Potenziamento servizi sociali, determinate le somme prenotate per l’attribuzione dei contributi

Come noto, la Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all’articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti. In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
Il contributo è così determinato:
– 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
– 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Ai fini della concessione del contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, dovrà inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito ed eventualmente direttamente dall’ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell’impiego dei suddetti assistenti sociali di cui alla lettera a) per aree di attività.
Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15.
Con Decreto Ministeriale n. 144 del 25 giugno 2021, in attesa di pubblicazione in G.U. sono state, invece, determinate le somme prenotate per l’anno 2021, per un totale di € 66.905.066, necessarie all’attribuzione dei contributi per gli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli ambiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Reclutamento, come cambia il lavoro pubblico. Le slide del Ministro della PA

Il ministro per la Pubblica amministrazione ha svolto un’audizione in Commissioni congiunte 1° Affari Costituzionali e 2° Giustizia del Senato della Repubblica sul disegno di legge di conversione in legge del dl 9 giugno 2021, n. 80, c.d. Decreto Reclutamento. Il provvedimento reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni.
Tali misure sono contenute nel primo dei due titoli che compongono il DL (il secondo contiene norme ad hoc per l’efficienza della giustizia ordinaria e amministrativa) e riguardano l’introduzione delle modalità speciali per il reclutamento per il PNRR e l’accrescimento della capacità funzionale della PA. Il decreto rafforza la capacità amministrativa e punta alle assunzioni per la realizzazione del Pnrr. Sono definite regole di velocizzazione per gestire la montagna di progetti. Alla fine del contratto a tempo determinato 3+2, questo verrà considerato titolo valido per una sorta di stabilizzazione del 40% per poter fruire nella Pa di queste competenze”. Il decreto reclutamento, in applicazione del Patto Governo-sindacati per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, supera i tetti sul salario accessorio rinviando alla contrattazione collettiva i criteri e le modalità attuative. Sarà, inoltre, definita dai contratti collettivi nazionali una nuova area funzionariale per favorire l’ingresso e la progressione di carriera del personale di elevata qualificazione.
L’art. 6 del DL prevede il Piano Integrato di attività e organizzazione, il documento di programmazione unico che le amministrazioni pubbliche saranno tenute a presentare. Il Piano accorperà, tra gli altri, i piani della performance, del lavoro agile, della parità di genere, dell’anticorruzione. Restano esclusi dall’unificazione soltanto i documenti di carattere finanziario. Il “Piano” unico punta a realizzare un nuovo modello di pianificazione organizzativa nelle PA, attraverso una visione integrata dei processi delle amministrazioni. Obiettivo è eliminare oneri inutili e duplicazioni, predisponendo un documento intelligibile e unico che chiarirà l’orizzonte verso cui tende ogni amministrazione. Una sorta di “mappatura” del cambiamento.
Da settembre 2021 vedrà la luce il portale del reclutamento. La piattaforma non viene istituita con il Dl Reclutamento, ma faceva già parte delle misure previste dalla Legge 19 giugno 2019, n. 56, sempre in funzione della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego. Il Dipartimento della Funzione pubblica siglerà un Protocollo d’intesa con la rete delle professioni tecniche per creare banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi. Allo stesso modo, attiverà una partnership con LinkedIn, la più grande piattaforma di attrazione delle professionalità presente sul mercato, per amplificare le occasioni di lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti che lavorano in Italia e nel mondo.

Le slide DL 80/2021 – Audizione al Senato

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Niente incentivi tecnici senza l’espletamento di una gara pubblica

L’affidamento diretto di un servizio, mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti ex art. 50 Tuel, a un operatore economico già parte di un precedente (e ormai privo di effetti) contratto, stipulato a seguito di gara pubblica per l’affidamento del medesimo servizio, osta al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, difettando il presupposto ex lege del previo svolgimento di una gara pubblica. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 103/2021. La Sezione, nel riscontrare l’evoluzione della disciplina in materia e le condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini dell’incentivabilità di ogni singola funzione tecnica, rammenta, in linea con gli orientamenti interpretativi delle Sezioni regionali della Corte dei conti, che il riferimento all’«importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara» (art. 113, comma 2), quale parametro rispetto al quale modulare le risorse finanziarie destinate agli incentivi in menzione, rende infatti manifesta la necessità del previo espletamento di una procedura comparativa, sia pure semplificata (procedura comparativa di cui all’art. 36, comma, 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura. Ne consegue che sono escluse ai fini di accantonamento del fondo in questione importi di lavori ed altri investimenti attuati con procedure di somma urgenza o ad affidamento diretto. Tale esclusione appare proprio funzionale alla finalità della norma, che mira a spingere verso l’utilizzo sempre più esteso di procedure competitive, ordinarie e programmate. Le procedure eccezionali e non competitive non sono escluse, ma sottratte all’incentivazione. Nell’ipotesi di affidamento diretto di un servizio mediante ordinanze sindacali contingibili e urgenti (come nel caso di specie), queste ultime si pongono per il soggetto privato affidatario come fatto generatore di obblighi ai sensi della clausola residuale ex art. 1173 c.c. (che annovera tra le fonti delle obbligazioni – oltre al contratto e al fatto illecito – «ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico»), alternativo alla sequenza della gara pubblica disegnata dal d.lgs. n. 50/2016 (art. 32). In siffatta ipotesi, non appaiono dirimenti, ai fini della possibilità di riconoscere l’incentivo di che trattasi, l’identità del soggetto affidatario diretto rispetto a quello risultato aggiudicatario del precedente appalto e il connesso rinvio delle ordinanze ai patti e condizioni del contratto stipulato all’esito dell’aggiudicazione della precedente gara. Ciò per l’ovvia considerazione che il segmento pubblicistico della gara e il complesso di atti che lo articolano (dalla determinazione a contrarre fino all’aggiudicazione) non può essere surrogato dal contratto che apre la fase privatistica conseguente all’aggiudicazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Permessi per diritto allo studio enti di piccole dimensioni

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFC48, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dei lavoratori che possono beneficiare dei permessi per il diritto allo studio e come la regola prevista dall’art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 si applica agli enti di piccole dimensioni.
In via preliminare, l’Agenzia rappresenta che il CCNL Comparto Funzioni Centrali detta una puntuale disciplina in ordine ai limiti entro i quali i permessi per il diritto allo studio in favore dei dipendenti possano essere riconosciuti. In particolare, il beneficio consiste nel diritto a fruire di un massimo di 150 ore annue individuali di permesso retribuito e può essere riconosciuto ad un numero di lavoratori pari al 3% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, arrotondato all’unità superiore.
Ciò detto, l’“arrotondamento all’unità superiore” non deve essere riferito al valore percentuale (dal 3% al 4%, ad esempio) ma all’unità del personale che potrebbe usufruire di detti permessi (da 10,6 a 11 lavoratori).
Nel caso di enti di piccole dimensioni, quindi, se in applicazione di detto principio il risultato aritmetico dovesse portare ad un valore decimale di poco superiore allo 0 (ad esempio 0,2) il beneficio in parola potrà essere riconosciuto ad un solo lavoratore.
Riassumendo, l’applicazione della regola in questione deve limitare il beneficio alla quota predefinita del 3% del personale in servizio ma, allo stesso tempo, non può comprimere oltremodo il diritto allo studio, soprattutto in ambiti in cui il numero dei dipendenti è particolarmente contenuto. Per tale motivo le parti hanno introdotto l’arrotondamento all’unità superiore, così da assicurare che almeno uno dei dipendenti dell’Amministrazione possa fruire dei permessi in esame.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conto annuale 2020, termine invio dati 31 luglio 2021

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare n. 18 del 28 giugno 2021, contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2020 (Conto annuale 2020). I dati vanno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO. I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it.
I dati vanno inviati mediante immissione diretta in SICO, con la modalità web o attraverso l’invio dell’apposito kit excel. Nel caso in cui le informazioni siano accentrate per più Enti in un unico sistema informativo, le stesse possono essere trasmesse con FTP (File Transfer Protocol) nel rispetto del protocollo di colloquio definito dall’assistenza tecnica del sistema informativo SICO.
La rilevazione per l’anno 2020 registra, oltre all’adeguamento alle novità intervenute nella normativa e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, alcuni affinamenti specifici:
– ove presenti sono rilevate le voci di finanziamento ed utilizzo di retribuzione accessoria legate all’emergenza da COVID-19, in particolare con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;
– diviene obbligatoria la dichiarazione del valore del limite di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017;
– è attiva una procedura di controllo delle poste non soggette alla verifica del limite 2016 di cui all’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017;
– è altresì attiva, a valle di tale verifica, una procedura di controllo del rispetto del medesimo limite 2016;
– le tabelle 15 e le schede SICI sono completate con tutte le informazioni necessarie a tali verifiche;
– risulta attiva, nell’ambito delle schede SICI interessate, la rilevazione della misura di adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, per le amministrazioni soggette all’articolo 33, commi 1 e 2 del d.l. n. 34/2019 (regioni a statuto ordinario e comuni) e all’articolo 11, comma 1 del d.l. n. 35/2019 (aziende del Comparto Sanità);
– per consentire l’attivazione dei controlli sopra descritti non vengono più effettuati i controlli svolti in precedenza con l’incongruenza 15 (che segnalava l’esatta coincidenza delle risorse stanziate con quelle erogate in sede di tabella 15) e con la squadratura 10 (che segnalava, in sede
di scheda SICI, la necessità di rispondere alla domanda circa il ritardo di certificazione dei fondi, misurato dal numero di anni intercorsi dall’ultima annualità certificata rispetto a quella corrente)
Il Presidente del Collegio dei revisori (o organo di controllo interno equivalente) è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall’Istituzione, a sottoscrivere il Conto annuale apponendo la firma nell’apposito spazio all’interno della stampa
dell’intero modello “certificato”. La verifica da parte dell’organo di controllo è successiva all’inserimento dei dati in SICO. Considerata la rilevanza del Conto annuale ai fini dell’espletamento delle funzioni di monitoraggio e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, detti organi interverranno tempestivamente presso gli Enti sottoposti al loro controllo per garantire l’invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi. Per il tramite dell’amministrazione, l’Organo di controllo può far inserire le proprie valutazioni ed osservazioni in merito ai dati esaminati nell’apposito spazio della sezione “Commenti organi di controllo”. Eventuali rettifiche delle informazioni che si rendano necessarie in una fase successiva, dovranno essere sottoposte nuovamente al Collegio. Nel caso in cui il Collegio si sia insediato successivamente alla compilazione del conto annuale, il Presidente in carica è tenuto comunque alla sua sottoscrizione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARAN, possibile fruire dei permessi sindacali quando il dipendente è in smart working

L’ARAN, con l’orientamento applicativo CQRS162b fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di fruizione dei permessi per l’espletamento del mandato e dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari ad ore quando il dipendente/dirigente sindacale è in smart working.
L’Agenzia ricorda che la regola generale prevede che sia i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari che i permessi per l’espletamento del mandato possano essere fruite sia ad ore che a giornate (art. 10, comma 1 per i permessi per l’espletamento del mandato e art. 13, comma 1 per i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari del CCNQ 4/12/2017 come modificato dal CCNQ 19/11/2019). La funzione di qualsiasi tipologia di permesso è quella di consentire al lavoratore di interrompere la propria attività durante l’orario di lavoro.
Pertanto, con riguardo alla possibilità di fruizione di permessi sindacali retribuiti ad ore per il personale che rende la propria prestazione lavorativa in smart working, l’Agenzia è dell’avviso che le due fattispecie non siano a priori incompatibili.
Ad esempio, in base alle indicazioni della Direttiva 01/06/2017, n° 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, nel lavoro svolto in modalità agile è possibile individuare fasce di reperibilità – volte ad assicurare il coordinamento tra la prestazione di lavoro in modalità agile e l’organizzazione complessiva del datore di lavoro – nelle quali il lavoratore deve rendersi contattabile e disponibile per l’amministrazione. In tale ipotesi, anche nella modalità lavorativa agile potrebbe risultare necessaria la fruizione su base oraria dei permessi retribuiti previsti dal vigente CCNQ in tema di prerogative sindacali. Infatti, essi nella fattispecie in esame, si concretizzerebbero nella possibilità per il dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di poter svolgere attività sindacale in orario coincidente con le predette fasce di reperibilità di cui alla citata Direttiva, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali in tema di requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione dei permessi in parola.

Anci, escludere Comuni e Città metropolitane da norma che elimina nulla osta per mobilità

La norma del decreto sul reclutamento del personale per il PNRR che abroga l’obbligo del nulla-osta per la mobilità nelle amministrazioni pubbliche, rischia di determinare la definitiva paralisi nei Comuni, che sono tradizionalmente quelli più aggravati dalla stessa mobilità. L’Anci chiede l’inserimento del comparto nelle deroghe già previste; in assenza, i Comuni non riusciranno a garantire i servizi essenziali. Il rischio è un costante depauperamento delle competenze professionali in tutti gli enti, dai più piccoli ai più grandi.
Il trattamento retributivo medio negli enti locali è infatti inferiore rispetto al resto della PA e l’assenza di regole determinerà una grande richiesta di mobilità, con criteri di diniego imprecisi che determineranno un sicuro contenzioso. Troppo spesso si innescano flussi di mobilità in uscita che lasciano sguarniti gli uffici comunali delle migliori professionalità.
Pertanto, la norma è troppo critica per tutti i Comuni, e può avere effetti gravi sull’organizzazione degli uffici, nonché un impatto rilevante sulla spesa pubblica che il Governo dovrebbe valutare. L’Anci chiede pertanto al Parlamento di disapplicarla, come già previsto per i comparti della Sanità e della Scuola.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ForumPA 2021, una sintesi della ricerca sul lavoro pubblico

Personale in calo nella Pubblica amministrazione ad eccezione del comparto sanitario. Meno lavoratori pubblici rispetto agli altri Paesi europei e una Pa “anziana”, con un’età media di 50 anni. Sono alcuni dati emersi dalla ricerca sul lavoro pubblico presentata a FORUM PA 2021. La Pubblica Amministrazione italiana al 1° gennaio 2021 conta 3,2 milioni di dipendenti, 31 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,97%), il minimo storico degli ultimi 20 anni. Dopo il timido segnale di crescita del personale del 2019, nel 2020 il blocco dei concorsi per l’emergenza sanitaria e l’accelerazione dei pensionamenti non ha permesso al turnover di ritrovare un equilibrio. La PA italiana si conferma vecchia (in media 50 anni di età), scarsamente aggiornata (mediamente 1,2 giorni di formazione per dipendente l’anno), in difficoltà ad offrire servizi adeguati a imprese e cittadini (il 76% degli italiani li considera inadeguati, mentre gli europei insoddisfatti sono il 51%), eppure chiamata ad essere il motore della ripresa. Sono 3,03 milioni i pensionati da lavoro pubblico, in un rapporto di 94 pensioni erogate ogni 100 contribuenti attivi. E l’esodo è destinato ad aumentare. Nel prossimo triennio almeno 300 mila persone usciranno dal pubblico impiego (ma probabilmente saranno molte di più, se si considera che oltre 500 mila dipendenti hanno già oltre 62 anni e 183 mila hanno raggiunto oltre 38 anni di anzianità di servizio). Secondo la fotografia del Dipartimento Funzione Pubblica, nel 2021 sono previsti 119 mila nuovi ingressi a tempo indeterminato nella PA: 9.875 posizioni tra regioni, servizio sanitario, comuni, università, enti pubblici non economici, enti di ricerca e avvocatura dello stato, a cui si aggiungono circa 91 mila posti della scuola e 18.014 posti di concorsi banditi, conclusi o da concludere.

Corresponsione ANF, Nuovi livelli reddituali e maggiorazioni per figli a partire dal 1° luglio 2021

L’INPS con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021 ha pubblicato le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all’articolo 5, è stato riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. e note di cui alle tabelle dalla n. 11 alla n. 19, riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021. Gli stessi livelli di reddito e le previste maggiorazioni avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Gli importi saranno calcolati dall’Istituto comprendendo le relative maggiorazioni e resi disponibili sia al datore di lavoro che al cittadino attraverso le consuete modalità procedurali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARAN, per i dirigenti non sussiste l’obbligo di di assolvere alle 38 ore di lavoro settimanale

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL31, in merito all’obbligo dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di assolvere alle 38 ore di lavoro settimanale, ha evidenziato che l’art. 13, del vigente CCNL dell’Area delle Funzioni Locali triennio 2016/2018, prevede espressamente che “Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed il segretario, assicurano la propria presenza giornaliera in servizio ed adeguano la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane”.
Tale regola è espressione di un canone generale che informa l’intera disciplina del nuovo CCNL in materia di durata e di sospensione della prestazione lavorativa dei dirigenti destinatari dello stesso, canone in base al quale i Dirigente amministrativi, tecnici e professionali, pur essendo autonomi nella gestione del loro tempo di lavoro, devono coordinare tale autonomia con le esigenze dell’organizzazione in cui sono inseriti ed alla quale consegue anche il dovere di assicurare una congrua durata della loro prestazione lavorativa.
In tale prospettiva, la disciplina contrattuale non prevede alcuna quantificazione complessiva dell’orario settimanale di lavoro dei Dirigente in questione e nemmeno la definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION