Un Comune non può affidare il trasporto scolastico in modo autonomo se c’è una gara centralizzata

Solo in via eccezionale e motivata è consentito alle singole amministrazioni di procedere con una procedura di gara autonoma con riferimento ad appalti aventi ad oggetto le categorie merceologiche individuate dal dpcm dell’11 luglio 2018. Pertanto, il Comune ha agito al di fuori del Codice degli Appalti non essendo stato in grado di giustificare la scelta di affidare il Servizio di trasporto scolastico mediante procedura autonoma in luogo di stipulare il contratto attuativo con l’operatore economico individuato dal soggetto aggregatore. È quanto ha accertato Anac con la delibera n. 590 approvata dal Consiglio del 16 dicembre 2024.

“L’operato del Comune – scrive l’Autorità – contrasta con gli articoli 1 e 2 del nuovo Codice degli Appalti, oltreché con l’articolo 9, del decreto n. 66/14 non avendo fornito una adeguata motivazione, idonea a derogare in via eccezionale agli obblighi legalmente previsti in capo alle singole amministrazioni, relativamente agli acquisti inseriti nelle categorie merceologiche”. “La scelta dell’Ente locale di procedere in via autonoma alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico, risulta lesiva del principio di accesso al mercato”.

Il Comune non ha verificato concretamente la possibilità di giungere alla stipula con il Consorzio…, non fornendo il necessario apporto per poter valutare le reali possibilità di affidamento del servizio ad un altro operatore economico, sia in termini economici che in termini qualitativi. Il modus operandi dell’Ente locale risulta, dunque, lesivo del principio di concorrenza, di imparzialità e di non discriminazione, in quanto, oltre ad essere in aperto contrasto con l’articolo 3 del d.lgs. n. 36/2023, risulta potenzialmente anti-economico.

“Il Comune  – aggiunge Anac –, pur in possesso dei dati necessari idonei a definire la spesa presunta per valorizzare il proprio fabbisogno nell’ambito dell’iniziativa centralizzata, non ha in alcun modo fornito la necessaria collaborazione, propedeutica ad una adeguata ponderazione in merito alle concrete possibilità di stipula del contratto attuativo con il Consorzio Ecos European Consortium services, rifiutandosi finanche di intraprendere le interlocuzioni così come previste nel Capitolato tecnico, in virtù di un presunta ma non dimostrata inadeguatezza dell’importo stimato dalla Centrale di Committenza”.

“L’operato dell’Ente territoriale appare, dunque, in netto contrasto con la normativa vigente in merito all’affidamento del servizio del trasporto scolastico previsto tra i settori obbligatori di cui al dpcm dell’11 luglio 2018 anche in considerazione del fatto che, in assenza del benché minimo tentativo di giungere alla stipula contrattuale con il Consorzio, è stata ‘sollecitata la partecipazione’ dello stesso Consorzio alla procedura indetta autonomamente dal Comune. Simili considerazioni sono volte a dimostrare che il modus agendi dell’Ente locale” risulta in contrasto con il Codice Appalti, “non avendo in alcun modo dimostrato attraverso la documentazione allegata all’Autorità, gli eventuali vantaggi economici e i benefici attesi dalla scelta di procedere in via autonoma con la procedura per l’affidamento del servizio del trasporto scolastico”.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Ristori per le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico, rettifica della tabella di riparto

Con decreto del MIT n. 58 del 7 aprile 2021 recante “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19”, emanato in base all’art.  229 («Misure per incentivare la mobilità sostenibile»), comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’istruzione del 4 dicembre 2020, n. 562, sono stati definiti, come noto, criteri e modalità di riparto del contributo, pari complessivamente a 20 milioni di euro, destinato ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico, delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’anno scolastico 2019/2020. I Comuni, dopo aver ricevuto il finanziamento, procedono all’erogazione alle singole imprese istanti, previa verifica tramite il registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), curato dal MISE, del rispetto delle norme sul cumulo per gli aiuti “de minimis”. Dopo la pubblicazione del decreto direttoriale n. 58/2021 e della tabella di riparto ad esso allegata, alcuni Comuni hanno riscontrato errori materiali in merito agli importi di contributo richiesto, alla denominazione del Comune o ai riferimenti di tesoreria o bancari. In alcuni casi tali errori materiali, che sono stati corretti, con conseguente modifica della tabella allegata al decreto direttoriale n. 58/2021, hanno prodotto un differente riparto delle risorse disponibili. Considerato che ad oggi non è stato effettuato il pagamento degli importi riportati in tabella, il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha emanato il decreto dirigenziale n. 92 del 20 maggio 2021, avente ad oggetto: “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19.- Rettifica Decreto dirigenziale numero 58 del 7 aprile 2021”, che abroga e sostituisce il precedente decreto direttoriale e rettifica la tabella allegata allo stesso.

Tabella riparto contributi ex art. 229, c. 2-bis, DL 34/2020

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI, Contributi ad aziende di trasporto scolastico per perdite fatturato. Aiuto di Stato “de minimis”

Il 7 aprile 2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto dirigenziale n. 58/2021, con cui vengono assegnati ai Comuni e alle Unioni di comuni 20 milioni di euro per il ristoro delle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato registrate a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 229, co. 2-bis, dl 34/2020).
Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico, il ristoro è erogato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di Aiuti “de minimis”, entro il limite massimo cumulabile di 200.000 euro nel triennio 2018- 2019-2020. Il decreto prevede (art. 4) che i Comuni, ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati, “si avvalgono del registro nazionale degli aiuti di stato (R.N.A.) curato dal ministero dello Sviluppo economico”.
Secondo il decreto, inoltre, la verifica dei limiti sembra dover intervenire prima dell’erogazione del contributo all’azienda potenzialmente beneficiaria (art. 4, co. 3 del decreto). Pertanto, al fine di agevolare gli enti negli adempimenti richiesti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un Vademecum che indica le modalità di consultazione del RNA. In caso di richieste di chiarimento o problemi nell’acquisizione delle credenziali di accesso al Registro, i Comuni sono invitati a contattare direttamente il Ministero dello Sviluppo economico, all’indirizzo e-mail indicato nel Vademecum.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, niente IVA sui ristori per le imprese esercenti il trasporto scolastico

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 95 dell’8 febbraio 2021 ha chiarito che l’importo del contributo (art. 229 c. 2 bis DL Rilancio) destinato direttamente ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico delle perdite economiche dovute all’emergenza Covid-19 nell’a.s. 2019/2020, si configura come mera movimentazione di denaro e, come tale, esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
L’art. 229, comma 2-bis del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020), come noto, ha istituito nel bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro, per l’anno 2020, destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Le perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente determinazione del contributo sono da correlate alla riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali. Con successivo DM del 4 dicembre 2020 sono stati esplicitati i criteri e le modalità di determinazione del contributo, pari alla differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell’emergenza epidemiologica, entro il limite di 200.000 euro. I Comuni interessati, entro il termine del 3 febbraio scorso, avrebbero dovuto raccogliere i dati presso ciascuna impresa esercente i servizi di trasporto sul proprio territorio e inviare al ministero la relativa tabella excel e l’apposita richiesta di finanziamento posta in calce al decreto.
I Comuni beneficiari e gli importi spettanti sono individuati, nei successivi 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto direttoriale MIT, sentita l’ANCI.
In risposta al Ministero istante, l’Agenzia ha ribadito, richiamando la circolare n. 34/E del 2013, che al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di denaro per il perseguimento degli obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti; la corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, altresì, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di accertare se il soggetto beneficiario del denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o sia un mero tramite per il trasferimento delle medesime somme a terzi attuatori. L’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è agevolata dal contenuto precettivo delle norme. Nel caso di specie può affermarsi che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto contrattuale in quanto le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici in favore di particolari categorie di soggetti, al verificarsi di presupposti predefiniti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION