Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali anno 2022

Con la Circolare DAIT n.83 del 27 giugno 2023, il Ministero dell’interno rende noto che è stato dato avvio, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali al 31.12.2022. La rilevazione, come noto, è unificata con il Conto annuale, curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione del Protocollo d’intesa stipulato a tal fine 1’8 maggio 2008.

Con circolare n. 23 dell’8 giugno 2023, il MEF ha specificato le modalità di comunicazione dei dati. Le informazioni relative al Censimento del personale debbono essere comunicate dagli enti locali utilizzando le Tabelle del Conto annuale elencate nell’Allegato l. I dati verranno acquisiti attraverso il sistema SICO del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne curerà la trasmissione al Ministero dell’interno. Ulteriori informazioni (riguardo alle tabelle n. 18, 19 e 20), sono contenute anche nell’allegato alla circolare MEF n. 14 del 30 marzo 2023 (pagine da 66 a 75).

 

La redazione PERK SOLUTION

Dipendente pubblico titolare di partita IVA per l’esercizio di attività agricola in forma non professionale

L’esercizio dell’attività agricola in forma non professionale non appare incompatibile con il principio di esclusività del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tanto vero che già l’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 (recante il
testo unico degli impiegati civili dello Stato) ed oggi l’art.53 d.lgs. n. 165/2001 vietano espressamente ai pubblici impiegati l’esercizio dell’industria e del commercio, ma non anche l’esercizio dell’attività agricola.

Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 2120/2023, ha chiarito che l’apertura di una partita IVA se strettamente funzionale all’esercizio non professionale dell’attività agricola per il corretto adempimento delle facoltà e degli oneri connessi alla proprietà di un fondo rustico, non può di per sé ritenersi vietata, purché detto esercizio resti limitato e strettamente correlato, quale sua necessaria e ancillare proiezione, al corrispondente assetto dominicale. Una diversa interpretazione non sarebbe compatibile con il nucleo essenziale delle prerogative dominicali ed anzi recherebbe vulnus all’effettività del diritto fondamentale di proprietà (art. 42, 2° comma, Cost.) anche nella sua più lata interpretazione che ne ha dato la Corte EDU (in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n.1 alla Convenzione), perché si tradurrebbe nella imposizione, peraltro senza copertura normativa, di limitazioni ingiustificate all’uso ed al godimento di un bene immobile ed alle sue potenzialità reddituali, in
insanabile contrasto, anche sul piano della logica e della ragionevolezza, con ciò che un pubblico dipendente potrebbe normalmente fare con beni immobiliari di diversa natura ( ad es. concessione in locazione di un appartamento).

 

La redazione PERK SOLUTION

Aran: calcolo importo del differenziale stipendiale iniziale attribuito al personale della ex cat A

Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° aprile 2023) il personale della ex cat A si
vedrà attribuito un nuovo stipendio di area più elevato rispetto allo stipendio tabellare rivalutato corrispondente all’ex Area A1.

Per effetto di quanto previsto all’art. 78, comma 3, lett. a) e b) del CCNL 16.11.2022, al personale (ex cat. A) transitato in Area degli Operatori, dal 1° di aprile 2023 dovrà essere applicato il seguente trattamento: stipendio unico di Area, come da Tab. G) allegata al CCNL 16.11.2022, nonché valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”.

Per “valore complessivo delle posizioni in godimento” deve intendersi tutto quanto maturato in termini di progressione economica, durante la vigenza delle precedenti regole in materia di progressione economica.

Esempi:

– al personale in posizione economica A1 sarà attribuito unicamente il nuovo stipendio unico di Area (più elevato rispetto a quello di uscita per la posizione A1 e precisamente corrispondente allo stipendio di un ex A2); nulla viene invece attribuito a titolo di differenziale stipendiale iniziale poiché nulla è stato maturato in termini di progressioni economica in vigenza delle regole contenute nei precedenti contratti;

– al personale in posizione economica A2, oltre al nuovo stipendio unico di Area, sarà attribuito – a titolo di differenziale stipendiale iniziale ed a valere sul Fondo risorse decentrate – tutto quanto già maturato a titolo di progressione economica (ovvero la differenza A2-A1);

– al personale in posizione economica A4, oltre al nuovo stipendio unico di Area, sarà attribuito – a titolo di differenziale stipendiale iniziale ed a valere sul Fondo risorse decentrate – tutto quanto già maturato a titolo di progressione economica (ovvero la differenza A4-A1).

 

La redazione PERK SOLUTION

ANCI: Rafforzamento capacità amministrativa PA, nota su norme di interesse per Comuni

Dopo il via libera definitivo da parte del Senato al cd. Dl Assunzioni, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2023 – Suppl. Ordinario n. 23, la legge 21 giugno 2023 n. 74, di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”. La legge di conversione è entrata in vigore il 22 giugno 2023.

Il testo prevede disposizioni in materia di personale, in particolar modo a supporto dei piccoli comuni e, con più di 2 mila unità, del comparto sicurezza. Previste anche norme per i territori colpiti da eventi sismici, i concorsi pubblici, i controlli, la formazione.

Anci ha predisposto una nota di approfondimento che riporta i contenuti delle principali norme di interesse per i Comuni e le Città metropolitane, dando evidenza delle modifiche apportate dal Parlamento durante l’esame della legge di conversione.

Tra le diverse novità di interesse per i Comuni e le Città metropolitane , come evidenziato dalla nota Anci, segnaliamo:

  • Riserva di posti nei concorsi pubblici per i volontari del Servizio Civile (Articolo 1, comma 9-bis) in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale, pari al 15 per cento delle assunzioni di personale non dirigenziale presso le PA, nonché presso le aziende speciali e le istituzioni strumentali all’attività degli enti locali;
  • Periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici (Articolo 1, comma 12-quater) esteso a trentasei mesi;
  • Disposizioni in materia di responsabilità erariale (Articolo 1, comma 12-quinquies, lett. a), si proroga di un anno (dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024) la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 sul c.d. scudo erariale, che limita in via transitoria la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave;
  • Esclusione dal controllo concomitante della Corte dei conti dei piani, programmi e progetti previsti o finanziati dal PNRR e dal PNC (Articolo 1, comma 12-quinquies, lettera b);
  • Formazione del personale tra i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione (Articolo 1, comma 14-sexies), le amministrazioni dovranno indicare gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione;
  • Riserva di posti in favore di disabili (Articolo 1, comma 14-septies) per i quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Si ricorda che le quote di riserva sono quelle previste dall’articolo 3 della L. 68/1999 in favore dei soggetti aventi titolo all’assunzione in quanto rientranti nelle categorie protette
    definite ai sensi della stessa legge 68 e sono le seguenti: da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti, 2 lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti, il 7% dei lavoratori occupati.
  • Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale (Articolo 1-bis), la norma reca un complesso di disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), reca alcune integrazioni della disciplina dei
    concorsi unici; si prevede che gli stessi possano essere organizzati su base territoriale, si definiscono le possibilità di utilizzo delle graduatorie di altri ambiti territoriali del medesimo concorso e si contempla la possibilità di utilizzo del personale dell’associazione Formez PA anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei medesimi concorsi unici. Il numero 2) della suddetta lettera a) introduce un limite massimo dei
    candidati idonei. La successiva lettera c) prevede che, fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possano contemplare lo svolgimento della sola prova scritta (dall’ambito della deroga sono escluse le procedure
    concorsuali inerenti a profili professionali apicali e quelle relative alle aree dirigenziali). La lettera d) modifica la formulazione letterale di una norma sulle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti dei dipendenti pubblici, al fine di assicurare l’applicazione delle stesse tabelle anche al personale svolgente servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza;
  • Modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi. (Articolo 1-ter), si estende anche alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, la possibilità di attribuire compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale;
  • Uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico degli enti locali (Articolo 3, comma 1-bis),
    esclude i titolari di cariche elettive che svolgono attività di lavoro subordinato presso uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali (Art. 90 del TUEL) dal divieto di cumulo di compensi di cui all’articolo 5, comma 11 del d.l 78/2010 convertito in legge 122/2010;
  • Sostegno alle assunzioni nei piccoli Comuni (Art. 3, comma 2), laddove le risorse del fondo destinato a contribuire al sostegno economico per le assunzioni a tempo determinato finalizzate all’attuazione del PNRR nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, assegnate per l’anno 2022 e non utilizzate, restano nella
    disponibilità dei Comuni beneficiari anche per l’anno 2023;
  • Trattamento economico accessorio (Art. 3, comma 3), ai fini dell’attuazione del PNRR, il reclutamento del personale a tempo determinato con qualifica non dirigenziale non rileva agli effetti di quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in tema di limiti alla spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio;
  • Stabilizzazioni di personale (Art. 3, comma 5), si  consente alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026 di procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione e risponda ad ulteriori requisiti. Le assunzioni sono
    effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione;
  • Requisiti per l’accesso all’impiego presso gli enti territoriali (Articolo 3, comma 5-bis), si prevede che i regolamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, possano individuare, per l’accesso all’impiego presso il relativo ente, requisiti ulteriori, intesi a rispondere ad esigenze di specificità territoriale, rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina generale, di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
  • Deroghe ai limiti di spesa per il segretario comunale (art. 3, comma 6), per gli anni 2023-2026 il trattamento economico del segretario comunale, per i soli comuni che ne sono sprovvisti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è escluso dal computo degli attuali tetti di spesa del personale, complessivi e di trattamento accessorio;
  • Utilizzo di personale presso Comuni con meno di 15.000 abitanti (Articolo 3, comma 6-bis), è accolta una richiesta dell’ANCI di modifica dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che eleva da 5.000 a 15.000 abitanti la soglia demografica, entro la quale è riconosciuta ai Comuni la possibilità di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza;
  • Contributi alle fusioni di Comuni (Articolo 3, comma 6-ter), per le fusioni di comuni entrate in vigore dal 1° gennaio 2014 il contributo straordinario, previsto a legislazione vigente per un periodo massimo di dieci anni e commisurato a una quota percentuale dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono, sia erogato per ulteriori cinque anni;
  • Vicesegretari comunali (Articolo 3, comma 6-quater), si estende da 24 a 36 mesi il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale;
  • Misure per l’assunzione di giovani nella P.A. (Articolo 3-ter), si riconosce a tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali, fino al 31 dicembre 2026, la possibilità di assumere, nel limite del 10 per cento delle loro facoltà assunzionali, giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, da inquadrare nell’area funzionari. Si prevede altresì che, nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione, al termine dei suddetti contratti, il rapporto di lavoro si trasformi a tempo indeterminato, a condizione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato;
  • Aumento costo materiali opere pubbliche (Articolo 18, comma 4-bis), si estende l’ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili istituito presso il MEF. In particolare si prevede che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR ai sensi del DL 13/2023, possono accedere alle risorse del Fondo attraverso la procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;
  • Interventi di edilizia scolastica (Art.18 comma 4-ter), si consente agli enti locali, per coprire le maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi, di utilizzare i ribassi di asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica anche non PNRR.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzione: il differimento del T.F.S. è incompatibile con la Costituzione

Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione.
Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana. Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale, con la sentenza n.130/2023, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione terza quater, in riferimento all’art. 36 Cost.
Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo – ha chiarito la Corte – non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della
normativa in esame. La Corte ha poi rilevato che la disciplina del pagamento rateale delle indennità di fine
servizio prevede temperamenti a favore dei beneficiari dei trattamenti meno elevati.
Comunque, conclude la Corte, tale normativa – che era connessa a esigenze contingenti di consolidamento dei conti pubblici – in quanto combinata con il differimento della prestazione, finisce per aggravare il rilevato vulnus.

Conto annuale del personale 2022: i chiarimenti della Ragioneria generale dello Stato

Dopo la pubblicazione della Circolare n. 23/2023 recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2022 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), la Ragioneria generale dello Stato, ha diffuso, nella sezione dedicata alle Faq sul conto annuale, alcuni importanti chiarimenti.

Scheda informativa 1 A

Sono un ente tenuto alla compilazione della scheda informativa 1A rientrante nei comparti Funzioni locali, Regioni a statuto speciale e Province autonome (Comune, Unione di Comuni, Comunità montana, Provincia e Città metropolitana). Come devo rispondere alla domanda: “n. dipendenti che nell’anno di rilevazione hanno partecipato a corsi di formazione”, visto che ho difficoltà a classificare alcuni corsi effettuati nelle aree formative previste nell’elenco proposto?

Le aree formative indicate in risposta alla specifica domanda hanno carattere di generalità in quanto destinate a raccogliere l’eterogeneità dei percorsi formativi realizzati da ciascuna amministrazione in funzione degli obiettivi dalla stessa individuati. È necessario, dunque, che gli enti, attraverso un percorso logico sistematico dei contenuti disciplinari dei corsi realizzati, collochino gli stessi nelle aree formative proposte. Secondo tale criterio i corsi su materie giuridico amministrative andranno classificati a seconda della tematica trattata. Similmente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta una possibile confluenza di materie formative in talune delle suddette aree:
Area tematica
Appalti e contratti: tecnico-manutentiva, urbanistica e strade, sicurezza costruzione edifici
Politiche sociali ed educative: culturale.

 

Nella rilevazione 2022 sono cambiate nella scheda informativa 1A alcune aree tematiche. In quale area devo rilevare i corsi di formazione relativi alla sicurezza e anticorruzione e trasparenza?

A partire dalla presente rilevazione i corsi di formazione sulla sicurezza e trasparenza/anticorruzione non vanno rilevati poiché sono cambiate le aree tematiche richieste.

 

I nostri comuni hanno approvato una convenzione per la gestione del servizio di Segreteria per il periodo 2020 –2023. Per tutto l’anno 2022 abbiamo avuto però solo un segretario in disponibilità pagato direttamente dall’Albo Regionale il cui rimborso sarà evidenziato nella tabella 14 (P074). Alla domanda n. 31 presente nella Scheda informativa 1A “L’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12” che risposta devo fornire?

Per le finalità della rilevazione del conto annuale che registra la situazione di fatto dell’ente, alla domanda “L’ente fa parte di una segreteria convenzionata attiva al 31/12” si potrà rispondere NO poiché manca la figura titolare della convenzione (il segretario effettivo). Per fornire completezza all’informazione occorre inserire nel Campo Note della scheda informativa 1 e nel campo note dei rimborsi presente nella tabella 14 la circostanza verificatasi nel 2022.

Tabella 12

Sto compilando la tabella 12, colonna Stipendio, del Conto Annuale 2022. SICO ha segnalato l’incongruenza 2 poiché non risultano adeguati gli stipendi tabellari relativi al CCNL Funzioni Locali, sottoscritto il 16/11/2022. Come devo comportarmi?

Per la corrente rilevazione i parametri stipendiali non sono stati variati in funzione del nuovo CCNL 2019-2021 del 16/11/2022. Nel caso specifico, le amministrazioni che hanno adeguato gli stipendi nell’anno 2022 e che per tale ragione il SICO genera l’incongruenza 2 devono giustificare l’anomalia utilizzando il testo predefinito presente nel menu Giustificazioni: “Adeguamento stipendi tabellari contrattuali CCNL 2019-2021”.

Syllabus, formazione del personale della PA: iscrizione entro il 30 giugno 2023

Il 30 giugno scadrà il termine – previsto dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 23 marzo 2023 – entro il quale tutte le amministrazioni, centrali e locali, devono aderire a “Syllabus: nuove competenze per le pubbliche amministrazioni” e registrare i dipendenti da formare sulle competenze digitali. Entro sei mesi dall’adesione alla piattaforma, ciascuna amministrazione dovrà quindi assicurare l’avvio dell’attività di formazione di almeno il 30% dei propri dipendenti.

Attraverso la nuova piattaforma online del Dipartimento della funzione pubblica “Syllabus”, che consente a ciascun dipendente abilitato dall’amministrazione di appartenenza di:
– rilevare, anche attraverso un test in ingresso, il proprio livello di padronanza rispetto alle diverse aree di competenza;
– accedere ad un percorso formativo personalizzato, finalizzato a migliorare i livelli di conoscenza e competenza, a partire da quelli per i quali l’assessment ha individuato specifiche carenze;
– rilevare, all’esito della formazione fruita, i progressi conseguiti in termini di livelli di padronanza sulle singole competenze. I progressi di ciascun dipendente saranno attestati dalla piattaforma attraverso certificati o riconoscimenti digitali contenenti informazioni strutturate (metadati) in uno standard open che li renderà personali, portatili e verificabili (digital e open badge), anche nella prospettiva della creazione del fascicolo della formazione del dipendente;

Su Syllabus è possibile seguire corsi mirati e differenziati sui temi della transizione digitale, ecologica e amministrativa. Un’opportunità unica, nell’ottica di intraprendere un percorso di crescita, innovazione e cambiamento, in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali

È stato pubblicato in G.U. n. 136 del 13-06-2023 il DPCM 1 maggio 2023, recante “Contributo di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti per la spesa dei segretari comunali”.

Il decreto, previsto dall’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è finalizzato a supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026.

il provvedimento prevede che le risorse di cui all’art. 31 -bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, oltre ad integrare l’elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022 con ulteriori sei amministrazioni comunali e rideterminare le risorse finanziarie disponibili per l’utilizzo del fondo alla luce degli aumenti contrattuali intervenuti, siano destinate nel modo seguente:

– 1.000.000,00 di euro per l’anno 2023, e 2.500.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica a favore dei comuni fino a 5.000 abitanti svolte da esperti individuati attraverso il portale www.InPA.gov.it mediante bando adottato dal Dipartimento della funzione pubblica d’intesa con l’ANCI;

– la parte restante, destinato ai comuni fino a 5.000 abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi di titolarità della sede di segreteria conferiti ai segretari comunali per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026. Il contributo è pari a euro 40.000,00 ed è attribuito con il seguente ordine di priorità:

a) comuni con sede di segreteria non convenzionata vacante e che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;

b) comuni con sede di segreteria vacante non convenzionata;

c) comuni con segretario titolare non in convenzione ma che siano strutturalmente deficitari, in dissesto o che abbiano adottato una procedura di riequilibrio finanziario;

d) i comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5.000 abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima;

e) comuni con segretario titolare non convenzionato.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conto annuale 2022: Emanata la Circolare RGS 23/2023. Invio entro il 22 luglio 2023. Due mesi in più per gli enti alluvionati

La RGS ha emanato la Circolare n. 23/2023 recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al Conto annuale 2022 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche). I termini della rilevazione sono fissati dall’8 giugno al 22 luglio 2023. Solo per gli enti con sede nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi metereologici verificatisi nei giorni 15-17 maggio 2023, il termine della rilevazione è differito al 22 settembre 2023.

I modelli di rilevazione e tutto il materiale utile per la rilevazione sono resi disponibili nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze al seguente indirizzo: www.homepagesico.mef.gov.it. L’invio dei dati relativi all’anno 2022 avviene con una sostanziale invarianza della struttura della rilevazione rispetto all’anno 2021. Tra le novità della rilevazione del conto annuale 2022 rileviamo:

Scheda informativa 1: Sono state aggiornate le domande presenti nella precedente rilevazione verificando l’applicabilità della normativa di riferimento per l’anno 2022; sono state inserite nuove domande per acquisire informazioni sul reclutamento del personale a carico dei fondi stanziati dal PNRR;
Scheda informativa 1A: Sono state inserite nuove domande per raccogliere informazioni sul personale appartenente ai gruppi professionali di cui al CCNL Funzioni locali del 16.10.2022: personale iscritto agli ordini o albi professionali, personale educativo e scolastico, personale della Polizia locale. Sono state inserite due nuove domande relative all’inidoneità alla mansione del personale della Polizia locale e di quello educativo e scolastico. Sono state aggiornate le domande relative alla formazione e la loro modalità di risposta ed inserite due ulteriori domande sul tema.
Tabella 2: Le modalità flessibili di lavoro vengono rilevate con maggiore dettaglio: la causale Telelavoro/Smart working è stata eliminata e sostituita dalle tre distinte causali Lavoro agile, Telelavoro e Coworking. La tabella risulta suddivisa in una prima sezione destinata a rilevare le forme contrattuali con cui viene reclutato il personale non a tempo indeterminato (tempo determinato, formazione e lavoro, contratti di somministrazione, LSU/LPU) ed una seconda sezione in cui si raccolgono informazioni sulle modalità flessibili dello svolgimento della prestazione lavorativa (Lavoro agile, Telelavoro, Coworking, Turnazione, Reperibilità) di tutto il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato. È stata inserita una casella dove inserire un segno di spunta nel caso in cui i dipendenti a tempo determinato indicati come uomini / anno non siano più in servizio al 31.12. Ciò eviterà il calcolo dell’incongruenza 10 (confronto con la tabella 2A).
Tabella 5: È stata inserita una nuova causale di cessazione denominata “Dimissioni senza diritto a pensione” ed eliminata la causale “Vincitori di altro concorso pubblico”.
Tabella 6: Le causali “Personale assunto con procedure art. 35, c.3-Bis, d.lgs. 165/01” e “Personale assunto con procedure art. 20 d.lgs. 75/2017” sono state ridenominate “Personale stabilizzato ex art. 35, c.3-Bis, d.lgs. 165/01” e “Personale stabilizzato ex art. 20 d.lgs. 75/2017”.
Tabella 11: È stata inserita una causale denominata “Lavoro a distanza” per rilevare le giornate di lavoro svolte da tutto il personale a tempo indeterminato e determinato in modalità flessibile: Lavoro agile, Telelavoro, Coworking.
Tabella 15 e Scheda informativa SICI: È richiesto un maggior dettaglio sulle risorse destinate al welfare integrativo, sulla differenziazione del premio individuale e sulle risorse destinate alla contrattazione di sede.

 

La redazione PERK SOLUTION

Via libera del Cdm al nuovo regolamento sui concorsi pubblici

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ha approvato, in esame definitivo, il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

“Con il provvedimento approvato – afferma il Ministro Zangrillo – tracciamo la strada per un nuovo modo di selezionare il personale pubblico, imprimendo una decisiva accelerazione ai tempi di conclusione delle procedure e puntando su digitalizzazione e trasparenza. Un intervento che ci permette di affrontare le oltre 170 mila assunzioni previste per il 2023 con maggiore forza, fiducia e consapevolezza di aver messo a sistema un meccanismo innovativo e all’avanguardia. La certezza dei tempi è un importante stimolo per i candidati, una garanzia per le amministrazioni”.

Viene fissato il limite massimo di 6 mesi per la conclusione della procedura concorsuale. La pubblicazione dei bandi avviene attraverso il Portale del reclutamento inPA e sul sito istituzionale dell’ente che bandisce il concorso. Particolare attenzione è riservata alla rappresentatività di genere, con l’obiettivo di eliminare qualunque forma di discriminazione. Previste tutele nei confronti delle donne in gravidanza o allattamento.

 

La redazione PERK SOLUTION