Il frazionamento del contratto di appalto e il ripetuto affidamento al medesimo esecutore senza una gara aperta sono in contrasto con le leggi in vigore. Così pure la clausola di rinnovo tacito dell’affidamento inserita nei contratti d’appalto non è conforme alla legge. Altrettanto vale per l’affidamento di un contratto d’appalto senza darne comunicazione pubblica e relativa pubblicità, così come per l’inosservanza del criterio di rotazione nella scelta del contraente: sono da ritenersi tutti non conformi alla legge. E’ quanto ribadito dall’Autorità Anticorruzione con la delibera n. 628 dell’ 8 settembre 2021, in riferimento alle proroghe reiterate per la gestione degli impianti di depurazione. L’indagine avviata da Anac in seguito all’esposto di alcuni consiglieri comunali rileva come la gestione degli impianti di depurazione comunali, affidata senza gara nel 2014, in quanto considerata inferiore alla soglia di 40.000 euro, è stata oggetto di ulteriori e sistematiche proroghe sino al 2020 attraverso il meccanismo del rinnovo tacito, arrivando al valore complessivo di oltre 250.000 euro. Questo è avvenuto sia frazionando illecitamente un’unica prestazione continuativa in contratti annuali, sia scorporando attività intimamente connesse alla gestione dei depuratori (smaltimento dei fanghi, lavori di manutenzione, eccetera), facendoli oggetto di separati affidamenti.
Tale modus operandi del Comune secondo Anac presenta varie anomalie e solleva diverse criticità. Oltre ad essere vietato per legge il frazionamento dell’appalto, così come il rinnovo tacito del contratto, emerge la violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, stabiliti dal diritto comunitario. L’affidamento diretto senza gara è infatti istituto eccezionale, a cui si può ricorrere solo nei casi tassativamente stabiliti dalla legge.
Affidamento di servizi sociali. In consultazione on line le nuove linee guida ANAC
L’Autorità Anticorruzione è intervenuta (seduta del 28 settembre 2021) sull’affidamento dei servizi sociali stilando nuove linee guida utili per migliorare il rapporto fra gli enti del terzo settore e le imprese. Prima di arrivare all’adozione definitiva, le nuove linee guida sono sottoposte a consultazione online, consentendo a tutti i soggetti interessati operanti nel settore di poter inviare osservazioni entro il 15 novembre 2021.
L’obiettivo di Anac è di favorire la diffusione di buone pratiche nell’affidamento dei servizi sociali, in modo da assicurare il pieno rispetto del codice dei contratti pubblici, e l’osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza e parità di trattamento. Inoltre l’Autorità punta a fare assicurare maggiore qualità delle prestazioni attraverso la garanzia di professionalità dei prestatori di servizi e il monitoraggio dell’esecuzione del contratto.
In tal modo Anac intende agevolare le stazioni appaltanti nell’individuare la normativa applicabile agli specifici affidamenti, garantendo sempre il rispetto del codice dei contratti. Infine, le indicazioni di Anac sono volte a favorire l’omogeneità dei procedimenti amministrativi, sviluppando migliori pratiche.
Il documento interviene a seguito dell’approvazione del decreto legge semplificazioni che innova le disposizioni del codice sugli affidamenti di servizi sociali realizzando quel coordinamento tra i due sistemi normativi che finora era mancato. L’effetto che ne consegue è una riduzione dell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici alle sole fattispecie ivi espressamente previste e l’applicazione, a tutte le altre procedure di affidamento, attività amministrative in materia di contratti pubblici e forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, (codice del Terzo settore, di seguito CTS), delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il documento si concentra sulle procedure di affidamento assoggettate alle disposizioni del codice dei contratti pubblici. Per quanto concerne gli istituti disciplinati dal codice del Terzo settore, si rimanda alle indicazioni fornite con Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021 avente ad oggetto Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del CTS. Tale documento disciplina gli istituti della co-programmazione, co-progettazione, le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, i trasporti sanitari di emergenza e urgenza. Si ritiene che le indicazioni ivi contenute possano ispirare la redazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei regolamenti interni che disciplinano le procedure di affidamento di servizi sociali esclusi dall’ambito di applicazione del codice e l’utilizzo degli istituti previsti dal CTS in base alla propria autonomia regolamentare e organizzativa.
