Proroga dei termini per l’assunzione dei lavoratori socialmente utili nella P.A.

L’art. 8, commi 1-3 del D.L. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, proroga al 31 luglio 2021 i termini per l’assunzione a tempo indeterminato fruibili dalle Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali. Parimenti esteso al 31 luglio 2021 il termine per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell’art. 1, comma 207, terzo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
Inoltre, si prevede che le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (di cui all’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019) sono eseguite anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le Regioni.

 

Testo dell’art. 8, commi 1-3

1. All’art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».
2. All’art. 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».
2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all’art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate anche in deroga, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente presso le regioni.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riforma concorsi pubblici, il G.U. la legge di conversione del D.L. 44/2021

È stata pubblicato in G.U. n. 128 del 31-5-2021 il decreto legge n. 44/2021, coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.».
Di particolare importanza è l’art. 10 che introduce a regime una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nonché alcune norme transitorie per i concorsi già banditi o che verranno banditi nel corso della fase emergenziale.
Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, si dispone in via strutturale (procedure a regime) che le pubbliche amministrazioni prevedano le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove concorsuali:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti al fine dell’ammissione a successive fasi concorsuali, limitatamente ai profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica. I titoli devono essere strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;
d) i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale in misura non superiore a un terzo.
In base al numero di partecipanti e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni potranno prevedere l’utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
Inoltre, vengono introdotto misure transitorie per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto) o successivamente a tale data e fino al permanere dello stato di emergenza.
Nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021 e nel caso non sia stata svolta alcuna attività, le pubbliche amministrazioni:

– prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza
– possono prevedere:
a. l’utilizzo di sedi decentrate;
b. la fase di valutazione dei titoli – dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un massimo di trenta giorni;
c. i termini di partecipazione – in deroga alla disciplina a regime che prevede l’obbligatorietà di tale fase di valutazione;
d.  limitatamente alle procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga alla disciplina a regime che prevede l’obbligatorietà della prova orale.
Nel caso di procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, le pubbliche amministrazioni possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, ferma restando l’obbligatorietà delle altre modalità previste a regime, ossia l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e lo svolgimento di una fase di valutazione.

Rilevazione Permessi ex-lege 104/92 e GEDAP, termine prorogato al 15/07/2021

Il Dipartimento della Funzione Pubblica rende noto che a causa di necessari interventi di manutenzione tecnica dell’applicativo Perlapa, il termine per l’invio delle informazioni relative ai dipendenti che, nell’anno 2020, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché di aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive (GEDAP), e per l’invio dei dati relativi ai dipendenti pubblici che, nell’anno 2020, hanno fruito dei permessi per l’assistenza a persone disabili o per sé stessi se disabili (art. 33 della legge n. 104 del 1992), sulla base di quanto disposto dall’art. 24 della legge n. 183 del 2010 (Permessi ex lege 104/92), è prorogato al 15 luglio 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Corte dei conti, niente incarico all’avvocato del Comune in quiescenza

Al raggiungimento della pensione cessa il potere rappresentativo del legale dipendente dell’ente, senza che quest’ultimo possa confermare l’incarico, il quale avrà diritto alla parte di compenso maturata per l’attività effettivamente svolta fino a quella data, come specificato dall’art. 7 del d.m. nr. 55 del 2014. Lo ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 131/2021.
Indipendentemente dal rapporto interno avvocato-cliente, la procura, per evidenti ragioni di speditezza processuale, anche se revocata continua a mantenere fermi gli effetti rappresentativi fino a nuovo avvocato. Fa eccezione a questo principio l’ipotesi di avvocato pubblico dipendente che patrocini l’ente per cui lavora. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il raggiungimento della pensione fa venir meno sia il rapporto di servizio, che quello di rappresentanza. Il rapporto di patrocinio che si instaura tra l’ente pubblico e l’avvocato in servizio presso l’ufficio legale dell’ente in qualità di lavoratore dipendente trova la propria origine nel rapporto di impiego, non è dunque assimilabile a quello che sorge dal contratto di prestazione d’opera professionale, regolato dalle norme ordinarie sul mandato, sicchè, da una parte, il momento in cui esso cessa è inscindibilmente connesso alle vicende del rapporto di impiego assunto come unica fonte dell’incarico e dell’obbligazione lavorativa del dipendente con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 85 c.p.c., e, dall’altra, determina automaticamente l’interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, quando l’assunzione di personale a tempo indeterminato è obbligatoria

“Ai fini e per gli effetti dell’art.148 bis, comma 3, del TUEL, una spesa per l’assunzione di personale può qualificarsi obbligatoria nel caso in cui sia disposta da una norma di legge, nonché nella fattispecie in cui, effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, risulta necessaria, in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui all’art.97 della Cost., al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”, ferma restando, comunque, l’osservanza della disciplina in materia di assunzioni”. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 87/2021, in riscontro ad una richiesta di parere di un comune in merito alla possibilità di qualificare come spesa obbligatoria, ai fini e per gli effetti dell’art.148 bis del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), quella relativa all’assunzione di personale a tempo indeterminato per sopperire a gravi carenze di organico. La Sezione ricorda che ciò che può qualificare, secondo l’ordinamento giuridico vigente, una spesa come obbligatoria è la sussistenza di un vincolo giuridico, l’esistenza di rapporto contrattuale da assolvere, la presenza di una norma cogente che ne impone il sostenimento e in genere, effettuata una ponderazione degli interessi pubblici prevalenti, tutte quelle operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel caso in esame, pertanto, applicando il principio di diritto sopra esposto, una spesa per l’assunzione di personale può qualificarsi “obbligatoria “nella fattispecie in cui sia disposta da una norma di legge, nonché in tutti i casi in cui questa risulta necessaria, in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica, di cui all’art.97 della Cost., al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Inammissibilità dei congedi Covid durante la sospensione della didattica per giornate festive

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con Parere DFP 0027697 – P – 22/4/2021, ha chiarito che I congedi previsti dall’art. 2, comma 2 del DL n. 30/2021 possono essere richiesti esclusivamente nelle ipotesi in cui la sospensione della didattica sia giustificata da esigenze legate all’emergenza pandemica. Conseguentemente, la portata applicativa di tale normativa non può estendersi a fattispecie come le vacanze pasquali o le giornate festive in cui non si verifica la prescritta condizione della sospensione dell’attività didattica in presenza. Si tratta, infatti, di ordinaria interruzione dell’attività didattica prevista dalla programmazione dei calendari scolastici e perciò del tutto svincolata dalla situazione emergenziale. La disposizione sopra richiamata prevede infatti che, qualora la prestazione lavorativa – per sue proprie caratteristiche – non possa essere svolta in modalità di lavoro agile, il genitore, lavoratore dipendente, di figlio convivente minore di 14 anni possa astenersi dal lavoro, in alternativa all’altro genitore, per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza del figlio, oppure per la durata dell’infezione da Covid – 19 del minore o per la durata del periodo di quarantena dello stesso figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della USL competente per territorio. Lo stesso diritto di astensione è riconosciuto ai genitori con figli per i quali sia stato accertato e riconosciuto uno stato di grave disabilità (indipendentemente dall’età di questi ultimi), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospitati in strutture o centri diurni a carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Limiti all’ammissibilità dell’aspettativa per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato presso altre PA

Non sussiste alcun diritto soggettivo del dipendente al collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso enti locali. L’amministrazione ha sempre la possibilità di valutare l’impatto che la concessione dell’aspettativa prevista dal comma 5 dell’articolo 110 TUEL potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli enti di ridotte dimensioni organizzative. È quanto ribadito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in riscontro ad una richiesta di parere di un Comune che chiede di sapere se sia tenuto a concedere l’aspettativa di cui all’articolo 110, comma 5, del TUEL, per la durata di un incarico conferito ai sensi del comma 1 della medesima disposizione, ovvero se la sua fruizione sia comunque subordinata alla previa valutazione delle esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato che, ove ritenute prevalenti, potrebbe indurre la stessa a negarla o differirla.
A tale conclusione si perviene sulla base di una lettura sistematica del medesimo comma 5 dell’articolo 110 che, nell’introdurre un regime giuridico precedentemente non contemplato, ne prescrive l’obbligatorietà allo scopo di consentire la coesistenza di un contratto stipulato in base a tale disposizione in costanza di altro rapporto con la pubblica amministrazione, senza fornire tuttavia prescrizioni in ordine ad un eventuale affievolimento nell’esercizio dei poteri datoriali dell’amministrazione chiamata a disporre l’aspettativa. Del resto, una diversa chiave di lettura della locuzione utilizzata dal legislatore (… “i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa…”), secondo cui in questi casi l’amministrazione di appartenenza potrebbe limitarsi solo a prendere atto della volontà del dipendente interessato di fruire dell’aspettativa, non appare condivisibile. Infatti, sul punto, occorre tener presente la ratio della norma che è da ricercare nella volontà di definire in modo univoco la disciplina applicabile a valle dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del più volte citato articolo 110, e non nel configurare a monte un diritto del dipendente ad ottenere l’aspettativa de qua.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Spetta all’ente la decisione sulla riammissione al servizio del dipendente dimissionario

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta ad una richiesta di parere di un Comune in merito alla possibilità di revoca delle dimissioni volontarie presentate da un proprio dipendente, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato con “quota 100”, di cui all’articolo 14 del DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha evidenziato che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione valutare l’opportunità della riammissione in servizio del proprio dipendente che ne abbia fatto richiesta, dovendo prevalere l’ottica del buon andamento, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica.  Il Dipartimento ricorda che l’art. 1231 della disciplina della cessazione del rapporto alle dipendenze della pubblica amministrazione, di cui al Dpr 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” – nel disciplinare la possibilità per l’impiegato di essere riammesso in servizio e, quindi, riconoscendogli la possibilità di farne richiesta – demanda al parere dell’organo di governo dell’amministrazione la valutazione dell’ammissione della domanda, anche in considerazione della disponibilità nell’organico, a cui comunque è vincolata la riammissione stessa. Anche i contratti del comparto Regioni ed Enti Locali si sono occupati di tale istituto specificando, all’articolo 26 del CCNL del 14 settembre 2000, che il dipendente che si è dimesso può fare istanza di ricostituzione del rapporto di lavoro entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse. Nella previsione contrattuale, come anche specificato dall’ARAN nei propri orientamenti applicativi, la riammissione in servizio non costituisce un diritto per l’ex impiegato, dovendo l’amministrazione agire nella preminente considerazione dell’interesse proprio, ferma la disponibilità del corrispondente posto in organico.  Il dipendente che ha formulato le dimissioni volontarie può presentare, quindi, domanda di riammissione in servizio, residuando, in ogni caso, in capo all’amministrazione la valutazione circa l’accoglimento o meno della richiesta. La valutazione dell’amministrazione, pur nell’ampia discrezionalità ad essa riconosciuta, dovrà comunque essere motivata sulla base di criteri coerenti, al fine di evitare atti irragionevoli e disparità di trattamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga al 18 giugno della scadenza per l’invio della relazione allegata al conto annuale

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rende noto che le recenti modifiche al sistema di autenticazione in SICO hanno richiesto numerose interazioni supplementari con gli enti utenti della piattaforma, talvolta anche a causa di un uso non conforme delle credenziali personali di autenticazione, rallentando lo svolgimento della rilevazione. Per favorire il suo corretto ed ordinato svolgimento, anche in vista della successiva apertura della rilevazione del conto annuale, la scadenza per l’invio della relazione allegata al conto annuale e della relazione illustrativa è prorogata al 18 giugno. Sono inoltre presenti le nuove FAQ per la “Relca” 2020, che di seguito si riportano:

Faq. 1

Nel mio comune non sono presenti scuole dell’infanzia ma soltanto asili nido, pertanto, le attività e le ore di lavoro dei dipendenti, lì assegnati, vengono comunicate nell’Area d’intervento “Interventi per l’infanzia, i minori e gli asili nido”. A partire dalla presente rilevazione, in T20 nell’Area d’intervento “Scuola dell’infanzia” è stato aggiunto il nuovo prodotto “N. dipendenti comunali presso asili nido”, ma se proviamo a inserire il numero dei dipendenti senza aver prima valorizzato in T18 l’Area d’intervento “Scuola dell’infanzia” il sistema evidenzia la squadratura n. 2 (SQ2), che non permette la certificazione della rilevazione. Come possiamo risolvere il problema?

Per i Comuni nei quali sono presenti soltanto gli asili nido e non sono presenti, invece, le scuole dell’infanzia, gli stessi rileveranno comunque le attività e le ore relative alla gestione degli asili nido nell’Area d’Intervento “Scuola dell’infanzia” in T18 e in T19, così facendo sarà poi possibile valorizzare in T20 il Prodotto “N. dipendenti comunali presso asili nido” senza incorrere nella SQ2. Infine, sarà necessario utilizzare il Campo Note di T18 per indicare un sintetico chiarimento al riguardo.

 

Faq 2

Nel numero degli interventi eseguiti a seguito di calamità naturali possiamo inserire quelli per effettuati per COVID-19?

No. Il prodotto fa riferimento a limitati e specifici eventi calamitosi, quali ad es. eventi sismici, maremoti, esondazioni, incendi, alluvioni. Mentre, è possibile valorizzare in T19 all’interno dell’Area di intervento “Servizi di Protezione civile” tutte le ore di lavoro ordinario e straordinario svolte dai dipendenti comunali e dagli agenti di Polizia locale in funzione di protezione civile per fronteggiare ogni possibile situazione causata dal COVID-19.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Smart Working, prima indagine sulla qualità del lavoro agile in 34 amministrazioni centrali

È stata presentata durante la riunione dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche i risultati della prima indagine sulla qualità dei Piani organizzativi del lavoro agile (Pola) 2021-2023. Sotto la lente un campione di 34 amministrazioni del comparto “funzioni centrali”, suddivise in 8 cluster, che al 30 aprile 2021 avevano pubblicato il Pola sul Portale della performance: si tratta di 9 ministeri (26% del campione), 7 enti di regolazione dell’attività economica (21%), 5 parchi nazionali (o consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette), 4 enti e istituzioni di ricerca (non vigilati dal Mur), 4 istituti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, 2 autorità amministrative indipendenti, 2 enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e infine un ente a struttura associativa. L’indagine ha evidenziato, oltre a ottime pratiche che possono diventare benchmark di riferimento, anche tante criticità da migliorare, come l’insufficiente valutazione degli impatti esterni e interni dello smart working e la necessità di progettare percorsi formativi mirati dei dirigenti. In sintesi: grande capacità di reazione organizzativa in risposta all’emergenza Covid, ma poco monitoraggio degli effetti. L’indagine si è articolata lungo tre aree di ricerca.

1) Il livello di qualità media complessiva dei Pola: Istat, Lavoro e Mef
Innegabile lo sforzo di programmazione organizzativa del lavoro agile da parte di tutte le amministrazioni del campione. Il livello di qualità media complessiva si attesta sul 67%, con un range che va da un minimo del 25% a un massimo del 90%. Sul podio con la più alta qualità programmatica del Pola ci sono l’Istat con il 90%, il ministero del Lavoro con l’89% e il ministero dell’Economia, a quota 88%. Amministrazioni che secondo i ricercatori possono diventare a pieno titolo benchmark di riferimento per tutte le altre.

2) I cluster con la maggiore qualità dei Pola: gli enti di previdenza e assistenza
Il cluster che raggiunge il valore più elevato per qualità media complessiva dei Pola è quello degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, con Inail (85%) e Inps (73%) che si distinguono per l’ottima qualità dei documenti e per il dettaglio delle azioni programmatiche e organizzative. Seguono poi i quattro enti di ricerca non vigilati dal Mur (Ispra, Iss, Istat e Crea), che presentano una qualità media pressoché identica al cluster visto in precedenza. I due enti del cluster “autorità amministrative indipendenti” (Anvur e Isin), presentano una qualità media piuttosto elevata (77,5%), seguiti dai ministeri (Affari esteri, Economia, Cultura, Sviluppo economico, Trasporti, Lavoro, Università, Ambiente e Giustizia) che si attestano sul 67%. I 5 enti Parco fanno registrare una qualità media decisamente inferiore, ma pressoché uguale a quella dei quattro enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali e comunque sopra la soglia della sufficienza (63%). Infine, il cluster dei sette enti di regolazione dell’attività economica (Agenas, Agid, Aics, Aifa, Alct, Ansf, Aran) si è posizionato esattamente sulla soglia di sufficienza (60%).

3) Quali sono i contenuti dei Pola già maturi e quelli da migliorare
L’indagine rileva – per ciascuna delle quattro parti in cui i Pola sono articolati – da una parte i contenuti “maturi” dei Piani, quelli che presentano una buona qualità programmatica, e dall’altra i contenuti da migliorare, fornendo poi preziose indicazioni di policy sulla programmazione organizzativa del lavoro agile. In estrema sintesi, i contenuti più forti e meglio delineati sono relativi alle condizioni di salute di ogni ente (la fotografia 2020), al monitoraggio quantitativo in fase emergenziale, alla programmazione del lavoro agile ordinario, all’identificazione dei soggetti coinvolti e delle attività che possono essere svolte in smart working. Decisamente da migliorare, invece, appaiono i contenuti relativi alla fonte dati degli indicatori, alle scelte logistiche, agli impatti del lavoro agile, al monitoraggio (basso) della qualità dello smart working emergenziale e del benessere organizzativo, alle performance organizzative, alla presenza (insufficiente) di un help desk informativo e alla formazione mirata dei dirigenti.