Bando Sport Missione Comune 2025: scade oggi il termine di presentazione delle domande

Scade oggi il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al bando ICS Sport Missione Comune 2025. I Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno presentare le istanze per usufruire attraverso i mutui agevolati dei contributi in conto interessi deliberati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali ICS a fronte degli stanziamenti dedicati nella legge di bilancio 2025.

Attraverso il prodotto Mutuo Ordinario Sport Enti Locali e Regioni, l’Istituto intende sostenere interventi volti a migliorare la dotazione e la qualità degli impianti sportivi pubblici, promuovendo al tempo stesso inclusione, benessere e sostenibilità energetica. Le agevolazioni sono rese possibili grazie ai contributi in conto interessi deliberati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali.

I contributi sono destinati alla copertura totale degli interessi su mutui a tasso fisso contratti per:

  • Costruzione, ampliamento, ristrutturazione, efficientamento energetico e messa a norma di impianti sportivi (anche scolastici) e piste ciclabili;
  • Acquisto di immobili da destinare a uso sportivo;
  • Acquisto di attrezzature funzionali alla pratica sportiva;
    Cofinanziamento di bandi PNRR, regionali, “Sport e Periferie” e altri contributi pubblici;
  • Coprire maggiori spese derivanti da variazioni di prezzo, perizie suppletive, prescrizioni normative o riduzione dei contributi pubblici successivamente all’appalto.

L’importo massimo del finanziamento agevolato varia in base alla dimensione dell’ente beneficiario:

  • 2 milioni di euro per Piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);
  • 4 milioni per Comuni tra 5.001 e 100.000 abitanti, Unioni di Comuni e Comuni associati;
  • 6 milioni per Comuni oltre 100.000 abitanti, Capoluoghi, Città Metropolitane, Province e Regioni.

Portale ICS – Accedi al Bando Sport 2025

 

La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto Conto Termico 3.0: più incentivi per efficienza e rinnovabili negli edifici

È stato pubblicato in G.U. n. 224 del 26-09-2025, il decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), recante “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”.

Il provvedimento aggiorna e potenzia il meccanismo di incentivazione per interventi di piccole dimensioni, finalizzati all’incremento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. Il testo prevede un limite di spesa annua di 900 milioni, di cui 400 destinati alle PA e 500 per i privati.

Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. Sono aggiornati inoltre i massimali di spesa, specifici e assoluti, per adeguarli ai nuovi costi di mercato. Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.

In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche. Il decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili che arriva al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.

Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’attuazione del meccanismo, provvederà all’aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Piccole opere: Proroga dei termini per la rendicontazione al 31 dicembre 2025

La Direzione centrale della Finanza locale informa i Comuni beneficiari del contributo di cui all’articolo 1, comma 29 e seguenti, legge n.160/2019 (c.d. “Piccole opere”) che, a seguito delle attività effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato alla fine del mese di maggio 2025, finalizzate ad adeguare le strutture del sistema ReGiS al Protocollo Unico di Colloquio di cui alla circolare MEF- RGS n. 35 del 10 ottobre 2024, sono state effettuate delle attività massive centralizzate di adeguamento/bonifica dei pagamenti ammessi.

Le citate attività hanno comportato l’impossibilità per molti Comuni di utilizzare le funzionalità ReGiS preposte alla rendicontazione. Di conseguenza, le scadenze per la presentazione dei rendiconti (entro 6 mesi dal collaudo, dal certificato di regolare esecuzione o dal pagamento del saldo finale se successivo al collaudo/CRE) ricadenti tra il 23 maggio e il 1° settembre 2025 sono automaticamente prorogate al 31 dicembre 2025.

La Direzione precisa che è compito dei Comuni beneficiari registrare il pagamento ammesso nella sezione “Pagamenti a costi reali” di ReGiS. Nello specifico, occorre cliccare sull’hyperlink del mandato e inserire il pagamento ammesso, tenendo conto che dovrà essere sempre minore o uguale all’importo di rilevanza per il progetto per ogni pagamento e minore o uguale al costo ammesso (quota finanziamento STATO) per la somma dei pagamenti.

Infine, viene raccomandato agli Enti interessati dalla presente proroga di procedere tempestivamente con le attività di rendicontazione non appena possibile, avvalendosi della documentazione tecnica e delle istruzioni operative.

 

La redazione PERK SOLUTION

I debiti fuori bilancio da riconoscere alla fine dell’esercizio vanno accantonati nel risultato di amministrazione

Riguardo alla presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere alla fine dell’esercizio, appare utile ricordare gli indirizzi espressi della magistratura contabile (cfr. specialmente Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32/2020/EL e Sezioni riunite per la Regione siciliana, deliberazione n. 6/2021/PARI, vol. I, parte 3.6.) i quali ritengono necessario che, ai fini della verifica e del mantenimento degli equilibri, le maggiori passività siano considerate contabilmente “certe” in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere “temuto” della loro esistenza (Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32 del 2020), considerato il contenuto prescrittivo del principio generale (o postulato) n. 9 della prudenza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1), per il quale «[n]ei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate».

Dunque, sulla base dello stesso precetto – ma anche nel rispetto del principio generale (o postulato) n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) – i debiti fuori bilancio già censiti, nelle more del formale riconoscimento e dell’individuazione delle necessarie coperture, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (Corte dei conti, SRC Campania, deliberazioni nn. 238, 240, 249/2017/PRSP, n. 46/2019/PRSP, n. 62/2019/PAR, n. 67/2019/PAR).

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. siciliana, con deliberazione n. 220/2025/PRSP.

 

La redazione PERK SOLUTION

Misura dell’indennità da corrispondere al vicesindaco, durante il periodo di supplenza del sindaco sospeso dal prefetto

Con la deliberazione n. 294/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia ha fornito risposta ad una richiesta di parere  volta ad appurare se il Vicesindaco di un Comune, chiamato ad esercitare le funzioni vicarie con piena responsabilità della gestione amministrativa dell’Ente, a seguito della sospensione del Sindaco da parte della Prefettura, possa beneficiare dell’indennità nella misura stabilita per il Sindaco.

Secondo la Sezione, al Vicesindaco, nel periodo di esercizio delle funzioni vicarie a seguito della sospensione di diritto del Sindaco disposta dal Prefetto in seguito all’applicazione di una delle misure coercitive indicate dall’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, va corrisposta l’indennità nella misura percentuale stabilita dall’art. 4 del D.M. 4 aprile 2000 e s.m.i. e non quella prevista per il titolare della carica. In altri termini, anche quando il Vicesindaco assume la pienezza dei poteri del Sindaco, la sua indennità resta parametrata al 50% di quella del primo cittadino, come fissato dalla normativa secondaria.

La normativa non prevede alcuna deroga in caso di esercizio effettivo delle funzioni vicarie, anche se protratte per lungo tempo. L’indennità del Vicesindaco rimane quindi quella percentuale, indipendentemente dalla pienezza dei poteri esercitati. Il Collegio non ignora che altre Sezioni hanno espresso considerazioni di segno opposto (cfr. SRC Liguria n. 4/2021/PAR e SRC Campania n. 77/2025/PAR e n. 78/2025/PAR) e tuttavia non può discostarsi dall’indicazione univoca che si ricava dalla lettura delle norme che non fanno alcuna distinzione sotto il profilo della durata, ma neppure della gravosità dell’impegno, tra “assenza” e “impedimento temporaneo” e la “sospensione dall’esercizio della funzione” del sindaco.

Ritiene, quindi, il Collegio che, alla luce della natura dell’emolumento oggetto di disamina, del tutto slegata dall’effettivo e concreto esercizio delle relative funzioni vicarie, anche al ricorrere della specifica ipotesi impeditiva in rilievo (sospensione dalla carica del titolare ex art. 11 d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235) non possa riconoscersi in favore del sostituto l’indennità prevista per il titolare della carica sospeso, ma unicamente quella prevista e determinata nella misura del 50 per cento del Sindaco dalle disposizioni regolamentari sopra riportate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione delle spese elettorali relative all’anno 2025

Il Ministero dell’interno, con comunicato del 17 settembre 2025, rende noto che a seguito di una verifica effettuata sui dati inseriti all’interno dell’applicazione denominata “Finanza Locale” del portale “DAIT Servizi”, sono ancora numerosi gli enti che non hanno ancora avviato la procedura di rendicontazione delle spese elettorali.

Il Ministero ricorda che per la presentazione della rendicontazione gli enti devono preliminarmente chiedere le credenziali di accesso all’applicativo “Finanza Locale” sulla piattaforma DAITWEB agli amministratori delle utenze della Prefettura di riferimento, in quanto le stesse sono diverse dalle altre, in particolar modo da quelle elettorali.

Per il buon fine della procedura, al termine dell’inserimento dei dati, il rendiconto va CHIUSO e poi INVIATO IN PREFETTURA, sempre tramite procedura, per il successivo controllo. La sola chiusura NON equivale ad Invio, con la conseguenza che il rendiconto risulterebbe non presentato e l’ente, pertanto, considerato inadempiente all’obbligo di presentazione dello stesso.

Per problematiche legate esclusivamente al nuovo applicativo, è possibile inviare una richiesta di supporto alla mail dedicata:  rendicontielettorali.fl@interno.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Conti giudiziali, il Vademecum della Corte dei conti Emilia-Romagna

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, ha pubblicato un Vademecum, offrendo una guida operativa preziosa per garantire correttezza, trasparenza e tempestività nella resa dei conti giudiziali. Per gli enti locali, il suo rispetto non è solo un obbligo formale: è uno strumento essenziale per evitare rilievi, sanzioni, ma anche per contribuire a una gestione finanziaria responsabile e credibile.

Punto di partenza del documento è il censimento degli agenti contabili di ciascuna amministrazione (Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174. Codice di giustizia contabile – c.g.c. – art. 138 Anagrafe degli agenti contabili), adempimento necessario e strumentale alla “presentazione” del conto giudiziale alla propria amministrazione (art. 139 c.g.c.) e al successivo “deposito” del conto giudiziale alla Corte dei conti. Le amministrazioni comunicano alla Corte dei conti i dati identificativi degli agenti contabili tenuti alla resa del conto; è di fondamentale importanza che ogni variazione che li riguardi, sia con riferimento a ciascun agente che a ciascuna gestione, sia comunicata tempestivamente alla Sezione territorialmente competente della Corte dei conti per l’aggiornamento della banca dati (art. 138, 2° comma). Qualora il conto per quell’agente e per quella gestione non risultasse depositato, anche sulla base di dati incongruenti tra quelli presenti a sistema con quelli comunicati dall’ente, il PM promuoverà il giudizio per la resa del conto. Sono considerati agenti contabili: il tesoriere o cassiere; l’economo o responsabile della cassa interna; gli incaricati della riscossione; i consegnatari di beni; i consegnatari titoli azionari e partecipativi e chiunque maneggi denaro pubblico o custodisca beni. Sono esclusi dall’obbligo di rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna beni per solo debito di vigilanza ovvero gli “agenti amministrativi” che, peraltro, devono osservare quanto previsto dai regolamenti aziendali per la presentazione dei conti amministrativi. Non sono tenuti al conto giudiziale i soggetti che detengono beni mobili d’ufficio solo per debito di vigilanza o materiali d’uso (come registri e stampe), ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924.

In applicazione dell’art. 138 comma 4 “i conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, la Corte dei conti ha reso disponibile per tutte le amministrazioni, sul sito istituzionale www.corteconti.it il “Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali” (SIRECO). SIRECO consente alle amministrazioni di inserire autonomamente gli agenti contabili nel sistema informativo. Tuttavia, non è consentita la modifica dei dati già inseriti: questa funzione è infatti riservata alla Segreteria della Sezione che può aggiornare l’anagrafica degli agenti contabili sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle amministrazioni o a seguito di specifica richiesta motivata entrambe da inviare via PEC.

Tutti i conti giudiziali, presentati dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere parificati ed approvati dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti, depositati presso la Sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente.
La parifica dei conti delle amministrazioni locali è a cura del Responsabile del servizio finanziario e deve avvenire nel rispetto del principio di alterità tra controllore e controllato, secondo cui il soggetto che esercita il controllo non deve coincidere, né direttamente né indirettamente, con il soggetto o l’ente controllato.

Il Vademecum fornisce, inoltre, istruzioni operative puntuali sulla resa e sul deposito dei conti giudiziali. Particolare attenzione è dedicata a due aspetti cruciali i termini di presentazione e trasmissione del conto giudiziale e i compiti del responsabile del procedimento, figura introdotta dal Codice della giustizia contabile.

 

La redazione PERK SOLUTION

Fondo potenziamento dell’assistenza degli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia: il riparto per Comune

È stata raggiunta oggi in Conferenza Unificata l’intesa sul riparto di 132 milioni di euro destinati al potenziamento dell’assistenza agli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l’anno 2025, nell’ambito della quota del Fondo unico nazionale.

Nel corso della seduta, ANCI ha evidenziato come, nonostante le ripetute richieste, nel riparto non siano stati considerati gli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie, una criticità che dovrà necessariamente essere affrontata e risolta nelle prossime annualità.

Il Governo ha inoltre precisato che le risorse assegnate potranno essere utilizzate anche per i servizi relativi all’anno scolastico 2025/2026..

 

La redazione PERK SOLUTION

Avviso “Sport e Periferie 2025″: pubblicata la graduatoria dei Comuni della Linea B

E’ stata pubblicata dal Dipartimento per lo Sport la graduatoria per i Comuni, aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che hanno presentato la propria candidatura nell’ambito della linea B, con riferimento all’Avviso “Sport e Periferie 2025”. La Linea di intervento B è stata dedicata ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti con risorse pari a 45.000.000 di euro per realizzazione di nuovi Palazzetti per lo Sport multifunzionali e a energia quasi zero (nZEB), inclusa la demolizione di palazzetti esistenti e la loro ricostruzione.

Come stabilito dall’Avviso, la graduatoria è stata pubblicata anche su base regionale, al fine di riconoscere e favorire una sinergia con gli Enti territoriali, che hanno accolto la proposta di designare, attraverso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un proprio componente nella Commissione di valutazione. In tal modo le Regioni e le Province Autonome – al netto delle ulteriori risorse che saranno destinate allo scopo, provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione – potranno eventualmente finanziare, a scorrimento, i progetti già valutati come idonei e che non sono risultati immediatamente finanziabili.

 

La redazione PERK SOLUTION

Ristori IMU immobili occupati abusivamente

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 luglio 2025, corredato dell’allegato A “Nota metodologica” e allegato B “Riparto del contributo”, relativo al fondo di 62 milioni di euro, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, di cui all’articolo 1, comma 82, della legge 29 dicembre 2022, n.197 e parzialmente ripartito, per l’anno 2023, per un importo complessivo di 2.451.989 euro.

Per la quantificazione del ristoro da erogare ai comuni, relativamente al minor gettito del solo anno 2023, sono stati quindi acquisiti i dati delle dichiarazioni IMU e IMU-ENC presentate nel corrente anno con riferimento all’annualità precedente, elaborando i valori della specifica sezione “Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili”.

 

La redazione PERK SOLUTION