L’Irap sugli incentivi funzioni tecniche deve essere considerata un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente

L’Irap sugli incentivi funzioni tecniche deve essere considerata un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. È quanto evidenziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere n. 3358 del 3/4/2025.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico. L’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell’ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell’allegato I.10. Pertanto, l’accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l’IRAP.

L’imposta deve essere considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. L’art. 5 dell’allegato I.7 vigente, nel disciplinare il quadro economico dell’intervento, inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8), poi, al successivo punto 10), inserisce “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice”, riservando infine al punto 18) “IVA ed eventuali altre imposte”. Pertanto, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, ossia non gravare il personale dipendente di un carico fiscale per legge imposto sull’Ente e di contro salvaguardare le esigenze di finanza pubblica, che tra l’altro già ispirano – meglio innervano – la disciplina di cui si discorre, anche in applicazione dell’art. 228 del Codice dei contratti pubblici, il ministero conferma che le poste a titolo di Irap debbano trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare nella quota del 20 % destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, non potendo rientrare nella quota dell’80 % pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: tracciabilità finanziaria, chiarimenti sulle modalità di attuazione della normativa

Stante le riscontrate irregolarità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza, Anac ha ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito alle corrette modalità di attuazione della normativa in tema di tracciabilità finanziaria, anche con riguardo agli strumenti di controllo attivabili dalle stazioni appaltanti al fine di minimizzare i rischi di violazione delle disposizioni normative in esame.

Con Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025, l’Autorità ha fatto presente gli specifici obblighi a carico dei soggetti destinatari nell’ambito di un appalto pubblico, oltre che le stazioni appaltanti, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese. Dall’attività di vigilanza condotta dall’Autorità è emerso che, in relazione a molteplici fattispecie analizzate, le disposizioni in esame non hanno avuto concreta attuazione, a fronte del venire in rilievo di profili di inadempimento. Al riguardo, nell’evidenziare che non sono emerse problematiche in merito alla tracciabilità dei pagamenti diretti effettuati dalle stazioni appaltanti nei riguardi delle imprese, le criticità emerse hanno riguardato sostanzialmente la tracciabilità dei rapporti e dei movimenti finanziari intercorsi tra le imprese della filiera e i loro subcontraenti.

Pertanto, in relazione a tali generalizzate carenze, sorge l’esigenza di fornire indicazioni operative circa le corrette modalità di attuazione della normativa di riferimento, quale strumento di ausilio per il mercato.

Nei riguardi delle Stazioni appaltanti è previsto l’obbligo di:
– inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 8);
– verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 9);
– effettuare i pagamenti sui conti correnti dedicati e utilizzare, per ogni transazione, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5).

Le imprese appaltatrici e subcontraenti sono tenute a:
– inserire all’interno del subappalto/subcontratto, a pena di nullità assoluta, le clausole che regolano la tracciabilità (art. 3 comma 9);
– comunicare alla stazione appaltante i contratti stessi, anche per estratto (art. 3 comma 9[1]);
– comunicare alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3, comma 7);
– comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti, comunicando altresì ogni modifica relativa ai dati trasmessi (art. 3 comma 7);
– utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (anche non in via esclusiva) alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici (art. 3, comma 1);
– effettuare i movimenti finanziari esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo alcune eccezioni (art. 3, comma 1);
– riportare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) (art. 3, comma 5);
– utilizzare il conto corrente dedicato anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, garantendo la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 2);
comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente, l’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria (art. 3 comma 8).

A fronte di tali adempimenti, che in parte coinvolgono direttamente le stazioni appaltanti e in parte ineriscono ai rapporti tra le imprese della filiera, si rende opportuno, altresì, fornire indicazioni comportamentali nei riguardi delle Stazioni appaltanti, al fine di adottare strumenti di verifica della corretta attuazione della tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Per la verifica, da parte delle stazioni appaltanti, dell’obbligo della presenza delle clausole di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità comunicano alle stazioni appaltanti i contratti per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione. È possibile assolvere all’onere di comunicazione anche mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando fermo che le stazioni appaltanti e i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese. In un’ottica più generalizzata, si raccomanda alle Stazioni appaltanti di adottare un adeguato sistema di controllo e monitoraggio periodico sulla tracciabilità dei pagamenti ed incassi, minimizzando i rischi di violazione della normativa in esame.

Si richiamano di seguito possibili indicazioni da utilizzare come “best practice”:
– inserire specifiche clausole contrattuali, che obblighino, ad esempio, l’appaltatore a fornire alla stessa le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all’appalto;
– ricorrere, per la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all’interno di tutta la filiera delle imprese, all’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti in merito alla tracciabilità;
– riservarsi di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell’appalto, con la possibilità di richiedere all’appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti. Ciò, tenuto conto che l’appaltatore rappresenta il dominus della filiera, come principale responsabile della corretta esecuzione dell’appalto, tenuto ad un ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività coinvolte nel progetto.

Nel contratto dovranno pertanto richiamarsi gli obblighi sulla tracciabilità e le modalità che si intenderanno adottare per effettuare i controlli sulla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nell’ambito della filiera delle imprese. Tali controlli sono da intendersi complementari ai controlli che devono essere svolti dal R.U.P., dal D.L. e dal Coordinatore per la Sicurezza, ciascuno per quanto di competenza, sui subappaltatori e su tutti i soggetti che operano nei cantieri, verificando la regolarità delle prestazioni svolte e il rispetto dei ruoli assunti ed autorizzati ai sensi di legge.

A fronte di tali indicazioni, Anac rammenta che il mancato rispetto della normativa di riferimento risulta sanzionato con l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 6 della medesima legge 136/2010, che risultano applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, mentre il mancato svolgimento dei controlli da parte delle stazioni appaltanti sul rispetto della normativa sulla tracciabilità rileva ai fini della verifica della corretta esecuzione del contratto (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Nelle gare vige il principio dell’unicità dell’offerta. Ogni operatore economico può presentare una sola proposta

Nelle gare, la possibilità di presentare più proposte contrattuali – compatibili o incompatibili tra loro – deve essere espressamente prevista dalla lex specialis di gara. Altrimenti vige il principio dell’unicità dell’offerta.
E’ quanto ha specificato l’Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 90, approvato dal Consiglio di Anac l’11 marzo 2025.

La delibera riguarda una procedura di gara della prefettura finalizzata alla selezione di operatori economici con i quali concludere un accordo quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri, da ospitare in centri fino a 50 posti.

“Il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco – sottolinea Anac -, è posto a presidio del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico e a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti rispettosi della lex di gara che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione” (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

La stazione appaltante non può subordinare un compenso all’esito del finanziamento.

I compensi per i servizi di ingegneria e architettura di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento. Le tariffe ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, le attività richieste ai fini della richiesta di finanziamento non possono essere compensate forfettariamente. È quanto stabilito da ANAC, con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025. 

Le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, rientrano nell’ambito i servizi di ingegneria e architettura e pertanto non è conforme alla normativa la previsione di una remunerazione costituita da una somma forfettaria massima per due anni di contratto, in quanto anche il compenso per tale attività deve necessariamente essere individuato utilizzando il parametro delle tariffe ministeriali.

 

La redazione PERK SOLUTION

Escluso l’affidamento diretto per le concessioni degli impianti sportivi

Nel caso di concessione di servizi riguardanti la gestione di impianti sportivi, deve farsi ricorso “a procedura pubblica (articolo 182 D. Lgs. 36/2023) oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187 D. Lgs. 36/2023)”. È quanto evidenziato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nell’atto di segnalazione n. 2064 del 5 febbraio 2025 in merito alle procedure di affidamento di uno stadio, nonché ad alcune previsioni del Regolamento comunale per l’affidamento della gestione di impianti sportivi.

Secondo l’articolo 6, commi da 1 a 3, del D.lgs. n. 38/20211, l’uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali “deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive”. Ove intenda ricorrere a terzi, il Comune ne affida la gestione “in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni
sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”, nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) e della normativa euro-unitaria vigente.

Uno dei principi cardine del nuovo Codice dei contratti pubblici è quello di accesso al mercato, sulla base del quale “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità” (articolo 3 del D.lgs. n. 36/2023).

Il Codice dei contratti pubblici non consente infatti il ricorso all’affidamento diretto in caso di concessione di servizi, per il quale deve farsi ricorso a procedura pubblica (articolo 182) oppure a procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (articolo 187). Il ricorso ad affidamenti diretti in casi del genere è stato escluso anche dal MIT in due recenti pareri (n. 2409 e n. 2441 del 2024).

Pertanto, la regola da seguire è l’evidenza pubblica, potendo rilevare gli aspetti associativi e sportivi locali in sede di criteri e di attribuzione del punteggio da valutare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Procedure di affidamento, serve più tempestività. Ritardi non consentiti anche per gli obiettivi PNRR

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio l’11 marzo 2025, Anac ha fornito importanti chiarimenti riguardo i termini di conclusione delle procedure di affidamento. Sono state infatti rilevate criticità in merito al rispetto della massima tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti.
Alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti viene richiesta la pubblicazione dei documenti di gara iniziali e la conclusione delle procedure di selezione nei termini indicati. Sono previsti termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. Tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invito ad offrire, e cessano con l’aggiudicazione alla migliore offerta.

I termini stabiliti costituiscono termini massimi, e assolvono alla funzione di consentire l’accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara. È espressamente, previsto, infatti, che il superamento degli stessi rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività. Il principio del risultato, infatti, costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, e rappresenta un criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi delle procedure di affidamento e attribuire gli incentivi.

Il principio del risultato è espressamente perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. A tale ultimo fine, la Commissione Europea ha previsto, tra le Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un abbattimento della cosiddetta decision speed ovvero del tempo intercorrente tra la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto, nelle procedure aperte sopra soglia. Pertanto, il mancato rispetto del principio della massima tempestività nell’aggiudicazione e nella stipula del contratto rischia di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell’ambito del Pnrr, con grave danno economico per il Paese.

Le stazioni appaltanti devono pertanto rispettare il principio della massima tempestività. Anac evidenzia che la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e il corretto utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale consentono la massima semplificazione e accelerazione delle procedure, con notevoli benefici sulla riduzione dei tempi di affidamento dei contratti (fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche anche per i collaboratori della direzione dei lavori

Con parere n. 3233 del 27 febbraio 2025, il Supporto giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in merito alle attività tecniche incentivabili di cui all’art.45 del D.lgs 36/23. In particolare, è stato chiesto se fossero da escludere dall’incentivazione, di cui all’art.45 del D.lgs 36/23, le attività di “collaboratore amministrativo” della direzione dei lavori in quanto non presenti nell’elenco dell’allegato I.10.

Per il Supporto giuridico del MIT i collaboratori alla direzione dei lavori non sono esclusi dall’incentivazione. A sostegno di tale tesi il fatto che, se è vero che nell’elenco dell’allegato I.10 del D.L.gs. n. 36/2023 non risulta l’attività di collaboratore riferita espressamente alla direzione dei lavori, è pur vero che l’art. 45, comma 3, così recita: “L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. “. Tra tali funzioni tecniche indicate nell’Allegato I.10 vi è anche quella della direzione dei lavori. Pertanto si ritiene che anche i collaboratori amministrativi della direzione lavori possano essere incentivati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il nuovo Quaderno Anci sul correttivo appalti e prime linee guida operative

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno n.55 “Decreto legislativo n.209/2024 (correttivo appalti) prime linee guida operative e schema di regolamento per affidamenti sotto soglia aggiornato sulle principali novità di interesse per Comuni e Città metropolitane.
A più di un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Governo ha adottato un decreto correttivo che, pur mantenendo l’impianto originario e generale del nuovo Codice, introduce modifiche ed integrazioni importanti per la disciplina di un settore cruciale per lo sviluppo del Paese.

Il provvedimento si compone di 87 articoli: i primi 62 articoli recano disposizioni di modifica e integrazione degli articoli del Codice, mentre gli articoli da 63 a 87 modificano gli allegati al Codice o ne inseriscono di nuovi. Il manuale Anci contiene anche uno schema di regolamento per affidamenti sotto soglia aggiornato al correttivo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Principio di rotazione va rispettato in caso di affidamenti diretti successivi non compresi nell’accordo quadro

In caso di affidamento al medesimo operatore per l’acquisto di beni e servizi non previsto dall’accordo quadro si applica il principio di rotazione. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti ad una richiesta di parere.

Gli accordi quadro sono strumenti che permettono alla stazione appaltante di acquisire beni/servizi in modo semplificato, ma vincolato alle condizioni predefinite. In caso di affidamenti diretti successivi per beni o servizi non compresi nell’accordo quadro, si tratta di un affidamento nuovo e distinto, che deve essere regolato secondo le norme del Codice dei Contratti Pubblici. Se l’accordo quadro è attivo e contiene il materiale aggiuntivo richiesto, la stazione appaltante deve fare ricorso all’accordo quadro. Solo nel caso in cui l’accordo sia esaurito, non capiente o non copra la categoria di beni/servizi specifici, può procedere con un nuovo affidamento. Qualora il materiale aggiuntivo non sia previsto nell’accordo quadro l’affidamento successivo non può essere considerato una mera estensione dell’accordo quadro; si tratta invece di un nuovo affidamento. Pertanto, deve seguire le procedure ordinarie o semplificate previste per gli affidamenti sotto-soglia, con la verifica del principio di rotazione. Il vademecum ANAC ribadisce che il principio di rotazione: si applica agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia. Mira a garantire il pluralismo competitivo, evitando che lo stesso operatore economico benefici di affidamenti ripetuti senza gara. Può essere derogato solo con adeguata motivazione. La stazione appaltante deve motivare la scelta dell’operatore economico uscente in termini di: Caratteristiche del mercato (assenza di altri operatori idonei); Convenienza economica (affidamento più vantaggioso in termini di tempi/costi).

In conclusione se:

– il materiale previsto è presente nell’accordo quadro: l’acquisto deve avvenire tramite l’accordo quadro attivo.

– il materiale non previsto non è presente nell’accordo quadro si configura un nuovo affidamento e deve rispettare il principio di rotazione.

L’affidamento diretto al medesimo operatore economico è ammesso solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga al principio di rotazione, come ribadito dal vademecum ANAC, secondo le previsioni di cui al comma 4 dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 209/2024.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Medie opere: indicazioni sulla corretta valorizzazione delle economie di progetto

Con comunicato del 26 febbraio 2025 la Direzione Centrale della Finanza Locale informa i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018, che è stato rilasciato un aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS al fine di consentire il corretto censimento delle economie di progetto, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 143, della citata legge, secondo cui “(…) alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.”

Di seguito il comunicato:

Nello specifico, a conclusione dell’intervento, una volta inserito nel sistema di monitoraggio ReGiS (Cronoprogramma/Costi > Iter di progetto > fase 00314 – Collaudo), il certificato di collaudo o il CRE rilasciato dal direttore dei lavori, il Soggetto attuatore dovrà provvedere a censire le eventuali economie di progetto nella sezione “Gestione Fonti – Economie”.

Peraltro, si precisa che nell’eventualità in cui durante l’esecuzione dell’intervento il Soggetto attuatore abbia già registrato su ReGiS nella sezione «Cronoprogramma/Costi – Quadro economico» (voce 00300-Altro) delle economie derivanti dai ribassi di gara, le stesse, a conclusione dell’intervento, dovranno essere censite anche nella sezione “Gestione Fonti – Economie”.

In linea generale, inoltre, si ricorda che, in presenza del finanziamento FOI, le eventuali economie di progetto dovranno essere restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6 comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023). Ai fini della rendicontazione della quota del FOI, si rinvia a quanto stabilito nella Circolare RGS n.31 del 2023 “Procedure per il trasferimento delle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 e ss.mm. ii” e nell’emanando Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Fermo quanto suindicato, si forniscono di seguito indicazioni in merito alla corretta valorizzazione della sezione “Gestione Fonti – Economie.

Ipotesi 1:

Finanziamento medie opere e FOI, in assenza di ulteriori cofinanziamenti

L’Ente è tenuto prioritariamente ad attribuire le economie maturate al FOI e quelle eventualmente residue dovranno essere versate al bilancio dello Stato.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00 con risorse FOI pari ad € 10.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto pari ad € 15.000,00 le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (tile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie FOI € 10.000,00;

• importo economie STATO € 5.000,00.

N.B. laddove le economie di progetto siano inferiori alla quota ricevuta sulle risorse del FOI, le stesse dovranno essere restituite integralmente al fondo.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00 con risorse FOI pari ad € 10.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto pari ad € 8.000,00 le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (tile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie FOI € 8.000,00.

Ipotesi 2

Finanziamento medie opere con FOI in presenza di ulteriori cofinanziamenti

L’Ente è tenuto prioritariamente ad attribuire le economie maturate al FOI e quelle eventualmente residue dovranno essere ripartite in modo proporzionale tra il finanziamento medie opere e altro cofinanziamento.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00 con risorse FOI pari ad € 10.000,00 e altro cofinanziamento pari ad € 50.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto per € 15.000,00, le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (stile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie FOI € 10.000,00;

• importo economie STATO € 3.333,33;

• importo altro cofinanziamento € 1.666,67.

N.B. laddove le economie di progetto siano inferiori alla quota ricevuta sulle risorse del FOI le stesse dovranno essere restituite integralmente al fondo.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00 con risorse FOI pari ad € 10.000,00 e altro cofinanziamento pari ad € 50.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto per € 8.000,00 le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (tile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie FOI € 8.000,00.

Ipotesi 3

Finanziamento integrale medie opere (in assenza del FOI)

L’Ente è tenuto ad imputare le economie maturate integralmente al finanziamento medie opere.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto per € 15.000,00 le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (tile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie medie opere € 15.000,00.

Ipotesi 4

Finanziamento medie opere in presenza di ulteriori cofinanziamenti (in assenza del FOI)

L’Ente è tenuto ad imputare le economie maturate in misura proporzionale tra il finanziamento medie opere e gli eventuali ulteriori cofinanziamenti.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00 con ulteriore cofinanziamento di € 50.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto per € 15.000,00 le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (tile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie STATO € 10.000,00;

• importo altro cofinanziamento € 5.000,00.

Gli Enti che abbiano già provveduto ad allegare a sistema il certificato di collaudo e/o CRE sono tenuti a valorizzare le economie di progetto, secondo le suindicate modalità, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.

Decorso tale termine, l’Amministrazione procederà al pagamento degli importi dovuti a titolo di saldo (e ciò al netto delle economie valorizzate a sistema) o agli eventuali recuperi, laddove siano state in precedenza erogate somme maggiori rispetto a quelle dovute, preso atto delle economie maturate e valorizzate a sistema.

Invece, per gli interventi ancora in corso di esecuzione, per i quali, quindi, non sia ancora stato allegato a sistema il certificato di collaudo e/o CRE, gli Enti sono tenuti a valorizzare le economie di progetto, secondo le suindicate modalità, entro il termine di 30 giorni dal caricamento a sistema ReGiS della detta documentazione.

Nell’eventualità in cui, entro la citata scadenza, l’Ente non abbia apportato alcuna modifica, si intenderanno confermati i dati già presenti a sistema. Conseguentemente, tramite controlli automatizzati, l’Amministrazione provvederà a verificare che la ripartizione delle economie segua i criteri sopra indicati e segnalerà eventuali incongruenze, ivi sospendendo le erogazioni dovute.

Infine, per i progetti conclusi in ordine ai quali siano state già censite le economie di progetto, qualora sia presente a sistema ReGiS l’alert “ID016-IMPEGNO – FINANZIAMENTO – IL VALORE IMPEGNATO (IMPEGNI-DISIMPEGNI) NON PUO SUPERARE IL TOTALE DEL FINANZIAMENTO (INCLUSI PRIVATI) AL NETTO ECONOMIE >”, il Soggetto attuatore dovrà provvedere a censire il disimpegno, in misura corrispondente all’importo delle economie di progetto (sezione Gestione Spese – Obbligazioni), al fine di allineare il totale delle obbligazioni al Piano dei Costi e al Q.E. al netto delle economie.