Avviso C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato l’avviso C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica – relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Finanziata dal POC Energia e Sviluppo dei Territori 2014-2020, l’iniziativa CSE2025 sostiene gli investimenti delle amministrazioni comunali su tutto il territorio nazionale.

Il bando ha una dotazione finanziaria di € 232 milioni di euro a copertura del 100% dei costi ammissibili, per l’uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico e la riduzione dei consumi negli edifici pubblici. Finanzia ad esempio l’acquisto di impianti fotovoltaici, impianti solari temici, pompe di calore, sistemi di relamping, infissi ad alta efficienza e soluzioni ibride.

A partire dal prossimo 8 aprile sarà possibile avviare le negoziazioni sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

A partire dalle ore 10 del 15 aprile, sarà possibile procedere con le attività inerenti alla predisposizione dell’istanza di concessione mediante accesso alla piattaforma informatica disponibile al seguente link: https://masedgie-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home

Lo sportello per la trasmissione dell’ istanza di concessione sarà attivo a partire dalle ore 10 del 5 maggio mediante accesso alla piattaforma informatica disponibile al link che sarà pubblicato su questa pagina.

Allegati:

 

La redazione PERK SOLUTION

È costituzionalmente illegittima l’abrogata addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica

L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito «in favore delle province». È quanto ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 43/2025,  decidendo la questione sollevata dal Tribunale di Udine, nella quale ha precisato che «tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373)».

La Corte ha anche valutato l’effetto prodotto dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, Gabel industria tessile spa e Canavesi spa. Tale pronuncia, infatti, pur «mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell’ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva», ha ora riconosciuto che «il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un’azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore.

Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell’imposta alla direttiva». Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l’azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato.

Tuttavia, a seguito della sentenza che ha dichiarato l’incostituzionalità della suddetta addizionale i clienti dei fornitori potranno ora esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l’effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di questa Corte.

 

La redazione PERK SOLUTION

Al via la rilevazione dei dati dei beni immobili pubblici per l’anno 2024

Aperto l’applicativo Immobili per il censimento dei beni immobili pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009. Il termine per l’invio della comunicazione, anche in termini di dichiarazione negativa, è fissato al 31 luglio 2025.

Secondo la logica dell’applicativo le Amministrazioni devono verificare quanto presente a sistema alla chiusura del censimento precedente (anno 2023) e procedere all’aggiornamento, rettificando i dati ove opportuno e inserendo eventuali variazioni intervenute, in modo da rappresentare la situazione del patrimonio immobiliare pubblico posseduto o detenuto al 31/12/2024.

Per favorire il processo di “collaborazione” tra Amministrazioni, necessario per il puntuale censimento, la funzionalità di invio della comunicazione sarà disponibile a partire dal 26 maggio 2025. Non è possibile procedere alla trasmissione della comunicazione in presenza di anomalie bloccanti o di comunicazioni non lavorate.

Per non compromettere il buon esito della rilevazione si raccomanda di avviare il prima possibile le attività di aggiornamento, non aspettando i giorni a ridosso della scadenza. Le modalità per la comunicazione sono rimaste sostanzialmente invariate. Le novità sono evidenziate nella documentazione di supporto scaricabile dalla home page dell’applicativo Immobili.

I responsabili e gli utenti già abilitati sono invitati a verificare con sollecitudine il corretto accesso all’applicativo, l’indirizzo e-mail registrato per la propria utenza nel Portale Tesoro nonché le utenze attive per la propria Amministrazione, al fine di provvedere alle opportune modifiche, disattivazioni e nuove abilitazioni. Le Amministrazioni inadempienti saranno segnalate alla Corte dei conti per il seguito di competenza.

Ai sensi dell’art. 9 bis del D.lgs. n. 33/2013, a chiusura della rilevazione, le informazioni contenute nella banca dati saranno pubblicate in formato aperto (open data) sul sito Internet del Dipartimento https://www.de.mef.gov.it.

Per problemi di accesso all’applicativo o di carattere tecnico utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” accessibile dalla Home page del Portale Tesoro, selezionando le voci dei menù a tendina: Richiesta di carattere tecnico, Portale, Problemi di accesso e compilando l’apposito modulo.

 

La redazione PERK SOLUTION

“Sport e periferie” Nuovo Bando 2025

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport l’Avviso “Sport e Periferie 2025” per favorire lo sviluppo e l’adeguamento di infrastrutture sportive e consentire l’inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

Le risorse disponibili ammontano a € 110 milioni. L’obiettivo del bando è contribuire a realizzare nuovi impianti sportivi pubblici, necessari e gestibili e, soprattutto, migliorare quelli esistenti di proprietà comunale, abbattendo le barriere architettoniche, mettendoli in sicurezza ed efficientandoli energeticamente.

L’Avviso si rivolge a tutti i Comuni italiani e si articola su due distinte linee di intervento:

Linea A, dedicata a tutti i Comuni con popolazione pari almeno a 5.000 abitanti (ovvero ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ma in grado di raggiugere la soglia dei 5.000 abitanti attraverso un accordo con altri Comuni limitrofi).

È gestita attraverso una procedura a sportello e consente di presentare progetti di rigenerazione ovvero riqualificazione di impianti già esistenti. È previsto un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, fino ad € 1,5 milioni, con la compartecipazione dei Comuni.

Linea B, dedicata ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e gestita attraverso la valutazione dei progetti presentati, volti alla realizzazione di Palazzetti dello sport secondo “schemi progettuali” preliminarmente elaborati da Sport e Salute S.p.A., quali luoghi di aggregazione sportiva al chiuso. È previsto un contributo, per ciascun intervento ammesso a finanziamento, fino ad € 3 milioni, con la compartecipazione dei Comuni.

La graduatoria sarà redatta su base regionale allo scopo di consentire alle singole Regioni di poter eventualmente finanziare, a scorrimento, i progetti valutati come idonei.

La presentazione delle domande potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del 5 maggio 2025 e fino alle ore 12.00 del 16 giugno 2025, esclusivamente sull’apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, raggiungibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/

Allegati:
All. A.1 Scheda Progetto
All. A.2 Asseverazione
All. A.3 Format Accordo Linea A
All. B.1 Scheda Progetto
All. B.2 Asseverazione
All. B.3 Format Accordo Linea B
All. B.4 Schema progettuale Palazzetti

Costituisce grave irregolarità contabile la mancata “chiusura” dell’anticipazione di tesoreria alla fine dell’esercizio

Costituisce grave irregolarità contabile la sussistenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario posto che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell’ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 59/2025/PRSE.

Il ricorso all’istituto in esame è stato da sempre oggetto di particolare attenzione da parte del giudice contabile (v. fra le tante: deliberazioni di questa Sezione n. 37, n. 188, n. 190 tutte del 2024, deliberazione n. 32/2021/PRSP della Sezione regionale controllo della Lombardia, deliberazione n. 207/2022/PRSP della Sezione regionale di Controllo della Sicilia), quale campanello d’allarme di una effettiva difficoltà dell’Ente nel far fronte, con risorse proprie, alle obbligazioni assunte.

La Sezione rammenta il carattere eccezionale legato all’anticipazione di tesoreria, quale forma di finanziamento a breve termine, a cui l’Ente deve ricorrere esclusivamente per far fronte ai soli momentanei problemi di liquidità. Pertanto, il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria (anche nelle ipotesi in cui non sia superato il limite previsto dall’art. 222 del TUEL), potrebbe tradursi in un fisiologico nonché ordinario mezzo per il pagamento delle spese di funzionamento, tale da generare squilibri nella gestione finanziaria; in tal modo l’Ente occulterebbe forme di finanziamento a medio o lungo termine, con conseguente elusione dell’art. 119 Cost. (che consente di ricorrere ad indebitamento per finanziare le sole spese di investimento). Al fine di evitare lo scenario descritto è auspicabile che l’Ente riesca a prevedere correttamente le reali possibilità di incasso dei crediti vantati, potenziando le attività di riscossione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione costo servizio enti deficitari anno 2022. Pubblicata la circolare ministeriale

Con la circolare DAIT n.23 del 7 aprile 2025, il Ministero dell’interno fornisce indicazioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo di alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2022 in condizione di deficitarietà strutturale sulla base della
apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’ esercizio finanziario 2020, per quelli in dissesto finanziario e per gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale. Vengono, inoltre, illustrate le diposizioni relative ai controlli che devono esser svolti al riguardo da codesti Uffici ed alle relative sanzioni che possono essere applicate agli enti locali in caso di inadempimento.

Le certificazioni, devono essere trasmessi, con modalità telematica, entro il termine del 31 maggio 2025, muniti del la sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale interessato.

Si chiarisce che nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi ” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio. Si ricorda che l’art. 1, comma 173, della L. 30 dicembre 202 1, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una modifica all’art. 243, comma 2 lett. a) del TUEL prevedendo che i costi di gestione dei servizi relativi agli asili nido sono esclusi dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale.

L’art. 243, comma 5, TUEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizione strutturalmente deficitarie che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. Tale sanzione è pari “all’1% per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUEL del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura”. In riferimento la circolare evidenzia che l’art. 1, comma 781 , della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) dispone che “in considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del TUEL, che per l ‘esercizio 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’art. 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo TUEL, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso art. 243”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Sono debiti fuori bilancio le spese per la registrazione delle sentenze

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 71/2025, in riscontro ad una richiesta di parere in merito al trattamento contabile delle spese per la registrazione delle sentenze o, in generale, dei provvedimenti giudiziali, ha evidenziato come le stesse rientrino nella previsione di cui all’art. 194, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ancorché l’ente sia risultato vittorioso e, dunque, non sia stato condannato al pagamento delle spese legali, ma sia destinatario della notifica di avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate per omessa
registrazione del provvedimento da parte della controparte soccombente.

La lettera a) del comma 1 dell’art. 194, nel prevedere la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da “sentenze esecutive”, include, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, tutte le spese del giudizio comprese quelle relative alla registrazione dei provvedimenti in tal sede adottati (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 2/2009/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria
deliberazione n. 77/2019/PAR).

Il fatto che la notifica dell’avviso di pagamento per le spese di registrazione da parte dell’Agenzia delle entrate sia dovuta all’inottemperanza della controparte soccombente non muta, in quanto trattasi di obbligazione solidale passiva, quanto rappresentato (articolo 57, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

 

La redazione PERK SOLUTION

Concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 20 febbraio 2025, corredato della Nota metodologica e dell’allegato B, recante le modalità di riparto, per il triennio 2025-2027, delle risorse dei fondi di cui all’articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n.178, così come incrementate dall’articolo 1, comma 773, della legge n.207 del 2024, nonché del concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo 1, comma 418, della legge n.190 del 2014 e all’articolo 1, comma 150-bis, della legge n.56 del 2014, nonché dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2024, n.207.

 

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale anno 2024 entro il 30/4

È disponibile nell’area del Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali TBEL, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente, la certificazione telematica concernente l’importo complessivo delle agevolazioni ex articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, concesse per l’anno 2024.

La certificazione dovrà essere trasmessa dagli enti interessati (i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti secondo i dati ISTAT al 31 dicembre degli anni 2019 e/o 2020 e/o 2021 e/o 2022, con esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano) entro il termine del 30 aprile 2025. La mancata trasmissione della certificazione, prevista dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022, comporterà l’esclusione dal riparto del relativo fondo per l’anno 2024.

La certificazione in argomento è riferita unicamente alla concessione delle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 30-ter sopra richiamato e che rimangono tassativamente escluse dalla certificazione tutte le analoghe agevolazioni eventualmente concesse dai comuni per effetto di altre disposizioni di legge o per propria autonoma decisione.

Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 30-ter dispone che le agevolazioni previste da tale articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo.

Allegati
Circolare promozione economica locale 2024

 

La redazione PERK SOLUTION

BANDI – Cultura Missione Comune 2025. Presentazione istanze entro il 30 giugno 2025

L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro per mutui a tasso fisso, a tasso d’interesse completamente abbattuto* per finanziamenti di durata fino a 10 anni, destinati agli Enti Locali e Territoriali per la tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale anche connessi al PNRR da stipulare entro il 30/06/2025 (Vedi scheda).

Il Mutuo Ordinario Cultura Enti Locali e Regioni potrà godere delle agevolazioni in conto interessi previste dal Bando Cultura Missione Comune 2024 a seconda delle caratteristiche demografiche del richiedente (Piccolo Comune, Comune Medio, Unione dei Comuni, Comuni in forma associata, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni).

I contributi in conto interessi sono destinati all’abbattimento completo degli interessi sui mutui a tasso fisso – della durata massima di 10 anni – contratti da Enti Locali e Regioni  per finanziare la realizzazione di progetti relativi al patrimonio culturale, agli istituti e ai luoghi della cultura, a titolo esemplificativo: musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, archivi, biblioteche, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, immobili vincolati, giardini storici, teatri, auditorium e sale concerti, le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Con il Bando Cultura Missione Comune è possibile finanziare:

  • La prevenzione, manutenzione e restauro, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
  • Il recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale
  • La digitalizzazione di beni culturali e/o paesaggistici
  • L’acquisizione di beni appartenenti al patrimonio culturale
  • Le maggiori spese dovute a variazioni di prezzo in aumento dei materiali da costruzione
  • Il cofinanziamento dei contributi regionali/nazionali/europei in conto capitale – es. Bandi PNNR, Bandi regionali…

L’importo di mutuo massimo agevolabile è di:

  • 2 milioni di euro per i Piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti)
  • 4 milioni per i Comuni con 5.000-100.000 abitanti, le Unioni di Comuni e i Comuni in forma associata
  • 6 milioni per i Comuni con oltre 100.000 abitanti, Capoluogo, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Contributi in conto interessi:

Le istanze complete della documentazione prevista per l’ammissione al Contributo potranno ottenere contributi per l’abbattimento totale degli interessi, calcolati su mutui a tasso fisso della durata massima di 10 anni, se inoltrate entro il 30/05/2025. Nel caso in cui i mutui abbiano durata superiore, il Contributo concesso sarà distribuito sull’intera durata del mutuo.

 

La redazione PERK SOLUTION