Pubblicato in GU il decreto Reclutamento

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 188 del 07/08/2021 il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113. Contestualmente, è stato pubblicato il testo del decreto coordinato con la legge di conversione. Si tratta del terzo pilastro del Recovery Plan italiano, dopo la governance e le semplificazioni, che regola le procedure per le assunzioni a tempo determinato nella Pubblica amministrazione di tutti gli esperti e i funzionari che lavoreranno ai progetti, nonché il potenziamento di enti come Sna e Formez, per rafforzare la formazione dei lavoratori pubblici e l’assistenza tecnica.

Le slide del Dipartimento della Funzione Pubblica

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Reclutamento, la Camera approva in via definitiva

È stato approvato in via definitiva il Dl reclutamento, il decreto legge per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del NRR e per l’efficienza della giustizia, c.d. Decreto Reclutamento (A.C. 3243). I voti favorevoli sono stati 339, nessun voto contrario, 32 gli astenuti.
Sono previste regole speciali volte ad accelerare le procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza o, limitatamente agli incarichi di collaborazione necessari all’assistenza tecnica, finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Tali rapporti di lavoro devono riguardare il personale destinato a realizzare i suddetti progetti, tuttavia le predette modalità speciali per le assunzioni a tempo determinato possono essere utilizzate anche da parte delle pubbliche amministrazioni non interessate dall’attuazione del PNRR. Si dispone infine che le p.a. possono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali attualmente previsti dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, per lo svolgimento di compiti strettamente funzionali all’attuazione degli interventi del Piano. Viene modifica la disciplina transitoria che consente l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni. In particolare, il termine per le assunzioni in oggetto viene prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022. La medesima proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all’anzianità di servizio, che è uno dei requisiti stabiliti per l’applicazione della suddetta disciplina transitoria. Si prevede la possibilità per gli enti locali di organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza, da cui i medesimi enti attingono, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, per la copertura delle posizioni programmate nei rispettivi piani dei fabbisogni di personale.
Si riconosce agli enti locali in dissesto finanziario, la possibilità di procedere comunque alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del PNRR, nonché l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.
In materia di mobilità volontaria il provvedimento:

  • limita i casi in cui tale forma di mobilità è subordinata all’assenso dell’amministrazione di appartenenza, disponendo che l’assenso rimane necessario qualora;
     – si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente;
  • – si tratti di personale assunto da meno di tre anni;
  • – la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Tale percentuale è stabilita al 5 per cento per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250 e al 10 per cento per quelli con un numero di dipendenti compreso tra 251 e 500 dipendenti.
  • esclude dall’applicazione di tale istituto il personale degli enti locali con un numero di lavoratori a tempo indeterminato inferiore a 100;
  • per gli enti locali, conferma che l’applicazione dell’istituto in oggetto è esclusa per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente;
  • stabilisce che anche per le procedure di mobilità volontaria del personale la presentazione della domanda di partecipazione debba avvenire per via telematica.

Per quanto concerne i limiti di spesa per il trattamento economico accessorio dei pubblici dipendenti, si prevede che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, limite attualmente costituito dal corrispondente importo determinato per il 2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, aggregato spese di personale ai fini del rispetto del vincolo di cui al comma 557-quater della legge 296/2006

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 208/2021, fornisce l’esatta perimetrazione degli impegni di spesa da considerare ai fini della verifica del rispetto del limite di cui all’art. 1, comma 557- quater della L. 296/2006 e ss.mm.ii. In particolare, l’Ente istante chiede di sapere se taluni impegni reimputati all’esercizio considerato (segnatamente retribuzioni di risultato, emolumenti da impegnare a seguito del riconoscimento di debiti fuori bilancio, le risorse di parte stabile del FCDI, gli oneri da rinnovo contrattuale) vadano inclusi o meno nel predetto calcolo. La Sezione ricorda come la nuova disciplina delle capacità assunzionali, di cui all’art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34, e smi, non abbia comportato l’abrogazione tacita delle norme di contenimento della spesa di personale, aggiungendosi al preesistente “vincolo di spesa” di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 e smi. I due parametri oggi vigenti presentano anche un ambito applicativo differente, posto che il “vincolo della sostenibilità”, afferente alla “capacità assunzionale”, è da riferire ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre l’obbligo di contenimento espresso dal richiamato art. 1, comma 557 quater, è rivolto all’intero aggregato “spesa di personale” con le sole eccezioni previste dalla Legge. I giudici, nell’affrontare nel merito le questioni sollevate, tutte essenzialmente riconducibili ai rapporti tra il vincolo di spesa di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. n. 296/2006 (aggiunto dall’art. 3, co. 5 bis, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014) che opera un rinvio “statico” alla spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, e il “nuovo” principio di competenza finanziario potenziato con la regola dell’esigibilità, in vigore dal 2015, hanno ribadito che ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica di contenimento della spesa di personale (art. 1 comma 557quater L. Fin per il 2007), si debba fare riferimento a tutti gli impegni riguardanti l’esercizio di riferimento e destinati ad essere liquidati nel medesimo anno. In ragione di ciò, anche gli impegni registrati negli esercizi precedenti, e reimputati in quello in corso, devono essere ricompresi nel calcolo. In coerenza con il principio di esigibilità e con la struttura triennale del bilancio di previsione, occorre ricomprendere tutti gli impegni che vengono a scadenza nell’esercizio considerato, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano già stati registrati nel precedente/i esercizio/i. Allo stesso tempo, e per analoghe ragioni, non può essere ricompreso nel calcolo il fondo pluriennale vincolato stanziato “in parte spesa”, nonché alimentato da quelle risorse destinate a dare copertura, nel successivo esercizio, alle spese per la premialità e trattamento accessorio non esigibili nell’anno di riferimento. La Sezione evidenzia che la reimputazione degli impegni contabili e ancor più quelli di parte corrente, è un procedimento gravato da particolari cautele, non potendo comportare un sistematico ed automatico “rinvio” dell’esigibilità di esercizio in esercizio, garantito dal continuo “travaso di risorse”, di anno in anno, attraverso il FPV. Una simile condotta, oltre ad integrare una grave violazione delle regole contabili, potrebbe avere effetti finanche elusivi del vincolo di spesa di personale, conseguendone il rispetto solo in apparenza, mediante l’uso “abusivo” della reimputazione.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Segretari, la quota dei diritti di rogito si calcola sullo stipendio effettivamente percepito

La Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione n 33/2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune, volta a conoscere se la locuzione stipendio in godimento prevista dal comma 2-bis dell’art. 10 del Dl. n. 90/2014 implichi o meno che il calcolo del quinto vada rapportato allo stipendio annuo tabellare teorico senza raffrontarlo all’effettivo periodo di servizio svolto, ha evidenziato che la locuzione “stipendio in godimento” contenuta nella disposizione dell’art. 10, comma 2bis, del DL n. 90/2014 vada intesa nel senso che il calcolo del quinto dello stipendio vada commisurato al periodo di effettivo servizio svolto. L’incertezza del Sindaco istante si fonda su posizioni interpretative divergenti tra la giurisprudenza contabile da un lato, supportata peraltro dal Consiglio di Stato che, ritiene che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese; dall’altro, invece, difformi sono gli orientamenti della giurisprudenza civile e amministrativa più risalente e ondivaga.
Secondo la Sezione, dopo aver ricostruito il quadro di riferimento in cui si collocano le disposizioni in materia di diritti di rogito e allineandosi alle conclusioni cui è pervenuta la magistratura contabile a partire dalla Sezione delle Autonomie n. 15/2008 e dal Consiglio di Stato n. 5183/2015, ribadisce che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. La locuzione “stipendio in godimento”, quale elemento per la determinazione della quota dei diritti di rogito che comuni o province devono corrispondere al segretario comunale o provinciale deve intendersi, anche secondo il principio di buon andamento stabilito nell’art. 97 cost., nell’ammontare effettivamente dovuto al dipendente per l’anno solare e non come stipendio tabellare annuo e non può essere inteso come retribuzione spettante in astratto, atteso che esso è goduto in quanto è maturato a seguito ed in virtù della prestazione di servizio effettivamente svolta. Diversamente, se la quota in parola venisse correlata ad un importo annuale astratto emergerebbe il rischio di corrispondere una remunerazione discordante con lo stato di fatto, nonché, con i criteri di corrispettività che contraddistinguono la retribuzione da riferirsi al periodo di tempo in cui è prestata l’attività lavorativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Reclutamento, via libera del Senato

Con 168 voti favorevoli e 9 contrari, nella seduta del 29 luglio, l’aula del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2272, di conversione del decreto-legge n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia (decreto reclutamento). Il testo passa all’esame della Camera. Il provvedimento prevede una serie di misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2019/2021

Il Comitato di Settore Autonomie Locali ha predisposto l’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del comparto delle funzioni locali. Il documento recepisce gli obiettivi contenuti nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale del 10 marzo 2021 e sarà attuato nell’ambito delle risorse a tali fini disponibili nonché nel pieno rispetto della legislazione vigente. L’atto potrà essere integrato in esito alle eventuali modifiche che potranno intervenire, sulle materie oggetto del presente atto, in sede conversione in legge del decreto-legge n. 80/2021, anche alla luce delle interlocuzioni con il Parlamento del sistema delle Regioni e delle autonomie locali.
La previsione degli oneri per il rinnovo contrattuale del personale del comparto delle Funzioni Locali è pari a 774 milioni di euro a decorrere dal 2021, pari al 3,78% del monte salari del 2018, cui si aggiungono le risorse corrispondenti all’elemento perequativo di cui all’art. 1, comma 440, lettera b), della legge n. 145/2018.
In merito al sistema di classificazione del personale, nel confermare l’attuale area delle posizioni organizzative disciplinata dall’articolo 13 del CCNL del 21 maggio 2018, l’atto di indirizzo richiede di rafforzare il ruolo di specifiche posizioni e ruoli non dirigenziali dell’area delle posizioni organizzative per i quali siano richiesti più elevati livelli di autonomia e responsabilità gestionale ed amministrativa e/o più elevate competenze professionali o specialistiche.  Sulla durata degli incarichi di posizione organizzativa, viene chiesta la facoltà, per gli Enti, di stabilire, attraverso misure regolamentari, momenti di verifica degli obiettivi anche con cadenza annuale o infra-annuale, in coerenza con il sistema di valutazione, anche al fine di una eventuale revoca anticipata. Viene richiesto, altresì, un intervento al sistema che disciplina l’istituto della progressione economica, per superare le criticità già evidenziate nel corso di questi anni da parte degli stessi Enti del comparto, con l’obiettivo di semplificare la procedura, anche con la definizione di criteri di facile ed univoca applicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il procedimento disciplinare prosegue anche dopo il pensionamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18944 del 5 luglio 2021ha ribadito che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, qualora sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale, l’interesse all’esercizio dell’azione disciplinare da parte della pubblica amministrazione permane anche nell’ipotesi di sopravvenuto collocamento in quiescenza del dipendente. Ciò non solo per dare certezza agli assetti economici tra le parti ma anche per finalità che trascendono il rapporto di lavoro già cessato, poiché il datore pubblico è pur sempre tenuto a intervenire a salvaguardia di interessi collettivi di rilevanza costituzionale, nei casi in cui vi sia un rischio concreto di lesione della propria immagine. Il datore di lavoro ha l’onere di attivare o riprendere l’iniziativa disciplinare al fine di valutare autonomamente l’incidenza dei fatti già sottoposti al giudizio penale e definire il destino della sospensione cautelare, legittimando, in difetto, la pretesa del lavoratore a recuperare le differenze stipendiali fra l’assegno alimentare percepito e la retribuzione piena che sarebbe spettata in assenza della misura cautelare. Invero la questione della permanenza del potere disciplinare della Pubblica Amministrazione nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio e delle condizioni che devono ricorrere affinché detto potere possa essere egualmente esercitato non è sorta con la cosiddetta contrattualizzazione dell’impiego pubblico, poiché già il legislatore del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con dPR n. 10 gennaio 1957 n. 3, aveva previsto, agli artt. 118 e 124, fattispecie nelle quali il procedimento disciplinare doveva essere comunque concluso, o avviato nel caso di dimissioni presentate dal dipendente sospeso in via cautelare, sul presupposto che la cessazione del rapporto non facesse venire meno l’interesse dell’ente datore all’accertamento della responsabilità disciplinare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Stabilizzazione di LSU e LPU Regione Calabria, proroga al 31 luglio 2021

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposito comunicato, rende noto che per consentire il completamento delle procedure di assunzione di cui all’articolo 1, commi 207, terzo periodo della legge 147/2013,  la Legge n. 76 del 28 maggio 2021, di conversione del Decreto Legge n. 44 dell’1 aprile.2021, all’articolo 8, comma 2, ha previsto una ulteriore proroga al 31 luglio 2021 per continuare il processo di stabilizzazione dei lavoratori LSU/LPU della Regione Calabria, interessati dalla procedura di cui al Decreto interministeriale dell’8 ottobre 2014, con un ulteriore finanziamento statale pari a 5 milioni di euro.
Pertanto, gli Enti inclusi nella graduatoria, approvata con decreto direttoriale 17 dicembre 2014, che vogliano accedere al contributo statale per l’annualità 2021 dovranno presentare istanza inderogabilmente entro e non oltre l’11 settembre 2021 esclusivamente con apposito modello scaricabile su questa pagina, da compilare in ogni sua parte e da inviare unicamente tramite PEC all’indirizzo lsulpucalabria.2021@pec.lavoro.gov.it. Non verranno prese in considerazione istanze presentate oltre il termine dell’11 settembre 2021 e che non sono ammesse altre forme di presentazione dell’istanza di ammissione al contributo. Il contributo è previsto per gli stessi lavoratori assunti a tempo determinato che hanno partecipato, a partire dal 2014, senza deroga alcuna, alla procedura sopra indicata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, compensi all’avvocatura comunale interna

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n 108/2021 – in risposta ad una richiesta di parere di un Comune (articolato in una molteplicità di quesiti, di cui due ritenuti parzialmente ammissibili), in merito alla determinazione e corresponsione dei compensi all’avvocatura comunale interna dell’ente, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del DL n. 90/2014 – ha ribadito che l’assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell’anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame. La problematica risulta già affrontata in passato da diverse Sezioni regionali della Corte dei conti, da ultimo dalla Sez. regionale Veneto, con deliberazione n. 131/2021, che ha avuto modo di osservare che «Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si evidenzia l’orientamento espresso nelle citate deliberazioni della Sezione regionale di controllo Sardegna n. 118/2016/PAR e della Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR, secondo le quali, trattandosi di scelta rimessa all’esclusiva discrezionalità valutativa dell’Ente, spetta esclusivamente a quest’ultimo l’autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell’ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili». Con riferimento al corretto il procedimento contabile per l’impegno e la liquidazione dei compensi all’avvocatura comunale, la Sezione non può che richiamarsi all’applicazione dei principi contabili e della disciplina dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nonché alle norme del TUEL che regolamentano i procedimenti di spesa. Nel merito, il paragrafo 5.2 del principio contabile prevede espressamente che «Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all’Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell’incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all’ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In caso di mobilità volontaria spetta il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione

Nel caso di mobilità volontaria non è garantito il mantenimento del livello retributivo in godimento presso l’amministrazione di provenienza. La determinazione del trattamento economico spettante al dipendente in mobilità volontaria si deve riferire agli emolumenti propri del trattamento economico fondamentale ed accessorio del comparto di contrattazione dell’amministrazione di destinazione del dipendente previsti per la categoria e fascia economica di inquadramento, restando esclusa la possibilità del riconoscimento, ancorchè a titolo di assegno ad personam riassorbibile, di importi derivanti da emolumenti propri del comparto di provenienza. È quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Parere DFP n. 0027149 – P –21/4/2021), in riscontro ad una richiesta di parere in materia di determinazione del trattamento economico spettante ad un dipendente transitato presso altra Amministrazione. Poiché il caso proposto si riferisce ad una mobilità volontaria, per la disciplina in materia di trattamento economico occorre fare riferimento alle previsioni dell’art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”. Tale regime, la cui ratio va ricondotta al principio di parità di trattamento contrattuale fissato dall’articolo 45, comma 2, dello stesso richiamato decreto legislativo, è confermato in modo più puntuale dal d.P.C.m. 26 giugno 2015, il cui articolo 3, comma 1, prevede che “Nel caso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma 2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION