Siglata l’ipotesi di CCNL per il comportato Funzioni Locali triennio 2022-2024

L’ARAN, in data 3 novembre, ha firmato, con CISL, UIL e CSA, l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024, che disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024.

Aspetti economici

Il contratto prevede incrementi retributivi medi mensili lordi di €136,76 per tredici mensilità, pari al 5,78% sul monte salari 2021, che integrato dello 0,22% per il trattamento accessorio arriva a circa 140 euro mensili.

Principali novità

  1. Orario di Lavoro Flessibile e Sostenibile:
  • Viene introdotta, in via sperimentale e su base volontaria, la possibilità di articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni;
  • Viene riconosciuta la maturazione del buono pasto anche per il personale in lavoro agile (smart working).
  1. Ordinamento Professionale e Progressioni:
  • È stata prorogata al 31 dicembre 2026 la scadenza per l’espletamento delle procedure in deroga per le progressioni tra le aree;
  • Per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), è stato innalzato il limite massimo della retribuzione di posizione da €18.000 a €22.000;
  • Per i titolari di incarico di EQ della Polizia Locale, è stata prevista la possibilità di cumulare, tra i compensi aggiuntivi, gli incentivi monetari derivanti dai proventi del Codice della Strada e l’indennità di ordine pubblico.
  1. Relazioni Sindacali e Innovazione:
  • Viene previsto per la prima volta che l’informativa relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale sia seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali;
  • L’Organismo Paritetico per l’Innovazione (OPI) è potenziato, rendendo obbligatoria la sua riunione almeno due volte l’anno e includendo tra le sue materie di confronto i cambiamenti derivanti dalla transizione ecologica e digitale, inclusa l’Intelligenza Artificiale (IA), e i fenomeni di stress lavoro correlato e burn out.
  1. Tutele Sociali e Sanitarie:
  • Patrocinio Legale per Aggressioni: Viene introdotta la previsione che l’ente debba assumere ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio per i dipendenti vittime di aggressioni da parte di terzi;
  • Terapie Salvavita: Sono state ampliate le casistiche (includendo accessi ambulatoriali, visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up) che sono escluse dal computo del periodo di comporto per malattia e che danno diritto all’intera retribuzione;
  • Welfare Integrativo: Sono state ampliate le fattispecie di welfare aziendale, includendo l’incentivazione alla mobilità sostenibile;
  • È stata introdotta la possibilità per i dipendenti con particolari esigenze (salute o assistenza familiare) di estendere il numero di giorni in modalità agile o da remoto tramite contrattazione integrativa.
  1. Istituti Economici Comuni:
  • Si procede al parziale conglobamento di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con un impatto positivo sul calcolo di molti istituti retributivi;
  • Per il personale turnista, è stata introdotta una disciplina che, in caso di mancata prestazione nelle giornate festive infrasettimanali, considera tali giornate come festive (senza compenso per il turno) senza generare debito orario.

 

Appalti: Va esclusa dalla gara l’impresa che non applica il contratto di lavoro indicato dalla stazione appaltante

Va esclusa dalla gara l’impresa che indica un CCNL le cui componenti fisse della retribuzione globale annua non siano complessivamente pari a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante. È quanto stabilito da ANAC, con parere di precontenzioso n. 32, approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2025.
“L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche – scrive Anac – presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito”.

La formulazione dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4, segna, dunque, un cambiamento radicale nell’approccio alla tematica della tutela del lavoro: l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell’offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare – nei casi di indicazione di un diverso CCNL – prima dell’aggiudicazione”.

“Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistano i presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica; nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due CCNL, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive;
e) eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Turno festivo infrasettimanale

Con l’orientamento applicativo CFL202 l’Aran fornisce chiarimenti in merito alla nuova previsione contenuta all’art. 30, comma 5, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativamente al turno festivo infrasettimanale, riguarda la fascia diurna o anche quella notturna

L’art. 30, comma 5, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativo alla maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale riguarda l’intera giornata del festivo infrasettimanale.

La norma contrattuale, pertanto, deve essere correttamente intesa nel senso di riconoscere il trattamento economico ivi previsto sia per il turno diurno (antimeridiano e pomeridiano) sia per il turno notturno che siano stati effettuati in giornata festiva infrasettimanale (dalle ore 00,00 alle ore 23,59).

 

La redazione PERK SOLUTION