Il nuovo Quaderno Anci sul correttivo appalti e prime linee guida operative

Anci ha pubblicato il nuovo Quaderno n.55 “Decreto legislativo n.209/2024 (correttivo appalti) prime linee guida operative e schema di regolamento per affidamenti sotto soglia aggiornato sulle principali novità di interesse per Comuni e Città metropolitane.
A più di un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Governo ha adottato un decreto correttivo che, pur mantenendo l’impianto originario e generale del nuovo Codice, introduce modifiche ed integrazioni importanti per la disciplina di un settore cruciale per lo sviluppo del Paese.

Il provvedimento si compone di 87 articoli: i primi 62 articoli recano disposizioni di modifica e integrazione degli articoli del Codice, mentre gli articoli da 63 a 87 modificano gli allegati al Codice o ne inseriscono di nuovi. Il manuale Anci contiene anche uno schema di regolamento per affidamenti sotto soglia aggiornato al correttivo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Principio di rotazione va rispettato in caso di affidamenti diretti successivi non compresi nell’accordo quadro

In caso di affidamento al medesimo operatore per l’acquisto di beni e servizi non previsto dall’accordo quadro si applica il principio di rotazione. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti ad una richiesta di parere.

Gli accordi quadro sono strumenti che permettono alla stazione appaltante di acquisire beni/servizi in modo semplificato, ma vincolato alle condizioni predefinite. In caso di affidamenti diretti successivi per beni o servizi non compresi nell’accordo quadro, si tratta di un affidamento nuovo e distinto, che deve essere regolato secondo le norme del Codice dei Contratti Pubblici. Se l’accordo quadro è attivo e contiene il materiale aggiuntivo richiesto, la stazione appaltante deve fare ricorso all’accordo quadro. Solo nel caso in cui l’accordo sia esaurito, non capiente o non copra la categoria di beni/servizi specifici, può procedere con un nuovo affidamento. Qualora il materiale aggiuntivo non sia previsto nell’accordo quadro l’affidamento successivo non può essere considerato una mera estensione dell’accordo quadro; si tratta invece di un nuovo affidamento. Pertanto, deve seguire le procedure ordinarie o semplificate previste per gli affidamenti sotto-soglia, con la verifica del principio di rotazione. Il vademecum ANAC ribadisce che il principio di rotazione: si applica agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia. Mira a garantire il pluralismo competitivo, evitando che lo stesso operatore economico benefici di affidamenti ripetuti senza gara. Può essere derogato solo con adeguata motivazione. La stazione appaltante deve motivare la scelta dell’operatore economico uscente in termini di: Caratteristiche del mercato (assenza di altri operatori idonei); Convenienza economica (affidamento più vantaggioso in termini di tempi/costi).

In conclusione se:

– il materiale previsto è presente nell’accordo quadro: l’acquisto deve avvenire tramite l’accordo quadro attivo.

– il materiale non previsto non è presente nell’accordo quadro si configura un nuovo affidamento e deve rispettare il principio di rotazione.

L’affidamento diretto al medesimo operatore economico è ammesso solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga al principio di rotazione, come ribadito dal vademecum ANAC, secondo le previsioni di cui al comma 4 dell’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dall’art. 17 del d.lgs. n. 209/2024.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Medie opere: indicazioni sulla corretta valorizzazione delle economie di progetto

Con comunicato del 26 febbraio 2025 la Direzione Centrale della Finanza Locale informa i Comuni beneficiari dei contributi di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018, che è stato rilasciato un aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS al fine di consentire il corretto censimento delle economie di progetto, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 143, della citata legge, secondo cui “(…) alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.”

Di seguito il comunicato:

Nello specifico, a conclusione dell’intervento, una volta inserito nel sistema di monitoraggio ReGiS (Cronoprogramma/Costi > Iter di progetto > fase 00314 – Collaudo), il certificato di collaudo o il CRE rilasciato dal direttore dei lavori, il Soggetto attuatore dovrà provvedere a censire le eventuali economie di progetto nella sezione “Gestione Fonti – Economie”.

Peraltro, si precisa che nell’eventualità in cui durante l’esecuzione dell’intervento il Soggetto attuatore abbia già registrato su ReGiS nella sezione «Cronoprogramma/Costi – Quadro economico» (voce 00300-Altro) delle economie derivanti dai ribassi di gara, le stesse, a conclusione dell’intervento, dovranno essere censite anche nella sezione “Gestione Fonti – Economie”.

In linea generale, inoltre, si ricorda che, in presenza del finanziamento FOI, le eventuali economie di progetto dovranno essere restituite prioritariamente al FOI, come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, articolo 6 comma 6 (FOI 2022) e dal decreto ministeriale 10 febbraio 2023, articolo 11 (FOI 2023). Ai fini della rendicontazione della quota del FOI, si rinvia a quanto stabilito nella Circolare RGS n.31 del 2023 “Procedure per il trasferimento delle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 e ss.mm. ii” e nell’emanando Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Fermo quanto suindicato, si forniscono di seguito indicazioni in merito alla corretta valorizzazione della sezione “Gestione Fonti – Economie.

Ipotesi 1:

Finanziamento medie opere e FOI, in assenza di ulteriori cofinanziamenti

L’Ente è tenuto prioritariamente ad attribuire le economie maturate al FOI e quelle eventualmente residue dovranno essere versate al bilancio dello Stato.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00 con risorse FOI pari ad € 10.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto pari ad € 15.000,00 le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (tile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie FOI € 10.000,00;

• importo economie STATO € 5.000,00.

N.B. laddove le economie di progetto siano inferiori alla quota ricevuta sulle risorse del FOI, le stesse dovranno essere restituite integralmente al fondo.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00 con risorse FOI pari ad € 10.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto pari ad € 8.000,00 le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (tile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie FOI € 8.000,00.

Ipotesi 2

Finanziamento medie opere con FOI in presenza di ulteriori cofinanziamenti

L’Ente è tenuto prioritariamente ad attribuire le economie maturate al FOI e quelle eventualmente residue dovranno essere ripartite in modo proporzionale tra il finanziamento medie opere e altro cofinanziamento.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00 con risorse FOI pari ad € 10.000,00 e altro cofinanziamento pari ad € 50.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto per € 15.000,00, le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (stile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie FOI € 10.000,00;

• importo economie STATO € 3.333,33;

• importo altro cofinanziamento € 1.666,67.

N.B. laddove le economie di progetto siano inferiori alla quota ricevuta sulle risorse del FOI le stesse dovranno essere restituite integralmente al fondo.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00 con risorse FOI pari ad € 10.000,00 e altro cofinanziamento pari ad € 50.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto per € 8.000,00 le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (tile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie FOI € 8.000,00.

Ipotesi 3

Finanziamento integrale medie opere (in assenza del FOI)

L’Ente è tenuto ad imputare le economie maturate integralmente al finanziamento medie opere.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto per € 15.000,00 le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (tile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie medie opere € 15.000,00.

Ipotesi 4

Finanziamento medie opere in presenza di ulteriori cofinanziamenti (in assenza del FOI)

L’Ente è tenuto ad imputare le economie maturate in misura proporzionale tra il finanziamento medie opere e gli eventuali ulteriori cofinanziamenti.

Esempio: in presenza di un finanziamento medie opere pari ad € 100.000,00 con ulteriore cofinanziamento di € 50.000,00, laddove vengano maturate economie di progetto per € 15.000,00 le stesse dovranno essere valorizzate sul sistema ReGiS (tile Anagrafica progetto – sezione Gestione fonti – sottosezione Economie) come segue:

• importo economie STATO € 10.000,00;

• importo altro cofinanziamento € 5.000,00.

Gli Enti che abbiano già provveduto ad allegare a sistema il certificato di collaudo e/o CRE sono tenuti a valorizzare le economie di progetto, secondo le suindicate modalità, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.

Decorso tale termine, l’Amministrazione procederà al pagamento degli importi dovuti a titolo di saldo (e ciò al netto delle economie valorizzate a sistema) o agli eventuali recuperi, laddove siano state in precedenza erogate somme maggiori rispetto a quelle dovute, preso atto delle economie maturate e valorizzate a sistema.

Invece, per gli interventi ancora in corso di esecuzione, per i quali, quindi, non sia ancora stato allegato a sistema il certificato di collaudo e/o CRE, gli Enti sono tenuti a valorizzare le economie di progetto, secondo le suindicate modalità, entro il termine di 30 giorni dal caricamento a sistema ReGiS della detta documentazione.

Nell’eventualità in cui, entro la citata scadenza, l’Ente non abbia apportato alcuna modifica, si intenderanno confermati i dati già presenti a sistema. Conseguentemente, tramite controlli automatizzati, l’Amministrazione provvederà a verificare che la ripartizione delle economie segua i criteri sopra indicati e segnalerà eventuali incongruenze, ivi sospendendo le erogazioni dovute.

Infine, per i progetti conclusi in ordine ai quali siano state già censite le economie di progetto, qualora sia presente a sistema ReGiS l’alert “ID016-IMPEGNO – FINANZIAMENTO – IL VALORE IMPEGNATO (IMPEGNI-DISIMPEGNI) NON PUO SUPERARE IL TOTALE DEL FINANZIAMENTO (INCLUSI PRIVATI) AL NETTO ECONOMIE >”, il Soggetto attuatore dovrà provvedere a censire il disimpegno, in misura corrispondente all’importo delle economie di progetto (sezione Gestione Spese – Obbligazioni), al fine di allineare il totale delle obbligazioni al Piano dei Costi e al Q.E. al netto delle economie.

Revisione prezzi: nelle gare di appalto ammessa anche la revisione in diminuzione

Nelle gare d’appalto i prezzi possono essere rivisti anche in diminuzione sulla base del quadro normativo di riferimento. “La misura revisionale trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo dell’appalto”. È quanto evidenziato da ANAC nel parere in funzione consultiva n. 4 del 12 febbraio 2025.

Nel caso di specie, un Comune ha formulato un quesito in ordine alle disposizioni dell’art. 26 del d.l. 50/2022, con riferimento al meccanismo di adeguamento dei prezzi del contratto d’appalto, come disciplinato, in particolare, dai commi 1, 6-bis e 6-ter della norma. Più in dettaglio, il tema riguarda il caso in cui l’applicazione in concreto del meccanismo di adeguamento prezzi dia luogo, a seguito dalla differenza tra l’importo complessivo del SAL determinato sulla base dei prezzi aggiornati e quello dovuto in base ai prezzi contrattuali, ad un importo “in diminuzione” da addebitare, dunque, nella misura dell’80% o 90%, all’impresa appaltatrice.

Anac ha evidenziato che “Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’articolo 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate”. La stazione appaltante è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma. Fermo l’obbligo di applicare tale misura straordinaria, in presenza delle specifiche condizioni ivi stabilite ed entro i limiti disposti, la stessa trova applicazione anche nel caso in cui dai prezzari aggiornati si riscontrino prezzi inferiori a quelli contrattuali e da tale aggiornamento derivi eventualmente, all’esito delle operazioni di verifica della contabilità finale dell’appalto, la necessità di adeguare l’importo complessivo del contratto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Appalti: Va esclusa dalla gara l’impresa che non applica il contratto di lavoro indicato dalla stazione appaltante

Va esclusa dalla gara l’impresa che indica un CCNL le cui componenti fisse della retribuzione globale annua non siano complessivamente pari a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante. È quanto stabilito da ANAC, con parere di precontenzioso n. 32, approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2025.
“L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche – scrive Anac – presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito”.

La formulazione dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4, segna, dunque, un cambiamento radicale nell’approccio alla tematica della tutela del lavoro: l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell’offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare – nei casi di indicazione di un diverso CCNL – prima dell’aggiudicazione”.

“Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistano i presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica; nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due CCNL, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennità di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilità aggiuntive;
e) eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara”.

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Il vincolo temporale per individuare chi realizza un appalto PNRR non giustifica frazionamenti

Con Atto a firma del Presidente del il 14 gennaio 2025 – in relazione ad un progetto riguardante l’ammodernamento di un centro di raccolta comunale e ottimizzazione della raccolta differenziata attraverso contenitori ad accesso controllato di un Comune abruzzese, del valore complessivo di oltre un milione di euro, ammesso al finanziamento nell’ambito del PNRR – l’ANAC ha evidenziato che il vincolo temporale per individuare chi realizza un progetto PNRR non può giustificare il frazionamento dell’appalto in cinque distinte procedure negoziate per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea, stante il valore complessivo sopra-soglia degli affidamenti in esame. È evidente una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, stante l’assenza di ragioni oggettive a giustificazione di una sua deroga.

Nel caso in esame, il progetto ha ad oggetto prestazioni di lavori e forniture autonome che l’Amministrazione ha formalmente determinato con atti dell’organo di governo, con atti amministrativi e atti tecnico-progettuali, di affidare mediante un unico appalto in quanto funzionalmente connesse ai fini della realizzazione del progetto in esame. Le forniture hanno un valore stimato complessivo più elevato rispetto all’importo calcolato per i lavori edili, che tra l’altro hanno carattere accessorio, in quanto rientrano nell’ambito di un più complesso programma volto a modernizzare l’attuale centro di raccolta comunale, ottimizzando la raccolta differenziata attraverso contenitori ad accesso controllato.

La stazione appaltante deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario, al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara e deve, quindi, fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell’affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti. “È evidente una violazione del principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, stante l’assenza di ragioni oggettive a giustificazione di una sua deroga”, scrive l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’atto. “La stazione appaltante non può porre a fondamento della deroga al citato principio del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto la necessità di garantire il rispetto dei milestone previsti nel cronoprogramma procedurale o l’attivazione tardiva dell’utenza REGIS da parte del MEF. A tal proposito, occorre precisare che il sistema REGIS è un strumento sviluppato per supportare l’attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del Pnrr; pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla stazione appaltante, la sua attivazione non garantisce ‘la certezza sull’erogazione del finanziamento’, che è invece assicurata dal Decreto dipartimentale MASE di concessione dei contributi nonché dal rispetto da parte della stazione appaltante delle specifiche condizioni previste nell’avviso”.

La stazione appaltante, in luogo di un’unica procedura ordinaria da suddividere in lotti conformemente tra l’altro a quanto già stabilito nella delibera giuntale, ha invece frazionato l’appalto ricorrendo a diverse procedure negoziate ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere c) (per i lavori) ed e) (per i quattro lotti delle forniture) del Codice, per importi inferiori alla soglia di rilevanza europea.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Abnorme ritardo per lavori non conclusi a dieci anni dall’aggiudicazione

Con la delibera n. 331 del 2024, all’esito di istruttoria condotta nell’ambito del procedimento di vigilanza su un appalto di un piccolo Comune, ha evidenziato la cattiva gestione di un intervento riguardante la realizzazione di lavori di collegamento delle reti fognarie al depuratore comunale, di manutenzione di tratti di fognatura e ampliamento della rete fognaria, che a circa dieci anni dall’indizione della gara non risulta ancora concluso.

Nel caso di specie, l’intervento – con progetto esecutivo del 2003, poi adeguato nel 2008 – è andato in gara nell’agosto 2014, è stato aggiudicato solo nel marzo 2019 per poi essere contrattualizzato nell’ottobre successivo; nel marzo 2020 è stata effettuata la consegna parziale, nel marzo 2021 la consegna definitiva e alla scorsa estate non era ancora concluso, presentando un avanzamento pari a circa l’80%: una “abnorme dilatazione temporale” afferma la delibera, specificando come tale circostanza abbia di fatto vanificato la consistente riduzione del tempo di esecuzione dei lavori che era stata offerta dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, con un dimezzamento da 530 a 265 giorni, insieme a un ribasso e a interventi aggiuntivi in Frazioni del Comune.

L’esecuzione dei lavori risulta caratterizzata da continue modifiche al progetto posto a base di gara, da una contabilizzazione lacunosa degli stessi tanto da suscitare la richiesta della Regione della revoca del SAL. n. 1, da una perizia di variante disposta sia a causa della non rispondenza del progetto alle mutate esigenze della popolazione e del territorio sia a causa di carenze nel progetto esecutivo originario.

Per l’Autorità, risulta in contrasto ai criteri di efficacia ed efficienza la gestione di un appalto di lavori, relativi al sistema fognario-depurativo comunale, che a circa dieci anni dall’indizione della gara non siano ancora conclusi.

 

La redazione PERK SOLUTION

Contributo ANAC e accordi quadro: I chiarimenti del MIT

Con il parere 3189 del 30 gennaio 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del contributo ANAC in presenza di accordi quadro.

In particolare, il Ministero chiarisce che il contributo ANAC è stabilito secondo nuove tariffe in vigore dal 2023, come previsto dalla delibera n. 621/2022. La contribuzione varia in base alla tipologia di gara e viene calcolata sul valore complessivo dell’appalto. Per gli Accordi Quadro, il contributo va calcolato sull’importo complessivo dell’accordo stesso, senza includere i singoli contratti attuativi. Questo è in linea con le indicazioni ANAC, che non richiedono l’impegno di fondi aggiuntivi per ciascun contratto attuativo separato.

Tale interpretazione è costante ed è in linea ai pareri resi da questo Supporto Giuridico, in base ai quali, il contributo è dovuto una sola volta in relazione all’importo complessivo dell’accordo quadro. I contratti attuativi, se privi di una nuova competizione (es. rilancio), non comportano ulteriori obblighi di contributo. Il Bando Tipo di ANAC conferma che l’importo del contributo va calcolato sull’importo stimato massimo dell’accordo quadro e impegnato al momento della gara iniziale.

 

La redazione PERK SOLUTION

No all’esclusione automatica dalla gara per impresa condannata con sanzione interdittiva non esecutiva

Anac, con parere di precontenzioso n. 9 approvato dal Consiglio di Anac del 14 gennaio 2025, ha evidenziato che in caso di sentenza di condanna non definitiva, con sanzione interdittiva non esecutiva, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica dell’operatore economico. Deve, invece, valutare il reato-presupposto a cui è stato condannato in via non definitiva l’operatore economico nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 98 del codice. Spetta, inoltre, in via esclusiva alla stazione appaltante valutare le misure di self cleaning adottate dall’operatore economico.

Nel caso di specie, l’ente istante ha chiesto se la presenza di una sentenza di condanna non definitiva con applicazione di una sanzione interdittiva (della durata di due anni) comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, oppure se deve essere valutata discrezionalmente dalla stazione appaltante.

L’Autorità che nel caso in cui venga irrogata con sentenza sia necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva. Tale presupposto si desume in via sistematica dall’art. 650 c.p.p., dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, dall’art. 96, comma 8, del codice, nonché dai principi di tassatività (sia in tema di sanzioni che di cause di esclusione) e di colpevolezza (applicabile anche alle persone giuridiche)”. La stazione appaltante deve valutare il reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a carico dell’operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata o accertata commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni interdittive”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche PNNR digitale

Con parere 3170 del 6 dicembre 2024, il MIT fornisce chiarimenti in merito all’importo su cui calcolare gli incentivi tecnici, riconosciuti nel caso di un affidamento diretto di un PNNR digitale. Considerato che i PNNR digitali prevedono un’erogazione lump sum del contributo richiesto e considerato che con parere ANAC n. 54 del 25/10/2023 gli incentivi tecnici sono riconosciuti anche con modalità di affidamento diretto, si chiede, in particolare, se nella fattispecie di un affidamento diretto di un PNNR digitale, la base d’asta su cui calcolare l’incentivo è : 1) il prezzo contrattualizzato nell’affidamento diretto IVA esclusa; 2) l’importo lump sum del contributo PNNR richiesto, considerato che corrisponde all’importo del quadro economico dell’obiettivo da realizzare approvato in giunta comunale.

Il MIT chiarisce che in base all’art. 45, comma 2 del Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023), occorra fare riferimento all’importo posto a base delle procedure di affidamento. Nel caso dell’affidamento diretto, non essendo previsto un importo a base delle procedure di affidamento, dovrà farsi riferimento all’importo dell’affidamento diretto (iva esclusa).

 

La redazione PERK SOLUTION