Nelle gare d’appalto i prezzi possono essere rivisti anche in diminuzione sulla base del quadro normativo di riferimento. “La misura revisionale trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo dell’appalto”. È quanto evidenziato da ANAC nel parere in funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025.
Nel caso di specie, un Comune ha formulato un quesito in ordine alle disposizioni dell’art. 26 del d.l. 50/2022, con riferimento al meccanismo di adeguamento dei prezzi del contratto d’appalto, come disciplinato, in particolare, dai commi 1, 6-bis e 6-ter della norma. Più in dettaglio, il tema riguarda il caso in cui l’applicazione in concreto del meccanismo di adeguamento prezzi dia luogo, a seguito dalla differenza tra l’importo complessivo del SAL determinato sulla base dei prezzi aggiornati e quello dovuto in base ai prezzi contrattuali, ad un importo “in diminuzione” da addebitare, dunque, nella misura dell’80% o 90%, all’impresa appaltatrice.
Anac ha evidenziato che “Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’articolo 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate”. La stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma. Fermo l’obbligo di applicare tale misura straordinaria, in presenza delle specifiche condizioni ivi stabilite ed entro i limiti disposti, la stessa trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo complessivo del contratto.
La redazione PERK SOLUTION