Finanziamento retribuzione di risultato dei dirigenti

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL27, si esprime sulla possibilità di utilizzo dei risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato, per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell’anno di riferimento, per il finanziamento nell’anno successivo della retribuzione di risultato. L’Agenzia evidenzia che con la formulazione della disciplina di cui all’art. 57, comma 3 del CCNL del 17 dicembre 2020, può considerarsi confermato l’orientamento applicativo già precedentemente espresso secondo cui le risorse aggiuntive (risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato, non utilizzate nel corso dell’anno di riferimento trasportate nell’anno successivo) hanno sempre e comunque natura di “una tantum”, nel senso che esse non possono essere considerate come un incremento permanente dell’ammontare delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.
Nella nuova formulazione della norma è espressamente chiarito che il “riporto” all’anno successivo è ammesso solo nel caso in cui l’integrale destinazione delle risorse non sia stata oggettivamente possibile, situazione che non si verifica nella fattispecie prospettata, in cui le risorse sono state integralmente destinate, ma non integralmente utilizzate.
Nel caso in cui  gli obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e, per tale ragione, non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornare nella disponibilità dell’ente.
Resta comunque ferma la possibilità, per la contrattazione integrativa degli enti, di stabilire criteri di erogazione che prevedano la distribuzione, nello stesso anno cui la valutazione si riferisce, delle somme corrispondenti agli importi della retribuzione di risultato non erogate ai dirigenti, a seguito di una valutazione della performance degli stessi, non positiva o non pienamente positiva, come ulteriore incremento della retribuzione di risultato a favore di altri dirigenti che hanno ricevuto invece una valutazione di eccellenza, come predeterminata sulla base dei criteri a tal fine adottati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Fondo Perseo-Sirio, ipotesi di accordo che regola le modalità di adesione al Fondo

L’Aran rende noto che che si è tenuto il 17 giugno 2021 un incontro tra ARAN, Fondo Perseo-Sirio e le Amministrazioni centrali rappresentate all’interno dell’Assemblea dei delegati del Fondo sull’Ipotesi di accordo, sottoscritta l’8 aprile 2021, che regola le modalità di adesione a Perseo-Sirio, anche mediante silenzio-assenso. L’Ipotesi di accordo in questione non è ancora applicabile poiché deve ancora concludere l’iter dei controlli. L’incontro è servito a condividere alcune prime informazioni sull’applicazione dell’accordo e ad insediare un gruppo di lavoro congiunto che dovrà accompagnare la futura ed imminente fase della sua attuazione, con un’azione di supporto alle amministrazioni coinvolte. Al gruppo di lavoro partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, con ampio interesse nel fornire contributi e riscontri. Un altro gruppo di lavoro sarà insediato a breve per impostare analoghe azioni di accompagnamento rivolte al sistema regionale e delle autonomie. A tal fine, analizzando le varie fasi ed i principali passaggi che le Amministrazioni si troveranno ad affrontare, il gruppo di lavoro condividerà circolari informative ed operative, documentazione e moduli da mettere a disposizione delle Amministrazioni e dei dipendenti interessati. In una visione d’insieme sono stati coinvolti anche “ulteriori attori” quali NoiPA e INPS in attività di adeguamento delle procedure dei flussi informativi e contributivi.

Ipotesi accordo modalità di adesione_8-4-2021
Presentazione Accordo silenzio-assenso Perseo-Sirio

Fondo Dirigenti, il calcolo dell’incremento della retribuzione di posizione e di risultato

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL33 fornisce chiarimenti in merito al calcolo dell’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in base alla disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali. La disciplina dell’art. 56, comma 1, del CCNL 17 dicembre 2020 prevede espressamente che “a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l’Area II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53%da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione”. Le predette risorse, pertanto, così come calcolate nella misura dello 1,53 % del monte salari relativo alla dirigenza per l’anno 2015,incrementano il Fondo dal 1° gennaio 2018.
Si chiarisce quanto sopra con un esempio:
– monte salari annuo 2015 = 500.000 Euro;
– 1,53% sul monte salari annuo 2015 = 7.650 Euro;
– dall’annualità 2018 (e, quindi, anche per l’anno 2019, 2020 ecc.) il Fondo ha 7.650 Euro in più.
L’Agenzia chiarisce che la diposizione in esame non può in alcun modo essere interpretata come un incremento progressivo delle risorse di cui si tratta: quindi, l’incremento resta costante nel tempo (nell’esempio, sempre 7.650 Euro dal 2018 e per tutti gli anni successivi).
Inoltre, una parte dell’incremento è destinato ad incrementare la retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018 (art. 54, comma 4).
Ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizioni è destinato a retribuzione di risultato.
Relativamente alle annualità già trascorse (2018, 2019 e 2020), le suddette somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa.
Ciò si traduce, evidentemente, nella corresponsione di arretrati a titolo di retribuzione di risultato, i quali saranno conteggiati applicando, puntualmente e senza alcuna variazione, i criteri di erogazione della retribuzione di risultato già previsti ed applicati per ciascuno di tali anni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Niente produttività in caso di mancata costituzione del fondo risorse decentrate

Il Commissario straordinario dell’Unione rivolge una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131 del 2003 sulla possibilità di erogare, quale salario accessorio al personale dipendente non dirigente di un ente, gli stanziamenti generalmente destinati a specifiche progettualità (progetti di miglioramento quali-quantitativi per il personale), allorché non siano stati tempestivamente adottati i presupposti documenti programmatori (bilancio di previsione 2020-2022, PEG, piano della performance) e non sia stato costituito, entro l’esercizio di riferimento, il fondo per le risorse decentrate. La Sezione Emilia-Romagna della Corte dei conti, con deliberazione n. 94/2021, ricordate le tre fasi in cui si snoda il procedimento relativo alla corretta gestione del fondo risorse decentrate – e consistenti in stanziamento a bilancio delle risorse relative al trattamento accessorio, costituzione del fondo, sottoscrizione del contratto decentrato integrativo -, rammenta che solo all’esito di tale articolato procedimento, che deve concludersi non solo entro l’anno ma, auspicabilmente, nella prima parte dell’esercizio di riferimento onde consentire l’attribuzione delle indennità fisse da destinarsi e la previsione della quota/obiettivi da liquidarsi in base ai risultati raggiunti, risulta erogabile il trattamento accessorio al personale dipendente. In caso di mancata costituzione del fondo nell’esercizio di riferimento, esclusivamente le voci stabili del trattamento accessorio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione mentre tutte le risorse accessorie di natura variabile, ivi incluse quelle da “riportare a nuovo”, vanno a costituire vere e proprie economie di spesa e tornano nella disponibilità dell’ente. Pertanto, nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione, il PEG e il piano della performance non siano stati approvati dall’ente nell’esercizio di riferimento e, conseguentemente, non sia stato costituito il fondo risorse decentrate né sia stata perfezionata la contrattazione integrativa per il riparto del salario accessorio, deve ritenersi che vengono a mancare i presupposti minimi per il riconoscimento, al personale dell’ente, degli emolumenti, come tali di natura variabile, destinati a remunerare specifiche progettualità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corresponsione dei compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso

La corresponsione dei compensi riguarda tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce in concorso. I suddetti compensi potranno essere applicati a seguito di apposito atto di recepimento di quanto previsto dal DPCM 245 aprile 2020. È la risposta fornita dal Dipartimento della Funzione Pubblica ad una richiesta di parere  relativamente ai compensi spettanti ai membri interni delle commissioni di concorso, ai sensi dell’art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56. Al riguardo, il comma 14 dell’articolo su richiamato, stabilisce che “Fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”. Alla luce della formulazione letterale della norma, il Dipartimento ritiene che la stessa trovi applicazione a prescindere dall’appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui all’art. 24, comma 3 del D.lgs. n. 165/2021. Del resto, una diversa lettura in senso restrittivo determinerebbe profili di disparità di trattamento tra i dipendenti di ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13, che qualifica gli incarichi in argomento come attività di servizio a tutti gli effetti, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Reclutamento pubblicato in G.U.

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 9 giugno 2021, il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.
l decreto stabilisce che per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede la valutazione dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la previsione della sola prova scritta digitale. La durata dei contratti sarà di 36 mesi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti.
Per le alte specializzazioni – come i dottori di ricerca e le persone con esperienze documentate di almeno 2 anni in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea – è prevista l’iscrizione in un apposito elenco sul “Portale del reclutamento”, a seguito di una procedura di selezione organizzata dal Dipartimento della funzione pubblica e basata anch’essa sulla valutazione dei titoli e su un esame scritto. Le amministrazioni potranno quindi procedere alle assunzioni sulla base della graduatoria, mantenendo comunque la facoltà di indire proprie procedure concorsuali. Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell’attuazione del PNRR, fra cui il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA). Per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto il Dipartimento della funzione pubblica indirà un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le figure reclutate saranno ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali titolari degli interventi. Le graduatorie del concorso saranno efficaci per la durata di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concorsi negli enti locali dopo la riforma, quaderno operativo dell’Anci

L’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», introduce, come noto, procedure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione. Al fine di supportare i Comuni nell’attuazione della nuova disciplina normativa e di accompagnarli in questa prima fase, l’ANCI ha predisposto il presente Quaderno operativo che fornisce indicazioni utili per lo svolgimento delle prove concorsuali secondo le nuove modalità. Viene proposto uno schema di Regolamento, corredato da specifiche Linee guida in caso di prove da remoto, e la consueta Modulistica, che consta di una Delibera di approvazione del Regolamento e di una Autodichiarazione di assenza di sintomatologia.

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto Reclutamento

Nella seduta del 4 giugno 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia. Il decreto segue quelli già approvati, relativi alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla semplificazione, e costituisce così il terzo pilastro dell’assetto normativo che consentirà la piena attuazione del Piano. Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica amministrazione e la giustizia. Il provvedimento stabilisce che per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato si applica la riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che prevede la valutazione dei titoli per le figure ad elevata specializzazione tecnica e la previsione della sola prova scritta digitale. La durata dei contratti sarà di 36 mesi, rinnovabili fino al 31 dicembre 2026 in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano da parte delle amministrazioni assegnatarie dei progetti.
Al fine di consentire la selezione di manager qualificati, autorizza, esclusivamente per il periodo di attuazione del PNRR e soltanto per le amministrazioni titolari di interventi, il raddoppio delle percentuali previste dalla legge per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e a dirigenti provenienti da altre amministrazioni. Potranno essere poi superati i tetti di spesa relativi al trattamento economico accessorio, secondo criteri e modalità da definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il decreto fissa una fino al 40 per cento di posti nei concorsi pubblici banditi dalle amministrazioni a favore di chi abbia svolto incarichi a tempo determinato per lavorare al PNRR. La Commissione europea, infatti, chiede che le competenze acquisite dalle pubbliche amministrazioni non vadano disperse dopo il 2026, ma che contribuiscano al rafforzamento della capacità amministrativa. Sono previsti, inoltre, percorsi di mobilità verticale per il personale della pubblica amministrazione, volti a valorizzare le conoscenze tecniche e le competenze di carattere trasversale (manageriale e gestionale) sviluppate dai dipendenti nel corso della propria attività lavorativa.
Per i giovani, si potenziano i canali di accesso qualificati, attraverso l’attuazione delle norme che prevedono la possibilità di stipulare contratti di apprendistato nella p.a.
Sono introdotti strumenti di supporto alle amministrazioni nell’attuazione del PNRR, fra cui il potenziamento delle funzioni di Formez PA, che dovrà fornire assistenza tecnica alle amministrazioni, e il rafforzamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA).
Per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto il Dipartimento della funzione pubblica indirà un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di 500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Le figure reclutate saranno ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali titolari degli interventi. Le graduatorie del concorso saranno efficaci per la durata di attuazione del Piano e sono oggetto di scorrimento in ragione di esigenze motivate fino a ulteriori 300 unità.
Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato potrà avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di 250.000 euro per l’anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Le restanti amministrazioni potranno avvalersi di un analogo contingente, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 4 milioni per l’anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Bozza del DL Reclutamento

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Liquidazione degli arretrati a titolo di retribuzione di posizione

L’Aran, con l’orientamento applicativo AFL25 fornisce chiarimenti sulla possibilità di riconoscere arretrati sulla retribuzione di risultato corrisposta ai titolari di incarico ad interim su posizioni resesi vacanti successivamente al 1/1/2018. L’Agenzia ricorda che l’art. 54, comma 4, del CCNL 17.12.2020 prevede espressamente che “l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50.
La richiamata norma, pertanto, ha incrementato dell’importo di euro 409,50 il valore complessivo annuo lordo della retribuzione di posizione (comprensivo di tredicesima mensilità) che dovrà essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data del 1°/1/2018.
Ad avviso dell’Agenzia sarebbe possibile riconoscere arretrati sulla retribuzione di risultato corrisposta ai titolari di incarico ad interim su posizioni resesi vacanti successivamente al 1/1/2018 solo a condizione che:
1) l’incarico ad interim sia stato conferito su posizioni che erano coperte alla data del 1/1/2018, successivamente resesi vacanti;
2) la contrattazione integrativa dell’ente abbia preventivamente definito una disciplina per la corresponsione della maggiorazione della retribuzione di risultato riconosciuta ai titolari di incarichi ad interim commisurata ad una data percentuale della retribuzione di posizione prevista per l’unità organizzativa sulla quale è affidato l’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali

L’art. 10-ter del decreto Legge n. 44/21 convertito in Legge n. 79/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, consente, in via straordinaria, anche per l’a.s. 2021/2022, l’attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato. Le scuole dell’infanzia paritarie potranno, quindi, prevedere l’attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, in base al D.lgs. 65/2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido ai fini degli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION