In vigore il nuovo decreto che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV

A più di tre anni dalla istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, sono state riviste le regole che ne presidiano il funzionamento. È entrato vigore il DM 6 agosto 2020 che innova parzialmente la disciplina dell’Elenco, abrogando il precedente DM 2 dicembre 2016, con la sola esclusione dell’articolo 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020.
Alcune delle innovazioni più significative, immediatamente in vigore, riguardano:

  • la revisione dei requisiti di integrità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c);
  • l’opportunità per la Scuola nazionale dell’amministrazione di stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari (art. 6, comma 6);
  • la possibilità che il Dipartimento della funzione pubblica, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione, possa erogare specifici percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing, riconoscendo fino a un massimo di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto (art. 6, comma 8);
  • nuove regole sulla titolarità degli incarichi OIV in relazione alle fasce professionali (art. 7, comma 6);
  • l’innalzamento dei limiti al numero di incarichi fino a un massimo di quattro per i professionisti, due per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 8, commi 1 e 2).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obbligo della Dichiarazione di Accessibilità per siti web entro il 23 settembre 2020

Le “Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici” pubblicate dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) indicano il 23 settembre 2020 come data entro la quale deve essere redatta la Dichiarazione di Accessibilità per ciascun sito web, secondo quanto richiesto dalle normative nazionali e europee.
Questo vale per i “soggetti erogatori” definiti nella Legge 4/2004, che comprendono tutto il settore pubblico e tutte le aziende private che siano concessionarie o appaltatrici di servizi pubblici, che siano a prevalente partecipazione di capitale pubblico, che usufruiscano di agevolazioni o contributi pubblici.
La Dichiarazione di accessibilità è lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni rendono pubblico lo stato di accessibilità di ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari.
La dichiarazione viene redatta e pubblicata utilizzando l’applicazione online https://form.agid.gov.it, realizzata da AGID nel rispetto del modello stabilito dalla Direttiva UE 2016/2102 (Allegato 1 delle Linee Guida). L’applicazione si compone di due macro-sezioni.
La prima sezione presenta i contenuti in ottemperanza alla Decisione di esecuzione UE 2018/1523:

  • Stato di conformità
  • Dichiarazione di contenuti, sezioni e funzioni non accessibili, in caso di non conformità parziale o totale
  • Indicazione del Meccanismo di feedback e recapiti dell’amministrazione
  • Procedura di attuazione (Difensore Civico Digitale)

La seconda sezione invece è composta da:

  • Informazioni sul sito / applicazione mobile
  • Informazioni sull’amministrazione

Le attività propedeutiche alla pubblicazione della Dichiarazione di accessibilità sono:

  1. Effettuare le Verifiche di Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, attuando le metodologie, i criteri di valutazione e le verifiche tecniche di conformità ai requisiti di accessibilità, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102, al fine di valutarne lo Stato di Conformità ai requisiti tecnici di accessibilità. AGID, per agevolare il lavoro delle PA, mette a disposizione delle Amministrazioni uno strumento “Modello di Autovalutazione di accessibilità (PDF)” (Allegato 2 delle Linee Guida) utile per determinare lo Stato di Conformità del sito web e/o applicazione mobile, il cui esito può essere: Conforme, Parzialmente Conforme o Non Conforme.
  2. Dotarsi e rendere disponibile un “Meccanismo di feedback, che la PA dovrà indicare all’interno della Dichiarazione, per consentire agli utenti di segnalare eventuali casi di inaccessibilità
  3. Identificare l’Amministrazione, accedendo all’applicazione online https://form.agid.gov.it
  4. Richiedere – con il primo accesso – le credenziali che verranno inviate all’indirizzo e-mail del RTD
  5. Compilare la Dichiarazione di Accessibilità su https://form.agid.gov.it; la conformità al modello di Dichiarazione di Accessibilità è garantita dalla sola compilazione del modello online fornito da AGID.
  6. Pubblicare la Dichiarazione di Accessibilità su https://form.agid.gov.it

La PA riceve una e-mail con il link alla Dichiarazione pubblicata, da esporre nel footer, per i siti web e nell’apposita sezione dello store relativamente alle app mobili.

La prima Dichiarazione di accessibilità per i siti web dovrà essere pubblicata dalle Amministrazioni a decorrere dal 23 settembre 2020, mentre per le applicazioni mobili, dal 23 giugno 2021. Entro il 23 settembre di ogni anno il soggetto erogatore riesamina e valida l’esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità, avvalendosi esclusivamente dell’applicazione online https://form.agid.gov.it.
Pertanto, la validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo.
La mancata pubblicazione della “dichiarazione” determina un inadempimento normativo, con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

La surroga del consigliere comunale dimissionario dev’essere deliberata dal Consiglio

Ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la surroga del consigliere comunale dimissionario, pur costituendo un atto dovuto e vincolato, necessita di una specifica ed espressa deliberazione del Consiglio comunale. È quanto ribadito dal TAR Calabria, sezione I, con sentenza del 9 settembre 2020, n. 1440. Il comma 8 dell’art. 38 stabilisce, infatti, che il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
In merito alla possibilità di procedere comunque alla surroga del consigliere dimissionario da parte del Consiglio riunito in seconda convocazione (laddove in prima convocazione non sia stato possibile procedere per sopravvenute dimissioni dei consiglieri), al fine di incorrere nella causa di scioglimento del Consiglio comunale prevista dall’art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), TUEL («riduzione dell’organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio»), il Tribunale è consapevole dell’orientamento, espresso in una risalente sentenza del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. V, 17 febbraio 2006, n. 640), secondo cui la seconda convocazione di un collegio deliberante ha lo scopo di ridurre il quorum strutturale necessario per la validità delle deliberazioni, onde evitare, in base ad un principio di efficienza dell’organo collegiale, la paralisi di questo. In relazione a tale finalità sono irrilevanti le ragioni per le quali non si è potuta tenere l’adunanza in prima convocazione, qualunque ne possa essere la ragione. Per tale ragione, sarebbe consentito procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari anche laddove non sia possibile una valida riunione del Consiglio in prima convocazione per via delle sopravvenute dimissioni di un numero di consiglieri tale da non consentire il raggiungimento del quorum costitutivo, purché l’assemblea sia in grado di deliberare in seconda convocazione con il quorum previsto dal regolamento, nel rispetto dell’art. 38, comma 2, d.lgs. TUEL.
Per i giudici del TAR, appare però, più convincente il diverso orientamento, emerso nella giurisprudenza dei T.A.R. (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 giugno 2008, n. 1689; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 17 gennaio 2015, n. 33; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 2131), per cui rientra nella stessa ratio della previsione che distingue tra sedute di prima e seconda convocazione attribuendo preferenza alle prime (per le ragioni di maggior rappresentatività sopra evidenziate) che deve ritenersi insita nel sistema la necessità che, affinché il consiglio possa continuare ad operare senza essere sciolto, esso debba garantire quantomeno in astratto (con la presenza del relativo numero minimo legale) la valida costituzione dell’assemblea in prima convocazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Elezioni e referendum: rendicontazione spese per sezioni e seggi speciali e pulizia-disinfezione