Allegati:
Schema Linee guida affidamenti servizi sociali documento in consultazione
Schema Linee guida affidamenti servizi sociali Relazione AIR
Modulo osservazioni
Pnrr: firmati sei decreti per 1,9 miliardi del Piano complementare per messa in sicurezza autostrade, navigazione e trasporto ferroviario
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato sei decreti che consentono di utilizzare ulteriori 1,9 miliardi del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Con questi provvedimenti il 74% delle risorse assegnate al Mims, considerando le varie forme di finanziamento, sono già state ripartite e assegnate agli enti attuatori, per un importo complessivo pari a 45,4 miliardi. I decreti stanziano un miliardo di euro per rafforzare il monitoraggio tecnologico e la messa in sicurezza delle Autostrade A24 e A25 (Roma-Pescara e Roma-Teramo), 720 milioni per favorire la navigazione green, 200 milioni per il rinnovo delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile per il trasporto merci.
Il primo decreto, nell’ambito del progetto ‘strade sicure’, prevede un piano straordinario per il controllo e la messa in sicurezza di ponti, viadotti e gallerie delle autostrade A24 e A25, interventi per la realizzazione del monitoraggio dinamico su tali opere e l’efficientamento del sistema impiantistico del traforo del Gran Sasso. La cifra di un miliardo viene trasferita al Commissario straordinario che assume le funzioni di soggetto attuatore.
Per favorire la transizione ecologica, una delle missioni del Pnrr, il decreto per il rinnovo della flotta navale in senso ecologico prevede l’utilizzo di 500 milioni di euro per la costruzione di nuove navi o per interventi di completamento di unità navali già in fase di costruzione. Più in dettaglio, 250 milioni di euro riguardano nuove navi a propulsione caratterizzata da un basso impatto ambientale e 250 milioni per dotare le unità navali in fase di costruzione di impianti che limitino le emissioni inquinanti e riducono i consumi. Il 10% dello stanziamento complessivo è riservato a navi che operano in ambito portuale, come i rimorchiatori. Tra gli interventi sulle navi già in costruzione ammessi al contributo pubblico si prevede l’installazione di sistemi per l’uso di combustibili a minore impatto ambientale (Gnl, Bio Gnl, metanolo, idrogeno), l’adozione di motori elettrici ad alta efficienza e, per i porti, la costruzione di reti per l’alimentazione elettrica delle navi in banchina (cosiddetto cold ironing). Si prevede inoltre uno stanziamento di 220 milioni per la realizzazione di impianti per la liquefazione di gas naturale con punti di rifornimento di GNL e BioGNL in ambito portuale, nonché l’acquisto di navi destinate alle attività di stoccaggio del gas.
Gli altri decreti sono finalizzati a rinnovare e potenziare il trasporto ferroviario delle merci. Gli interventi, per complessivi 200 milioni, sono destinati all’acquisto di nuovi carri e locomotive che rispondono ai più moderni standard tecnologici, energetici e manutentivi e di nuove gru nei terminali intermodali. Sono previsti anche interventi per l’efficientamento ecosostenibile dei raccordi ferroviari.
Pnrr, Approvato il pacchetto di misure per il rilancio e lo sviluppo delle aree sisma Centro Italia
Via libera ai fondi del PNRR per la ripresa e lo sviluppo economico delle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e 2016-217. Il pacchetto degli interventi da 1 miliardo e 780 milioni di euro finanziati dal Fondo complementare, è stato definito oggi all’unanimità dalla Cabina di Coordinamento Integrata, presieduta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016, Giovanni Legnini, e della quale fanno parte il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, il titolare della Struttura di missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i rappresentanti dei Comuni dei due crateri.
Il pacchetto si articola su due grandi direttrici, la prima dedicata a “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”, con una dotazione di 1.080 milioni di euro, la seconda al “Rilancio economico e sociale”, con 700 milioni di fondi disponibili, tutte e due articolate in quattro progetti specifici. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle trasversali previste dai progetti nazionali del PNRR e complementari rispetto a quelle già stanziate per la ricostruzione pubblica e privata.
