Riconoscimento indennità di emergenza al personale in servizio presso i servizi di protezione civile

L’ANCI ha diffuso una nota operativa in merito al riconoscimento delle indennità di emergenza al personale in servizio presso i servizi di protezione civile comunale nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020. La nota ricorda che l’Ordinanza n. 690 del 31 luglio 2020 del Presidente del Consiglio dei ministeri – Dipartimento della Protezione civile, come come prorogata dall’Ordinanza n. 707 del 13 ottobre 2020, concede la possibilità ai Comuni, presso cui è stato attivato il Centro Operativo comunale al fine di fronteggiare l’emergenza COVID-19, di riconoscere le indennità per l’emergenza in favore del personale impiegato nei servizi di protezione civile comunale e fornisce le indicazioni al soggetto attuatore di rimborsare ai Comuni i costi sostenuti in tal senso. Il Comune potrà quindi adottare gli atti necessari per il riconoscimento delle indennità ed erogarle chiedendo il totale rimborso al soggetto attuatore, individuata nella regione di competenza. La procedura di rimborso ai comuni potrà realizzarsi secondo la documentazione richiesta nelle modalità prevista da ciascuna regione, fermo restando che a livello nazionale si fa riferimento alla circolare del Dipartimento della
protezione civile del 23 maggio 2020 sulle procedure di rendicontazione e rimborso delle spese sostenute.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I chiarimenti della Funzione Pubblica in materia di congedi straordinari covid e parentali

Congedi straordinari Covid, permessi legge 104/1992, permessi per somministrazione vaccino anti Covid, congedi parentale ad ore al centro degli interventi interpretativi richiesti dalle amministrazioni, sui quali sono intervenuti i competenti Uffici del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Di seguito le risposte del Dipartimento:

I periodi di congedo parentale straordinario Covid-19 non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità
Il congedo parentale straordinario Covid-19 rappresenta un beneficio di natura eccezionale ed aggiuntivo rispetto al congedo parentale tipizzato dal decreto legislativo n. 151/2001. La disciplina normativa che regola l’istituto consente ai genitori che fruiscono del periodo di congedo parentale previsto dal decreto legislativo n. 151/2001 (articoli 32 e 33) di chiederne la conversione in congedo straordinario Covid-19, con relativo diritto alla percezione dell’indennità spettante nella misura del 50% della retribuzione.
Dall’esame del quadro regolatorio vigente, si desume che il congedo straordinario in questione – anche in ragione della sua prevista convertibilità nel congedo parentale retribuito al 30% – può ritenersi giuridicamente assimilabile a quest’ultimo e, quindi, anche per esso trova applicazione quanto previsto all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001 ovvero che detti periodi non sono utili ai fini della maturazione delle ferie e dei ratei della tredicesima mensilità. ⇒ (Vedi Parere congedo straordinario-tredicesima).

Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni
Non è prevista, in generale, alcuna norma che consenta il riconoscimento di permessi specifici per la somministrazione del vaccino anti Covid-19. La normativa emergenziale prevede solo per il personale del comparto scuola e università la giustificazione dell’assenza per la somministrazione degli stessi. I dipendenti appartenenti ad altri diversi comparti, che aderiscano al programma di vaccinazione regionale e che si assentino dal lavoro per la somministrazione, possono fruire di permessi personali o di altri istituti previsti dai CCNL di riferimento. Le assenze dovute ai postumi del vaccino si considerano giornate di malattia ordinaria e, quindi, soggette alle relative decurtazioni. ⇒ (Vedi Parere per assenza somministrazione vaccino).

Per la concessione dei permessi di cui alla legge n. 104/1992 rilevano la residenza o la dimora temporanea
Per la concessione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 occorre riferirsi alla residenza della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio.
Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, ‘amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000. ⇒ (Vedi Parere sui benefici ai sensi della legge n. 104/1992).

Spetta all’amministrazione stabilire le condizioni per il cumulo dei permessi a ore
Rientra nell’autonomia organizzativa dell’amministrazione la valutazione in ordine alla possibilità di concedere permessi al dipendente che ne faccia richiesta anche nel caso in cui il coniuge fruisca contestualmente del riposo giornaliero ex art. 39 del d.lgs. n. 151/2001.
Il conteggio delle ore spettanti per il congedo deve essere effettuato su base giornaliera, in considerazione del rinvio della contrattazione collettiva alla disposizione normativa che stabilisce la misura del congedo nel limite di dieci mesi, elevabili ad undici in caso di fruizione da parte del padre di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. ⇒ (Vedi Parere Congedi parentali ad ore).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Divieto di remunerazione incarichi al personale in quiescenza

L’articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza a soggetti collocati in quiescenza. La norma prevede, altresì, che le amministrazioni non possano conferire ai medesimi incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo sia delle stesse amministrazioni che degli enti e società da esse controllati. E’, comunque, fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di durata annuale.
Il divieto di remunerazione si riferisce anche alle cariche negli organi di governo delle amministrazioni o delle società da esse controllate che, quindi, comportano l’esercizio di effettivi poteri di governo.
È quanto ribadito dal competente ufficio del Dipartimento della Funzione pubblica, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di attribuire un compenso al soggetto che attualmente ricopre l’incarico si amministratore unico della società di servizi territoriali del Comune percettore di una prestazione pensionistica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conto annuale personale 2020 posticipato al 10 settembre 2021

In considerazione delle segnalazioni pervenute da numerosi enti, relative alle difficoltà organizzative connesse al graduale superamento dell’emergenza sanitaria che rende difficoltoso il reperimento delle informazioni dalle diverse strutture interne, il termine per la presentazione dei dati del conto annuale 2020 è posticipato al 10 settembre 2021. E’ quanto deciso dal Mef che ha accolto una precisa richiesta dell’Anci

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conto annuale 2020, i chiarimenti del MEF

Come noto, con la Circolare n. 18 del 28 giugno 2021, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito le istruzioni per la compilazione e l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2020 (Conto annuale 2020). Al fine di supportare gli enti nella compilazione del conto annuale, la RGS ha diffuso le FAQ in cui si dà evidenza, tra l’altro, della rilevazione del personale che ha fruito nel corso del 2020 dell’istituto del lavoro agile semplificato a causa dell’emergenza pandemica.
In particolare, viene chiarito che nella Tabella 2 – colonna “Telelavoro/Smart working” – vanno registrati i dipendenti che, presenti nella Tabella 1 al 31.12.2020, abbiano fruito dell’istituto del lavoro agile semplificato a causa dell’emergenza pandemica per un periodo lungo, sistematico o periodico. Non andranno quindi rilevate le unità che sporadicamente, nel corso dell’anno, hanno svolto attività lavorativa secondo tale modalità. In merito alla rilevazione dei “Passaggi di qualifica/posizione economica/profilo del personale a tempo indeterminato e dirigente”, di cui alla tabella 4, viene chiarito che nella suddetta tabella non adranno più rilevati i passaggi verticali tra le aree / categorie contrattuali effettuati dalle amministrazioni tramite concorso pubblico (art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001). I dipendenti interni, vincitori di concorso pubblico presso la stessa amministrazione che ha emanato il bando, vanno registrati come cessati nella tabella 5 nella causale «Vincitori altro concorso pubblico» e come assunti nella tabella 6 nella causale “Nomina da concorso”.
Tale modalità di rilevazione va effettuata anche per le cessazioni dei dipendenti interni che siano risultati vincitori di concorso pubblico presso altra pubblica amministrazione. L’amministrazione ricevente registra il nuovo assunto nella causale “Nomina da concorso”.
Le PEO vanno rilevate nella tabella 4 nell’anno in cui è stato adottato il provvedimento di inquadramento nella nuova posizione economica, indipendentemente dalla decorrenza giuridica ed economica e dall’effettiva corresponsione del trattamento economico. Andranno, quindi, rilevate nel conto annuale le progressioni relative all’anno 2019 approvate definitivamente nell’anno 2020. I passaggi verticali attuati ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del d.l. n. 162/2019, vanno rilevati nella tabella 4 del modello del Conto annuale, mentre il numero di giorni di permesso legge 104/1992, compresi quelli ulteriormente fruiti a tale titolo dai dipendenti, vanno ordinariamente rilevati nella specifica causale presente nella tabella 11 “Legge 104/92”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente assunzioni con la quota del FSC finalizzato al potenziamento dei servizi sociali

La Corte dei conti, Sez. Marche, con Deliberazione n 113/2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune – in merito all’interpretazione dell’art. 33 del DL n. 34/2019 in rapporto con l’art. 1, comma 792, della legge n. 178/2020, in particolare se le assunzioni di personale con qualifica di assistente sociale, finanziate con le risorse incrementali del Fondo di solidarietà comunale di cui al citato art. 1, comma 792, della legge di bilancio 2021, possano essere effettuate in deroga alla normativa vigente in materia di personale che impone vincoli assunzionali e limiti e/o tetti di spesa, proprio in quanto “etero-finanziate” – ha evidenziato che le risorse ex commi 791 e 792 non risultano espressamente utilizzabili – diversamente da quelle afferenti al “Fondo Povertà” – per le assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale. Le assunzioni di detto personale, in quanto direttamente correlate a un fondamentale compito dell’Ente locale, dovrebbero attuarsi attraverso l’utilizzo di risorse proprie dei comuni e che, anche nella prospettiva del sostegno statale allo sviluppo dei servizi sociali, le risorse aggiuntive a valere sul Fondo di solidarietà comunale dovranno in ogni caso, a pena del recupero delle somme, ricollegarsi al conseguimento di obiettivi da valutarsi con riferimento al soddisfacimento della domanda dell’utenza, in termini di prestazioni rese su ambiti diversificati d’intervento, solo in quota parte riferibili all’attività dello specifico personale. La competenza fondamentalmente gravante sui comuni e la contribuzione in via indistinta per obiettivi di risorse non rivestenti natura strutturale, in quanto revocabili, sono profili che, in un’ottica interpretativa di sistemica valenza, deporrebbero per la non destinabilità delle risorse ex commi 791 e 792, in argomento, alle assunzioni a tempo indeterminato di che trattasi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 249/2021, ha ribadito che i compensi da corrispondere al personale dipendente a titolo di incentivi tecnici, di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, non costituiscono spesa del personale, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la normativa di cui all’ art. 33, comma 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Di recente la Sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 73/2021/PAR, si è pronunciata in merito ad un quesito analogo ed ha evidenziato che l’inserimento del comma 5-bis ad opera dell’art. 1, comma 526 della legge n. 205 del 2017 è l’elemento importante che è stato oggetto di approfondimento della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 6/2018/QMIG) che, proprio per la prescrizione specifica, ha sottolineato come il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aran, accordo regolamentazione delle modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio

Si è tenuto l’incontro tra ARAN, Fondo Perseo-Sirio e rappresentanti dei comitati di settore di Regioni e autonomie locali sull’Ipotesi di accordo, sottoscritta l’8 aprile 2021, che regola le modalità di adesione a Perseo-Sirio, anche mediante silenzio-assenso. L’Ipotesi di accordo in questione non è ancora applicabile poiché deve ancora concludere l’iter dei controlli. L’incontro è servito a condividere alcune prime informazioni sull’applicazione dell’accordo e ad insediare un gruppo di lavoro congiunto che dovrà accompagnare la futura ed imminente fase della sua attuazione, con un’azione di supporto alle amministrazioni coinvolte. A tal fine, analizzando le varie fasi ed i principali passaggi previsti dalla Ipotesi di accordo, il gruppo di lavoro condividerà materiali informativi ed operativi, documentazione e modulistica da mettere a disposizione delle Amministrazioni e dei dipendenti interessati.

Ipotesi accordo modalità di adesione
Presentazione Accordo silenzio-assenso Perseo-Sirio

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, anno 2020

Con circolare n. 15969 del 7/7/2021, il Ministero dell’Intero informa sull’avvio, ai sensi dell’articolo 95 del TUEL, del Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali al 31.12.2020. La rilevazione, come noto, è unificata con il Conto annuale, curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le informazioni relative al Censimento del personale debbono essere comunicate dagli enti locali utilizzando le Tabelle del Conto annuale elencate nell’Allegato 1. I dati verranno acquisiti attraverso il sistema SICO del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne curerà la trasmissione al Ministero dell’Interno. Ulteriori informazioni (tabelle n. 18, 19 e 20) sono contenute anche nell’allegato alla circolare n. 10 del 7.4.2021, emanata dal MEF sulla Relazione allegata al Conto annuale 2020. Il termine per la trasmissione dei dati richiesti è fissato al 31 luglio 2021. In merito all’obbligatorietà ed alle eventuali sanzioni conseguenti alla mancata trasmissione dei dati richiesti, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 11 del d. lgs. n. 322/1989, come modificati dall’art. 3, c. 74 della legge n. 24/2007.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, presupposti minimi per il riconoscimento dell’indennità per specifiche progettualità

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 94/2021 – nel dare riscontro ad una richiesta di parere in merito “possibilità di riconoscere quale salario accessorio al personale dipendente non dirigente dell’Unione, in aggiunta alle voci indennitarie comprovabili ed entro i limiti previsti dal bilancio di previsione 2020/22, gli stanziamenti generalmente destinati a specifiche progettualità, allorché non siano stati tempestivamente adottati i presupposti documenti programmatori” – ribadisce che nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione, il Peg e il Piano Performance non siano stati approvati dall’ente nell’esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengano a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare “specifiche progettualità” (rectius, i risultati gestionali conseguiti in relazione al grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati). La Sezione rammenta che la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che il procedimento relativo alla corretta gestione del fondo risorse decentrate comprende tre fasi obbligatorie e consecutive che, solo se adempiute correttamente nell’esercizio di riferimento, consentono di impegnare e liquidare le risorse del fondo stesso:
• stanziamento nel bilancio di esercizio delle risorse per il trattamento accessorio per il personale; • costituzione, entro la prima parte dell’esercizio di riferimento, del fondo tramite il quale tali risorse, stabili e variabili, sono vincolate al trattamento accessorio e sono altresì quantificate nonché certificate dall’organo di revisione dell’ente;
• sottoscrizione, entro il medesimo periodo, del contratto decentrato annuale che rappresenta il titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione dell’ente che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, è registrata all’atto della sottoscrizione del contratto e imputata contabilmente, nel fondo pluriennale vincolato, agli esercizi in cui la medesima obbligazione viene a scadenza o diviene esigibile.
Solo all’esito di tale procedimento, che deve concludersi non solo entro l’anno ma, auspicabilmente, nella prima parte dell’esercizio di riferimento, risulta erogabile il trattamento accessorio al personale dipendente. Le risorse destinate a specifiche progettualità sono risorse variabili assegnate in ragione dei risultati raggiunti nell’ambito del ciclo della performance.
Se la mancata realizzazione delle specifiche progettualità alle quali le risorse decentrate sono correlate impedisce l’erogazione di queste ultime, l’impossibilità di “riportare” sull’esercizio successivo risorse variabili sussiste a fortiori nel caso di mancata approvazione da parte dell’ente dei documenti di programmazione e di conseguente mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION