Gli enti che a fine esercizio non abbiano restituito l’anticipazione di tesoreria e/o che non abbiano interamente reintegrato le entrate a destinazione vincolata dovranno considerarsi in squilibrio di cassa. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 60/2020/PRSP all’esito dell’esame istruttorio condotto sui rendiconti di un Comune. In particolare, i giudici hanno evidenziato come l’utilizzo reiterato dell’istituto dell’anticipazione di tesoreria determina la perdita del carattere di operazione eccezionale, utilizzata per il superamento di crisi di liquidità meramente temporanee, per divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese.
L’utilizzo improprio dell’anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) può rappresentare, in sostanza, una elusione dell’art.119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento. Elusione che rischia di divenire reale laddove il ricorso all’anticipazione di tesoreria sia ormai “strutturale”. Inoltre, l’anticipazione di tesoreria non restituita al termine dell’esercizio, integra una fattispecie simile ad un vero e proprio “mutuo” atipico destinato a finanziare spese correnti.
Pertanto, non si è in presenza di un semplice disallineamento temporale ma di una sofferenza cronica dovuta alle tipologie di entrata con cui si costruiscono gli equilibri di bilancio.
Allo stesso modo, le entrate a destinazione vincolata, seppur temporaneamente utilizzate per il pagamento di spese correnti, in conformità all’art.195 TUEL, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa. Tali fondi vengono, infatti, reperiti dall’Ente per finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o distrazione per gli scopi a cui sono state destinate potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili, oltre alla mancata realizzazione delle medesime finalità.
Province e Città metropolitane: Regole e facoltà nell’utilizzo dell’avanzo al bilancio di previsione
“Le disposizioni di cui all’art. 1 – ter del D.L. n. 78/2015, all’art. 1, comma 756, della l. n. 208/2015, all’art. 18 del D.L. n. 50/2017 consentono alle Province e Città metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero. L’applicazione di tali norme a carattere eccezionale non fa venire meno la cogenza dei principi in tema di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione, restando immanente l’esigenza di ricostituire i vincoli di destinazione”. È il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 13/2020 a seguito di richiesta di parere formulato dall’Unione Province d’Italia inerente alle modalità di impiego, da parte elle Province, dell’avanzo destinato con riferimento alle deroghe introdotte per gli esercizi 2015 e 2016 dal D.L. 78/2015 (art. 1- ter) e dalla legge 208/2015, art. 1, comma 756 (disposizioni derogatorie rivolte a facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015 – 2016 e 2017 nel rispetto gli equilibri finanziari).
Il D.L. 78/2015, all’art. 1-ter ha previsto la possibilità per le Province e Città metropolitane di predisporre il bilancio di previsione per il solo esercizio 2015, anziché per l’intero triennio. Inoltre, al comma 2, ha previsto la possibilità dell’applicazione dell’avanzo destinato al bilancio di previsione, al fine del mantenimento degli equilibri finanziari, fin dalla previsione iniziale. Tali facoltà sono state poi riconfermate per l’esercizio 2016 anche dalla legge di stabilità n. 208/2015 (art. 1, comma 756). Inoltre, a differenza di quanto previsto dal citato D.L. n. 78/2015, la legge di stabilità per il 2016 ha introdotto anche la possibilità di utilizzo dell’avanzo libero. Tali disposizioni sono state poi reiterate anche per l’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 50/2017. Proprio in merito all’utilizzo dell’avanzo destinato (per le spese di investimento) ai fini dell’equilibrio di bilancio, la Corte ha escluso la possibilità di dequalificare le risorse destinate ad investimenti a risorse liberamente utilizzabili per la gestione corrente. La deroga concessa si limita a consentire l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione prima dell’approvazione del rendiconto, ferma restando, però, la disciplina dell’entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Conti pubblici, firmato protocollo d’intesa Corte dei conti -CNDCEC
La Corte dei conti e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto a “porre in essere azioni mirate alla migliore utilizzazione delle risorse pubbliche attraverso la formazione dei soggetti che operano nei settori finanziari ed economici nell’ottica della trasparente rappresentazione contabile dei risultati della gestione”.
A firmare l’accordo sono stati il Presidente dell’Istituto Angelo Buscema e il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani.
Secondo quanto previsto dal protocollo, numerosi sono gli ambiti di comune interesse, come il controllo sugli enti pubblici e sugli enti territoriali e locali, la giustizia tributaria e il controllo sull’uso dei fondi europei.
L’accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio nazionale dei commercialisti (14 febbraio 2021).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Enti in dissesto: spetta all’OSL ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva
Con deliberazione n. 12/2020, la Corte dei conti – Sezione Autonomie – chiamata a pronunciarsi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con la deliberazione n. 57/2020/PAR, ordine alla perimetrazione delle competenze dell’OSL, in relazione ai debiti fuori bilancio per i quali l’Ente, ancora in bonis, non abbia provveduto alla adozione di tempestiva e formale deliberazione di riconoscimento ex art. 194 Tuel, ha chiarito che “Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all’organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva.” La problematica è stata, invero, oggetto, sia pur nell’ambito della disamina di una più specifica e circoscritta fattispecie, dell’atto di orientamento reso dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, laddove, con riguardo alla disciplina dettata per la formazione della massa passiva, ed alle poste da ricomprendere nella stessa, è stato rimarcato come i debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal Consiglio comunale, nei limiti e con le procedure di cui all’art. 194 Tuel. Ciò nondimeno la Sezione aveva precisato che, “nel caso in cui non sia stata assunta la deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla massa passiva spetta esclusivamente all’OSL, sulla scorta della documentazione raccolta” il quale deve decidere sull’ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo stesso.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Pubblicato in G.U. il decreto di riparto del fondo funzioni fondamentali
È stato pubblicato in G.U. n. 182 del 22 luglio 2020 il decreto del Ministero dell’Interno del 16 luglio 2020 recante “Criteri e modalità di riparto del Fondo, avente una dotazione di 3,5 miliardi di euro, istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per concorrere ad assicurare ai comuni, alle province ed alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19”.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali
È stato pubblicato in G.U. n. 179 del 17 luglio 2020, il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze concernente la determinazione del costo globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali. ll costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all’art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:
Nel caso di mutui a tasso fisso, il tale valore è così individuato, in relazione alla durata del mutuo:
- fino a 10 anni: IRS a 7 anni + 2,25%;
- fino a 15 anni: IRS a 10 anni + 2,50%;
- fino a 20 anni: IRS a 12 anni + 2,75%;
- fino a 25 anni: IRS a 15 anni + 2,80%;
- oltre 25 anni: IRS a 20 anni + 2,90%.
Nel caso di mutui a tasso variabile, invece, il suddetto valore viene così determinato:
- fino a 10 anni: Euribor 6 mesi + 2,20%;
- fino a 15 anni: Euribor 6 mesi + 2,50%;
- fino a 20 anni: Euribor a 6 mesi + 2,70%;
- fino a 25 anni: Euribor a 6 mesi + 2,80%;
- oltre 25 anni: Euribor a 6 mesi + 2,95%.
Il tasso EURIBOR a sei mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Il creditore del Comune in Piano di riequilibrio ha diritto di accesso a tutti gli atti pertinenti alla procedura
Dal punto di vista soggettivo, sussiste la legittimazione della ricorrente a richiedere l’ostensione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata dal Comune, ai sensi dell’art. 243-bis d. lgs. 267/2000; tale legittimazione sussiste:
- sia ai sensi dell’art. 5 comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, venendo in considerazione atti detenuti dall’amministrazione comunale non rientranti nelle ipotesi di esclusione dell’accesso civico di cui all’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, e quindi soggetti ad accesso civico da parte di chiunque (e concretamente esercitato dalla parte ricorrente con l’istanza del 26 gennaio 2020);
- sia ai sensi dell’art. 22 e ss. L. 241/90, essendo la ricorrente titolare di interesse qualificato all’accesso in quanto creditore dell’amministrazione comunale e come tale portatrice di un interesse differenziato alla conoscenza della solidità patrimoniale dell’amministrazione e alle iniziative intraprese per garantirla.
Dal punto di vista oggettivo, sussiste parimenti il diritto della ricorrente ad accedere a tutti gli atti pertinenti alla procedura in questione, non sussistendo né essendo state dedotte dall’amministrazione comunale – nemmeno a fronte della specifica richiesta istruttoria formulata da questo Tribunale – ragioni ostative all’ostensione o alla pubblicazione degli atti ai sensi della normativa vigente in materia di accesso civico (art. 5-bis d.lgs. 33/2013) e di accesso documentale (art. 24 L. 241/90).
È quanto stabilito il TAR Lombardia, Sezione di Brescia, con sentenza n. 547 del 17 luglio 2020, nel ricorso (fondato) promosso da una Società creditrice dell’Ente, per ottenere la condanna dell’amministrazione alla pubblicazione di tutti i documenti pertinenti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis e ss. d. lgs. 267/2000, ovvero per l’accertamento del diritto di accesso della Società medesima ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Pubblicata in G.U. la legge n. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio)
È stata pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il testo coordinato del DL 34/2020 con la legge n. 77/2020.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Decreto Semplificazioni: La relazione tecnica e la relazione illustrativa
Pubblichiamo la Relazione tecnica e la Relazione illustrativa di accompagnamento al D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16-7-2020 – Suppl. Ordinario n. 24.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
La Relazione di fine mandato
L’art. 4 del D. Lgs. 149/2011, introdotto dal D.L. n. 174/2012, come noto, prevede che, al termine del mandato amministrativo, ogni comune e provincia predisponga una specifica relazione; tale documento deve essere predisposto dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale ed è successivamente sottoscritto dal Sindaco e dal Presidente della provincia non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione, la relazione di fine mandato deve altresì essere certificata dall’organo di revisione dell’ente e, nei successivi tre giorni, la relazione di fine mandato deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti unitamente alla certificazione.
Inoltre, la relazione di fine mandato e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
In caso di scioglimento anticipato del consiglio, incombe sul Sindaco (dimissionario) sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune. In tal caso, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti.
In caso di mancata predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al Responsabile del servizio finanziario o al Segretario generale è ridotto della metà l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti per i tre mesi successivi. Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la sezione autonomie della Corte dei Conti ha chiarito che “l’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”.
La relazione di fine mandato deve presentare in modo dettagliato i seguenti elementi caratterizzanti il periodo di riferimento:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013, in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 149/2011, sono stati approvati i seguenti modelli:
- Allegato A) relativo allo schema tipo di relazione per le province;
- Allegato B) schema tipo di relazione per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;
- Allegato C) schema tipo di relazione per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.










