Revisione prezzi: nelle gare di appalto ammessa anche la revisione in diminuzione

Nelle gare d’appalto i prezzi possono essere rivisti anche in diminuzione sulla base del quadro normativo di riferimento. “La misura revisionale trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo dell’appalto”. È quanto evidenziato da ANAC nel parere in funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025.

Nel caso di specie, un Comune ha formulato un quesito in ordine alle disposizioni dell’art. 26 del d.l. 50/2022, con riferimento al meccanismo di adeguamento dei prezzi del contratto d’appalto, come disciplinato, in particolare, dai commi 1, 6-bis e 6-ter della norma. Più in dettaglio, il tema riguarda il caso in cui l’applicazione in concreto del meccanismo di adeguamento prezzi dia luogo, a seguito dalla differenza tra l’importo complessivo del SAL determinato sulla base dei prezzi aggiornati e quello dovuto in base ai prezzi contrattuali, ad un importo “in diminuzione” da addebitare, dunque, nella misura dell’80% o 90%, all’impresa appaltatrice.

Anac ha evidenziato che “Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’articolo 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate”. La stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma. Fermo l’obbligo di applicare tale misura straordinaria, in presenza delle specifiche condizioni ivi stabilite ed entro i limiti disposti, la stessa trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo complessivo del contratto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti: Va esclusa dalla gara l’impresa che non applica il contratto di lavoro indicato dalla stazione appaltante

Va esclusa dalla gara l’impresa che indica un CCNL le cui componenti fisse della retribuzione globale annua non siano complessivamente pari a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante. È quanto stabilito da ANAC, con parere di precontenzioso n. 32, approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2025.
“L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche – scrive Anac – presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito”.

La formulazione dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4, segna, dunque, un cambiamento radicale nell’approccio alla tematica della tutela del lavoro: l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell’offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare – nei casi di indicazione di un diverso CCNL – prima dell’aggiudicazione”.

“Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistano i presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica; nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due CCNL, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive;
e) eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Il vincolo temporale per individuare chi realizza un appalto PNRR non giustifica frazionamenti

Con Atto a firma del Presidente del il 14 gennaio 2025 – in relazione ad un progetto riguardante l’ammodernamento di un centro di raccolta comunale e ottimizzazione della raccolta differenziata attraverso contenitori ad accesso controllato di un Comune abruzzese, del valore complessivo di oltre un milione di euro, ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR – l’ANAC ha evidenziato che il vincolo temporale per individuare chi realizza un progetto PNRR non può giustificare il frazionamento dell’appalto in cinque distinte procedure negoziate per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea, stante il valore complessivo sopra-soglia degli affidamenti in esame. È evidente una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, stante l’assenza di ragioni oggettive a giustificazione di una sua deroga.

Nel caso in esame, il progetto ha ad oggetto prestazioni di lavori e forniture autonome che l’Amministrazione ha formalmente determinato con atti dell’organo di governo, con atti amministrativi e atti tecnico-progettuali, di affidare mediante un unico appalto in quanto funzionalmente connesse ai fini della realizzazione del progetto in esame. Le forniture hanno un valore stimato complessivo più elevato rispetto all’importo calcolato per i lavori edili, che tra l’altro hanno carattere accessorio, in quanto rientrano nell’ambito di un più complesso programma volto a modernizzare l’attuale centro di raccolta comunale, ottimizzando la raccolta differenziata attraverso contenitori ad accesso controllato.

La stazione appaltante deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario, al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara e deve, quindi, fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell’affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti. “È evidente una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, stante l’assenza di ragioni oggettive a giustificazione di una sua deroga”, scrive l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’atto. “La stazione appaltante non può porre a fondamento della deroga al citato principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto la necessità di garantire il rispetto dei milestone previsti nel cronoprogramma procedurale o l’attivazione tardiva dell’utenza REGIS da parte del MEF. A tal proposito, occorre precisare che il sistema REGIS è un strumento sviluppato per supportare l’attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del Pnrr; pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante, la sua attivazione non garantisce ‘la certezza sull’erogazione del finanziamento’, che è invece assicurata dal Decreto dipartimentale MASE di concessione dei contributi nonché dal rispetto da parte della stazione appaltante delle specifiche condizioni previste nell’avviso”.