Con Circolare n. 18/2020 la Direzione centrale della Finanza locale fornisce le prime indicazioni per la rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 per le sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale.
Allo scopo di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici e al tempo stesso le massime condizioni di sicurezza sanitaria per i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere COVID-19 e dei seggi speciali COVID-19, è previsto che in caso di accertata impossibilità alla loro costituzione il Sindaco possa nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune, solo previo consenso degli interessati.
Inoltre, essendo impossibile quantificare, anticipatamente alle operazioni di voto, con esattezza e completezza le spese legate alla pianificazione e organizzazione delle strutture eccezionali legate alla presenza di reparti COVID-19 e alle richieste di voto domiciliare, tali spese non rientrano fra quelle cosiddette ordinarie e pertanto NON sono da includere nella ripartizione del fondo stanziato dal Ministero dell’economia e delle finanze per i rimborsi elettorali. Tali spese saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni) nei limiti degli stanziamenti previsti dal decreto-legge n. 103/2020 (articolo 2, commi 3 e 4).
Anche le spese che gli enti dovranno sostenere per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale in occasione delle prossime consultazioni elettorali e referendarie sono distinte da quelle ordinarie, quindi sono fuori dal limite massimo rimborsabile delle spese elettorali e saranno oggetto di apposita e separata rendicontazione e ad esclusivo carico dello Stato (cioè senza ripartizione fra amministrazioni interessate in caso di abbinamento di votazioni), nei limiti dello stanziamento previsto dal medesimo decreto-legge n. 117/2020 (articolo 1).
Al riguardo, ricordiamo che l’art. 1 del D.L. n. 117/2020 istituisce entro lo stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, con una dotazione pari a 39 milioni e valevole per il 2020. La ripartizione del Fondo è demandata, quanto a criteri e modalità, ad un decreto del Ministero dell’interno (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze). Circa le operazioni di pulizia dei locali, il protocollo sanitario, sottoscritto dai Ministri dell’interno e della salute il 7 agosto 2020, prevede che prima dell’insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici (le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità, nel documento dell’8 maggio 2020, e del Ministero della salute, nella circolare n. 1744 del 22 maggio 2020). La relazione tecnica che correda il disegno di legge di conversione del D.L. n. 117/2020 quantifica in complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore) l’impegno lavorativo richiesto, con un corrispettivo costo per sezione elettorale di 630 euro, che moltiplicato per il numero delle sezioni dà un costo di 38.790,360 euro. L’autorizzazione di spesa è stata conseguentemente arrotondata a 39 milioni di euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Semplificazioni, nuovi strumenti per agevolare la digitalizzazione dei servizi

Il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020 (G.U. n. 228 del 14-09-2020) rappresenta la base normativa per velocizzare il processo di trasformazione digitale (le norme in tema di digitalizzazione e innovazione sono inserite negli articoli dal 23bis al 37bis). Entro il 28 febbraio 2021 le PA sono tenute ad avviare i loro processi di trasformazione digitale. I servizi pubblici dovranno diventare quindi fruibili attraverso lo smartphone, lo strumento più usato dagli italiani per comunicare a distanza. Fissando questa scadenza è stata prevista flessibilità per i piccoli Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per tenere conto delle difficoltà legate all’emergenza Covid-19. La transizione digitale passa attraverso la cultura dell’innovazione ossia la predisposizione della pubblica amministrazione ad utilizzare nuovi approcci e nuove tecnologie offerte dal mercato per rispondere alle sfide della nostra società in campi diversi come la mobilità, la medicina e altro. Per questo la norma del decreto su “diritto a innovare” prevede procedure semplificate di cui beneficeranno imprese, start up e centri di ricerca per sperimentare progetti innovativi per lo sviluppo. Anche il Decreto legge “Cura Italia” ha introdotto disposizioni per aiutare la Pubblica amministrazione nel dotarsi di tecnologie innovative, con l’intento di agevolare le attività da remoto come il lavoro agile e la didattica a distanza.

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Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mibact: pubblicato il bando per la selezione della Capitale Italiana del libro 2021

La legge 13 febbraio 2020, n. 15 prevede, come noto, l’assegnazione annuale a una città italiana, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di “Capitale italiana del libro”.
Il conferimento ha la finalità di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, e avviene all’esito di un’apposita selezione, svolta secondo modalità definite dal decreto n. 398 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 10 agosto 2020. I progetti della città assegnataria del titolo sono finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro.
La Direzione Generale per le Biblioteche del Mibact ha pubblicato il bando per la selezione della Città Capitale Italiana del libro per il 2021.
Le istanze e relativi dossier di candidatura dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo capitaledellibro@mailcert.beniculturali.it.
La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 16 ottobre 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

AGCOM, Sanzionato un Comune per comunicazioni propagandistiche

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con deliberazione n. 432/2020/CONS, a seguito di accertamento svolto dal Comitato regionale per le comunicazioni per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, ha sanzionato un comune, nei confronti del quale è stato emesso un provvedimento d’ordine con l’obbligo di pubblicare sul sito web, sulla home page, dell’ente,  e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza: dei post pubblicati sul profilo facebook, aperti dal Sindaco a proprio nome, di interventi in materia di urbanistica, lavori pubblici, viabilità, scuola, ecc. eseguiti dal Comune (alcuni dei quali ripresi dai profili social del Comune ed utilizzati come comunicazione istituzionale); del volume celebrativo della storia del Comune medesimo, contenente scritti autografi da parte del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura.
L’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce, infatti, che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”.
A giudizio dell’AGCOM, l’attività di comunicazione dell’Ente risulta in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1 della legge 28/2000, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito.  In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto reca il logo del comune, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, in quanto nella descrizione si utilizzano espressioni enfatiche e propagandistiche da parte dell’Amministrazione uscente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANAC: inopportuno attribuire al RPCT il ruolo di Responsabile delle relazioni sindacali

A fronte di richiesta di parere posta da una società a controllo pubblico, l’ANAC con delibera n. 740 del 9 settembre 2020 è intervenuta sul tema del contemporaneo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e di Responsabile delle relazioni sindacali.
Le società a controllo pubblico – come definite all’art. 2, co. 1, lett. b) e m) del d.lgs. 175/2016 – sono tenute ad applicare la normativa sia sulla trasparenza, ai sensi dell’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sia sulla prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’Autorità, nelle «Nuove linee guida per l’attuazione in generale, della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», adottate con delibera n.1134 dell’8 novembre 2017, (§3.1), ha fornito indicazioni sull’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione alle società a controllo pubblico, nonché sui criteri di scelta del RPCT.
L’ANAC con la delibera n. 740/2020 sottolinea come il ruolo di Responsabile delle relazioni sindacali comporti lo svolgimento di una pluralità di attività tra cui: la cura degli aspetti attinenti il lavoro, la sua organizzazione, la sua retribuzione e la formazione; il confronto con le associazioni sindacali dei lavoratori o con le associazioni datoriali a livello locale o nazionale, a proposito di retribuzioni, ferie, formazione, orari; il presidio alle negoziazioni e alla stipula di accordi e contratti; l’intervento nelle controversie di lavoro e disciplinari, in coordinamento con le altre figure operanti nell’ambito della gestione delle risorse umane; l’applicazione del diritto del lavoro.
Al contempo l’Autorità evidenzia che, quanto alla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità tra l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quello di Responsabile delle relazioni sindacali nell’ordinamento non vi è alcuna norma al riguardo, né la stessa ha avuto modo di pronunciarsi sul punto. La questione può quindi essere valutata in termini di opportunità o meno dello svolgimento contemporaneo di tali funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti già affidati dalla legge al RPCT.

L’Autorità conclude stabilendo che:

  • sebbene non vi sia una espressa causa di incompatibilità tra l’incarico di RPCT e quello di Responsabile delle relazioni sindacali, ragioni preliminari di opportunità inducono a raccomandare di non cumulare tale incarico con quello di RPCT;
  • il contemporaneo svolgimento delle funzioni ampie e complesse attribuite dalla legge al RPCT, di presidio sul sistema anticorruzione, e delle funzioni di gestione delle relazioni sindacali, è da valutarsi come inopportuno, in quanto si potrebbero verificare interferenze tali da ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interesse tra le due posizioni, con conseguente pregiudizio del corretto svolgimento delle rispettive competenze;
  • in ogni caso, spetta all’autonoma determinazione dell’organo di indirizzo la nomina del RPCT e il compito di assicurare che quest’ultimo possa esercitare il proprio ruolo con autonomia ed effettività. La scelta deve comunque essere adeguatamente motivata nel provvedimento di nomina e compiuta considerando anche gli eventuali conflitti di interessi che possono concentrarsi in capo al soggetto incaricato di svolgere altre funzione, oltre quella di RPCT.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Non applicabile la sospensione dei termini alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al CdS

L’art. 103 del D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 dispone, come noto, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, dalla n.  40/2020, c.d. decreto Liquidità). L’ambito di applicazione della sospensione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio. La sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori, nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (comma 1-bis). A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, con nota del 4 settembre 2020, ha fornito parere negativo circa la legittimità della sospensione dei termini di pagamento, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 103 del D.L. 18/2020, anche per le rateizzazioni concesse per le sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della strada (art. 202-bis). Secondo la nota, essendo tassativa l’individuazione delle fattispecie per le quali la sospensione dei termini è considerata legittima e non figurando, tra queste, il pagamento delle rate di ammortamento dei procedimenti di rateizzazione concessi ai sensi dell’art. 202-bis CdS, non è possibile fare ricorso a interpretazioni estensive o analogiche di tali disposizioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION