Agid, Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti

È stata pubblicata in G.U. n. 34 del 10 febbraio 2021 la Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021 riguardante criteri e modalità per il monitoraggio sull’esecuzione dei contratti. La circolare sostituisce quella del 2016 e recepisce anche le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni all’art.14 bis comma 2 lett. h) del Codice dell’Amministrazione Digitale. Le novità di maggior rilievo della Circolare riguardano la semplificazione delle attività per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle verso l’Agenzia per l’Italia Digitale. Viene inoltre posta una maggiore enfasi sulle attività di project management, elemento fondamentale per la committenza pubblica nel raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza potendo intervenire ora anche in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati. In particolare, gli elementi di novità afferiscono:

  • la modifica delle soglie dei contratti sottoposti al monitoraggio;
  • l’estensione degli adempimenti alle adesioni a contratti quadro, o altre procedure CONSIP con determinate soglie;
  • l’estensione degli adempimenti agli affidamenti a in-house con determinate soglie;
  • un modello di monitoraggio molto più improntato al project management e alla governance dei contratti IT;
  • la richiesta di un solo rapporto annuale rispetto ai due semestrali previsti dalla Circolare precedente;
  • l’analisi a campione da parte dell’Agenzia dei rapporti prodotti dalle Amministrazioni;
  • la richiesta di un solo rapporto finale rispetto ai due previsti dalla Circolare precedente;
  • il recepimento delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo luglio 2020 n.76. sull’art.14 bis, comma 2, lettera h del Codice Amministrazione Digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I contratti da sottoporre a monitoraggio da parte delle Amministrazioni indicate al par. 2.1 sopra riportato sono i seguenti:
a. contratti con un valore, al netto di IVA, superiore a 10 (dieci) milioni di euro, ovvero, in caso di contratti con validità pluriennale, superiore a 2,5 (duevirgolacinque) milioni di euro in media ogni anno. In caso di procedure di gara suddivisi in lotti, si considera il valore totale della procedura indipendentemente dal numero dei lotti e dal loro valore relativo. In tal caso, il monitoraggio si applicherà a ognuno dei contratti scaturenti dalle aggiudicazioni dei vari lotti.
b. contratti derivanti da proroghe o atti aggiuntivi delle tipologie di contratto sopra riportato;
c. contratti che si riferiscano a servizi che interessino la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l’ordine e la sicurezza pubblica, lo svolgimento di consultazioni elettorali nazionali ed europee, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate;
d. contratti con un rilevante impatto sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono di conseguire, indipendentemente dalle dimensioni economiche sopra indicate, e che l’Agenzia ritenga necessario sottoporre a monitoraggio; in questo caso, l’Agenzia si riserva di richiedere tutte le informazioni necessarie a stabilire l’eventuale richiesta di monitoraggio del contratto all’Amministrazione.
e. contratti inclusi tra gli obiettivi ed i risultati attesi che le singole Amministrazioni sono invitate a realizzare per contribuire concretamente al Piano Triennale.
f. contratti derivanti da adesioni a contratti quadro, o altre procedure CONSIP, il monitoraggio si applica a tutti i piani dei fabbisogni richiesti dall’Amministrazione, se il valore complessivo di detti piani dei fabbisogni, al netto di IVA, è superiore a 10 (dieci) milioni di euro;
g. contratti derivanti da affidamenti a in-house, il monitoraggio si applica direttamente a tutti gli affidamenti, se il valore complessivo è superiore, al netto di IVA, a 5 (cinque) milioni di euro annui.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, ulteriori risorse

Con comunicato dell’11 febbraio 2021, il Ministero dell’Interno informa che in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e dalle successive modificazioni introdotte dall’articolo 45 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è stato adottato il decreto del Ministero dell’interno 7 dicembre 2020 con cui sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell’ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020 riportata nell’allegato 2 del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020, diffuso con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale – n.220 del 4 settembre 2020.
Il citato decreto del 7 dicembre 2020, all’articolo 1, comma 3, dispone che gli enti locali, le cui richieste siano individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350 dell’allegato A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, beneficino, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l’anno 2021.
Con decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è stato erogato favore degli enti locali titolari delle richieste individuate dalla posizione n.4738 alla posizione n.9350.
Riguardo gli enti locali appartenenti alle Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, il pagamento in esame è stato effettuato direttamente alle citate regioni e province.
Il successivo articolo 3, comma 2, del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, ha previsto, inoltre, che gli enti locali assegnatari delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo.
Il Ministero comunica, altresì, che gli enti locali che hanno beneficiato del pagamento disposto in data 10 febbraio 2021 sono tenuti ad affidare la progettazione entro il 10 maggio 2021.
In caso di inosservanza del termine del 10 maggio 2021, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.
Il controllo sull’affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, è effettuato tramite il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, dove gli interventi sono classificati come “Sviluppo capacità progettuale”.
Per evitare un’eventuale azione di recupero, è necessario che entro il 10 maggio 2021, risulti richiesto (sul sistema SIMOG dell’ANAC) e associato al CUP almeno un relativo CIG di spese di progettazione. Ogni CIG (ad esempio anche relativo alla sola spesa di pubblicazione gara, ad una indagine geologica, etc.) deve essere correttamente perfezionato in BDAP. Il controllo sarà effettuato verificando in BDAP la presenza di almeno un CIG di data anteriore alla scadenza dei 3 mesi e successivamente sommando tutti i CIG. Infine, viene ribadito l’esclusione tassativa di utilizzo dello SMART CIG.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Progetto “Sport nei Parchi”, presentazione domande entro il 15 febbraio 2021

Scade il prossimo 15 febbraio 2021 il termine per la presentazione delle domande di adesione, da parte dei comuni, al progetto “Sport nei Parchi”, per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. Il Progetto nasce anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza. Obiettivo del Progetto è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni – che vadano oltre il periodo di emergenza – per l’utilizzo di aree verdi comunali; modelli e sinergie particolarmente utili in contesti territoriali caratterizzati da una scarsa presenza di palestre scolastiche ed impianti sportivi.
Per l’edizione 2020/2021 il “Progetto” sarà realizzato su due distinte linee di intervento:
Linea di intervento 1 – Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. L’intervento prevede, da un lato, la realizzazione di nuove aree attrezzate nei Comuni che ne sono sprovvisti, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero; dall’altro, la riqualificazione delle aree attrezzate già presenti nei parchi cittadini. In entrambi i casi è previsto un nuovo modello di gestione attraverso l’adozione delle aree attrezzate da parte di una ASD/SSD operante sul territorio o dal Comune stesso. L’accordo per l’adozione sarà stipulato tra il Comune e l’ASD e sarà ispirato al modello di planning settimanale riportato nell’allegato 3 (Piano di Azione) al presente Avviso.
Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport activity e weekend”: creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. “isole di sport”) messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operanti sul territorio, che saranno individuate a cura di Sport e Salute e dei Comuni attraverso procedure che garantiscano trasparenza e parità di trattamento. Le ASD/SSD, previo accordo con il Comune, potranno svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree e nel week end si impegnano ad offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65) grazie ad un contributo di Sport e Salute, che sarà erogato attraverso gli Organismi Sportivi di affiliazione.

Avviso pubblico;
Piano d’azione;
Le FAQ

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, in G.U. il decreto di riparto di 855 milioni di euro

È stato pubblicato in G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 1° ottobre 2020 recante “Riparto delle risorse pari a euro 855 milioni e modalità di selezione degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane e enti di decentramento regionale”. La somma complessiva è così ripartita: euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024. Ai fini del riparto sono stati considerati il numero di studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado per ciascuna provincia e città metropolitana e il numero degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per ciascuna provincia e città metropolitana, assegnando ad entrambi i criteri un eguale peso ponderale pari al 50%. Il riparto delle suddette risorse non tiene conto dell’incremento di finanziamento previsto, a decorrere dall’anno 2021, dall’art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha modificato l’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Entro trenta giorni, le province, le città metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell’istruzione l’elenco degli interventi che intendono realizzare nell’ambito delle risorse a ciascuna spettante, individuati prioritariamente:
a) interventi nell’ambito della programmazione unica triennale nazionale 2018-2020;
b) interventi resisi necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
c) interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Appalti, legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa che non dichiara una precedente risoluzione contrattuale

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è legittima l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che abbia omesso di dichiarare l’esistenza di una precedente risoluzione contrattuale per inadempimento (art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). È quanto stabilito dal  TAR Lazio, sezione II, con sentenza 1° febbraio 2021, n. 1328, pronunciandosi sul ricorso presentato da una Società contro Consip s.p.a., che ha disposto la sua estromissione dalla terna di subappaltatori, indicata dal R.T.I. nell’ambito di una procedura di gara, per aver reso una dichiarazione non veritiera attesa l’omessa indicazione, nell’ambito del proprio DGUE e nella domanda di partecipazione, della risoluzione di un precedente contratto. Nel merito, la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, ripetutamente riconosciuto – in ragione dell’equiparabilità, ai fini dell’esclusione automatica prevista dal citato art. 80, comma 5, lett. f-bis), della dichiarazione omessa (o reticente) rispetto a quella non veritiera – come la mancata menzione di una precedente risoluzione contrattuale, invero esistente, rientri tra quelle dichiarazioni obiettivamente “false” idonee a giustificare l’esclusione automatica del concorrente, senza che residuino poteri di apprezzamento in capo alla stazione appaltante, trattandosi di fattispecie “di per sé dimostrative di pregiudiziale inaffidabilità” (da ultimo, C.d.S., Sez. V, n. 2332/2020). Ne discende, pertanto, la legittimità dell’esclusione dalla gara pubblica dell’impresa che abbia omesso di dichiarare di essere stata destinataria, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, afferendo il relativo obbligo dichiarativo ai principi di lealtà, diligenza e buona fede che presiedono ai reciproci rapporti delle parti nella disciplina degli appalti pubblici, giustificando la dichiarazione non veritiera – “per ciò soltanto” e a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza e gravità dei relativi episodi – l’estromissione dalla gara, non consentendosi, per l’effetto, alla stazione appaltante di svolgere le dovute verifiche circa il possesso dei relativi requisiti di integrità ed affidabilità professionale del concorrente possibile futuro contraente (in tal senso, ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 3925/2018). L’operatore economico non può, infatti, sottrarsi all’obbligo informativo – posto a suo carico dall’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 nonché, nel caso di specie, dalla lex specialis di gara – di dichiarare tutte le situazioni suscettibili di integrare una delle cause di esclusione tipizzate, autonomamente valutando la rilevanza dell’episodio di inadempimento o negligenza, essendo il relativo accertamento di esclusiva pertinenza della stazione appaltante (in tal senso, ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 5171/2019 e Sez. III, n. 6433/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato audito lo scorso 2 febbraio presso l’8^ Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito delle audizioni previste sul Recovery Plan, sottoponendo al vaglio del Parlamento delle proposte per favorire la semplificazione, generare risparmi ed efficienza e garantire la crescita. L’intervento si è concentrato sulla digitalizzazione delle procedure di gara, l’implementare la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la realizzazione di un portale unico della Trasparenza che consenta una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle pubbliche amministrazioni. Per il Presidente dell’ANAC risulta fondamentale investire nella digitalizzazione della pubblica Amministrazione e, più in particolare, nel settore dei contratti pubblici sfruttando appieno la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici anche per realizzare una effettiva trasparenza pubblica e garantire, accanto al miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa, la piena affermazione del principio di legalità e la contestuale e correlata riduzione del rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche. L’investimento nella digitalizzazione del settore pubblico e in particolare dei contratti si auto-ripaga e libera ricchezza per interventi ulteriori che consentiranno di migliorare altri settori e ambiti di grande rilevanza.
Sarebbe molto più efficiente, per l’ANAC, anche la creazione di una piattaforma unica della trasparenza che consenta alle pubbliche amministrazioni di caricare direttamente i dati e quindi in un unico luogo virtuale, accessibile a chiunque (al quale dovrebbero rinviare i siti istituzionali degli enti interessati) all’amministrazione centrale di disporre di una quantità maggiore e più puntuale di informazioni: una sorta di portale di portali, un punto unico di accesso e consultazione, in grado di semplificare sia le attività di pubblicazione da parte delle amministrazioni che di consultazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Audizione della Corte dei conti sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza

In data 8 febbraio 2021 si è svolta l’audizione informale dei rappresentanti della Corte dei conti, presso le commissioni riunite Bilancio, tesoro e programmazione di Camera dei deputati e Senato della Repubblica e commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, nell’ambito dell’esame della proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza. Nella relazione la Corte si sofferma anche sul ruolo degli enti locali nell’attuazione del Piano, che potrebbero essere responsabili dell’utilizzo di un ammontare complessivo di risorse per circa 48 miliardi, di cui poco meno di 19 già scontati nei tendenziali, 29 miliardi di nuovi finanziamenti dal dispositivo europeo RRF e circa 1,6 dal React-EU. Risorse che rappresentano circa il 22 per cento dei finanziamenti totali, il 28,8 per cento degli stanziamenti già in essere e quasi il 20 per cento rispetto alle nuove risorse. Le aree di azione che vedranno come soggetti attuatori prevalentemente gli enti locali si possono ricondurre per sintesi alla tutela e valorizzazione del patrimonio e del territorio, alle infrastrutture sociali e al rafforzamento dei servizi essenziali per le collettività. Sono ambiti interconnessi e reciprocamente funzionali che esprimono, oltre alla sfera di competenza costituzionalmente attribuita alle autonomie locali, anche la vocazione di prossimità di tali enti. I progetti hanno prevalentemente natura di investimento, ma, in particolare per le azioni di rafforzamento dei servizi socioassistenziali, alle spese di infrastrutturazione si associano incrementi di spesa corrente. In diversi casi le azioni rappresentano una prosecuzione o un restyling di linee progettuali precedenti ed ora che le maggiori risorse del Recovery plan costituiscono l’occasione per assicurare un finanziamento pubblico consistente, la programmazione avanzata di progetti non ancora tradotti in appalti, a causa delle risorse finanziarie limitate, può rappresentare un vantaggio. La Corte evidenzia come in diversi casi, tuttavia, gli interventi in via di pianificazione appaiono contrassegnati da una storia di ritardi e sospensioni non strettamente riconducibili alla scarsità delle risorse a disposizione e che pertanto se non adeguatamente e dettagliatamente riprogrammati attraverso una chiara identificazione delle responsabilità attuative, della tempistica e delle modalità di attuazione con target intermedi e finali credibili, potrebbero essere soggetti ad una valutazione negativa in base ai criteri di ammissibilità individuati dal regolamento per la Recovery and Resilience Facility. Per contro, i progetti di investimento a trazione locale possono costituire un punto di forza della pianificazione per diversi motivi: sono idonei a produrre effetti rapidi – trattandosi di interventi di dimensioni contenute e quindi più agevoli e veloci da realizzare – e positivi per numerosi beneficiari (criterio incluso tra le condizionalità per la selezione degli interventi). In secondo luogo, consentono di incrementare la dotazione di capitale e rafforzare i servizi in aree considerate marginali dal mercato. Gli enti locali, inoltre, negli anni più recenti, si sono dimostrati reattivi rispetto alle misure di incentivazione degli investimenti, intensificando progressivamente la numerosità degli interventi di loro competenza. A fronte di questi aspetti, ve ne sono da considerare altri che invece possono costituire fattori di debolezza, quali: la dimensione dei quadri economici decisamente contenuta che ne può ridurre l’impatto macroeconomico; ritardi accumulati nella realizzazione degli interventi e alle opere incompiute.
Per la Corte, tali fattori di rischio richiedono la necessaria attivazione di idonee politiche di supporto, tese in particolare a:
– sostenere le capacità progettuali degli enti locali al fine di compensare con la numerosità e la diffusione capillare delle iniziative le ridotte dimensioni economiche delle stesse;
– migliorare ed accelerare la fase di coordinamento centrale degli investimenti;
– migliorare e dare continuità alle attività di manutenzione e monitoraggio degli interventi per evitare la dispersione delle risorse, introducendo eventualmente anche meccanismi sanzionatori/premianti che costituiscono uno strumento di coordinamento della finanza pubblica – già sperimentato in passato, ad esempio, per il Patto di stabilità interno – idoneo a rafforzare il livello di responsabilità dei soggetti attuatori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Prevenzione antimafia, nuovi schemi di protocollo nel settore degli appalti pubblici

Sono in vigore i nuovi schemi dei protocolli di legalità, versione “appaltatore” e “contraente generale”, relativi ai settori infrastrutture e insediamenti prioritari approvati dal Comitato interministeriale per la Programmazione economica (Cipe) con delibera n.62/2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale (GU, Serie generale, n.23 del 29 gennaio 2021).
Gli schemi di protocollo-tipo sono stati proposti dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (Ccasiip) e costituiscono uno strumento di lavoro importante anche per l’attuazione del progetto “Monitoraggio ai fini antimafia nel settore delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari” (Masiip), portato avanti dallo stesso Comitato di coordinamento.
In quest’ottica, gli schemi saranno condivisi ed esaminati con tutti i soggetti coinvolti nel progetto per potenziare l’azione di contrasto ai tentativi di espansione della criminalità organizzata nel sistema degli appalti pubblici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, Bonus Edilizi per sostenere la riqualificazione edilizia e l’efficienza energetico

Cassa Depositi e Prestiti lancia “Bonus Edilizi”, un’offerta di 3 nuove soluzioni con cui si conferma al fianco delle imprese italiane operanti nei settori strategici delle costruzioni e dell’energia, nonché degli enti pubblici per la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico. CDP prosegue nella propria attività di supporto alle imprese italiane e agli Enti pubblici nella delicata fase emergenziale da Covid-19, contribuendo alla ripartenza dell’Italia in ottica sostenibile. La nuova linea di prodotti, infatti, permetterà di favorire il più ampio utilizzo delle opportunità offerte dalle recenti novità normative in ambito di ristrutturazioni edilizie e di efficientamento energetico, rispondendo alle esigenze di risorse finanziarie per l’avvio degli interventi e per il recupero dei crediti fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dalla normativa, sulla base delle misure definite dagli artt. 119 e 121 del DL Rilancio (n.34 del 2020). In particolare, l’offerta complessiva “Bonus Edilizi” si articola in 3 nuovi prodotti:
Cessione del Credito di Imposta: soluzione dedicata a Imprese ed Enti Pubblici che permetterà, beneficiando della capienza fiscale di CDP, di cedere i crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico e recuperarli in tempi più rapidi rispetto ai termini previsti dalla normativa in materia;
Anticipo di Liquidità: finanziamenti diretti dedicati alle Imprese per rispondere alle esigenze finanziarie funzionali all’avvio degli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico rientranti nelle agevolazioni fiscali previste dal “DL Rilancio”. Questa linea di credito è dimensionata in funzione dei contratti acquisiti e del merito creditizio dell’impresa ed è rimborsabile anche con la cessione dei crediti di imposta;
Prestito Edilizio: prestito garantito dall’ente territoriale di riferimento che assicura la copertura finanziaria degli investimenti eleggibili al c.d. “Superbonus”, nonché di quelli strumentali, connessi e/o accessori. Questa soluzione prevede la possibilità per i soggetti finanziati di cedere a CDP il credito d’imposta maturato sui suddetti investimenti, ai fini dell’estinzione anticipata, parziale o totale, senza oneri, dello stesso. CDP inoltre, secondo modalità già avviate con altre Pubbliche Amministrazioni, può fornire agli enti che si occupano di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) servizi di consulenza tecnica e finanziaria nell’ambito del processo di programmazione e realizzazione degli investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rafforzata la vigilanza sulla Ricostruzione post sisma 2016

Considerata la forte semplificazione dell’attività edilizia introdotta nel 2020 con le nuove leggi e le Ordinanze del Commissario, cui sta seguendo una crescita consistente degli appalti, l’Autorità Anticorruzione, lo stesso Commissario Straordinario per la Ricostruzione e Invitalia, che agisce come centrale di committenza, hanno sottoscritto oggi un nuovo accordo che rafforza e al tempo stesso velocizza i controlli preventivi di legalità sugli appalti per la ricostruzione pubblica nelle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici 2016-2017. Una delle principali novità dell’accordo, redatto anche in base all’esperienza dell’Anac maturata sul campo in materia di vigilanza preventiva, riguarda il coinvolgimento dei Presidenti di Regione, in qualità di Vice-Commissari sia per il ruolo delle regioni nella ricostruzione delle aree interessate dal sisma, sia per la funzione di coordinamento verso i soggetti attuatori e delle centrali di committenza, ferma restando la funzione di coordinamento e supervisione del Commissario Straordinario. Per consentire una più efficace azione di supporto, anche a seguito dell’incremento delle procedure di gara registrato negli ultimi mesi, sono state individuate le nuove soglie del valore economico sopra le quali si svolgerà il controllo degli atti di gara: 350.000 euro per affidamento di lavori; 100.000 euro per affidamenti di servizi e forniture, compresi quelli di ingegneria e architettura, e la progettazione; 100.000 euro per i subappalti in caso di lavori di oltre 1 milione di euro. Potranno essere sottoposti a verifica preventiva anche schemi di bando per l’invito degli operatori economici riguardanti l’affidamento di servizi tecnici e lavori.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION