Incentivi per funzioni tecniche al personale della propria società in house

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n.128/2025, in riscontro all’istanza di parere formulata dal Comune di Milano, in ordine alla possibilità di incentivare il personale dell’amministrazione e della propria società in house che svolgono le funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36 e ss.mm.ii., in forma integrata per un affidamento di lavori, servizi e forniture, risponde affermativamente al quesito formulato dall’Ente. Ne discende perciò la possibilità che il personale della società in house collabori con quello dell’Amministrazione controllante per lo svolgimento delle suddette funzioni tecniche, nell’ambito di un più ampio procedimento volto all’affidamento a terzi (es. progettazione prodromica alla gara d’appalto), e comunque a fronte di comprovate “carenze qualitative e quantitative” del personale del Comune, come rimarcato dalla stessa nota dell’Ente.

A fronte di ciò, l’erogazione dei correlati incentivi per funzioni tecniche può avvenire sia nei confronti del personale dell’Amministrazione, sia nei riguardi del personale della società in house. Ai fini di una legittima erogazione dei suddetti incentivi, occorre comunque che:

a) l’attività collaborativa svolta dal personale della società in house abbia luogo esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento a terzi, ex art. 45, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36;

b) l’Amministrazione e la società in house definiscano in maniera puntuale i presupposti di attività e l’ambito di inserimento dei dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi suddetti, anche allo scopo di impedire qualunque forma di ulteriore -doppia- remunerazione ai dipendenti societari, in via aggiuntiva rispetto all’art. 45 cit.;

c) restino fermi sia i limiti dell’accantonamento effettuato dall’Amministrazione, sia i criteri di ripartizione ex art. 45, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Anac, costo manodopera: l’uso delle tabelle non più vigenti vizia la gara per illogicità e irragionevolezza

Nel parere di precontenzioso n. 193, approvato dal Consiglio del 14 maggio 2025, l’ANAC ha evidenziato che nella stima dei costi della manodopera da porre a base di gara, vi è l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle approvate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come vigenti al momento dell’indizione della procedura.

Tale obbligo – ancor più stringente negli appalti ad alta intensità di manodopera e di durata di più anni – costituisce uno degli strumenti per tutelare il diritto dei lavoratori ad una giusta retribuzione, evitando che il confronto concorrenziale possa produrre effetti negativi su tale diritto, e tutelando le condizioni di serietà e affidabilità dell’offerta, la qualità delle prestazioni, la concorrenzialità senza distorsioni e la convenienza economica dell’appalto. La disposizione è contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

L’approfondimento svolto da ANAC sulla procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati di un Comune, ha dato modo di evidenziare che la stazione appaltante, nell’indizione della gara, ha fatto riferimento a tabelle del gennaio 2023 e non più vigenti in quel momento, superate dall’adozione di nuove tabelle ministeriali che hanno determinato un aumento del costo medio orario del personale delle imprese e società esercenti servizi ambientali.

Anac ha stabilito per la stazione appaltante la necessità di annullamento in autotutela e indizione di nuova procedura, nella quale il prezzo della manodopera posto a base di gara tenga conto delle tabelle ministeriali così come aggiornate.

 

La redazione PERK SOLUTION

Decreto Infrastrutture: via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 maggio 2025, ha approvato un decreto-legge che dispone Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione dei contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, I’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché I’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

Per quanto riguarda le infrastrutture e i lavori pubblici, sono previste – tra l’altro – misure urgenti per: garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. e assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; superare le criticità applicative riguardanti il Codice dei contratti pubblici; chiarire la distinzione tra le “procedure di somma urgenza” e le “procedure di protezione civile”; disciplinare lo svolgimento delle verifiche sismiche degli uffici pubblici.

In materia di autotrasporto, motorizzazione civile e circolazione dei veicoli, il provvedimento punta, tra l’altro, a ridurre i tempi di franchigia ai fini del carico e scarico delle merci nel settore e potenziare la sicurezza delle infrastrutture digitali degli uffici della motorizzazione civile.

In merito all’ordinamento portuale e al demanio marittimo, le nuove disposizioni puntano a chiarire le modalità di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi, garantire la sicurezza nell’utilizzo delle spiagge mediante l’individuazione del periodo di obbligatorietà del servizio di assistenza e salvataggio in mare, migliorare la funzionalità dell’Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque; sostenere e rafforzare le politiche in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviomarittimo, mediante il consolidamento dei rapporti fra la società RAM – Logistica Infrastrutture e trasporti S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il decreto-legge comprende anche disposizioni urgenti connesse a procedure di infrazione e vincoli del PNRR in materia di infrastrutture e trasporti, che mirano a compensare gli eventuali disagi e disservizi alla mobilità derivanti dalla realizzazione degli interventi di manutenzione ed ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria; norme in materia di oneri di servizio pubblico per il trasporto aereo; norme volte a garantire la revisione dei prezzi di contratti affidati sulla base del decreto “Sostegni-ter” (art. 29, del decreto-legge n. 4 del 2022); garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all’affidamento del contratto intercity (contratto di media e lunga percorrenza per il servizio di trasporto passeggeri su ferrovia); conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2 della Missione l, Componente 2 del PNRR in materia di disciplina delle concessioni autostradali dettata dalla legge annuale per la concorrenza 2023.

Tra le altre novità si segnala la disposizione che riconosce gli incentivi anche ai dirigenti legati ad attività di progettazione, direzione lavori, collaudi e altri incarichi previsti dall’art. 45 del Codice appalti, superando l’attuale principio dell’“omnicomprensività” previsto dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, che finora impediva l’erogazione di compensi accessori non previsti dal contratto.

Previste, inoltre, anche disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e per lo svolgimento di altri eventi sportivi e per garantire la continuità e la regolarità dei servizi svolti dalla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea.

 

 

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Incentivi per funzioni tecniche: i chiarimenti di Anac

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025, Anac fornisce indicazioni applicative riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dopo l’approvazione del Correttivo al Codice.

“Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice”, precisa Anac. “L’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge”.

A seguito del correttivo, “la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo”.

Il nuovo quadro normativo, inoltre, non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

“Rimane ferma la necessità – sottolinea Anac – che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo ANAC per le gare pubblicate da gennaio ad aprile 2025

Anac informa che le stazioni appaltanti che abbiano effettuato procedure di affidamento nel periodo gennaio-aprile 2025 sono tenute al versamento del contributo in favore dell’Autorità. Sul Portale dei pagamenti di A.N.AC. sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Si evidenzia che, come novità introdotta dalla delibera di autofinanziamento per l’anno 2025 n. 598/2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le procedure di affidamento in house sono soggette all’obbligo contributivo e tale obbligo ricade esclusivamente sulla stazione appaltante in qualità di Amministrazione affidante.

Si ricorda, altresì, a tutte le stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo contributivo relativo agli anni precedenti qualora non avessero ancora provveduto. A tal fine, si evidenzia che il precedente servizio Riscossione è ancora attivo per il pagamento dei MAV.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato a illegittimo affidamento senza gara

Il rinnovo del contratto è consentito soltanto se disposto prima della scadenza del contratto originario. Pertanto, il rinnovo del contratto già scaduto è equiparato ad un illegittimo affidamento senza gara. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione. L’utilizzo della proroga deve essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione di un nuovo contraente.

E’ quanto ha ribadito Anac con la delibera n. 164, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 2 aprile 2025 riguardante forniture di kit per la produzione di siero collirio dell’Azienda sanitaria del Friuli Venezia Giulia. Dall’istruttoria effettuata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è risultata “violata la normativa poiché la proroga, successiva di quasi due mesi alla scadenza del contratto, è di per sé illegittima in quanto non era e non è stata avviata alcuna procedura finalizzata all’individuazione di un nuovo contraente ma solo improbabili ‘lavori prodromici’ ad oggi non conclusi”.

“Quasi la metà delle procedure (28 su 61) condotte dall’Azienda Regionale presenta criticità che potrebbero non favorire “l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità” con conseguente violazione dell’art. 3, d.lgs. n. 36/2023”. “La procedura negoziata senza bando – ribadisce Anac – costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e può essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, quindi per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante e non imputabili alla stazione appaltante. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza”.

 

 

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ANAC: La verifica della progettazione non può farla chi ha svolto il progetto

Con il Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio del 30 aprile 2025, l’ANAC, al fine di dirimere alcune criticità riscontrate nell’applicazione del divieto di affidamento del
servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti e indicazioni operative.

L’Autorità raccomanda alle stazioni appaltanti di prevedere espressamente nei bandi di gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l’attività di verifica. “Stante l’attuale inserimento della causa di esclusione per conflitto di interessi tra le cause di esclusione non automatica e come tale rimessa alla valutazione in concreto della stazione appaltante, assumono particolare importanza – scrive Anac – le misure che quest’ultima è chiamata preventivamente ad adottare, onde evitare siffatte situazioni di conflitto d’interesse”.

“Nel caso di eventuale partecipazione del concorrente (possibile verificatore) alle pregresse attività di progettazione – pur esigendo la norma una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta – il conflitto di interessi appare, in realtà, difficilmente risolvibile e superabile, stante la necessaria terzietà, che deve essere garantita dal soggetto verificatore, anche se è comunque richiesta”. “Si ricorda, infine, che l’eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente nella gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione comporta, oltre all’esclusione dalla procedura, la conseguente segnalazione da parte del Rup ad Anac che, nel caso di dichiarazione resa con dolo o colpa grave e tenendo conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, potrà disporre l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per un periodo fino a due anni”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION     

Un Comune non può affidare il trasporto scolastico in modo autonomo se c’è una gara centralizzata

Solo in via eccezionale e motivata è consentito alle singole amministrazioni di procedere con una procedura di gara autonoma con riferimento ad appalti aventi ad oggetto le categorie merceologiche individuate dal dpcm dell’11 luglio 2018. Pertanto, il Comune ha agito al di fuori del Codice degli Appalti non essendo stato in grado di giustificare la scelta di affidare il Servizio di trasporto scolastico mediante procedura autonoma in luogo di stipulare il contratto attuativo con l’operatore economico individuato dal soggetto aggregatore. È quanto ha accertato Anac con la delibera n. 590 approvata dal Consiglio del 16 dicembre 2024.

“L’operato del Comune – scrive l’Autorità – contrasta con gli articoli 1 e 2 del nuovo Codice degli Appalti, oltreché con l’articolo 9, del decreto n. 66/14 non avendo fornito una adeguata motivazione, idonea a derogare in via eccezionale agli obblighi legalmente previsti in capo alle singole amministrazioni, relativamente agli acquisti inseriti nelle categorie merceologiche”. “La scelta dell’Ente locale di procedere in via autonoma alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico, risulta lesiva del principio di accesso al mercato”.

Il Comune non ha verificato concretamente la possibilità di giungere alla stipula con il Consorzio…, non fornendo il necessario apporto per poter valutare le reali possibilità di affidamento del servizio ad un altro operatore economico, sia in termini economici che in termini qualitativi. Il modus operandi dell’Ente locale risulta, dunque, lesivo del principio di concorrenza, di imparzialità e di non discriminazione, in quanto, oltre ad essere in aperto contrasto con l’articolo 3 del d.lgs. n. 36/2023, risulta potenzialmente anti-economico.

“Il Comune  – aggiunge Anac –, pur in possesso dei dati necessari idonei a definire la spesa presunta per valorizzare il proprio fabbisogno nell’ambito dell’iniziativa centralizzata, non ha in alcun modo fornito la necessaria collaborazione, propedeutica ad una adeguata ponderazione in merito alle concrete possibilità di stipula del contratto attuativo con il Consorzio Ecos European Consortium services, rifiutandosi finanche di intraprendere le interlocuzioni così come previste nel Capitolato tecnico, in virtù di un presunta ma non dimostrata inadeguatezza dell’importo stimato dalla Centrale di Committenza”.

“L’operato dell’Ente territoriale appare, dunque, in netto contrasto con la normativa vigente in merito all’affidamento del servizio del trasporto scolastico previsto tra i settori obbligatori di cui al dpcm dell’11 luglio 2018 anche in considerazione del fatto che, in assenza del benché minimo tentativo di giungere alla stipula contrattuale con il Consorzio, è stata ‘sollecitata la partecipazione’ dello stesso Consorzio alla procedura indetta autonomamente dal Comune. Simili considerazioni sono volte a dimostrare che il modus agendi dell’Ente locale” risulta in contrasto con il Codice Appalti, “non avendo in alcun modo dimostrato attraverso la documentazione allegata all’Autorità, gli eventuali vantaggi economici e i benefici attesi dalla scelta di procedere in via autonoma con la procedura per l’affidamento del servizio del trasporto scolastico”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Frazionamento artificioso e documentazione carente negli interventi di messa in sicurezza

Con la delibera n. 133 del 2 aprile 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha concluso un procedimento di vigilanza su tre affidamenti disposti da un Comune, relativi a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. L’istruttoria, avviata a seguito di una segnalazione, ha riguardato gli incarichi per la progettazione delle opere di consolidamento in tre aree comunali.

Dall’analisi condotta è emersa l’assenza degli atti propedeutici previsti dalla normativa – in particolare il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) – compromettendo così la possibilità di stimare correttamente i corrispettivi e di fornire agli operatori economici elementi completi per la formulazione dell’offerta. “Non a caso – si legge nella delibera – per ogni incarico conferito con l’affidamento diretto è stato assunto lo stesso valore dell’opera da progettare, stimata in euro 1.750.000 ovvero in euro 3.400.000,00 nel caso della procedura negoziata, senza desumersi da tali documenti alcun elemento di calcolo”.

Ulteriori criticità hanno riguardato la mancata completa verifica documentata dei requisiti generali e speciali in capo ai soggetti affidatari, in violazione dell’art. 17 del Codice dei contratti pubblici, nonché la scelta di suddividere la progettazione in tre incarichi distinti, senza che siano state riscontrate reali esigenze tecniche a giustificazione.

L’Autorità ha ritenuto configurabile un frazionamento artificioso degli incarichi, effettuato al fine di rientrare nelle soglie che consentono l’affidamento diretto o procedure meno competitive, in contrasto con il principio di corretta determinazione del valore dell’appalto e con il divieto di elusione delle soglie europee. Inoltre, secondo l’Autorità, nel caso di specie “una visione unitaria del dissesto idrogeologico sarebbe stata consigliabile per una progettazione coordinata” (Fonte Anac).

 

La redazione PERK SOLUTION

Qualificazione stazioni appaltanti, nuovo regolamento su accertamento requisiti e sanzioni

L’ANAC ha pubblicato il nuovo regolamento sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Adottato con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025 dal Consiglio Anac, il testo disciplina gli ambiti applicativi per le attribuzioni dell’Autorità in materia, ai sensi delle relative disposizioni del Codice degli Appalti (articolo 63, comma 11, e allegato II.4) anche alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (d.lgs. n. 209/2024).

Il regolamento interviene quindi sull’esercizio del potere dell’Autorità finalizzato: all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata; all’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta); all’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell’ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di Anac (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice); all’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad Anac del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.

Tra i principali contenuti del regolamento, vi sono la specificazione dei casi di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, e le relative modalità di accertamento tra verifiche a campione e segnalazioni, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni.

Il regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito dell’Autorità, avvenuta oggi 11 aprile 2025, di cui verrà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento dell’entrata in vigore, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p) e l’articolo 4, comma1, lettere f) e g) del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità, adottato con delibera n. 271 del 20/6/2023.

 

La redazione PERK SOLUTION