La stazione appaltante, in luogo di un’unica procedura ordinaria da suddividere in lotti conformemente tra l’altro a quanto già stabilito nella delibera giuntale, ha invece frazionato l’appalto ricorrendo a diverse procedure negoziate ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere c) (per i lavori) ed e) (per i quattro lotti delle forniture) del Codice, per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Abnorme ritardo per lavori non conclusi a dieci anni dall’aggiudicazione

Con la delibera n. 331 del 2024, all’esito di istruttoria condotta nell’ambito del procedimento di vigilanza su un appalto di un piccolo Comune, ha evidenziato la cattiva gestione di un intervento riguardante la realizzazione di lavori di collegamento delle reti fognarie al depuratore comunale, di manutenzione di tratti di fognatura e ampliamento della rete fognaria, che a circa dieci anni dall’indizione della gara non risulta ancora concluso.

Nel caso di specie, l’intervento – con progetto esecutivo del 2003, poi adeguato nel 2008 – è andato in gara nell’agosto 2014, è stato aggiudicato solo nel marzo 2019 per poi essere contrattualizzato nell’ottobre successivo; nel marzo 2020 è stata effettuata la consegna parziale, nel marzo 2021 la consegna definitiva e alla scorsa estate non era ancora concluso, presentando un avanzamento pari a circa l’80%: una “abnorme dilatazione temporale” afferma la delibera, specificando come tale circostanza abbia di fatto vanificato la consistente riduzione del tempo di esecuzione dei lavori che era stata offerta dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, con un dimezzamento da 530 a 265 giorni, insieme a un ribasso e a interventi aggiuntivi in Frazioni del Comune.

L’esecuzione dei lavori risulta caratterizzata da continue modifiche al progetto posto a base di gara, da una contabilizzazione lacunosa degli stessi tanto da suscitare la richiesta della Regione della revoca del SAL. n. 1, da una perizia di variante disposta sia a causa della non rispondenza del progetto alle mutate esigenze della popolazione e del territorio sia a causa di carenze nel progetto esecutivo originario.

Per l’Autorità, risulta in contrasto ai criteri di efficacia ed efficienza la gestione di un appalto di lavori, relativi al sistema fognario-depurativo comunale, che a circa dieci anni dall’indizione della gara non siano ancora conclusi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo ANAC e accordi quadro: I chiarimenti del MIT

Con il parere 3189 del 30 gennaio 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del contributo ANAC in presenza di accordi quadro.

In particolare, il Ministero chiarisce che il contributo ANAC è stabilito secondo nuove tariffe in vigore dal 2023, come previsto dalla delibera n. 621/2022. La contribuzione varia in base alla tipologia di gara e viene calcolata sul valore complessivo dell’appalto. Per gli Accordi Quadro, il contributo va calcolato sull’importo complessivo dell’accordo stesso, senza includere i singoli contratti attuativi. Questo è in linea con le indicazioni ANAC, che non richiedono l’impegno di fondi aggiuntivi per ciascun contratto attuativo separato.

Tale interpretazione è costante ed è in linea ai pareri resi da questo Supporto Giuridico, in base ai quali, il contributo è dovuto una sola volta in relazione all’importo complessivo dell’accordo quadro. I contratti attuativi, se privi di una nuova competizione (es. rilancio), non comportano ulteriori obblighi di contributo. Il Bando Tipo di ANAC conferma che l’importo del contributo va calcolato sull’importo stimato massimo dell’accordo quadro e impegnato al momento della gara iniziale.

 

La redazione PERK SOLUTION

No all’esclusione automatica dalla gara per impresa condannata con sanzione interdittiva non esecutiva

Anac, con parere di precontenzioso n. 9 approvato dal Consiglio di Anac del 14 gennaio 2025, ha evidenziato che in caso di sentenza di condanna non definitiva, con sanzione interdittiva non esecutiva, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica dell’operatore economico. Deve, invece, valutare il reato-presupposto a cui è stato condannato in via non definitiva l’operatore economico nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 98 del codice. Spetta, inoltre, in via esclusiva alla stazione appaltante valutare le misure di self cleaning adottate dall’operatore economico.

Nel caso di specie, l’ente istante ha chiesto se la presenza di una sentenza di condanna non definitiva con applicazione di una sanzione interdittiva (della durata di due anni) comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, oppure se deve essere valutata discrezionalmente dalla stazione appaltante.

L’Autorità che nel caso in cui venga irrogata con sentenza sia necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva. Tale presupposto si desume in via sistematica dall’art. 650 c.p.p., dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, dall’art. 96, comma 8, del codice, nonché dai principi di tassatività (sia in tema di sanzioni che di cause di esclusione) e di colpevolezza (applicabile anche alle persone giuridiche)”. La stazione appaltante deve valutare il reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a carico dell’operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata o accertata commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni interdittive”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche PNNR digitale

Con parere 3170 del 6 dicembre 2024, il MIT fornisce chiarimenti in merito all’importo su cui calcolare gli incentivi tecnici, riconosciuti nel caso di un affidamento diretto di un PNNR digitale. Considerato che i PNNR digitali prevedono un’erogazione lump sum del contributo richiesto e considerato che con parere ANAC n. 54 del 25/10/2023 gli incentivi tecnici sono riconosciuti anche con modalità di affidamento diretto, si chiede, in particolare, se nella fattispecie di un affidamento diretto di un PNNR digitale, la base d’asta su cui calcolare l’incentivo è : 1) il prezzo contrattualizzato nell’affidamento diretto IVA esclusa; 2) l’importo lump sum del contributo PNNR richiesto, considerato che corrisponde all’importo del quadro economico dell’obiettivo da realizzare approvato in giunta comunale.

Il MIT chiarisce che in base all’art. 45, comma 2 del Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023), occorra fare riferimento all’importo posto a base delle procedure di affidamento. Nel caso dell’affidamento diretto, non essendo previsto un importo a base delle procedure di affidamento, dovrà farsi riferimento all’importo dell’affidamento diretto (iva esclusa).

 

La redazione PERK SOLUTION

Apposizione del CUP alle fatture per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 1/2025, fornire indicazioni uniformi in ambito di apposizione del codice unico progetto (CUP) all’interno della fattura per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici per una corretta applicazione dell’articolo 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, rubricato “Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee”.

Il documento chiarisce che i commi 6, 7 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 introducono un collegamento tra due ambiti normativi distinti: l’obbligo del codice unico di progetto (CUP) per i progetti di investimento pubblico e la disciplina della fatturazione elettronica tra privati (FE). Questo collegamento non risponde solo a finalità di monitoraggio della spesa, ma si inserisce in una visione più ampia, volta a garantire la tracciabilità delle risorse pubbliche e, al contempo, semplificare i processi amministrativi, favorendo il sistema produttivo e lo sviluppo delle imprese. In quest’ottica, l’integrazione tra CUP e FE può contribuire alla riduzione di tempi e costi nella gestione dei documenti contabili, semplificando il lavoro delle amministrazioni pubbliche e degli operatori privati. La riduzione del carico amministrativo per le imprese promuove l’efficienza operativa e contribuisce a migliorarne la competitività.

In ordine al perimetro soggettivo, il comma 6 si riferisce agli incentivi pubblici erogati “a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati”, prescindendo dalla natura delle risorse stanziate a tal fine. Per la definizione di Amministrazione pubblica, in coerenza con l’articolo 11, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si fa riferimento all’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165.

Il perimetro oggettivo, invece, pone al centro della sua interpretazione la definizione di “incentivi pubblici alle attività produttive”, che comprende “gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere” erogati, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, in una delle seguenti forme: “credito d’imposta, bonus fiscale, […] concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”. In termini più specifici, l’ambito di applicazione della disposizione comprende:

  • i trasferimenti alle imprese per i quali sussista l’obbligo di attribuzione del CUP, a prescindere dalla natura in conto capitale o di parte corrente delle risorse;
  • tra gli strumenti finanziari, i progetti di investimento per i quali è prevista l’attribuzione di un CUP secondo la normativa vigente;
  • le misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi di protezione civile, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione di cui all’articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 13 del 2023:

  • i trasferimenti alle imprese consistenti in meri contributi al funzionamento non compresi in un progetto di investimento pubblico;
  • i costi non fatturabili eventualmente riconosciuti all’impresa beneficiaria.

Per quanto riguarda le fatture emesse prima dell’apposizione del CUP, la RGS chiarisce che:

  • per gli incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione dello stesso, come per tutte le fatture ricevute prima dell’assegnazione del CUP, non sussiste nessun obbligo di apposizione dello stesso in fattura;
  • le Amministrazioni titolari delle misure devono indicare al beneficiario i documenti necessari a dimostrare l’avvenuta spesa; la stessa disposizione indica la possibilità di inserire il CUP nella quietanza di pagamento come strumento dimostrativo, ferma restando la possibilità per le Amministrazioni di individuare diverse modalità dimostrative.

Per le fatture emesse dopo l’assegnazione del CUP, in caso di comprovata impossibilità di apposizione dello stesso in fattura per cause documentate con evidenze concrete e riferite a circostanze eccezionali, non imputabili al soggetto beneficiario, è l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, a definire la eventuale modalità dimostrativa della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto agevolato.

Infine, in caso di imprese che accedono a più di un incentivo per finanziare lo stesso tipo di spesa, per una stessa linea d’intervento, e che quindi si trovano ‘di fronte’ a una molteplicità di CUP,  è sufficiente l’apposizione in fattura del primo CUP acquisito in ordine temporale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto correttivo Codice Appalti in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato nella G.U. n. 305 in data 31 dicembre 2024 (SO 45), il D.Lgs. 31 dicembre 2024 , n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Le modifiche al Codice sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissato. La ratio ispiratrice del provvedimento in argomento è da rinvenire prioritariamente nell’esigenza di chiarire, specificare e attuare alcune disposizioni che presentavano criticità applicative, con particolare riferimento agli allegati, in modo da agevolare il rilancio strutturale degli investimenti pubblici anche nella fase post PNRR, coerentemente con le prospettive e i tempi di un bilancio strutturale.

Le proposte di modifica al Codice seguono tre linee direttrici:

  • sono state apportate al codice tutte quelle modifiche di coordinamento interno, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
  • sono state introdotte precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo, integrando alcuni istituti o colmando dei vuoti normativi evidenziati dalle associazioni o dagli operatori di settore, nonché in sede di confronto con altri soggetti istituzionali. Invero, partendo dai contributi raccolti durante la consultazione, dalla giurisprudenza e dalle richieste di parere pervenute attraverso il servizio supporto giuridico, sono state tracciate numerose modifiche puntuali finalizzate a chiarire possibili ambiguità del codice, a risolvere disallineamenti tra diverse parti del codice e degli allegati, ad aggiornarne le formulazioni alla normativa sopravvenuta;
  • sono state apportate delle modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.

La novella legislativa si è incentrata su dieci temi sostanziali ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici:

Equo compenso
Un primo ambito tematico oggetto di intervento è relativo alla disciplina del c.d. equo compenso. Si è inteso intervenire sulla materia al fine di bilanciare le regole sull’applicabilità del principio dell’equo compenso, inteso, appunto, come compenso “equo” e non “minimo”, inevitabilmente correlato, tuttavia, all’operatività di specifici vincoli connessi al settore dei contratti pubblici, che impongono valutazioni comparative ai fini dell’affidamento di tutti i servizi, compresi quelli connessi alla progettazione, e che richiedono una adeguata ponderazione degli effetti finanziari delle scelte regolatorie. Le modifiche proposte all’articolo 41 prevedono, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo “a prezzo fisso”, come tale non ribassabile in sede di gara; dall’altro, che rispetto al restante 35 per cento, l’elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte; per mitigare l’impatto di tali ribassi sull’aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Tutele lavoristiche
Nel dare attuazione alla disposizione che prescrive l’individuazione nel bando del contratto collettivo nazionale applicabile all’appalto, (ex articolo 11 del Codice), oggetto di intervento, sono state individuate le tutele che si devono considerare ai fini della valutazione e alle modalità di calcolo dell’equipollenza dei contratti collettivi di lavoro. È previsto l’inserimento di un nuovo Allegato I.01, contenente concrete disposizioni per orientare l’operato delle stazioni appaltanti sia rispetto al contratto da individuare nel bando/invito, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto, sia rispetto alla verifica di equipollenza dei
contratti. In particolare, si è inteso introdurre dei meccanismi automatici per la valutazione di equipollenza tra i contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla luce dei principali indici normativi ed economici rivelatori di tale sostanziale equivalenza.

Digitalizzazione
Le principali modifiche proposte in tema di digitalizzazione intervengono su numerosi articoli del codice e degli allegati, al fine di:

  • favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banda dati nazionale di ANAC;
  • prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banda dati nazionale dei contratti pubblici;
  • accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
  • rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM), incrementando a decorrere dal 1° gennaio 2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro, razionalizzando altresì tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera.

Qualificazione delle stazioni appaltanti
Sono state introdotte una serie di incentivi a favore delle stazioni appaltanti che non hanno conseguito, in prima istanza, la qualificazione e, dall’altro, si sono introdotti dei requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, al fine di conciliare, da un lato l’esigenza di garantire al personale impiegato negli appalti pubblici una adeguata formazione di settore, comprensiva dell’utilizzo di metodi e sistemi di gestione digitale delle costruzioni, e,
dall’altro lato, l’interesse a prevenire stalli di sistema nell’esecuzione. Inoltre, si è intervenuti anche con l’intento di incentivare e migliorare l’attività di formazione, nonché ampliare il più possibile l’offerta formativa.

Revisione prezzi
Sono state pertanto apportate delle modifiche all’articolo 60 ed è stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis disciplinante le modalità di attuazione delle clausole revisionali.

Consorzi
All’interno dei dieci temi prioritari rientra anche la disciplina dei consorzi, atteso il gran numero di contributi presentati dagli stakeholders che, in sede di consultazione, hanno evidenziato diverse criticità interpretative applicative dell’istituto. Nel dettaglio, così come emerso dalla consultazione, sono stati richiesti dei chiarimenti in merito al c.d. “cumulo alla rinfusa”, quale criterio di possesso e comprova dei requisiti previsti per l’ammissione alle procedure di affidamento da parte dei consorzi stabili, nonché sono stati evidenziati dei disallineamenti e delle incertezze riguardo l’applicazione dell’articolo 67 circa la attestazione dei requisiti generali e speciali da parte di consorzi e consorziate, anche in sede di presentazione delle offerte, con specifico riguardo ai consorzi di cooperative e di artigiani.

Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)
Si era cercato di promuovere già in sede di prima adozione del Codice è quello dell’accesso delle micro, piccolo e medie imprese al mercato dei contratti pubblici, prevedendosi in particolare all’articolo 108, comma 7, la possibilità che il bando di gara preveda criteri premiali a favore delle PMI e che tali criteri valorizzino il principio della “territorialità” per quei contratti che dipendono dal requisito della prossimità per la loro esecuzione. Si è intervenuti in materia di subappalto prevedendo che nei contratti di subappalto si debba prevedere una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, alle PMI. A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre. Infine, sono state introdotte delle novità in materia di contratti “riservati”, prevendo la possibilità per le stazioni appaltanti di “riservare” la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese.

Fase esecutiva del contratto di appalto
In primo luogo, sono state rafforzate le premialità e le penali applicabili agli operatori economici rispettivamente per accelerazioni o ritardi nell’esecuzione dell’opera. Inoltre, sono state tipizzate le circostanze che possono consentire di adottare varianti e, di converso, si sono identificate le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (articolo 120 del Codice). Un ulteriore intervento sul punto è stato quello di aver dettato una disciplina di carattere
generale all’istituto dell’accordo di collaborazione, al quale, invero, nella prassi molte stazioni appaltanti hanno già fatto ricorso in via negoziale ai fini dell’esecuzione di opere complesse, con esiti positivi in termini di prevenzione dei rischi e risoluzione dei conflitti.

Partenariato pubblico privato
L’istituto del project financing rientra, trasversalmente, anche all’interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nel dettaglio, per la concorrenza e della riforma del settore degli appalti e concessioni pubbliche (M1C2-11-12 Riforma 2 – Leggi annuali sulla concorrenza’ sia della ‘M1C1-73-quinquies Riforma 1.10). Con le nuove disposizioni, si è voluto rimodulare l’istituto del project financing nell’ottica di incrementare l’efficienza degli affidamenti e promuovere la contendibilità delle concessioni, assolvendo, per esempio, all’impegno assunto di rimodulare l’operatività della prevista “clausola di prelazione” per evitare che possa essere utilizzata in funzione anti concorrenziale. Si è tuttavia affiancata anche l’opportunità di rivedere puntualmente la stessa procedura di svolgimento del project financing, al fine di promuovere piena trasparenza in merito alle proposte presentate su iniziativa privata, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara.

 

Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell’interfaccia Anac fino al 30 giugno 2025

Per gli affidamenti fino a 5.000 euro, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, il Consiglio di Anac ha deliberato un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025 per l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma per i contratti pubblici dell’Autorità.

Tale proroga vale anche per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo, e per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1 gennaio 2024. Inoltre, la proroga è valida anche per la ripetizione di lavori o servizi analoghi per procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023, e per gli affidamenti in house.

Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l’acquisizione del codice identificativo di gara (cig) per tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all’interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione. L’Autorità si riserva di fornire ulteriori indicazioni in caso di evoluzioni tecniche che consentano di superare le istruzioni offerte in via transitoria o in caso di modifiche normative.

 

La redazione PERK SOLUTION