I debiti fuori bilancio da riconoscere alla fine dell’esercizio vanno accantonati nel risultato di amministrazione

Riguardo alla presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere alla fine dell’esercizio, appare utile ricordare gli indirizzi espressi della magistratura contabile (cfr. specialmente Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32/2020/EL e Sezioni riunite per la Regione siciliana, deliberazione n. 6/2021/PARI, vol. I, parte 3.6.) i quali ritengono necessario che, ai fini della verifica e del mantenimento degli equilibri, le maggiori passività siano considerate contabilmente “certe” in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere “temuto” della loro esistenza (Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32 del 2020), considerato il contenuto prescrittivo del principio generale (o postulato) n. 9 della prudenza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1), per il quale «[n]ei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate».

Dunque, sulla base dello stesso precetto – ma anche nel rispetto del principio generale (o postulato) n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) – i debiti fuori bilancio già censiti, nelle more del formale riconoscimento e dell’individuazione delle necessarie coperture, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (Corte dei conti, SRC Campania, deliberazioni nn. 238, 240, 249/2017/PRSP, n. 46/2019/PRSP, n. 62/2019/PAR, n. 67/2019/PAR).

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. siciliana, con deliberazione n. 220/2025/PRSP.

 

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Misura dell’indennità da corrispondere al vicesindaco, durante il periodo di supplenza del sindaco sospeso dal prefetto

Con la deliberazione n. 294/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha fornito risposta ad una richiesta di parere  volta ad appurare se il Vicesindaco di un Comune, chiamato ad esercitare le funzioni vicarie con piena responsabilità della gestione amministrativa dell’Ente, a seguito della sospensione del Sindaco da parte della Prefettura, possa beneficiare dell’indennità nella misura stabilita per il Sindaco.

Secondo la Sezione, al Vicesindaco, nel periodo di esercizio delle funzioni vicarie a seguito della sospensione di diritto del Sindaco disposta dal Prefetto in seguito all’applicazione di una delle misure coercitive indicate dall’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, va corrisposta l’indennità nella misura percentuale stabilita dall’art. 4 del D.M. 4 aprile 2000 e s.m.i. e non quella prevista per il titolare della carica. In altri termini, anche quando il Vicesindaco assume la pienezza dei poteri del Sindaco, la sua indennità resta parametrata al 50% di quella del primo cittadino, come fissato dalla normativa secondaria.

La normativa non prevede alcuna deroga in caso di esercizio effettivo delle funzioni vicarie, anche se protratte per lungo tempo. L’indennità del Vicesindaco rimane quindi quella percentuale, indipendentemente dalla pienezza dei poteri esercitati. Il Collegio non ignora che altre Sezioni hanno espresso considerazioni di segno opposto (cfr. SRC Liguria n. 4/2021/PAR e SRC Campania n. 77/2025/PAR e n. 78/2025/PAR) e tuttavia non può discostarsi dall’indicazione univoca che si ricava dalla lettura delle norme che non fanno alcuna distinzione sotto il profilo della durata, ma neppure della gravosità dell’impegno, tra “assenza” e “impedimento temporaneo” e la “sospensione dall’esercizio della funzione” del sindaco.

Ritiene, quindi, il Collegio che, alla luce della natura dell’emolumento oggetto di disamina, del tutto slegata dall’effettivo e concreto esercizio delle relative funzioni vicarie, anche al ricorrere della specifica ipotesi impeditiva in rilievo (sospensione dalla carica del titolare ex art. 11 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235) non possa riconoscersi in favore del sostituto l’indennità prevista per il titolare della carica sospeso, ma unicamente quella prevista e determinata nella misura del 50 per cento del Sindaco dalle disposizioni regolamentari sopra riportate.

 

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Rendicontazione delle spese elettorali relative all’anno 2025

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 17 settembre 2025, rende noto che a seguito di una verifica effettuata sui dati inseriti all’interno dell’applicazione denominata “Finanza Locale” del portale “DAIT Servizi”, sono ancora numerosi gli enti che non hanno ancora avviato la procedura di rendicontazione delle spese elettorali.

Il Ministero ricorda che per la presentazione della rendicontazione gli enti devono preliminarmente chiedere le credenziali di accesso all’applicativo “Finanza Locale” sulla piattaforma DAITWEB agli amministratori delle utenze della Prefettura di riferimento, in quanto le stesse sono diverse dalle altre, in particolar modo da quelle elettorali.

Per il buon fine della procedura, al termine dell’inserimento dei dati, il rendiconto va CHIUSO e poi INVIATO IN PREFETTURA, sempre tramite procedura, per il successivo controllo. La sola chiusura NON equivale ad Invio, con la conseguenza che il rendiconto risulterebbe non presentato e l’ente, pertanto, considerato inadempiente all’obbligo di presentazione dello stesso.

Per problematiche legate esclusivamente al nuovo applicativo, è possibile inviare una richiesta di supporto alla mail dedicata:  rendicontielettorali.fl@interno.it.

 

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Conti giudiziali, il Vademecum della Corte dei conti Emilia-Romagna

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, ha pubblicato un Vademecum, offrendo una guida operativa preziosa per garantire correttezza, trasparenza e tempestività nella resa dei conti giudiziali. Per gli enti locali, il suo rispetto non è solo un obbligo formale: è uno strumento essenziale per evitare rilievi, sanzioni, ma anche per contribuire a una gestione finanziaria responsabile e credibile.

Punto di partenza del documento è il censimento degli agenti contabili di ciascuna amministrazione (Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Codice di giustizia contabile – c.g.c. – art. 138 Anagrafe degli agenti contabili), adempimento necessario e strumentale alla “presentazione” del conto giudiziale alla propria amministrazione (art. 139 c.g.c.) e al successivo “deposito” del conto giudiziale alla Corte dei conti. Le amministrazioni comunicano alla Corte dei conti i dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa del conto; è di fondamentale importanza che ogni variazione che li riguardi, sia con riferimento a ciascun agente che a ciascuna gestione, sia comunicata tempestivamente alla Sezione territorialmente competente della Corte dei conti per l’aggiornamento della banca dati (art. 138, 2° comma). Qualora il conto per quell’agente e per quella gestione non risultasse depositato, anche sulla base di dati incongruenti tra quelli presenti a sistema con quelli comunicati dall’ente, il PM promuoverà il giudizio per la resa del conto. Sono considerati agenti contabili: il tesoriere o cassiere; l’economo o responsabile della cassa interna; gli incaricati della riscossione; i consegnatari di beni; i consegnatari titoli azionari e partecipativi e chiunque maneggi denaro pubblico o custodisca beni. Sono esclusi dall’obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni per solo debito di vigilanza ovvero gli “agenti amministrativi” che, peraltro, devono osservare quanto previsto dai regolamenti aziendali per la presentazione dei conti amministrativi. Non sono tenuti al conto giudiziale i soggetti che detengono beni mobili d’ufficio solo per debito di vigilanza o materiali d’uso (come registri e stampe), ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924.

In applicazione dell’art. 138 comma 4 “i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, la Corte dei conti ha reso disponibile per tutte le amministrazioni, sul sito istituzionale www.corteconti.it il “Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali” (SIRECO). SIRECO consente alle amministrazioni di inserire autonomamente gli agenti contabili nel sistema informativo. Tuttavia, non è consentita la modifica dei dati già inseriti: questa funzione è infatti riservata alla Segreteria della Sezione che può aggiornare l’anagrafica degli agenti contabili sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle amministrazioni o a seguito di specifica richiesta motivata entrambe da inviare via PEC.

Tutti i conti giudiziali, presentati dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere parificati ed approvati dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti, depositati presso la Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.
La parifica dei conti delle amministrazioni locali è a cura del Responsabile del servizio finanziario e deve avvenire nel rispetto del principio di alterità tra controllore e controllato, secondo cui il soggetto che esercita il controllo non deve coincidere, né direttamente né indirettamente, con il soggetto o l’ente controllato.

Il Vademecum fornisce, inoltre, istruzioni operative puntuali sulla resa e sul deposito dei conti giudiziali. Particolare attenzione è dedicata a due aspetti cruciali i termini di presentazione e trasmissione del conto giudiziale e i compiti del responsabile del procedimento, figura introdotta dal Codice della giustizia contabile.

 

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Fondo potenziamento dell’assistenza degli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia: il riparto per Comune

È stata raggiunta oggi in Conferenza Unificata l’intesa sul riparto di 132 milioni di euro destinati al potenziamento dell’assistenza agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’anno 2025, nell’ambito della quota del Fondo unico nazionale.

Nel corso della seduta, ANCI ha evidenziato come, nonostante le ripetute richieste, nel riparto non siano stati considerati gli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie, una criticità che dovrà necessariamente essere affrontata e risolta nelle prossime annualità.

Il Governo ha inoltre precisato che le risorse assegnate potranno essere utilizzate anche per i servizi relativi all’anno scolastico 2025/2026..

 

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Avviso “Sport e Periferie 2025″: pubblicata la graduatoria dei Comuni della Linea B

E’ stata pubblicata dal Dipartimento per lo Sport la graduatoria per i Comuni, aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che hanno presentato la propria candidatura nell’ambito della linea B, con riferimento all’Avviso “Sport e Periferie 2025”. La Linea di intervento B è stata dedicata ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti con risorse pari a 45.000.000 di euro per realizzazione di nuovi Palazzetti per lo Sport multifunzionali e a energia quasi zero (nZEB), inclusa la demolizione di palazzetti esistenti e la loro ricostruzione.

Come stabilito dall’Avviso, la graduatoria è stata pubblicata anche su base regionale, al fine di riconoscere e favorire una sinergia con gli Enti territoriali, che hanno accolto la proposta di designare, attraverso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un proprio componente nella Commissione di valutazione. In tal modo le Regioni e le Province Autonome – al netto delle ulteriori risorse che saranno destinate allo scopo, provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione – potranno eventualmente finanziare, a scorrimento, i progetti già valutati come idonei e che non sono risultati immediatamente finanziabili.

 

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Ristori IMU immobili occupati abusivamente

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 luglio 2025, corredato dell’allegato A “Nota metodologica” e allegato B “Riparto del contributo”, relativo al fondo di 62 milioni di euro, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e parzialmente ripartito, per l’anno 2023, per un importo complessivo di 2.451.989 euro.

Per la quantificazione del ristoro da erogare ai comuni, relativamente al minor gettito del solo anno 2023, sono stati quindi acquisiti i dati delle dichiarazioni IMU e IMU-ENC presentate nel corrente anno con riferimento all’annualità precedente, elaborando i valori della specifica sezione “Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili”.

 

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Pagamento del contributo del cinque per mille dell’IRPEF, anno d’imposta 2023 – anno finanziario 2024

Il Ministero dell’interno informa che in data 2 settembre 2025, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, è stato disposto il pagamento del contributo, anno d’imposta 2023 – anno finanziario 2024, relativo al 5 per mille dell’IRPEF. Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo ad essi erogato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione “Consulta le banche dati” selezionando “Pagamenti”, alla voce di spettanza “CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF”.
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare DAIT n.81 del 28 luglio 202.
Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, gli enti beneficiari del contributo in esame hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Il rendiconto dovrà essere predisposto dagli enti avvalendosi dei modelli di certificazione allegati al presente comunicato. Hanno l’obbligo di redigere il rendiconto accompagnato dalla relazione, sempre nel rispetto del termine di un anno dalla ricezione degli importi, anche gli enti che hanno beneficiato di un contributo inferiore ad euro 20.000,00. Tali enti non sono tenuti, salva espressa richiesta delle Prefetture competenti cui spetta l’attività di verifica e controllo, all’invio del rendiconto e della relazione che, tuttavia, dovranno comunque essere conservati per 10 anni.

Da ultimo, il Ministero ricorda che, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017 e dell’articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020. gli enti beneficiari hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, a mezzo PEC all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it.

 

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Gestione canile: Anac accerta proroghe illegittime e affidamenti diretti ingiustificati

Con la delibera n. 293 del 23 luglio 2025, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha acceso i riflettori sulla gestione di un canile comunale, evidenziando proroghe illegittime, affidamenti diretti non motivati e gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie. La vigilanza dell’Autorità ha riguardato i servizi di assistenza, custodia, alimentazione e registrazione dei cani randagi, nonché il servizio di guardiania della struttura.

Secondo Anac, tra il 2008 e il 2025 il Comune ha fatto ricorso, in maniera sistematica, ad affidamenti diretti alla stessa cooperativa, senza rispettare i presupposti normativi previsti e senza fornire adeguata motivazione. L’Autorità ha sottolineato che già dall’affidamento originario del 2007 erano emerse gravi criticità infrastrutturali e impiantistiche, che hanno condizionato le scelte dell’Amministrazione. Ne è derivato un ricorso continuativo a soluzioni temporanee – proroghe e affidamenti diretti – che hanno di fatto escluso ogni confronto concorrenziale. Il risultato: per quasi 17 anni si è consolidata una gestione in contrasto con i principi di evidenza pubblica, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L’istruttoria ha rilevato, inoltre, l’assenza di criteri chiari per la determinazione del valore degli affidamenti; il corrispettivo riconosciuto – 1,50 euro al giorno per ciascun cane ospitato – non risulta sostenuto da motivazioni analitiche né da documentazione che ne attesti la congruità. Secondo Anac, tale importo non appare proporzionato né idoneo a garantire la corretta esecuzione di tutte le prestazioni previste, con possibili ripercussioni anche sulla tutela del benessere animale.

Nella delibera, Anac richiama il principio inderogabile sancito dalla normativa: in assenza di specifiche previsioni di legge conformi al diritto europeo, i contratti pubblici non possono essere prorogati. Una volta scaduto il contratto, l’amministrazione che intenda avvalersi ancora di quel servizio deve bandire una nuova gara pubblica. La proroga, infatti, equivale a un affidamento senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento. Infine, l’Autorità ha ricordato che ogni affidamento di servizi deve essere preceduto da una fase di progettazione, predisposta dalla stazione appaltante, che definisca le caratteristiche del servizio richiesto e contenga tutte le valutazioni tecniche ed economiche, compresi i criteri utilizzati per determinare la base d’asta.

 

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Banca d’Italia, garanzie finanziarie: Suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari

Per offrire uno strumento di tutela, la Banca d’Italia, in collaborazione con IVASS, ANAC e AGCM, ha predisposto un documento operativo che raccoglie i suggerimenti utili per ridurre il rischio di accettare garanzie non valide. Il mercato delle garanzie finanziarie presenta da tempo alcune criticità che hanno avuto ripercussioni significative sia per le Pubbliche amministrazioni sia per i cittadini. In diversi casi, infatti, fideiussioni e polizze assicurative fideiussorie si sono rivelate non valide o di difficile escussione. Le problematiche più frequenti riguardano:

  • emissione da parte di soggetti non autorizzati o con documenti risultati falsi;
  • emissione da soggetti formalmente abilitati ma successivamente insolventi;
  • presenza di clausole contrattuali ambigue che hanno reso complessa o impossibile l’escussione della garanzia.

Una attenta attività di controllo preventiva da parte delle Pubbliche amministrazioni può evitare di perdere la protezione offerta dalle garanzie o di incorrere in contenziosi. I principali suggerimenti riguardano:

  • Verifica della legittimazione del soggetto garante: accertarsi che la garanzia sia rilasciata esclusivamente da banche, compagnie assicurative o intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario.
  • Controllo di autenticità: adottare modalità per identificare eventuali garanzie false o contraffatte.
  • Analisi della solidità finanziaria del garante, al fine di valutare la capacità di far fronte agli impegni assunti.
  • Esame delle condizioni contrattuali, verificando la conformità alla normativa vigente e alle prescrizioni del bando di gara.

Queste buone pratiche sono utili non solo per le amministrazioni pubbliche, ma anche per i privati. Ad esempio, chi acquista un immobile in costruzione dovrebbe controllare che la garanzia fideiussoria per la restituzione degli anticipi versati provenga da soggetti legittimati e solidi.

 

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