Assunzioni, firmata la Circolare della Funzione Pubblica

Pubblichiamo il testo definitivo della circolare interministeriale sul DM attuativo dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019, con la bollinatura e la firma congiunta dei tre ministeri interessati,  che ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti alle progressioni verticali

La Corte dei conti, Sez. Basilicata, con deliberazione n. 38/2020, ha espresso il proprio parere in merito in materia di progressioni verticali del personale dipendente. I giudici contabili, dopo una ricostruzione del quadro normativo, nell’ambito del quale si colloca l’istituto giuridico delle c.d. “progressioni verticali” (reintrodotto, inizialmente, per il solo triennio 2018-2020, dall’art. 22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, disposizione poi modificata dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, c.d. Decreto Milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale poi ha esteso al triennio 2020-2022 la possibilità di attivare procedure selettive, per i passaggi di livello tra le aree, riservate al personale di ruolo) hanno evidenziato che gli enti hanno la facoltà e non l’obbligo di attivare procedure selettive per la progressione verticale tra le aree, alle quali possono partecipare solo i dipendenti che sono in possesso dei titoli per l’accesso dall’esterno alla posizione professionale di destinazione. Le predette procedure selettive devono avere natura concorsuale, ovvero devono prevedere prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. Pertanto, qualora l’amministrazione si determini all’esercizio della facoltà di attivare le progressioni verticali, proprio in ragione del fatto che trattasi di strumento derogatorio ed eccezionale di passaggio tra aree o categorie rispetto al pubblico concorso, è necessario che ciò sia adeguatamente motivato dalla necessità o dall’opportunità di dare valore all’esperienza maturata all’interno della stessa pubblica amministrazione e, quindi, di sviluppare e valorizzare professionalità che già sussistono nell’ambito dell’Ente. Occorre, altresì, essere consapevoli che l’assunzione del dipendente interno al livello superiore erode il budget assunzionale di quell’esercizio finanziario.
Per quanto riguarda il tetto del 30%, lo stesso va considerato come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire tale percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del PTFP. Per dar corso a una progressione verticale occorre prevedere l’assunzione di almeno quattro dipendenti nella categoria.
Il limite del 30% da osservare, quindi, è da intendersi riferito solo al numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria – e non al numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
I piani triennali del fabbisogno di personale (PTFP) devono tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, pertanto di anno in anno potranno essere modificati in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale, previa adeguata motivazione, purché vi siano le relative coperture finanziarie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Anticipo del TFS/TFR, in G.U. il regolamento attuativo

È stato pubblicato in G.U. n. 150 del 15 giugno 2020, il DPCM del 22 aprile 2020, n. 51, recante “Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR, in attuazione dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”.
L’anticipo del TFS/TFR, non ancora liquidato dall’ente erogatore, potrà essere richiesto dai:

  • dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dal personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione in quota 100, ai sensi dell’articolo 14 del DL 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
  • dai soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al trattamento di pensione, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L’anticipo TFS/TFR rientra tra i contratti di credito previsti dall’articolo 122, comma 1, lettera n), del TUB (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Esso pertanto non si configura come un’operazione di credito ai consumatori ai sensi del Capo II del Titolo VI del TUB.
Entro tre mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata o dell’importo in unica soluzione del TFS/TFR, l’ente erogatore rimborsa alla banca il relativo ammontare dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, comunicato dalla stessa banca in sede di perfezionamento dell’operazione. Entro trenta giorni dalla data di maturazione delle rate di TFS/TFR successive alla prima, l’ente erogatore provvede a rimborsare il cessionario. Gli interessi dell’operazione di anticipo TFS/TFR sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice nella misura definita dall’Accordo quadro e sono liquidati alla banca contestualmente al rimborso delle singole tranche di TFS/TFR in relazione al capitale residuo,
La domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR è presentata dal richiedente all’ente erogatore. Per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall’INPS la domanda è presentata secondo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito INPS. La domanda on line può essere presentata direttamente dall’utente munito di PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto oppure di altre credenziali o dispositivi di autenticazione previsti dall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero attraverso enti di patronato o intermediari dell’Istituto stesso. Gli enti di patronato e gli altri intermediari dell’INPS saranno espressamente delegati dal richiedente alla presentazione della domanda di certificazione. L’INPS è tenuto a verificare la validità della predetta delega, in conformità alle disposizioni vigenti. Le amministrazioni che erogano direttamente il TFS/TFR comunicheranno ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conto annuale 2019, pubblicata la circolare della RGS

È stata pubblicata la circolare della RGS recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2019 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).
I dati andranno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it.
Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO. A tal fine deve essere inviata un’apposita richiesta all’indirizzo di posta elettronica assistenza.pi@mef.gov.it. Le Istituzioni che si avvalgono di tale opportunità restano comunque responsabili dell’invio dei dati, dell’osservanza dei termini e della rettifica delle informazioni in caso si evidenzino anomalie ed incongruenze in sede di validazione dei medesimi.  In considerazione dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, il termine entro cui dovrà essere effettuato l’invio dei dati è fissato al 24 luglio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dipendenti pubblici, le regole sul congedo speciale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato una nuova FAQ in merito al diritto previsto dal DL 18/2020, c.d. Cura Italia, per i dipendenti pubblici, genitori di figli di età inferiore a 12 anni, di fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020. L’articolo 25, comma 1, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, dispone che i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, abbiano dritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall’articolo 23, comma 1, dello stesso Decreto legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore a beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Possibilità di cumulo dell’indennità di ordine pubblico con l’indennità di servizio esterno per il personale di P.L.

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 96/2020, rispondendo ad una richiesta di parere concernente la spesa del personale, ed in particolare in merito alla possibilità di cumulare l’indennità di ordine pubblico con le altre indennità previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale addetto al servizio di Polizia municipale, ha evidenziato che l’individuazione dell’ambito delle ipotesi di cumulo – solo eccezionalmente consentite – non può che essere rigorosamente vincolata alla verifica dell’oggettività delle prestazioni di servizio, ontologicamente riconducibili alla materia collegata dell’ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale. Solo tale condizione preventiva, infatti, è idonea ad escludere l’attribuzione di componenti remunerative illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da realizzare, quindi, secondo il criterio di effettività con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.
I giudici contabili, dopo una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, hanno ricordato che il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, all’art. 56 quinquies, prevede la non cumulabilità dell’indennità di servizio esterno con l’indennità di cui all’art. 70-bis “indennità condizioni di lavoro”, e, al contrario, la cumulabilità con l’indennità di turno di cui all’art. 23, comma 5 (indennità per il personale turnista), con le indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni (indennità per il personale di vigilanza), e con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva.
La non cumulabilità con l’indennità di servizio esterno, dunque, risulta avere ad oggetto – come indicato nella disposizione sopra richiamata – la c.d. ”indennità condizioni di lavoro”, la cui remunerazione trova giustificazione nello svolgimento, tra l’altro, di attività disagiate o esposte a rischi e, di conseguenza, pericolose o dannose per la salute. Tuttavia la menzionata indennità ha riguardo alla relazione tra i peculiari dipendenti della Polizia locale e gli altri dipendenti del medesimo comparto che non si trovano nelle predette condizioni di peculiarità. In tale senso, l’indennità di O.P. appare più assimilabile, quanto al personale di Polizia locale, alle c.d. indennità speciali erogate da “soggetti terzi” indicate – per il personale appartenente alle specialità della Polizia di Stato – nella circolare del Capo della Polizia del 03 aprile 2020, che non all’indennità di cui all’art. 70 bis del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018. Postulano, nel senso della natura “esterna ed eccezionale” dell’indennità di O.P. in favore del personale di Polizia locale, oltre al già mentovato inciso della circolare n. 333-G 2.3.81 del 07/12/2006 (che sottolinea come la corresponsione dell’indennità in parola vada riconosciuta al personale di Polizia locale solo quando l’ordinanza del Questore stabilisca uno specifico contingente numericamente determinato di operatori di Polizia locale, in quanto, altrimenti i servizi resi dal personale appartenente ai predetti Corpi e Servizi potrebbero essere considerati normali servizi di istituto e quindi, non meritevoli del riconoscimento dell’ indennità), anche la stessa intera sequenza procedimentale che consente l’inserimento del personale di Polizia locale nei servizi di Ordine Pubblico. Ci si riferisce, in particolare, all’estrinsecazione del modello coordinamentale sancito dalla L. n. 121/1981 (nel testo emergente dalla modifica impressa con il D.Lgs. n. 279/1999) che, per il tramite delle norme dell’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 3 e 5 della L. n. 65/1986, realizza pienamente il principio di leale collaborazione tra enti ed istituzioni della Repubblica, anche sul versante della partecipazione del personale di Polizia locale – sebbene con compiti ausiliari ed in diretta dipendenza dall’ Autorità di pubblica sicurezza – alle funzioni di mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre, non va trascurato che – a rappresentazione di quanto il legislatore abbia inteso considerare il peculiare ruolo della Polizia locale nel contesto emergenziale connesso al contenimento epidemiologico del Covid-19 – con la L. 22 maggio 2020 n. 35 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stato modificato il comma 9, dell’art. 4, del preveniente D.L. n. 19/2020, inserendo, dopo le parole: “delle forze di polizia”, le seguenti parole: “del personale dei corpi di Polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza”. Siffatta norma pone all’evidenza che i Prefetti, nell’assicurare l’esecuzione delle misure di prevenzione e cautela volti a determinare il contenimento della diffusione epidemiologica in parola, expressis verbis, rilancia la potenzialità di supporto che può offrire il personale di Polizia locale, in servizi che, ove coordinati nei termini sopra descritti, possano generare il riconoscimento dell’indennità di O.P. in termini di cumulabilità non dissimilmente da come ha precisato il Capo della Polizia nella circolare del 03 aprile 2020. Tutto ciò posto, dirimente è il fatto che il legislatore abbia ritenuto di conservare il divieto di cumulo per alcune particolari indennità. Infatti, nella prospettiva delle citate circolari, l’art. 10, co. 2, lett. c), del DPR n. 147/90, disciplinante le fattispecie tassativamente preclusive del cumulo, non può che considerarsi norma speciale, non estensiva per analogia e di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi). Infatti, il richiamo dell’art. 56 quinquies, co. 2, lett. d), del CCNL 2018 “Funzioni locali”, all’art. 70 bis, non appare segnatamente riconducibile alla nozione tecnica di “ordine pubblico”, quindi non preclude, aprioristicamente, il cumulo in parola, a condizione che ricorrano tutti i presupposti testé enunciati e solo quando si verifichino le eccezionali condizioni necessarie.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Funzione pubblica, rilevazione dei procedimenti disciplinari

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha divulgato i primi dati concernenti la rilevazione dei procedimenti disciplinari da parte dell’Ispettorato per la Funzione pubblica. Dal 1 ° gennaio i dati vengono integralmente trasmessi dalle amministrazioni per via telematica, in modo più rapido e semplice, grazie all’implementazione di ‘Procedimenti disciplinari’, la banca dati presente sul portale ‘PerlaPA che raccoglie le comunicazioni relative alle azioni disciplinari a carico dei dipendenti pubblici. Le amministrazioni pubbliche comunicano i dati entro 20 giorni dall’adozione dell’avvio, della conclusione e dell’eventuale provvedimento di sospensione cautelare.
Dalla rilevazione emerge che nel primo quadrimestre del 2020 i procedimenti disciplinari avviati sono stati 1931, di cui 15 per falsa attestazione della presenza in servizio. 466 si sono conclusi, 1346 sono ancora in corso e 119 sono sospesi per procedimento giudiziario. Dei 466 procedimenti disciplinari conclusi, 82 hanno dato luogo all’irrogazione di sanzioni gravi quali 13 licenziamenti e 69 sospensioni dal servizio.
Dei 15 procedimenti disciplinari per falsa attestazione della presenza in servizio uno si è concluso con licenziamento; uno è sospeso per procedimento penale; cinque sono stati archiviati a seguito di modifica dell’iniziale addebito; otto si sono conclusi con la sospensione dal servizio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Smart working: al via la Consultazione su ParteciPa

Partita la consultazione sul lavoro agile, promossa dal Ministro per la Pubblica amministrazione, per raccogliere informazioni sulle esperienze in corso nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, giudizi, valutazioni e proposte di miglioramento di dirigenti e dipendenti, utili a definire lo sviluppo dei prossimi anni dello smart working e del lavoro pubblico.
La consultazione costituirà una fonte informativa importante per alimentare una base di conoscenza a supporto di politiche partecipate di innovazione del lavoro pubblico e per accompagnare, sostenere e promuovere la diffusione dello smart working, partendo appunto dall’ascolto di due categorie di destinatari distinti e prioritari:

  • i dirigenti pubblici, che sono direttamente coinvolti nell’attuazione dello smart working, in qualità di gestori di dipendenti che lavorano in modalità agile e, più in generale, di promotori dei fattori abilitanti (revisione delle modalità organizzative, digitalizzazione dei processi);
  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in qualità di “utilizzatori” del lavoro agile e, più in generale, di principali portatori di interesse rispetto ai processi di cambiamento che lo smart working introduce e, in particolare, alla configurazione del lavoro agile del futuro.

Obiettivo dell’attività di consultazione è quindi di rilevare:

  • le opinioni e le valutazioni dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni in merito alle esperienze applicative del lavoro agile nella fase di sperimentazione e durante l’emergenza Covid-19 e, soprattutto, le loro eventuali indicazioni per accompagnare, sostenere e promuovere la diffusione dello smart working;
  • le opinioni e le valutazioni dei dipendenti che hanno svolto le prestazioni lavorative in modalità agile prima e durante l’emergenza COVID-19, con particolare riferimento al grado di soddisfazione, alla rispondenza dell’esperienza realizzata rispetto alle proprie aspettative, ai punti di forza alle eventuali criticità e ai margini di miglioramento di cui tener conto ai fini di una ottimale applicazione dello smart working nelle amministrazioni pubbliche;
  • le aspettative e le eventuali indicazioni di tutti riguardo al “lavoro agile del futuro” e quindi al “futuro del lavoro pubblico”.

Info, registrazione e questionario online su ParteciPA

 

Utilizzo sanzioni CDS per finanziamento spese di personale

Con deliberazione n. 94/2020, la Corte dei conti, Sez. Umbria, ha fornito indicazioni operative in merito all’utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, stabiliti dall’art. 142 del CDS, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali da effettuare mediante impiego di personale assunto a tempo determinato o con altre forme flessibili o con istituti di assegnazione temporanea.
Sul punto, i giudici contabili ribadiscono che le spese di personale finanziate con i proventi delle sanzioni per violazioni di norme del Codice della Strada non possano essere escluse dall’osservanza dei limiti di legge che interessano tale tipologia di spese. Nello specifico, trattandosi di contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo indeterminato, la relativa spesa, pur se finanziata con i proventi di che trattasi, è ammessa solo se essa rientri nei limiti previsti dall’art. 9, comma 28 del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Discorso parzialmente diverso è quello relativo alla possibilità di impiegare personale in assegnazione temporanea (cd. comando). La spesa sostenuta dall’ente che si avvale del personale di altra amministrazione pubblica è da considerare neutrale nel quadro della finanza pubblica globalmente intesa, cosicché essa non assume rilevanza ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui alla citata disposizione dell’art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2017/QMIG del 15 maggio 2017). Va però sottolineato che tale affermazione è valida purché la spesa sostenuta dall’Ente cedente sia figurativamente considerata come spesa di personale. Per quanto concerne, invece la possibilità di destinare i proventi in questione al “Fondo risorse decentrate”, destinandoli all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito di progetti di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro, la Corte ricorda – in ossequio alla deliberazione n. 5 del aprile 2019 della Sezione delle Autonomie – che non può escludersi l’ipotesi che, in concreto, l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La liquidazione degli incentivi tecnici

Il diritto a percepire l’incentivo per la progettazione, di natura retributiva sorge alle condizioni previste normativa vigente ratione temporis, in conseguenza della prestazione dell’attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall’amministrazione. L’omesso avvio della procedura di liquidazione o il mancato completamento della stessa non impedisce l’azione di adempimento, che può essere proposta dal dipendente una volta spirati i termini previsti dalla fonte regolamentare. Pertanto, stabilite le regole per la remunerazione delle attività espletate dai dipendenti per la ripartizione degli incentivi tecnici, in modo conforme ai criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata poi confluiti nel regolamento formalmente approvato dall’ente, eventuali ritardi per il completamento delle opere pubbliche non possono influire sui compensi maturati, potendo in questo caso i dipendenti rivolgersi al giudice ordinario per chiedere soddisfazione del salario accessorio non ricevuto, trattandosi di far valere un loro diritto soggettivo, stante la natura retributiva dei citati incentivi. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza 28 maggio 2020, n. 10222.
In merito alla natura dell’emolumento ed ai presupposti condizionanti l’insorgenza del diritto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è consolidata nell’affermare che l’incentivo ha carattere retributivo ma, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni, la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell’attività incentivata, bensì anche dall’adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti ( Cass. n. 13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004).
Sulla base della disciplina dettata dagli artt. 1183 e seguenti cod. civ., il credito diviene esigibile nel momento in cui sia spirato il termine concesso al debitore per il pagamento, sicché il datore di lavoro pubblico non può certo opporre al prestatore la mancata conclusione del procedimento interno necessario per la liquidazione della spesa, al fine di sottrarsi all’adempimento di un’obbligazione di carattere retributivo, allorquando gli atti da adottare non siano costitutivi del diritto ma svolgano una funzione meramente ricognitiva, in quanto finalizzati ad accertare che la prestazione sia stata resa nei termini indicati dalla fonte attributiva del diritto stesso.
Il principio secondo cui nei confronti delle amministrazioni pubbliche l’esigibilità del credito si realizza solo con l’emissione del mandato di pagamento, è stato affermato dalla Corte di Cassazione solo per escludere che il creditore possa pretendere prima di detta data interessi corrispettivi, ma da detto principio, comunque inapplicabile ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro per i quali vale la disciplina dettata dall’art. 22 della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. n. 9134/1995 e già prima Cass. S.U. n. 9202/1990), non si può certo trarre la conseguenza che in assenza della conclusione del procedimento di liquidazione sarebbe impedito al creditore di agire in giudizio per far valere l’inadempimento dell’amministrazione rispetto ad un’obbligazione già scaduta. Le disposizioni normative e regolamentari vanno, infatti, interpretate alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale in tema di accesso alla tutela giurisdizionale e, quindi, considerando che da tempo il giudice delle leggi ha evidenziato che «gli artt. 24 e 113 Cost. non impongono una correlazione assoluta tra il sorgere del diritto e la sua azionabilità, la quale, ove ricorrano esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia, può essere differita ad un momento successivo, sempre che sia osservato il limite imposto dall’esigenza di non rendere la tutela giurisdizionale eccessivamente difficoltosa, ovvero di non differirla irrazionalmente, lasciandone privo l’interessato per un periodo di tempo incongruo» (Corte Cost. n. 154/1992).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION