Funzione Pubblica, collocamento a riposo per raggiunti limiti di età

Nel caso di un dipendente che al compimento dei 65 anni di età abbia già maturato il requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio al compimento di tale età, fatta salva la decorrenza della finestra mobile. È il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, parere n. 54733 del 18/08/2021, in merito all’obbligatorietà del collocamento a riposo a 65 anni di età per il dipendente che abbia raggiunto i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contribuzione).
Il Dipartimento ricorda che la disciplina generale prevede che i dipendenti pubblici soggiacciano alla vigenza dei limiti di età per la permanenza in servizio dei rispettivi ordinamenti. Tale limite è determinato al compimento dei 65 anni di età, come previsto, per i dipendenti dello Stato, dall’articolo 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e, per i dipendenti degli enti pubblici, dall’articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70; tale limite è, inoltre, applicabile in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti, in mancanza di diversa indicazione normativa.
Con la circolare n. 2 del 2015 del Ministro pro tempore per la pubblica amministrazione, avente ad oggetto la soppressione del trattenimento in servizio e la modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sono state fornite dettagliate indicazioni sull’operatività di tale limite di età, fornendo alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi applicativi in relazione alle diverse possibilità concrete (si segnala, in particolare, il contenuto del paragrafo 2.3 della suddetta circolare). A questo proposito, si rappresenta che il legislatore, all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha voluto sottolineare, attraverso una disposizione di interpretazione autentica, che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e “costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per la liquidazione della retribuzione di risultato senza obiettivi

La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 138/A/2021, ha confermato la responsabilità del Sindaco pro-tempore del Comune per danno erariale derivato dall’indebita corresponsione della retribuzione di risultato al personale comunale, titolare di posizione organizzativa, in mancanza di formale approvazione di un piano degli obiettivi. Nel caso di specie, il Sindaco, non appena eletto, aveva ricevuto una richiesta di riconoscimento della retribuzione da parte degli incaricati di posizione organizzativa dell’ente, secondo quanto stabilito dal CCNL di Settore, nella quale preannunciavano azioni giudiziarie nell’eventualità della mancata erogazione. Il medesimo chiedeva un parere al Segretario e al responsabile dell’OIV del Comune. Il primo non ha fornito alcuna risposta; il secondo, dopo avere rilevato la non completa e corretta attuazione del Ciclo delle Performance, evidenziava come la mancata assegnazione degli obiettivi comportasse l’illegittimità della corresponsione della retribuzione di risultato. Nel parere, il responsabile dell’OIV ha rimarcato, altresì, la circostanza che il riconoscimento sarebbe potuto avvenire sotto forma di perdita di chance, richiamando la sentenza n. 9392 del 12/4/2017 della Corte di Cassazione e la sentenza n. 3564/11 del Tribunale di Messina- Sezione Lavoro, con la quale è stato rimarcato che “sussiste la responsabilità, anche in termini risarcitori, dell’Ente datore di lavoro, allorché anche in mancanza di formale approvazione di un piano degli obiettivi ed addirittura, anche in assenza di un Nucleo di Valutazione, qualora permanga l’incarico di P.O. e lo stesso non sia stato revocato per insufficienza di rendimento o per mancata osservanza delle direttive dell’Amministrazione nel caso in cui il Comune non abbia proceduto nella misura minima prevista dall’art. 10 del CCNL/1999”.
Successivamente, il Sindaco adottava la determinazione di liquidazione dell’indennità, nella misura minima del 10%, a titolo di risarcimento del danno, e ciò per evitare di correre il rischio di far condannare il Comune all’esborso di una somma quadrupla rispetto a quella sostenuta, qualora fossero state promosse le cause dinanzi al Giudice del Lavoro.
La Sezione ha ritenuto arbitraria e irragionevole, connotata da colpa grave, la decisione del Sindaco di conferire alle posizioni organizzative, per così dire “a pioggia”, la retribuzione di risultato, pur se in misura minima. Non v’è dubbio che, avendo disposto il pagamento delle retribuzioni di risultato, in assenza dei presupposti di legge, appare evidente il nesso di causalità con il danno derivato dall’indebito esborso delle relative somme.
Peraltro è emerso che il Comune era dotato di una chiara e completa disciplina relativa ai presupposti e alle modalità per il riconoscimento della retribuzione di risultato ai dipendenti titolari di posizione organizzativa. Tali presupposti non si erano concretizzati e le modalità non erano state rispettate. I dipendenti titolari di posizione organizzativa, seppure non interamente responsabili, avevano comunque avuto un ruolo nella mancata conclusione del ciclo di gestione della performance.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Capacità assunzionale per i Comuni con meno di 5000 abitanti facenti parte di Unioni di comuni

Con deliberazione n. 106/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di un Ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti, che fa parte di un’Unione di comuni, di procedere ad una nuova assunzione in caso di cessazione del dipendente neoassunto senza effettuare una nuova valutazione della capacità assunzionale ai sensi dell’art. 33 del D.L. n. 34/2020. Il comune richiede, inoltre, se in caso di accoglimento della richiesta di mobilità volontaria, questa possa essere considerata cessazione e l’ente possa avvalersi nuovamente della facoltà prevista dall’art. 5 comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 del D.M. 17.03.2020. La Sezione, dopo aver ricostruito il nuovo quadro normativo relativo alla capacità assunzionale previsto dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 e dal decreto attuativo, 17 marzo 2020 basato sulla “sostenibilità finanziaria”, con riferimento alla mobilità volontaria, ha evidenziato che mentre nella previgente disciplina, la stessa poteva essere considerata “neutrale” e non rilevava come “cessazione”, in quanto la capacità assunzionale veniva calibrata sulla regola del turn over, attualmente deve essere considerata, come qualsiasi cessazione, ai fini del calcolo dell’indicatore di sostenibilità finanziaria ossia sul favorevole rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Con riferimento alla facoltà prevista dall’art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020 per i Comuni con meno di cinquemila abitanti facenti parti di Unioni di Comuni, che si collocano al di sotto del valore soglia stabilito dallo stesso decreto 17 marzo 2020, viene consentito, in deroga alla regola generale della “sostenibilità finanziaria”, per il periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro, qualora la maggior spesa per personale risulti non sufficiente all’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato. In caso di cessazione di personale, per qualsiasi causa, ne deriva che l’ente potrà procedere ad una nuova assunzione, reiterando l’intera procedura e quindi previa verifica della capacità di spesa derivante dal valore soglia utile a fini della determinazione della “sostenibilità finanziaria” (da calcolarsi secondo le modalità procedurali stabilite dall’art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e della normativa di attuazione contenuta nel decreto 17 marzo 2020), con possibilità per l’ente di piccole dimensioni che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà prevista dall’art. 5, comma 3 del D.M. 17 marzo 2020. Quest’ultima norma, ponendo una deroga alla disciplina a carattere generale, che individua esclusivamente nella sostenibilità finanziaria la capacità assunzionale dei Comuni, conformemente all’art. 14 delle preleggi al codice civile, non può applicarsi oltre i casi e i tempi in essa considerati, consentendo ai piccoli comuni, nel periodo 2020-2024, di incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione e fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

Decreto Reclutamento, la nota sintetica di Anci sulle misure di interesse degli enti locali

ANCI ha pubblicato una nota sintetica sulle norme di principale interesse per i Comuni e le Città Metropolitane contenute nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sulle “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”. Si tratta di misure urgenti finalizzate a consentire il potenziamento della capacità amministrativa di tutte le Pubbliche amministrazioni coinvolte nell’attuazione del Pnrr. Tra i provvedimenti di interesse per i Comuni nel testo sono previste misure per il reclutamento di personale a tempo determinato, per il passaggio diretto di dipendenti tra pubbliche amministrazioni, per gli incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Pnrr, misure in materia di ordinamento professionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il Piano integrato di attività e organizzazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, tutele per lavoratori fragili e malattia per quarantena

L’INPS, con il messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, fornisce chiarimenti sulla tutela per la quarantena dei lavoratori cosiddetti “fragili” e per la malattia da COVID-19, come prevista dall’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).
Con riferimento alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DL n. 18/2020, l’Istituto procederà a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati; per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.
Le novità normative introdotte dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, hanno allungato la possibilità di beneficiare dello smart working al 31 ottobre 2021, ma non hanno previsto nuovi fondi per equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
L’indennità di malattia per quarantena non potrà essere erogata per gli eventi avvenuti relativi al 2021, ma solo per tutto il 2020 nel limite delle risorse stanziate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aran, Sottoscritto l’accordo di interpretazione autentica sul galleggiamento dei Segretari

L’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni rappresentative, in relazione ai contenuti dell’Ordinanza disposta dal Tribunale Civile di Ferrara – Sez. Lavoro, hanno siglato in via definitiva l’Accordo di interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 (quadriennio 1998.2001 e biennio 1998-1999), norma attinente all’istituto economico del cosiddetto “galleggiamento”.
La questione interpretativa sottoposta dal giudice è la seguente:
“se la funzione dirigenziale più elevata dell’ente in base al contratto collettivo dell’area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000 oppure se debba intendersi limitata alla funzione dirigenziale più elevata tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Le parti hanno concordato e chiarito che la previsione di cui all’art. 41, comma 5 del richiamato CCNL possa trovare applicazione (sempre nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa) anche nei confronti del dirigente assunto con contratto a tempo determinato sempre che la retribuzione di posizione dello stesso sia stata determinata esclusivamente entro i limiti di importo e nel pieno rispetto delle norme previste dalla disciplina contrattuale della Dirigenza degli Enti Locali, a seguito della preventiva graduazione e pesatura della posizione dirigenziale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Debutta in via sperimentale “inPA”, il Portale del Reclutamento

Il Dipartimento della Funzione Pubblica informa che è operativo “InPA” – il Portale del Reclutamento”, la porta digitale unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione: www.inpa.gov.it.
Il Portale inPA – sviluppato dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Almaviva – funzionerà in modalità sperimentale per il solo inserimento dei curricula. Dall’autunno sarà implementata la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di selezione del personale necessario alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A regime, entro il 2023, il Portale ospiterà anche i bandi dei concorsi pubblici ordinari, in sinergia con la Gazzetta Ufficiale, nonché le procedure di mobilità dei dipendenti pubblici.

InPA – istituito originariamente dalla legge 56/2019, inserito nel Pnrr e disciplinato definitivamente dal decreto legge n. 80/2021 (convertito con la legge n. 113 del 6 agosto 2021) – sarà il luogo del cambiamento della Pa: lo spazio in cui fotografare in tempo reale il rinnovamento del capitale umano pubblico e in cui le offerte di lavoro si incontreranno in modo concreto, trasparente e in tempo reale con le aspettative e le competenze di milioni di professionisti.
I cittadini potranno registrarsi al Portale inPa, tramite Spid, e caricare i propri dati, il percorso formativo, le specializzazioni, le competenze e le esperienze professionali nel form appositamente predisposto per garantire la sicurezza dei dati sensibili.
InPa, per la ricerca e il reclutamento dei profili professionali necessari alle pubbliche amministrazioni, si avvarrà delle banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi e di quelle delle professioni non ordinistiche. A tal fine, il 16 luglio scorso è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il Dipartimento Funzione pubblica e ProfessionItaliane, che riunisce la Rete delle professioni tecniche e i Cup: un universo di circa 1,5 milioni di professionisti.
Analogamente, il 4 agosto, è stato sottoscritto il Protocollo con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (oltre 120mila professionisti) e con Assoprofessioni, che organizza circa 50mila addetti appartenenti alle professioni non regolamentate (tra le quali gli esperti ambientali e di sicurezza del lavoro). Ulteriori protocolli sono in corso di definizione.
Il Dipartimento ha, inoltre, attivato una partnership con LinkedIN per amplificare le occasioni di lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti attivi in Italia e nel mondo.

Le slide del Dipartimento della Funzione Pubblica

Ministero dell’interno: Nuove disposizioni in materia di vicesegretari e segretari comunali

Con la Circolare n. 52 del 9 agosto 2021, il Ministero dell’interno illustra le novità apportate dal D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, alle disposizioni in materia di segretari e vicesegretari comunali. In particolare, l’art. 3-quater del DL 80/2021, nel modificare l’art. 16-ter del DL 162/2019, estende da 12 a 24 mesi il periodo massimo
durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale. Tale modifica nasce dall’esigenza di sopperire nel triennio 2020/2022, anche nelle more della conclusione dei corsi di formazione che saranno a breve avviati a seguito della procedura concorsuale appena terminata e di quelle già autorizzate, alla carenza dei segretari comunali destinati ad operare nei comuni di minore dimensione demografica.
Il successivo art. 6-bis, inserito in prima lettura dal Senato, reca un’autorizzazione legislativa all’assunzione di segretari comunali e provinciali in numero pari al 100 per cento delle unità di personale cessate dal servizio nel 2020, al fine di sopperire all’attuale carenza di segretari comunali iscritti all’Albo, anche alla luce della necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali connessa agli interventi previsti nel PNNR. Conseguentemente, si dispone la soppressione del comma 6 dell’articolo 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ai sensi del quale le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate per un numero di unità non superiore all’80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Opzione al TFR, proroga al 31 dicembre 2025

L’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. La suddetta proroga, di un quinquennio, è finalizzata a consentire a chi si trova in regime di TFS di poter continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali. Con il CCNQ sottoscritto il termine previsto è quindi differito al 31 dicembre 2025. Gli effetti del contratto decorrono dall’1/1/2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscritto il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2019-2021)

È stato sottoscritto il CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021. Sono confermati i comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, Funzioni locali e Sanità, la cui composizione è rimasta per lo più analoga a quella del precedente triennio. Per quanto attiene alle Aree della dirigenza, ferma restando l’articolazione nelle quattro aree già definite dal precedente CCNQ, le parti hanno ritenuto opportuno proseguire a settembre il negoziato per individuarne la composizione.
A seguito della sottoscrizione del CCNQ, l’A.Ra.N. ha proceduto – in forza di apposita delibera del Collegio di indirizzo e controllo – all’accertamento definitivo della rappresentatività nei comparti individuati da detto Contratto, per il citato periodo contrattuale.
Tale accertamento finale è riportato nelle tabelle che superano tutte quelle precedenti relative al medesimo triennio, per gli ambiti contrattuali considerati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION