Si allo scavalco condiviso anche per gli enti che approvano in ritardo i documenti di bilancio

Con deliberazione n. 10/2020 del 29/05/2020, la Corte dei conti, Sezione Autonomie –  chiamata a pronunciarsi su una questione di massima sollevata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana in merito alla riconducibilità, o meno, nell’ambito delle assunzioni vietate dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. n. 113/2016, della peculiare fattispecie di utilizzo a tempo parziale, e nei limiti dell’orario d’obbligo, del personale dipendente di altra amministrazione, secondo il modulo organizzativo introdotto dal CCNL del 22 gennaio 2004 (art. 14), attualmente, disciplinato dall’art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 – ha enunciato il principio di diritto per il quale il divieto contenuto nell’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all’istituto dello “scavalco condiviso” disciplinato dall’art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall’art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell’ente utilizzatore.

Secondo i giudici “la ratio di quest’ultimo istituto è quella di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse. L’art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 dispone, infatti, che, a tali fini “gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”. E’ stato, condivisibilmente, affermato (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR) che nella fattispecie di avvalimento parziale del dipendente in servizio presso un altro ente non si è al cospetto di una prestazione lavorativa totalmente trasferita, come nell’ipotesi del “comando” (fattispecie esaminata, in concreto, nella deliberazione n. 103/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo), ma di fronte ad una più duttile utilizzazione convenzionale. Ed invero, il legislatore prescrive che, in sede di convenzione, debba essere definito “il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis”. Nello “scavalco condiviso”, infatti, il lavoratore mantiene il rapporto d’impiego con l’amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell’ambito dell’unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Pertanto, quand’anche la convenzione sottoscritta fra le amministrazioni preveda una ripartizione del carico finanziario della spesa complessiva, già in essere per il dipendente, attribuendone una quota parte in capo all’ente utilizzatore, la fattispecie in esame non può mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l’ente che si avvale delle prestazioni “a scavalco” ed il lavoratore, trattandosi di un modulo organizzativo di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche. Mancano, dunque, nella peculiare fattispecie all’esame, i presupposti ritenuti essenziali ed ineludibili dal Legislatore per l’operatività del divieto previsto dall’art. 9, comma 1-quinquies, del d.l n. 113/2016, né la norma può essere applicata dall’interprete in via analogica a casi non espressamente previsti dalla disposizione. In particolare, non appare consentita un’interpretazione “additiva” che introduca ulteriori limitazioni all’autonomia organizzativa degli enti territoriali con riguardo ad un istituto, quale quello dello “scavalco condiviso”, che presenta un’ontologica diversità strutturale rispetto alla fattispecie di “assunzioni” colpite dal divieto. Si osserva che la finalità ordinamentale dell’istituto, ben delineata dall’art. 1, comma 124, della l. n. 145/2018, unitamente alla stessa temporaneità dell’utilizzo congiunto del personale, conducono ad escludere che il ricorso a tale modulo organizzativo possa 10 costituire una elusione al divieto di assunzioni. Ipotesi, questa, che la disposizione di cui all’art. 9 citato riferisce al solo caso dei contratti di servizio con soggetti privati. Da ultimo, va rilevato come l’indirizzo espresso si ponga in linea di continuità con l’interpretazione enunciata da questa Sezione nella precedente deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG (resa con riferimento alla diversa disciplina vincolistica di cui all’art. 9, comma 28, d.l. n. 78/2010), in cui si è affermato che l’istituto previsto dall’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 individua una modalità di utilizzo del dipendente pubblico da parte di più enti, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, senza che si possa configurare un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale, o un’assunzione. La soluzione ermeneutica appena illustrata non esime, tuttavia, dal mettere in luce come il ricorso al ricordato strumento organizzativo – di per sé legittimo ed ammissibile – debba avvenire in modo coerente con la relativa funzione ordinamentale, nel rispetto della concreta necessità di assicurare il regolare svolgimento di un servizio per l’effettivo fabbisogno dell’Ente e nell’ambito dei limiti di legge”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, alle assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 si applica la nuova disciplina

In tema di applicazione della nuova disciplina prevista dall’art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e smi, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 74/2020, ha ritenuto che, per effetto dell’emanazione del DPCM in data 17 marzo 2020, alle assunzioni programmate dopo il 20 aprile 2020 si applica la nuova disciplina. L’eventuale adozione di un piano triennale di fabbisogno del personale in data anteriore al decreto non rileva ai fini della individuazione della normativa applicabile alla procedura assunzionale. Il piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, rappresenta, nell’ambito del concetto della programmazione, uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell’amministrazione, si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze. Si tratta, cioè, di uno strumento programmatorio che precede l’attività assunzionale dell’Ente e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto. Esso, tuttavia, essendo preliminare e distinto dalla procedura assunzionale, non può segnare con la sua adozione la data per l’individuazione della normativa da applicare a detta procedura, e segnatamente ai criteri di determinazione della relativa spesa, sottoposta, invece, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento delle procedure di reclutamento. Più chiaramente, alle procedure assunzionali successive alla data del 20 aprile 2020, in assenza di una disciplina transitoria dettata dal legislatore, va applicata la nuova normativa di cui all’art. 33, comma2, del D.L. n. 34/2019, indipendentemente dalla precedente adozione del piano di fabbisogno, che si configura come strumento flessibile allo jus superveniens in materia di spesa del personale. Al riguardo, la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG ha avuto modo di affermare che “è da … escludere la possibilità di considerare virtualmente esistente una spesa di personale solamente programmata, ma non effettuata (cd. “effetto prenotativo” della spesa)”. Sulla irrilevanza degli atti di programmazione ai fini della risoluzione di questioni di diritto intertemporale, cfr. Sezione Controllo Toscana n. 105/2010/PAR; Sezione Controllo Abruzzo n. 24/2018/PAR.
In merito alla mobilità, il collegio ha osservato che l’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, ha consentito di assumere per mobilità da altri enti soggetti a limiti di spesa senza accrescere la spesa complessiva. Per effetto di tale norma, la mobilità in entrata può coprire la mobilità in uscita e le mobilità in uscita non vengono considerate come cessazioni dal servizio utili per liberare risorse da destinare a nuove assunzioni. L’obiettivo è stato quello di garantire la possibilità che risorse umane, già esistenti nella pubblica amministrazione, potessero essere redistribuite in un’ottica di migliore efficienza ed economicità. Dal punto di vista finanziario, l’operazione si considera neutra, trattandosi di dipendenti che già gravano sui saldi di finanza pubblica. Nella stessa direzione è l’art. 14, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 secondo cui “Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.”
Nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, tuttavia, la c.d. neutralità della mobilità non appare utilmente richiamabile ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, essendo questi fondamentalmente legati alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna distinzione tra le diverse modalità di assunzione, concorso o mobilità), al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assunzione di personale a tempo determinato in esercizio provvisorio

È possibile procedere ad assunzione di personale a tempo determinato con risorse etero-finanziate, nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l’annualità in corso. È quanto ha affermato il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, nel parere n. 6369 del 19 maggio 2020. Il Ministero fa presente che la problematica è stata specificatamente affrontata, per gli enti sottoposti al controllo centrale ex art. 155 del Tuel, dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29.4.2020. In particolare la Cosfel, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, Sez. Campania, nella deliberazione 28/2020 (che ha escluso la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli enti che operano in esercizio provvisorio), le cui conclusioni si fondano, in via generale, sulle finalità che il legislatore persegue mediante i limiti di spesa imposti durante l’esercizio provvisorio tese a garantire in maniera permanente gli equilibri di bilancio e il pareggio effettivo, ha ritenuto che, fin tanto che la gestione dell’ente si svolge ai sensi dell’art. 163 Tuel durante l’esercizio provvisorio non possono essere consentite assunzioni di unità di personale a tempo indeterminato. Per le assunzioni a tempo determinato, invece, la predetta Commissione ha confermato il proprio orientamento ritenendo possibili dette assunzioni nei limiti dei dodicesimi e previa verifica che la spesa sia stata prevista nel precedente bilancio triennale per l’annualità in corso. In definitiva, la Cosfel ha confermato la possibilità per gli enti sottoposti a controllo centrale di procedere alle assunzioni a tempo determinato integralmente etero-finanziate, ciò in quanto l’integrale etero finanziamento non comporta per l’ente squilibri di bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Funzione pubblica, monitoraggio sul lavoro agile nella PA

Il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato il monitoraggio sulla diffusione e lo stato di attuazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni nel periodo gennaio-aprile 2020. L’iniziativa è finalizzata a rilevare informazioni quantitative e qualitative sulla diffusione dello smart working prima e dopo l’emergenza COVID-19, a seguito della quale il ricorso al lavoro agile è stato previsto quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici. Realizzato attraverso la somministrazione di un questionario online accessibile attraverso il portale del lavoro pubblico, il monitoraggio contribuisce alla creazione e all’alimentazione periodica di una base di conoscenza a supporto delle politiche in materia di lavoro pubblico, definite anche sulla base dei punti di forza e delle eventuali criticità rilevate dalle esperienze applicative.
I risultati del monitoraggio, che si concluderà il prossimo 21 giugno, saranno pubblicati nella sezione “Lavoro agile e COVID-19 del sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica, nel quale sono già raccolti e verranno progressivamente pubblicati riferimenti normativi, linee guida, strumenti operativi e buone prassi in materia di smart working, da promuovere tra tutte le amministrazioni.
Per accedere al questionario è necessario registrarsi al Portale, seguendo le istruzioni pubblicate nell’apposita area di Registrazione, e/o autenticarsi. La rilevazione ha inizio il 25/05/200 e si conclude il 21/06/2020.

La Nota del Capo Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 0035452 del 22/05/2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegno Nucleo Familiare: livelli reddituali luglio 2020 – giugno 2021

L’INPS, con la circolare 21 maggio 2020, n. 60, comunica i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021, validi ai fini della corresponsione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). I livelli di reddito familiare per il pagamento dell’ANF sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ogni anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT.
La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2018 e l’anno 2019 è risultata dello 0,5 per cento.
Le tabelle con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare alle diverse tipologie di nuclei familiari sono allegati alla circolare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Estensione della durata dei permessi retribuiti per assistenza familiari disabili

L’art. 73 del DL n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio incrementa di ulteriori complessivi dodici (12) giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. I 12 giorni ulteriori complessivi per i mesi di maggio e giugno 2020 si aggiungono, quindi, ai 3 giorni di permesso mensile previsti in via ordinaria dall’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, diventando pari a 18 giorni totali per i due mesi citati. La norma estende quindi anche ai mesi di maggio e giugno 2020 quanto già previsto dall’art. 24 del D.L. 18/2020 per i mesi di marzo e aprile 2020. Il richiamato art. 24 riconosce il suddetto beneficio anche al personale sanitario, compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità, nonché al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare. In quest’ultimo caso, il beneficio non è cumulabile con la possibilità per il medesimo personale di essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio per ragioni riconducibili all’emergenza epidemiologica, di cui all’art. 87, c. 6, del D.L. 18/2020.
Si ricorda che l’art. 39 del DL Cura Italia, legge 27/2020, reca disposizioni per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile da parte di soggetti con disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiari soggetti disabili, nonché da parte di lavoratori immunodepressi, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La Circolare sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale

Pubblichiamo la bozza di Circolare ministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, che ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Di seguito i punti salienti del documento:

  • al fine di non penalizzare i Comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali, con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, sono fatte salve, con riferimento al solo anno 2020, le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente e a condizione che siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell’allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011). E’ consentita la maggiore spesa nel 2020 rispetto ai valori soglia, derivante dal far salve le predette procedure assunzionali già avviate;
  • a decorrere dal 2021, i comuni che, sulla base dei dati 2020, si collocano, anche a seguito della maggiore spesa, fra le due soglie assumono – come parametro soglia a cui fare riferimento nell’anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale – il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020. I comuni che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020;
  • al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999;
  • per “Entrate correnti” si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media. Il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso;
  • nel caso dei Comuni che abbiano optato per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l’articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e abbiano in conseguenza attribuito al gestore l’entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da TARI va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia;
  • la tabella contenuta nell’art. 4, comma 1, del Decreto rappresenta, in relazione a ciascuna fascia demografica, i rispettivi valori-soglia di riferimento. In base al secondo comma dell’art. 4, i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia. I comuni sotto soglia non sono tenuti ad approvare una nuova deliberazione dei piani assunzionali, essendo sufficiente la certificazione di compatibilità dei piani già approvati con la nuova disciplina;
  • i Comuni con elevata incidenza della spesa di personale rispetto alle entrate correnti sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento del valore soglia. A tal fine possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Nell’eventualità che la soglia-obiettivo non sia raggiunta nel 2025, il Decreto prevede un turn-over ridotto al 30%, sino al raggiungimento della soglia, come già previsto dall’art. 33, co. 2, del dl 34/2019;
  • i comuni con moderata incidenza della spesa di personale rispetto alle entrate correnti (il cui rapporto risulti compreso fra i valori soglia individuati dall’art. 4, comma 1, e dall’art. 6, comma 1, possono incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il predetto rapporto. In ciascun esercizio di riferimento, dovranno assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell’ultimo rendiconto approvato;
  • i comuni che rilevano nell’anno di riferimento un’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore-soglia definito dall’art. 4 del Decreto possono incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla tabella introdotta dall’art. 5 del Decreto, e fermo in ogni caso il rispetto del valore-soglia.
  • per il periodo 2020-2024, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall’articolo 4 (valore-soglia più basso), che facciano parte di Unioni di Comuni, e per i quali la maggior spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all’assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, hanno la facoltà incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di assumere a tempo indeterminato un’unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso l’Unione, con oneri a carico della stessa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: le slides sulla regolazione del lavoro agile per la Pubblica amministrazione

L’ANCI ha pubblicato le slides di aggiornamento sulla disciplina del lavoro agile per la Pubblica amministrazione. Il documento è stato aggiornato con le misure inserite nella bozza del DL ‘rilancio’. Sul tema del lavoro agile Anci ha anche pubblicato un quaderno operativo a supporto dei Comuni in emergenza Covid 19 nella riorganizzazione interna ed esterna degli uffici e dei servizi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contrattazione integrativa, la raccolta degli orientamenti applicativi ARAN

È stata pubblicata sul sito istituzionale dell’ARAN la raccolta degli orientamenti applicativi in materia di contrattazione integrativa. Con riferimento alle regole della contrattazione integrativa viene evidenziato che con il C.I. non si può intervenire sulle materie dei diritti e delle prerogative sindacali poiché non rientrano tra quelle disponibili alla contrattazione integrativa, se non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ 4 dicembre 2017 e da alcuni CCNL. Ove, tuttavia, il contratto integrativo disponga su materie non delegate a tale livello negoziale, le clausole pattuite si pongono in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL indipendentemente al fatto che esse comportino o meno oneri aggiuntivi. Sotto tale profilo si ricorda che, ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 65, “[…] nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. […]”.
In materia di sottoscrizione dei contratti integrativi, l’ARAN non ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio, da parte di organizzazioni sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo, di dichiarazioni intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano sottoscrivere l’intesa. Questo non implica che l’amministrazione debba dare pubblicità alle stesse.

Incentivi funzioni tecniche anche per gli affidamenti sotto soglia

Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge o il regolamento dell’ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. La stessa disciplina si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Pertanto, solo in presenza di una procedura di gara o in generale di una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dall’amministrazione. Il presupposto della “gara”, cui fa riferimento l’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, può dirsi sussistente anche nell’ipotesi del ricorso, da parte dell’ente territoriale, alla procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016. D’altro canto, anche l’ANAC, nelle proprie Linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, configura la modalità di assegnazione di lavori, servizi e forniture sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. n. 50/2016 quale procedura comparativa, laddove ravvisa che anche l’affidamento diretto avviene “nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici” (Cfr. punto 3.1. delle Linee guida).
È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 33-2020 in risposta ad un quesito formulato da un ente provincia volto ad appurare se l’affidamento di lavori, servizi e forniture effettuato in applicazione del secondo comma, lettera b), dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla legge n. 55/2019, previa valutazione di tre o più preventivi, nel caso di lavori, e per i servizi e le forniture, di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del principio di rotazione, oltre che in co-presenza di tutti gli altri requisiti individuati da precedenti pronunce della magistratura contabile […] configuri “una procedura comparativa” idonea a dar luogo alla erogazione degli incentivi previsti dall’art. 1131 del d.lgs. n. 50/2016 e dal vigente regolamento provinciale in materia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION