Contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per l’annualità 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 20 giugno 2025, informa che è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025, di assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2025, agli enti locali che, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025, abbiano trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, apposite richieste ritenute ammissibili al contributo – allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n.160 del 2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio e verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, nell’allegato 1 del ripetuto decreto interministeriale, predisposto in ordine di graduatoria, si evince che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 100.000.000,00 per l’anno 2025, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dalla posizione n.1 alla posizione n.410 della stessa graduatoria.

Il comunicato rammenta che non è consentito apportare variazioni agli elementi inseriti nelle richieste di finanziamento. Ciascun ente individuato quale beneficiario di uno o più contributi per uno o più CUP, pena la perdita del contributo assegnato, è tenuto ad assumere l’obbligazione giuridicamente vincolante della stipula del contratto di affidamento dell’incarico di progettazione del singolo CUP oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. dell’avviso relativo al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 18 giugno 2025.

La verifica dell’adempimento è effettuata attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati in modo automatico come: «LB 2020_comma 51_SVILUPPO CAPACITA’ PROGETTUALE anno 2025».

Al suddetto adempimento segue, secondo i necessari tempi tecnici, l’erogazione dell’acconto dell’80% del contributo assegnato a ciascun singolo CUP, mentre il saldo, fino a concorrenza di quanto effettivamente speso ed entro il limite del contributo assegnato, sarà erogato all’effettiva conclusione dell’attività di progettazione, verificata anch’essa attraverso il suddetto sistema di monitoraggio e/o con altre modalità. Eventuali chiarimenti di natura amministrativa possono essere richiesti inviando una richiesta a fondoprogettazione.fl@interno.it.

FAQ

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto del contributo straordinario per le fusioni dei comuni per l’anno 2025

È stato definito con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale, Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 20 maggio 2025, il riparto del contributo straordinario per le fusioni dei comuni per l’anno 2025, destinato ai comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

Il contributo è erogato per un periodo di dieci anni a partire dalla data della fusione e viene calcolato in base a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che hanno partecipato alla fusione.

Inoltre, è importante sottolineare che il Ministero dell’Interno ha già provveduto al riparto definitivo dei contributi straordinari per gli anni 2023 e 2024, tenendo conto delle economie derivanti dai residui del fondo di solidarietà comunale. Le somme relative a questi anni sono state erogate agli enti interessati nelle date del 15 e 17 aprile 2025, segnando la conclusione del trasferimento delle risorse previste. 

 

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Enti dissestati: Riparto dell’anticipazione di liquidità per i comuni con popolazione inferiore a mille abitanti

È stato pubblicato il decreto del Direttore Centrale per la Finanza locale, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  del Ministero dell’interno, del 14 maggio 2025, recante  il riparto dell’anticipazione di liquidità destinata ai comuni con popolazione inferire a mille abitanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel limite massimo di 25 milioni di euro, per l’anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione, denominato “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali”, di cui all’articolo 243-ter, del TUEL.

L’anticipazione è concessa a ciascun ente richiedente, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall’ISTAT. L’anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di girofondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all’ente locale, in un’unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento. Gli enti imputano l’entrata derivante dall’anticipazione al titolo 6 Accensione di prestiti (codice SIOPE E.6.02.02.01.001 “Anticipazioni da Amministrazioni centrali”).

L’ente locale beneficiario dell’anticipazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, mette a disposizione dell’organo straordinario di liquidazione le somme ricevute. L’organo straordinario di liquidazione, entro 90 giorni dalla ricezione delle somme, provvede al pagamento dei debiti ammessi, con le modalità semplificate previste dall’articolo 258 del TUEL e nei limiti delle somme ricevute.

L’anticipazione ricevuta a valere sul Fondo di rotazione deve essere restituita dagli enti locali con piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull’apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’interno.

 

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Pagamento prima rata del fondo di solidarietà comunale anno 2025

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che in data 3 giugno 2025 è stata effettuata l’erogazione della prima rata del Fondo di solidarietà comunale 2025. Tuttavia, a causa di temporanee difficoltà di liquidità, non è stato possibile corrispondere l’intero importo dovuto. Le somme residue saranno erogate, a breve, non appena sarà disponibile l’integrazione di cassa sul relativo capitolo di bilancio.

 

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Ricorso alla donazione modale di un bene da parte di un comune ammissibile se rispondente al miglior soddisfacimento di un interesse pubblico

Con la Deliberazione n. 131/2025 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, emessa il 3 giugno 2025, fornisce chiarimenti in merito al ricorso alla donazione modale da parte di un comune a favore di un soggetto privato. Nella richiesta il Comune istante premette che nel 2023 l’Amministrazione ha deliberato la cessione e poi costituito, con scrittura privata non autenticata e non trascritta nei pubblici registri, il diritto di superficie, in favore di Croce Rossa Italiana, su un’area già destinata a servizi, da adibire esclusivamente alla realizzazione di un centro di pronto intervento per il primo soccorso, nonché di protezione civile da parte dell’Ente beneficiario e che quest’ultimo ha in effetti realizzato un fabbricato attualmente accatastato in ditta al comune. In questo quadro, tenuto conto dell’intenzione delle parti di “regolarizzare la titolarità dei rispettivi diritti reali” (mediante atto pubblico che trasferisca al privato il diritto di proprietà superficiaria per 99 anni a decorrere dal 2003, fermo restando il mantenimento in capo al comune del diritto di proprietà dell’area, ai sensi dell’art. 952 c.c.), l’Ente ha chiesto di sapere se è possibile effettuare una donazione in favore di un soggetto privato che da anni svolge una funzione di interesse pubblico vincolando l’impiego del bene donato alla suddetta funzione o se tale donazione sia preclusa in quanto contrastante con il principio di valorizzazione onerosa dei beni disponibili della pubblica amministrazione.

Il Collegio non ignora la posizione della giurisprudenza contabile, la quale in più occasioni ha affermato l’incompatibilità della donazione modale e degli atti di cessione gratuiti di beni pubblici con i principi contenuti nelle norme che disciplinano la cessione e la valorizzazione del patrimonio disponibile della P.A. (così le deliberazioni Lombardia/164/2019/par; Piemonte/16/2020/par, Basilicata/59/2022/par; Basilicata/15/2023/par; Calabria/70/2024/par). E, tuttavia, da tale premessa non è fatto discendere un divieto assoluto di disporre per donazione ovvero gratuitamente, essendo sempre rimessa all’Amministrazione la valutazione della idoneità dell’atto gratuito a realizzare, nel caso concreto, la migliore e corretta gestione del patrimonio ed il soddisfacimento di un interesse pubblico.

In un’ottica in parte analoga, più recentemente, la Sezione ha precisato che “la giurisprudenza ammette specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni” (così le deliberazioni Lombardia/251/2024/par, nonché Lombardia/234/2024/par sul bilanciamento fra principi).

Nel presupposto che non esista un divieto espresso, anche la giurisprudenza civile si è più volte pronunciata nel senso di riconoscere l’esistenza, in generale, della capacità di donare degli enti pubblici, con l’importante precisazione che per essi lo spirito di liberalità deve necessariamente avere di mira il pubblico interesse (fra le più recenti, Cass. civ., Sez. V, Sent. 6-7-2012, n. 11369), anche se lo scopo, che l’ente tende a perseguire in concreto con l’atto di liberalità, non rientri tra i suoi fini istituzionali, ma coincida con quelli cui è diretta l’attività dello Stato o di altro ente pubblico. Ne consegue che il ricorso alla donazione modale da parte di un comune non sia preclusa né in linea generale, né in concreto, ove diretta a ripristinare la piena corrispondenza dello stato di diritto a quello di fatto. Resta fermo che le ragioni sottese alla “liberalità” sono rimesse alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, la quale dovrà esplicitarle nell’ambito di un’adeguata motivazione, tenendo conto del canone di funzionalizzazione all’interesse pubblico sopra richiamato.

 

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Corte dei Conti: precisazioni sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli Enti Locali

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con nota n. 1325 del 4 giugno 2025, fornisce precisazione sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli enti locali alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 139 del codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) e dall’art. 233 del TUEL.

L’art. 139, comma 1 (Presentazione del conto) del codice della giustizia contabile dispone che “Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto
dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza …”, mentre l’art. 233 del Tuel prevede che “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale …”.

La Sezione chiarisce che entrambi i termini sono da considerarsi ordinatori. La divergenza temporale tra le due norme si risolve tenendo conto del fatto che il comma 1 dell’art. 139 del Codice della giustizia contabile fa espressamente salvo ogni diverso termine previsto dalla legge. Pertanto, per gli enti locali, prevale il termine di 30 giorni previsto dall’art. 233 TUEL.

Per quanto riguarda il deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, la Sezione ricorda che l’art. 139, comma 2 del codice di giustizia contabile, introduce la figura del responsabile del procedimento, che, una volta conclusa la fase di verifica o controllo amministrativo, ha l’obbligo di depositare il conto entro 30 giorni dall’approvazione, previa parificazione. Questo termine non è collegato all’approvazione del rendiconto generale dell’ente, ma si applica anche quando il conto sia approvato separatamente, ad esempio con provvedimento dirigenziale, in caso di subentro di un nuovo agente contabile o di cessazione anticipata della gestione (previsione di cui al co. 1 dello stesso articolo art. 139 c.g.c, “…o comunque dalla cessazione della gestione”). In questi casi, sebbene non sia previsto un termine per l’avvio della procedura di parificazione e approvazione del conto, una volta conclusa tale fase il responsabile del procedimento non può trattenere il conto oltre i 30 giorni.

Il rispetto di tale termine è rafforzato dalla previsione sanzionatoria di cui all’art. 141, comma 7, del Codice della giustizia contabile, secondo cui: “…Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 139, comma 2.”. In ogni caso, i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale, al fine di garantire una corretta e completa ricostruzione contabile che includa tutti gli strumenti contabili o di registrazione finanziaria dell’ente.

 

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Slitta ad ottobre-novembre il contributo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche assegnato ai Comuni sciolti per mafia

Con comunicato del 10 giugno 2025, la Direzione Centrale della Finanza Locale informa che non sarà possibile dar corso ad alcuna assegnazione e riparto della dotazione iniziale del fondo entro il 30 giugno del corrente esercizio finanziario, così come previsto dall’art. 4 del decreto Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 15 maggio 2018 concernente “Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall’anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.”

L’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito un fondo di 5 milioni di euro da assegnare annualmente ai comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche. Tuttavia, l’articolo 1, comma 802, lett. a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027), ha azzerato, a decorrere dall’anno 2025, lo stanziamento per l’erogazione del suddetto contributo.

Resta in essere, l’incremento di risorse per l’anno 2025, rinvenienti dall’anno 2024 da altro capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, del predetto fondo ai sensi dell’articolo 1, comma 278, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

L’assegnazione e la relativa erogazione di tali ulteriori risorse avverrà, come di consueto, nei mesi di ottobre-novembre del corrente anno.

 

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Modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

È stato pubblicato in G.U. n. 125 del 31 maggio 2025 il DM 8 maggio 2025 recante “Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6 -bis , 6 -ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
– agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
– agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita, pena esclusione, nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nell’istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:
1. i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG);
2. i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
3. il dato dell’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
4. il dato dell’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’articolo 26, comma 6-bis, quinto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
5. l’entità del contributo richiesto;
6. gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

I soggetti interessati possono presentare l’istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

  • I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
  • II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025.

 

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Riparto risorse anni 2025 e 2026 a favore dei Comuni alluvionati

È stato pubblicato il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, del 9 maggio 2025, corredato dell’Allegato A, relativo al riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni di euro per l’anno 2026, in favore dei comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza, deliberate dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2023, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 23 comma 1-ter del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, registrato alla Corte dei Conti il 23 maggio 2025 al n. 2127. Il decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli enti interessati dalle misure emergenziali e destinatari dei fondi si trovano in Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto.

Gli interventi sono realizzati direttamente dai Comuni, anche attraverso società interamente partecipate dal Comune stesso, ovvero da Comunità montane o Unioni di comuni o altri soggetti pubblici all’uopo individuati, quali soggetti attuatori in forza di specifici accordi o convenzioni. In ogni caso i destinatari delle risorse sono i Comuni.

 

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Province: dal MIT piena disponibilità a ripristinare le risorse per l’anno 2025

Si svolto presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’incontro convocato dal vicepresidente del Consiglio e ministro con i rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Il MIT ha espresso piena disponibilità a ripristinare le risorse sul programma di spesa per le manutenzioni stradali per l’anno 2025 in vista della fase di conversione del Decreto Infrastrutture.

È stato evidenziato che gli enti locali dovranno rispettare scadenze tassative per dimostrare l’effettiva capacità di spesa, al fine di evitare che tali risorse vadano perdute.

 

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