Incentivi, le quote parti relative a prestazioni svolte da personale esterno confluiscono nel risultato di amministrazione

Le quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a personale esterno, al termine dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 131 del 23.09.2021, in risposta in merito all’utilizzo delle quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previsto dal codice dei contratti pubblici corrispondenti ad attività affidate all’esterno, che non è possibile ripartire tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice. Per la Sezione, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione non possono alimentare gli acquisti innovativi previsti dal comma 4 dell’articolo 113; inoltre, non possono essere ripartite tra i dipendenti con il risultato di maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, né vi sarà un’economia di spesa immediatamente riutilizzabile. L’incremento del fondo determinato dall’affidamento all’esterno di una o più delle prestazioni elencate dall’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, dunque, astretto da questo duplice vincolo, alla chiusura dell’esercizio in cui si conclude l’appalto dovrà confluire nel risultato di amministrazione. Secondo l’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tuttavia, com’è noto, il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’amministrazione, al termine dell’esercizio confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR e personale, ANCI: Procedere con urgenza all’individuazione delle amministrazioni che potranno assumere personale

Procedere con urgenza alla chiara individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR che potranno utilizzare le modalità speciali, previste dal Decreto legge 80/2021, per l’assunzione di nuovo personale. A sollecitarlo è il segretario generale dell’Anci, in una lettera ai Capi di Gabinetto del Ministro dell’Economia e Finanze, Giuseppe Chinè, e del Dipartimento della Funzione Pubblica, Marcella Panucci.
Come già richiesto dall’Anci, sia in occasione del parere della Conferenza Unificata sul Decreto legge che durante l’audizione al Senato sulla Legge di conversione, ANCI sottolinea la permanente incertezza sull’ambito applicativo delle disposizioni su semplificazione e accelerazione delle procedure di reclutamento; circostanza che rischia di “vanificare il pur condiviso e ambizioso obiettivo di fornire alle Pubbliche Amministrazioni le risorse umane necessarie e specializzate per affrontare la sfida relativa al pieno e tempestivo utilizzo delle risorse del PNRR”.
La lettera ricorda che da un’analisi della norma, oltre che dello schema di Decreto di assegnazione delle risorse per il PNRR, parrebbe che nell’ambito applicativo della norma rientrino solo le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR.
“Considerata la grande difficoltà in cui si trovano oggi ad operare i Comuni e le Città metropolitane, che hanno subito negli ultimi anni la riduzione del 25% degli organici, con la perdita di 120.000 unità di personale, appare assurdo – conclude il segretario – che gli stessi non abbiano ora la possibilità di rafforzare i propri organici per l’attuazione del Piano nazionale”.

Sottoscritto l’accordo sulla regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Perseo-Sirio

Aran rende noto che è stato sottoscritto, in data 16 settembre 2021, l’accordo che regolamenta l’adesione al Fondo Perseo-Sirio, anche con la modalità del silenzio-assenso.
L’accordo si applica al personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle amministrazioni pubbliche destinatarie del Fondo Perseo-Sirio, il fondo di previdenza complementare negoziale a cui possono aderire i lavoratori dei ministeri, delle regioni, delle autonomie locali, della sanità, degli enti pubblici non economici, dell’ENAC, del CNEL, delle università, degli enti di ricerca, delle agenzie fiscali.
L’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti. Si prevede infatti che il lavoratore, al momento dell’assunzione, riceva una dettagliata informativa, dalla propria amministrazione, sull’attività del Fondo pensione, sulla possibilità di iscriversi e sulla modalità di adesione mediante silenzio-assenso. Nei sei mesi successivi, il lavoratore può iscriversi direttamente o esprimere la volontà di non aderire. Se il dipendente non manifesta alcuna volontà, allo scadere dei sei mesi è iscritto. Il Fondo comunicherà ai nuovi iscritti l’avvenuta adesione, ribadendo il diritto al recesso da attivarsi entro un mese. Trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si consolida.
L’ARAN, al fine di supportare le amministrazioni, ha predisposto:
– un’informativa contenente alcune prime indicazioni per facilitare l’applicazione delle disposizioni sottoscritte;
alcune slides che sintetizzano le varie fasi ed i principali passaggi previsti dall’accordo;
– alcuni orientamenti applicativi, in risposta a quesiti formulati da alcune amministrazioni nella fase intercorrente tra la firma della Ipotesi di contratto e la sua definitiva sottoscrizione.
Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia inoltre alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart working PA, la bozza di CCNL presentata da Aran ai sindacati

I dipendenti pubblici interessati allo smart working dovranno firmare un accordo scritto con l’Amministrazione che preveda la durata (a termine o a tempo indeterminato); le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza; le modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall’art. 19 legge 81/2017; le ipotesi di giustificato motivo di recesso; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la diritto alla disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro; le fasce di operabilità, di contattabilità e di inoperabilità; le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore. È quanto prevede la bozza di CCNL Funzioni Centrali sul lavoro agile, presentata dall’ARAN.

Si potrà ricorrere al lavoro agile per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. L’amministrazione garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza.

L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile dovrà contemperare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, facilitando l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure, ad esempio:
a) genitori di bambini di età inferiore a 3 anni;
b) dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità;
c) dipendenti che assistono portatori di handicap in situazione di gravità.

Il prossimo 22 settembre ci sarà un incontro tra Aran e sindacati per discutere della proposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali

Aran e Ministero dell’interno hanno diramato congiuntamente un comunicato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014, che definisce le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali.

Al riguardo, si fa presente che il contributo annuale per l’anno 2021 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione, come già anticipato nella nota prot.n. 6129 del 15/09/2021 (elenco degli Enti tenuti al versamento). Per una fattiva collaborazione istituzionale, è chiesto agli enti di provvedere al pagamento del contributo dovuto all’Agenzia per l’anno 2021 esclusivamente utilizzando la procedura PagoPA. Si segnala, inoltre, che, eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2019 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente all’Aran, al seguente indirizzo di posta elettronica: riscossionecontributi@aranagenzia.it .

Dall’ANCI richiesta di chiarimenti su mobilità in ingresso e in entrata dei dipendenti di piccoli Comuni

Nel cosiddetto Decreto Reclutamento (DL 80/2021) si riscontrerebbero criticità per il personale dei piccoli Comuni con un numero di dipendenti non superiore a 100, assunti a tempo indeterminato. In questi enti, stando alla norma letterale, di cui al primo periodo della disposizione di cui al comma 1.1. dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/01, così come novellato dalla legge n. 113/2021, di
conversione del D.L. n. 80/2021, sarebbe esclusa la mobilità volontaria sia in uscita che in entrata, con con pesanti ricadute in termini gestionali che impedirebbero, soprattutto nei piccoli enti che ne hanno più bisogno, il reclutamento di personale con questa modalità. A segnalarlo è il segretario generale dell’Anci, che tramite una lettera solleva la questione al capo dipartimento della Funzione pubblica. 

Ad avviso dell’ANCI, la ratio della norma era invece di escludere, per tali Enti, la sola mobilità in uscita senza il previo assenso dell’Ente Locale, come si evince peraltro dagli altri periodi della disposizione stessa che introducono criteri restrittivi in tal senso per gli altri
enti locali. Pertanto, l’Associazione chiede di intervenire per chiarire la portata della disposizione e, se necessario, correggerla con una proposta normativa da inserire nel primo provvedimento utile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Comitato di settore approva atto d’indirizzo per rinnovo contratto personale non dirigente

Nella riunione congiunta dell’8 settembre i Comitati di Settore Regioni-Sanità e Autonomie locali hanno approvato e trasmesso all’ARAN l’Atto di indirizzo per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente del comparto delle Funzioni locali per il triennio 2019/2021, interessando 430.000 dipendenti di Comuni, Province, Regioni e Camere di Commercio.

“Il nuovo contratto non si limiterà alla distribuzione degli aumenti contrattuali, ma interverrà su alcuni ambiti strategici per il rafforzamento delle nostre organizzazioni e il potenziamento dell’azione amministrativa” affermano Jacopo Massaro, presidente del Comitato di settore Autonomie locali e Davide Carlo Caparini, presidente del Comitato di settore Regioni – Sanità. “Un primo fronte – spiegano – è quello della valorizzazione delle posizioni organizzative a cui sono conferiti incarichi implicanti maggiori responsabilità gestionali o livelli più elevati di autonomia e specializzazione professionale, bilanciata dalla possibilità di orientare il sistema di verifica degli obiettivi anche ai fini della permanenza nell’incarico. L’ Atto di indirizzo chiede poi di proseguire nel percorso delle semplificazioni procedurali avviato nella tornata contrattuale 2016/2018. Tale semplificazione deve interessare sia la disciplina delle progressioni economiche, per le quali si devono perseguire gli obiettivi di maggiore inclusività e scansione temporale dei passaggi nella vita lavorativa, ferma comunque la correlazione con la valutazione individuale, che le modalità di costituzione e utilizzo dei fondi per il salario accessorio, che sono ancora caratterizzati da tecnicismi eccessivi. Rispetto alla distribuzione del fondo, inoltre, i Comitati di settore chiedono di concentrare la contrattazione di secondo livello sulle risorse destinabili alla performance, alle premialità e alle progressioni economiche, rimettendo gli istituti indennitari alle scelte organizzative degli Enti. Il nuovo Contratto dovrà infine affrontare la sfida dell’adeguamento degli istituti contrattuali interessati dalle nuove modalità lavorative a distanza, preservando comunque le competenze datoriali sulle materie relative all’organizzazione degli uffici, e promuovere la formazione come investimento organizzativo sulle competenze professionali e sulle abilità lavorative necessarie per rispondere a una domanda di servizi rivoluzionata in questi ultimi anni”.

Retribuzione di risultato incarichi dirigenziali ad interim, i chiarimenti ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL43, l’Aran ribadisce che, ai sensi dell’art. 58 del CCNL del 17/12/2020,  per l’incarico dirigenziale ad interim dovrà essere attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico; la percentuale entro i valori indicati dal CCNL dovrà essere definita in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 45 comma 1 lett. c) del medesimo CCNL.

La  norma chiarisce inequivocabilmente che, per l’incarico ad interim l’importo economico, così come parametrato alla percentuale stabilita dal contratto integrativo, dovrà essere attribuito a titolo di retribuzione di risultato e, pertanto, con il medesimo regime e con le stesse dinamiche adottate per l’erogazione della richiamata voce economica.

Evidentemente l’importo della retribuzione di risultato che sarà effettivamente erogato al dirigente terrà conto, secondo le regole generali, della valutazione complessiva dei risultati conseguiti dallo stesso nell’espletamento degli incarichi allo stesso conferiti.

Sulla base di criteri autonomamente determinati, quindi, l’ente procederà alla valutazione annuale dei risultati conseguiti dal dirigente interessato anche con riferimento all’incarico di cui sia titolare ad interim, tenendo conto ovviamente della effettiva partecipazione da parte dello stesso al raggiungimento degli obiettivi prefissati per ciascuna posizione dirigenziale (quella di cui sia titolare e quella oggetto dell’interim).

Galleggiamento Segretari, i chiarimenti dell’ARAN

Con l’orientamento applicativo AFL42, l’ARAN fornice altre precisazioni sul cd. “galleggiamento” dei segretari, evidenziando che il confronto deve essere effettuato tra le retribuzioni di posizione del segretario e quella della dirigenza o della posizione organizzativa più elevata, tenendo conto dell’effettivo valore (e non di quello teorico) stabilito per queste ultime, così come realmente riconosciuto e corrisposto al dirigente o al funzionario incaricato della posizione organizzativa. Ai sensi dell’art. 41, comma 5, del CCNL dei Segretari e comunali e provinciali del 17/05/2001 (disciplina confermata dall’art. 111, comma 1, lett. B), primo alinea del CCNL del 17/12/2020, si deve considerare esclusivamente la retribuzione di posizione stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente, in base al contratto collettivo della dirigenza, o, negli enti privi di dirigenza, a quella del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa. La formulazione della norma consente di affermare che la retribuzione di posizione da prendere in considerazione è solo ed esclusivamente quella prevista dal CCNL della dirigenza attualmente in vigore.
Ove, pertanto, sia stata data applicazione alle previsioni dell’art. 27, comma 5, del CCNL del 23/12/1999 (nel rispetto dei presupposti applicati ivi previsti) e sia stato riconosciuto, per alcune funzioni dirigenziali, un importo di retribuzione di posizione superiore al valore massimo contrattualmente previsto, del valore più elevato dovrà tenersi conto anche ai fini del galleggiamento.
Per le medesime ragioni, dovrà tenersi conto, ai fini del calcolo del “galleggiamento”, anche dell’incremento annuo lordo di Euro 409,50, ex art. 54, comma 4 del CCNL del 17/12/2020, della retribuzione di posizione dirigenziale presa a riferimento per il suddetto calcolo. Ciò anche nel caso in cui tale retribuzione risultasse superiore al limite contrattuale, in applicazione delle richiamate previsioni di cui all’art. 27, comma 5, del CCNL del 23/12/1999.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

Il primo compito del contratto integrativo si identifica con la esatta individuazione dei criteri per “distribuire” le risorse disponibili tra le diverse finalità di utilizzo, tenendo conto delle caratteristiche delle stesse. Si tratta di un compito di grande rilevanza che richiede equilibrio e senso di responsabilità da parte delle due delegazioni trattanti. Il vincolo della contrattazione integrativa, quindi, si può ritenere sussistente solo in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse complessivamente disponibili presso l’ente tra i diversi istituti e le diverse finalità di spesa previste dall’art.68 del CCNL del 21.5.2018. Tuttavia, non può non evidenziarsi come i “criteri contrattati”, di cui all’art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL del 21.5.2018, debbano comunque essere, successivamente, anche applicati concretamente in modo da offrire alle parti negoziali decentrate il quadro delle effettive risorse (stabili o variabili) a disposizione e perciò destinabili al finanziamento di ciascuna delle tipologie del trattamento accessorio previste dalla disciplina contrattuale. Ciò che rileva, quindi, è che, pur non indicandosi i valori numerici relativi a ciascuna voce di utilizzo, i criteri contrattati devono essere esplicitati in modo tale da consentire, comunque, di avere contezza delle somme spendibili per ciascuna finalità. In tal senso, appare possibile, ad esempio, indicare i valori percentuali in luogo di valori assoluti. È quanto evidenziato dall’ATAN, nell’orientamento applicativo CFL133 del 6 settembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION