Anagrafe dipendenti, via libera dalla Conferenza Unificata

Via libera della Conferenza Unificata al decreto che disciplina il funzionamento dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici.

L’Anagrafe, istituita presso il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà costruita a partire dai dati già disponibili presso il sistema NoiPA del ministero dell’Economia e delle finanze, che garantisce il calcolo dei cedolini di circa 1,9 milioni di dipendenti pubblici. Per il restante personale, sarà l’Inps a fornire le informazioni che le amministrazioni periodicamente trasmettono per gli obblighi contributivi.

L’Anagrafe servirà per capire quali sono le risorse umane e professionali presenti all’interno della Pubblica amministrazione e per favorire i processi di sviluppo delle competenze e di reclutamento. Per ridurre al minimo i costi e i tempi di realizzazione, i dati anagrafici dei dipendenti saranno validati dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), mentre quelli sugli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici saranno acquisiti direttamente dalla banca dati già disponibile presso il Dipartimento della funzione pubblica.

L’Anagrafe dei dipendenti pubblici sarà propedeutica alla realizzazione del fascicolo elettronico del dipendente, che a regime sarà integrato con le informazioni acquisite sul portale inPA e conterrà le informazioni sul percorso professionale di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conferenza delle Regioni: Intesa sul Portale unico per il reclutamento

Nell’ultima riunione della Conferenza Unificata (che si è tenuta il 14 settembre) è stata espressa l’intesa sul decreto relativo alle modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali. Il provvedimento estenderebbe per taluni aspetti la disciplina (di cui all’art. 35-ter d.lgs. 165/2001) prevista per le amministrazioni centrali agli enti territoriali, in relazione alle modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento. Per questo motivo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI – con un documento congiunto inviato al Governo – pur esprimendo l’intesa – ritengono che “debba rimanere autonoma, per ogni ente territoriale, l’impostazione del back office delle procedure concorsuali a fronte di un front office comune e che occorre garantire l’integrazione e l’interoperabilità del Portale unico con i singoli sistemi regionali e locali esistenti, anche nel rispetto dell’autonomia organizzativa di Regioni e delle Province autonome, Comuni, Province e Città metropolitane, costituzionalmente garantita”.
“Appare, dunque, assolutamente necessaria sottolineano Regioni ed Enti locali – una verifica intermedia per testare il funzionamento e la reale personalizzazione della sezione riservata del Portale e dei suoi strumenti, nonché per constatarne l’efficacia anche in ordine all’interoperabilità tra il sistema centrale e quelli degli enti territoriali, tesa a scongiurare il serio rischio di un rallentamento o di un blocco delle procedure concorsuali, indispensabili anche per la concreta realizzazione delle Riforme previste dal PNRR”.
Preso atto dell’inserimento della fase sperimentale nell’ultima versione di decreto, la Conferenza delle Regioni, l’Anci e l’Upi hanno chiesto “l’istituzione di un Tavolo tecnico teso a verificare l’andamento della Riforma del Portale unico del reclutamento e a monitorarne gli esiti per le successive ed eventuali iniziative, anche ai fini della messa a regime del predetto Portale per le Regioni e gli Enti locali”.
La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Nota del Ministero dell’Istruzione su incarichi temporanei sostituzione personale

ANCI rende noto che con nota del 21 settembre 2022 il  Ministero dell’Istruzione,  a  seguito  della richiesta  della stessa ANCI,  informa  che i  Comuni per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, possono conferire incarichi di supplenza nelle scuole dell’infanzia paritarie, a studenti iscritti nell’anno accademico 2021/2022 (terzo, quarto e quinto anno) del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, in possesso di prescritti CFU, in analogia a quanto disposto dall’Ordinanza  ministeriale n. 112/2022 per le scuole statali.  Tale  possibilità è conferita anche alla  luce  di  quanto  previsto dall’art. 1 della Legge n. 62/2000 in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all’istruzione con il quale è istituito il sistema nazionale di istruzione.  Sulla questione infatti l’Anci aveva avviato,  nei  mesi scorsi,  interlocuzioni con il Ministero Istruzione rappresentando le difficoltà da parte dei Comuni di procedere alle sostituzioni del personale.
Non è invece possibile il conferimento di incarichi temporanei a studenti iscritti, nel medesimo anno accademico, al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatori nei servizi educativi per l’infanzia.
Si ricorda inoltre che grazie ad un emendamento di Anci il decreto legge n. 228 convertito nella L. n. 15/22 (cd milleproroghe),  conferma per i Comuni,  in via straordinaria, anche per l’anno scolastico 2022/2023, la possibilità di affidare incarichi temporanei per le supplenze nelle scuole dell’infanzia paritarie, attingendo alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia. Resta ancora aperta la questione più complessa sull’accesso ai titoli di studio universitari sulla quale l’Anci ha chiesto un confronto al Ministero dell’Università, di cui si è in attesa di riscontro, al fine di trovare una soluzione nel medio-lungo periodo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Circolare in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 19 del 20 settembre 2022, con la quale fornisce indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022  (cosiddetto “Decreto Trasparenza) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Tali indicazioni fanno seguito a quelle già contenute nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022, cui la presente si raccorda con l’obiettivo di approfondire ulteriori aspetti, nella consapevolezza che – a fronte di un testo normativo particolarmente ricco di elementi innovativi – verranno esaminate in questa sede le questioni più rilevanti che sono state rappresentate a questa Amministrazione e le innovazioni che meritano un primo approccio interpretativo.

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. le Linee guida sui fabbisogni professionali della Pa

È stato pubblicato in G.U. n. 215 del 14-9-2022 il decreto del 22 luglio 2022 recante “Definizione di linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”.

Il decreto favorisce il superamento del concetto di “profilo professionale” a beneficio di quello di “famiglia professionale”, inteso come l’ambito in cui i dipendenti hanno conoscenze o competenze comuni, ambito che si presta a raccogliere una pluralità di profili di ruolo o di competenza, in base alla complessità dell’organizzazione. Poiché al dipendente pubblico non si richiederà più il semplice possesso di nozioni teoriche, ma anche la capacità di applicarle ai casi concreti e di mantenere una certa condotta, nei concorsi occorrerà valutare anche le soft skill, come la capacità di innovare le procedure amministrative, lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo. Abilità che avranno maggiore peso anche nei percorsi formativi e di carriera.

Da ora in avanti, dunque, le amministrazioni pubbliche dovranno individuare il proprio fabbisogno di capitale umano considerando non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti (sapere), ma anche le capacità tecniche (saper fare) e comportamentali (saper essere).

 

La redazione PERK SOLUTION

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali

Il dipendente pubblico non può assumere incarichi di amministrazione in società di capitali. L’articolo 60 del Dpr 3/1957 dispone, infatti, che l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del Ministro competente. Si tratta di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e poi l’eventuale decadenza dal pubblico impiego. Sussistendo un divieto assoluto di legge l’attività non è neppure autorizzabile dall’amministrazione di appartenenza. Ancorché il Dlgs 165/2001 si riferisca letteralmente agli incarichi per cui siano stati omessi la richiesta di autorizzazione e il versamento del compenso in ipotesi di violazione del divieto di assumere incarichi retribuiti senza autorizzazione, non può esservi alcun dubbio in ordine all’applicabilità del disposto normativo anche all’ipotesi – più grave – dello svolgimento di incarichi non autorizzabili perché incompatibili per i pubblici dipendenti.

Con queste motivazioni, la Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale Umbria, con sentenza n. 60/2022, ha condannato il dipendente percepite per un incarico vietato, incompatibile con il mantenimento della qualità di pubblico dipendente e, quindi, non autorizzabile.

 

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INAIL, Autoliquidazione 2022/2023: Nuovo formato JSON

L’INAIL informa che è disponibile il nuovo formato JSON per ricevere le basi di calcolo e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni.

Per l’autoliquidazione del premio 2022/2023 è possibile ricevere le basi di calcolo dal servizio “Richiesta basi di calcolo” e inviare le dichiarazioni delle retribuzioni tramite il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, in formato JSON.

Il nuovo formato, rispetto all’attuale (txt), garantisce una migliore interazione tra i servizi online dell’Inail e i software esterni, una maggiore fruibilità nell’utilizzo e una più facile lettura.
Al fine di consentire un graduale adeguamento, per la prossima autoliquidazione, 2022/2023, è possibile utilizzare sia il vecchio che il nuovo formato, mentre dalla successiva, l’autoliquidazione 2023/2024, è disponibile il solo formato JSON.

Allegati:

 

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Attribuzione incarico di posizione organizzativa a dipendente inquadrato in categoria C

Con l’orientamento applicativo CFL162, l’ARAN evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali  richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria “D”.

 

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento del PIAO

Pubblicato in G.U. n. 209 del 07-09-2022 il decreto del 30 giugno 2022, n. 132 che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano integrato di attività e organizzazione è il documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Obiettivo del PIAO è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nulla la nomina del dirigente dopo una condanna in primo grado

L’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dell’acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana conferito all’ex dirigente della protezione civile regionale deve essere dichiarato nullo in seguito alla condanna del dirigente in primo grado a un anno di reclusione con pena sospesa per omissione di atti d’ufficio. Lo ha stabilito l’Anac in seguito alla richiesta di parere da parte del Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza della Regione Siciliana.

Il Responsabile Anticorruzione ha chiesto all’Autorità se fosse possibile per l’incaricato, nominato dirigente regionale il 19 giugno 2020, continuare a ricoprire l’incarico nonostante la sentenza non definitiva emessa a suo carico dal tribunale l’11 marzo 2022, precisando che la condotta penalmente rilevante è stata realizzata dal dirigente nel ruolo di capo della protezione civile regionale. Veniva inoltre chiesto se la disciplina dell’inconferibilità degli incarichi si applichi anche quando la sentenza sopravvenga nel corso dell’incarico. E con quali conseguenze.

Per Anac l’incarico deve essere considerato nullo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 39/2013 in quanto inconferibile per effetto della sentenza di condanna emessa dal tribunale: gli incarichi dirigenziali conferiti successivamente all’emissione di una causa di inconferibilità, sottolinea l’Autorità, sono equiparati a quelli precedenti. Al dirigente possono essere affidati solo incarichi che non comportino l’esercizio di poteri di gestione e amministrazione al di fuori delle aree di rischio considerate più sensibili dal legislatore (gestione delle risorse finanziarie, contratti pubblici, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati, incarichi di vigilanza o controllo). Per l’Autorità è necessario quindi che il dipendente ricopra funzioni di studio o ricerca. Inoltre nell’attribuzione di incarichi futuri la Regione dovrà tenere conto del divieto di conferimento di incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo ai dirigenti ma anche a chi svolge compiti di segreteria o funzioni direttive.

 

La redazione PERK SOLUTION