Nel primo gruppo di misure rientrano l’Innovazione digitale, che punta al potenziamento dell’infrastruttura nelle aree interne, allo sviluppo di piattaforme di servizi con l’uso di nuove tecnologie blockchain per il controllo e la gestione del territorio, il sostegno alle comunità energetiche e alla rifunzionalizzazione degli edifici pubblici, la Rigenerazione urbana e territoriale, dalla riqualificazione delle aree Sae, al miglioramento dell’accessibilità e dell’accesso ai beni culturali, agli interventi sulle infrastrutture, compresi cammini e ciclovie, nonché il progetto relativo alle Infrastrutture stradali e alla mobilità.
Nella seconda linea di interventi ci sono il Sostegno agli investimenti delle imprese, un programma per la promozione di Cultura, turismo, sport e inclusione, uno per la Valorizzazione ambientale, l’economica circolare e il ciclo delle macerie, e la creazione e l’implementazione di Centri di ricerca ed alta formazione per l’innovazione, e la realizzazione di due centri di alta formazione per la Pubblica amministrazione e per il Servizio civile a L’Aquila.
Dubbi di costituzionalità sull’obbligo dei concessionari di esternalizzare a terzi l’80% dei lavori
La Corte costituzionale, nell’udienza fissata per il prossimo 5 ottobre 2021, dovrà pronunziarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, dell’art. 1, comma 1, lett. iii), della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) recante il criterio di delega attuato dall’art. 177, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), disposizione ugualmente censurata dal rimettente, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 41 e 97, secondo comma, della Costituzione.
L’art. 177 del codice dei contratti pubblici, oggetto di una pluralità di interventi di modifica e di integrazione, disciplina l’affidamento dei concessionari prevedendo, in particolare, l’obbligo per i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture – già in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti – non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica, di affidare, una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte dell’affidamento può essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Secondo il rimettente l’obbligo imposto ai concessionari di dismettere l’intera concessione (a terzi, mediante una procedura di evidenza pubblica, per una quota pari all’80% dei contratti; a soggetti riconducibili al concessionario, per il restante 20%, ovvero tramite operatori individuati tramite
procedura di evidenza pubblica) si porrebbe in tensione con la garanzia costituzionale della libertà di impresa. Pur riconoscendo che la giustificazione dell’obbligo di messa a gara sia collegato all’esigenza di ripristinare la concorrenza “per il mercato”, mancata al momento dell’affidamento della concessione, l’applicazione dell’obbligo riferita all’intera concessione si tradurrebbe, secondo la prospettazione del rimettente, per un verso, in un impedimento assoluto e definitivo di proseguire l’attività economica privata, intrapresa ed esercitata sulla base di un titolo amministrativo legittimo, e, per altro verso, trasformerebbe il concessionario in una mera articolazione operativa degli enti concedenti con funzione di stazione appaltante. La mancata considerazione, da parte del legislatore, delle esigenze di tutela della libertà di impresa induce il rimettente a censurare le disposizioni per violazione del principio di ragionevolezza, anche sotto il profilo del coinvolgimento indistinto di tutti i concessionari titolari di un affidamento senza gara, indipendentemente dalla dimensione della struttura imprenditoriale, dall’oggetto e dall’importanza del settore strategico cui si riferisce la concessione, oltre che dal valore economico e dal fatto che il contratto fosse in vigore ovvero che la concessione fosse scaduta e che si versasse in una condizione di proroga. Il Consiglio di Stato prospetta, infine, una lesione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità poiché sia la norma delegante che quella delegata non risultano contenere alcuna valutazione degli effetti dell’obbligo di dismissione sull’efficiente svolgimento di servizi pubblici essenziali, relativi alle concessioni affidate, e sulle possibili ricadute sull’utenza.
PNRR: 300 milioni per la sicurezza della rete stradale secondaria delle aree interne. Via libera dalla Conferenza Stato – Città
Ha ricevuto il via libera dalla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali lo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili che assegna 300 milioni del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alle aree interne delle diverse Province e Città metropolitane italiane.
Per il riparto delle risorse si è tenuto conto di criteri che comprendono l’entità della popolazione residente, l’estensione delle strade statali, provinciali e comunali, il rischio sismico dei territori e quello derivante dal dissesto idrogeologico. I soggetti attuatori (le Province, le Città Metropolitane e le Regioni per la Valle D’Aosta e del Friuli Venezia Giulia) sono tenuti a convocare l’Assemblea dei sindaci dell’area interna per individuare gli interventi prioritari sulla rete stradale e definire la loro programmazione entro il 31 dicembre 2021.
I 300 milioni di euro del Fondo complementare possono essere utilizzati per interventi straordinari di manutenzione delle rete viaria incluse le spese per la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e i controlli, quelle per l’adeguamento normativo, per interventi sulla segnaletica, l’illuminazione, i sistemi di info-mobilità, per migliorare la sicurezza della piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, per la realizzazione di percorsi per la tutela delle persone più deboli, per la riduzione dell’inquinamento ambientale e del rischio da trasporto merci o trasporti eccezionali.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
ANCI, edilizia scolastica: decreto sui beneficiari delle risorse per interventi post indagini solai e controsoffitti
È stato pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione il decreto, con i relativi allegati, che individua i destinatari delle risorse per gli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti delle scuole. Risorse rese disponibili grazie alle richieste più volte avanzate da Anci nell’ambito dell’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica. Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti in data 21 settembre 2021. Si tratta di complessivi € 43.004.901,91 di cui: € 25.900.000,00, in favore dei Comuni e delle unioni di comuni (allegato A), che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a € 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e caricato a sistema la relativa rendicontazione; € 17.104.901,91, in favore di Province e Città metropolitane (allegato B) che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a € 20.000,00.
Gli enti locali beneficiari dei contributi, di cui agli allegati A e B del decreto, possono ricevere l’anticipo pari al 30% dell’importo di finanziamento previa richiesta alla Direzione generale competente del ministero dell’Istruzione. La restante parte del finanziamento sarà erogata per stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% dell’importo di finanziamento; il residuo 10% sarà erogato al momento della presentazione dei certificati di regolare esecuzione o collaudo dei lavori.
Il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi è fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza del contributo.
Anci ha già informalmente richiesto al ministero dell’Istruzione di individuare le ulteriori risorse necessarie per soddisfare tutte le altre richieste di contributo avanzate dai Comuni per gli interventi resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti.
Il dirigente comunale può rivestire la carica di presidente di una commissione di gara d’appalto
Non costituisce violazione dei principi d’imparzialità e di buona amministrazione il cumulo, nella stessa persona, delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli enti locali, come delineati dall’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000” (Consiglio di Stato, sez. V – 17/11/2014 n. 5632 e la giurisprudenza ivi richiamata). È quanto affermato dall’ANCI, analizzando il caso riguardante la società in house di un Comune che ha chiesto di autorizzare un dirigente comunale a far parte in qualità di presidente di una commissione di gara per un appalto. Incarico a titolo oneroso e da espletarsi al di fuori dell’orario di ufficio. Il dirigente in questione, tuttavia, è posto a capo di un settore che esercita poteri di direzione e controllo nei confronti della stessa società controllata, la quale espleta un servizio pubblico. A complicare la problematica interviene il regolamento comunale sulle procedure di autorizzazione degli incarichi extra istituzionali dei propri dipendenti, in base al quale “costituisce conflitto d’interesse ogni attività esercitata nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza, nei cui confronti il Settore in cui il dipendente opera debba istituzionalmente esprimere pareri, autorizzazioni, concessioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi. Attraverso un articolato excursus dei principali atti normativi e sentenze giurisprudenziali attinenti alla materia (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 16/12/2015, Consiglio di Stato, sez. III – 13/10/2014 n. 5057, artt. 2, 3 e 84 del D. Lgs. 163/2006), gli esperti ANCI pervengono a un posizione chiara in merito al quesito segnalato basandosi soprattutto sulle considerazioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (7/5/2013 n. 13), la quale ha avvertito che il motivo di incompatibilità riguarda soltanto i Commissari diversi dal Presidente, e che la deroga a favore di quest’ultimo attenua la rilevanza dell’interesse pubblico all’imparzialità: la volontà di conservare la distinzione tra i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione nella fase di valutazione delle offerte non è pertanto rigorosa, essendo perseguita in modo parziale (per una specifica applicazione, si veda Consiglio di Stato, sez. III – 13/10/2014 n. 5057).
Approvata la graduatoria del bando Sport e Periferie 2020
Il Dipartimento dello Sport ha approvato con apposito decreto la graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020. Sono prioritariamente finanziati i progetti collocati utilmente in graduatoria che comportino una spesa complessiva fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 “Fondo Sport e Periferie”, anno 2020, per un importo pari ad € 100.000.000,00.
Nei limiti delle risorse economiche previste dalla delibera CIPE n. 45/2019 e secondo il piano operativo a valere sulle risorse del “Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020”, nonché del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 18 gennaio 2021, sono inoltre finanziati ulteriori progetti inseriti nella graduatoria di cui all’allegato “A” fino alla concorrenza dell’importo massimo di €
200.000.000,00, nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale afferenti l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale 2014-2020, ossia l’80% delle risorse nella macro area del Mezzogiorno e il restante 20% nella macro area del Centro-Nord, tenuto conto dei contributi già attribuiti a conclusione della procedura di cui al bando sport e periferie 2018. Viene, pertanto, data evidenza dei progetti non finanziabili, pur se meritevoli di punteggio da parte della Commissione di valutazione, per insufficienza di risorse economiche, considerati i predetti vincoli afferenti l’utilizzo delle risorse FSC.
Sono approvate, altresì, le risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento, come dagli allegati “B” e “C” concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili – a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa – con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell’attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità.
I soggetti assegnatari del finanziamento saranno contattati per aggiornamenti ed ulteriori indicazioni, relative alla procedura, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del finanziamento. Gli altri soggetti possono chiedere informazioni e delucidazioni contattando il Dipartimento per lo sport esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata progettisport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione esclusione domanda prot. (es. BANDO202000000)”.
- Decreto dipartimentale di approvazione della graduatoria
- Allegato A – Graduatoria degli interventi finanziati e non finanziati con indicazione del punteggio totalizzato
- Allegato B – Elenco delle richieste escluse a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa
- Allegato C – Elenco delle richieste escluse dalla Commissione
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Scuola, 455 milioni per la digitalizzazione di aule e segreterie. Presentazione domande entro il 1° ottobre
Sul sito del Ministero dell’Istruzione è disponibile l’Avviso da 455 milioni di euro per la digitalizzazione delle aule scolastiche e delle segreterie. Si tratta di risorse europee stanziate nell’ambito dell’iniziativa React-EU che potranno essere utilizzate per l’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica, ma anche di attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa. Lo stanziamento ha l’obiettivo di sostenere la digitalizzazione delle scuole, favorendo l’innovazione didattica e l’utilizzo delle metodologie didattiche innovative, la velocizzazione dei processi burocratici, una migliore comunicazione all’utenza.
Sono ammessi a partecipare le istituzioni scolastiche statali e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.
L’intervento, finanziato con Fondi strutturali europei e ricompreso all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza, si articola in due moduli: il primo prevede l’acquisto di monitor digitali interattivi touch screen da collocare nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché dei corsi dei CPIA. Il secondo prevede l’acquisto di attrezzature digitali per gli uffici di segreteria.
L’importo totale del finanziamento per ciascuna istituzione scolastica del primo e del secondo ciclo è determinato tenendo conto del numero complessivo delle classi, sulla base di specifiche percentuali di ripartizione dei costi. Per i CPIA si terrà conto del numero complessivo degli studenti.
Le candidature potranno essere presentate dall’apposita area collegandosi all’indirizzo http://www.istruzione.it/pon/ dalle ore 12.00 dell’8 settembre 2021 alle ore 12.00 del 1° ottobre 2021. Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e conclusi non oltre il 31 dicembre 2022.









