Con Atto a firma del Presidente del il 14 gennaio 2025 – in relazione ad un progetto riguardante l’ammodernamento di un centro di raccolta comunale e ottimizzazione della raccolta differenziata attraverso contenitori ad accesso controllato di un Comune abruzzese, del valore complessivo di oltre un milione di euro, ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR – l’ANAC ha evidenziato che il vincolo temporale per individuare chi realizza un progetto PNRR non può giustificare il frazionamento dell’appalto in cinque distinte procedure negoziate per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea, stante il valore complessivo sopra-soglia degli affidamenti in esame. È evidente una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, stante l’assenza di ragioni oggettive a giustificazione di una sua deroga.
Nel caso in esame, il progetto ha ad oggetto prestazioni di lavori e forniture autonome che l’Amministrazione ha formalmente determinato con atti dell’organo di governo, con atti amministrativi e atti tecnico-progettuali, di affidare mediante un unico appalto in quanto funzionalmente connesse ai fini della realizzazione del progetto in esame. Le forniture hanno un valore stimato complessivo più elevato rispetto all’importo calcolato per i lavori edili, che tra l’altro hanno carattere accessorio, in quanto rientrano nell’ambito di un più complesso programma volto a modernizzare l’attuale centro di raccolta comunale, ottimizzando la raccolta differenziata attraverso contenitori ad accesso controllato.
La stazione appaltante deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario, al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara e deve, quindi, fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell’affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti. “È evidente una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, stante l’assenza di ragioni oggettive a giustificazione di una sua deroga”, scrive l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’atto. “La stazione appaltante non può porre a fondamento della deroga al citato principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto la necessità di garantire il rispetto dei milestone previsti nel cronoprogramma procedurale o l’attivazione tardiva dell’utenza REGIS da parte del MEF. A tal proposito, occorre precisare che il sistema REGIS è un strumento sviluppato per supportare l’attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del Pnrr; pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante, la sua attivazione non garantisce ‘la certezza sull’erogazione del finanziamento’, che è invece assicurata dal Decreto dipartimentale MASE di concessione dei contributi nonché dal rispetto da parte della stazione appaltante delle specifiche condizioni previste nell’avviso”.
La stazione appaltante, in luogo di un’unica procedura ordinaria da suddividere in lotti conformemente tra l’altro a quanto già stabilito nella delibera giuntale, ha invece frazionato l’appalto ricorrendo a diverse procedure negoziate ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere c) (per i lavori) ed e) (per i quattro lotti delle forniture) del Codice, per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea.
La redazione PERK SOLUTION