del Canale e Isola di Man, Messico, Paesi dell’ex-Jugoslavia*, Principato di Monaco, Repubblica di Capo Verde, Repubblica di Corea (solo distacco), Repubblica di San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, USA (Stati Uniti d’America), Uruguay, Venezuela.

*I Paesi dell’ex-Jugoslavia sono: Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina (Regione autonoma)

https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, Fabbisogni standard Anno 2022: Aggiornamento delle Linee Guida

Il Dipartimento delle Finanze pubblica, come di consueto, l’aggiornamento delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 – Anno 2022” per supportare gli enti locali che nel 2022 si misureranno con l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI.
Il documento ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2022-2025. Nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, potranno intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.
Le linee guida forniscono indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2021 e approvato dalla CTFS in data 30 settembre 2021.
Il riferimento al nuovo impianto metodologico di determinazione dei fabbisogni standard e all’aggiornamento dei dati prescinde dal suo utilizzo ai fini della determinazione della componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale (FSC), stante anche la neutralizzazione degli effetti perequativi generati dai fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti rispetto alla capacità fiscale TARI.

Vedi:

Anticipazione rimborso minor gettito IMU comuni cratere sismico 2016

È stato firmato il 13 dicembre 2021 il decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, recante «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2021, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

Le quote saranno attribuite, per un importo di 10.035.912,17 euro, ai comuni individuati nell’allegato A), sulla base delle stime di andamento del gettito dell’IMU per l’anno 2021 elaborate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto quota residua del Fondo a ristoro minori entrate da imposta di soggiorno

Il Ministero dell’interno, con decreto del 13 dicembre 2021, ha definito il riparto della quota residua del fondo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi, in conseguenza dell’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito dall’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, come modificato dall’articolo 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73.

Decreto 13 dicembre 2021
Decreto 13 dicembre 2021 – Elenco comuni
Decreto 13 dicembre 2021 – Nota metodologica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ristoro minore entrata da canone unico patrimoniale relativo al IV trimestre 2021

La Direzione centrale della Finanza Locale informa che è stato firmato il 13 dicembre 2021 il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto parziale in favore dei comuni, per un totale di 82,5 milioni di euro (di cui 63,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento previsto a favore delle imprese di pubblico esercizio e pari a 18,75 milioni di euro per l’esonero dal versamento previsto a favore dei commercianti ambulanti), del fondo di cui all’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall’articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021». Il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il riparto a conguaglio attribuito a ciascun comune con il presente decreto risulta calcolato come differenza tra il ristoro su base annua e quanto già attribuito con i precedenti decreti di riparto,

Decreto 13 dicembre 2021
Decreto 13 dicembre 2021 – Allegato A
Decreto 13 dicembre 2021 – Allegato B
Decreto 13 dicembre 2021 – Allegato C

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno per gli enti in dissesto finanziario

L’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, da parte degli enti in dissesto finanziario, per spese predefinite di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto deroga normativamente prevista al principio di unità del bilancio, risulta compatibile con lo stato di dissesto dell’ente locale e, segnatamente, con l’art. 259, comma 5, del Tuel. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. siciliana, con deliberazione n. 154/2021.
L’art. 259 fa riferimento all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, documento con il quale l’amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, ai sensi del comma 5, l’ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.
Nel merito, la Sezione evidenzia come la possibilità di applicazione dell’imposta di soggiorno anche nei comuni in stato di dissesto abbia trovato conferma nella giurisprudenza contabile che, tuttavia, ha accolto un orientamento più restrittivo (cfr. Corte dei conti sez. contr, Toscana n.28/2015). Essendo, quindi, l’imposta di soggiorno un tributo di scopo stabilito da un vincolo legislativo, i relativi proventi devono essere necessariamente destinati alle spese previste dalla suddetta norma di legge, in quanto anch’esse attinenti a servizi istituzionali dell’ente e ciò pur in costanza di una situazione di dissesto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Fiscale, agevolazione IMU prima casa dei coniugi

Il Senato ha votato la fiducia posta dal Governo sul D.L. n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, collegato alla Legge di Bilancio 2022 (DL 146/2021). Il provvedimento passa alla Camera, dove i lavori sono fissati in calendario a partire dal 13 dicembre. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 20 dicembre.
Il provvedimento interviene, tra l’altro, sulle agevolazioni IMU per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. Con le modifiche proposte si chiarisce che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi.
Viene modificato l’articolo 1, comma 741, della legge di bilancio 2020, che contiene la disciplina dell’IMU “prima casa” per i componenti del medesimo nucleo familiare. La disciplina vigente prevede (lettera b) del comma 741) che per abitazione principale – esente da IMU, a specifiche condizioni – si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applichino per un solo immobile.
Per effetto delle modifiche proposte, se i membri del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare scelto dai componenti del nucleo familiare, sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano ubicati in comuni diversi.
Al riguardo, la relazione illustrativa che accompagna l’emendamento chiarisce che le norme intendono superare l’interpretazione del MEF resa con la circolare n. 3/DF del 2012 in cui viene affermato che “il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”, sia gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020). La Corte ha affermato infatti che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso se i comuni sono diversi, creando quindi una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali spetta per un solo immobile, ai sensi dell’attuale configurazione del comma 741) e quelli che invece l’hanno fissata in comuni diversi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

L’immobile accatastato A/10 è assoggettato all’IMU senza agevolazioni prima casa

L’immobile accatastato con categoria A/10 non può usufruire delle agevolazioni prima casa previste in materia di IMU, anche se risulta adibito ad abitazione principale. Infatti la categoria di immobili A/10 ha esclusivamente la destinazione uso ufficio. Così ha deciso la CTR Lazio, sentenza n. 09/11/2021, n. 5009/10, accogliendo l’appello del Comune di Roma avverso la sentenza del giudice di primo grado che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente.

Le agevolazioni ai fini IMU, previste per l’abitazione principale integrano un’agevolazione fiscale, cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che le prevedono. Dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (fra cui: sentenza n. 21332/ 2008) emerge, quindi, che il classamento catastale della categoria delle abitazioni è presupposto essenziale per l’applicazione dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale. Il diritto ad usufruire dell’aliquota agevolata e della detrazione ICI previste dalla disciplina contenuta nel D.Lgs.504/1992, presuppone necessariamente il classamento del fabbricato nella corrispondente categoria catastale, dalla quale si desumono i corretti valori per la determinazione dell’imposta. Sugli effetti derivanti da un mancato aggiornamento degli atti catastali dovuti ad inerzia del contribuente, la Corte di Cassazione si è già espressa (sentenza n. 1704/2016) precisando che nessun beneficio può derivare da un accatastamento non «aggiornato» nel caso in cui questo «sia stato determinato da un’omissione del contribuente, che non abbia provveduto a denunciare al Catasto l’effettiva destinazione d’uso del cespite»

Nonostante sia incontestabile – argomenta il giudice dell’appello – che l’immobile del contribuente venga utilizzato quale abitazione principale, l’accatastamento in A/10 è preclusivo per l’applicazione delle agevolazioni previste per la prima casa. In sostanza, tale categoria – che prevede la destinazione del bene ad ufficio – prevale, sul piano fiscale, rispetto all’utilizzo del bene quale abitazione principale. Secondo la CTR per il Lazio è onere del contribuente richiedere una modifica della categoria catastale A/10 funzionale ad allinearla all’uso effettivo dell’immobile. Fino a quando non sarà effettuata tale variazione, non risulta possibile accedere alle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le aree adibite ad attività estrattive sono soggette all’IMU

Le aree adibite ad attività estrattive sono assoggettate all’IMU, in quanto mantengono la loro potenzialità edificatoria con riferimento ai fabbricati strumentali a tali attività. Infatti, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, le aree adibite ad attività estrattive in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune non perdono la loro potenzialità edificatoria, ancorché limitata alla costruzione dei fabbricati strumentali all’estrazione dei materiali (cfr. Cass. n. 14409/2017 e Cass. n. 31079/2019). Infatti, l’edificabilità di un’area è connessa alla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune e la sua eventuale destinazione a cava non ne modifica la sua potenzialità edificatoria. Pertanto, le aree estrattive devono essere assoggettate all’imposta comunale sugli immobili. Con queste motivazioni la CTR Abruzzo, sentenza n. 05/10/2021, n. 670/6, ha respinto l’appello della società ricorrente, titolare di un’attività estrattiva e già risultata soccombente in primo grado, affermando, tra l’altro, che la previsione di un’esenzione dal versamento dell’IMU per le società che esercitano dette attività, non contemplata dalla legge, comporterebbe un vulnus al principio di tassatività delle esenzioni fissate dal legislatore.

Riapertura termini per certificazione perdita gettito canone unico 2021

Con comunicato del 30 novembre 2021, la Direzione centrale della Finanza Locale, informa che, a seguito di specifiche richieste inviate da alcuni comuni, il sistema TBEL per l’acquisizione della certificazione relativa alla rilevazione dei dati relativi alla perdita di gettito connessa all’esonero per l’anno 2021 dal pagamento del canone unico patrimoniale per i soggetti che esercitano attività circensi e dello spettacolo viaggiante, sarà nuovamente disponibile a partire dalle ore 13:00 di oggi fino alle ore 12:00 di venerdì 3 dicembre 2021.

Si precisa che, attesi i termini stringenti previsti dalla citata norma per l’adozione del decreto interministeriale di riparto del fondo, in nessun caso sarà possibile procedere ad ulteriore proroga del termine.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION