Revoca provvedimento amministrativo illegittimo

Nonostante il provvedimento di aggiudicazione costituisca, di regola, l’atto amministrativo conclusivo del procedimento di scelta del contraente, l’amministrazione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, conserva il potere di negare, previa puntuale e congrua motivazione, l’aggiudicazione in favore del miglior offerente, nonché mantiene poteri di autotutela, quali la revoca e l’annullamento dell’aggiudicazione, nel rispetto dei principi che presiedono tale attività. È fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. L’art. 21 nonies legge n. 241 del 1990 dispone che l’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo può intervenire entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi: tale norma si applica anche in caso di annullamento dell’aggiudicazione di un contratto pubblico. Ed invero, “Nelle gare pubbliche il potere di annullamento in autotutela può ben venire esercitato al fine di garantire il ripristino della legalità, ma questa finalità non può integrare ex se, e tantomeno esaurire, l’ambito delle più ampie e articolate valutazioni che l’Amministrazione pubblica è chiamata ad operare, essendo invece imprescindibile una compiuta comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato, oltre alla ragionevole durata del tempo intercorso tra l’atto illegittimo e la sua rimozione” (Tar Sardegna, sez. I, sent. 16/1/2019 n. 21).
Su tali presupposti normativi e giurisprudenziali, il TAR Campania, con sentenza n. 4528 del 15 ottobre 2020, ha annullato la determina, del responsabile tecnico del Comune, di revoca in autotutela di un’aggiudicazione definitiva ed iniziata in via d’urgenza tre anni prima, relativa alla gara per il servizio triennale di raccolta rifiuti.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Cassazione: No alla proroga automatica delle concessioni demaniali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29105, Terza sezione penale, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, ribadisce la preminenza della legislazione comunitaria in tema di libera concorrenza, che esclude il rinnovo automatico delle concessioni demaniali.
La legge n. 217/2011 ha abrogato l’art. 1, comma 2 del D.L. n. 440/1993, nella parte in cui stabiliva che “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per alti sei anni e così successivamente ad ogni scadenza…”. Tale abrogazione si era resa necessaria per chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908, avviata ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in conseguenza di un contrasto della normativa interna, oltre che con i principi del Trattato in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento, con la direttiva n. 2006/123/CE nella parte in cui, con l’art. 12, comma 2, esclude il rinnovo automatico della concessione.
Alla luce della Direttiva n. 2006/123/CE, con la finalità di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l’ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, il legislatore con l’art. 1, comma 18, D.L. n. 194 del 2009 (avente carattere transitorio), ha prorogato i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative dapprima al 31 dicembre 2015 e, successivamente, le modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, sino al 31 dicembre 2020. Successivamente la Corte di Giustizia UE, a fronte di rinvio pregiudiziale del Tar Lombardia e del Tar Sardegna, ha rilevato l’incompatibilità di tale disciplina transitoria con l’art. 12 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. Bolkestein), ritenendo necessario garantire una gara ad evidenza pubblica nelle operazioni di rilascio delle concessioni demaniali marittime e lacuali. A seguito della bocciatura della Corte di Giustizia Europea, il legislatore è nuovamente intervenuto con il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, con il quale ha previsto, all’art. 24, comma 3-septies, che “Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione Europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all’art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25”.
Con la sentenza in oggetto, la Corte ha disposto che la concessione ad uno stabilimento balneare con scadenza al 31 dicembre 2007, non potendo essere prorogata automaticamente per effetto dell’immediata applicazione della Direttiva Bolkestein, è da considerarsi decaduta. “Essa semplicemente non esisteva più al momento dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 18, del DL 194/2009 convertito in Legge n. 25/2010, e come tale non poteva essere oggetto di proroga al 31 dicembre 2015 e quindi al 31 dicembre 2020.”
La sentenza ha accolto il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza del riesame con la quale era stato annullato il sequestro di uno stabilimento balneare disposto dal Gip. Il tribunale aveva escluso l’esistenza dei presupposti per applicare la misura cautelare, sostenendo che la concessione rilasciata nel 2002 non fosse scaduta a fine 2007 per effetto di una sorta di “rinnovo automatico” oggetto di una serie di interventi normativi.
Invero la Corte, ricostruisce puntualmente la normativa ma per giungere alla conclusione opposta. Infatti, deve essere disapplicata la normativa di cui all’art. 24, comma 3 septies, del DL 113/2016, in quanto quest’ultima, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni demaniali marittime prevista dall’art. 1, comma 18, del DL 194/2009, contrasta con la Direttiva Bolkestein e con l’articolo 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Sempre secondo la Suprema Corte “Del tutto inconferente è il richiamo, da parte del Tribunale distrettuale, dell’omessa attivazione, da parte della P.A., del procedimento di decadenza della concessione per l’omesso pagamento del canone di concessione di cui all’art. 47, comma 1, lett. d) cod.nav., per l’assorbente ragione che, essendo la concessione scaduta, non era più in essere alcun rapporto giuridico tra l’amministrazione e lo stabilimento balneare.”
Ultimo aspetto esaminato riguarda la qualifica di reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo che, secondo la Suprema Corte, si configura anche in caso di occupazione protrattasi oltre la scadenza del titolo, a nulla rilevando l’esistenza della pregressa concessione e la tempestiva presentazione dell’istanza di rinnovo, attesa la natura costitutiva del diritto e non meramente autorizzatoria del provvedimento amministrativo di concessione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità

Da oggi, 20 ottobre, è in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, approvato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM), con delibera del 28 luglio 2020 (GU. n. 259 del 19/10/2020).
ll rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.
Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

  • sede operativa in Italia;
  • fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda;
  • iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;
  • rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

Tale riconoscimento prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “stellette”.
L’impresa richiedente ottiene il punteggio base ★, qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★.
Le aziende interessate dovranno presentare la domanda utilizzando l’apposita piattaforma Webrating disponibile sul sito dell’Autorità. A tal fine, l’impresa deve preliminarmente registrarsi alla piattaforma e, una volta completata la registrazione, accedere al sistema, procedere alla compilazione della domanda e successivamente al suo invio, seguendo le relative istruzioni presenti su questo stesso sito.
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.
Non ci sono costi per le imprese che vogliono ottenere il rating di legalità.

Tra le modifiche apportate al regolamento c’è l’estensione dell’ambito di applicazione dell’istituto, che consente l’accesso al rating anche ai soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo. Inoltre, per rendere il rating sempre più rispondente agli obiettivi individuati dal legislatore, aumentano i requisiti di legalità dal punto di vista soggettivo e oggettivo.
In particolare, per valorizzare di più la natura premiale del rating, sono ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento sulla società che richiede l’istituto. Altra novità: ai reati già previsti dal Regolamento come ostativi al rilascio del rating, si aggiungono quelli di usura, di trasferimento fraudolento di valori e di bancarotta fraudolenta.
Ulteriori modifiche al Regolamento riguardano il suo adeguamento alla giurisprudenza intervenuta e la semplificazione e la chiarificazione del procedimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sulla scelta della P.A. di recedere “in autotutela” da un contratto decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti qualsiasi atto (comunque denominato: annullamento, revoca, ritiro, recesso, dichiarazione di nullità contrattuale) col quale l’Amministrazione si ritiri da un contratto già stipulato (nel caso di specie, una transazione), atteso che la sottoscrizione dell’atto negoziale segna il definitivo passaggio dalla fase pubblicistica, in cui l’Amministrazione conserva poteri autoritativi di intervento in autotutela sugli atti prodromici alla stipula, a quella privatistica, durante la quale il potere di autotutela scompare e il ritiro dal contratto si configura, nella sostanza, come un recesso privatistico. È quanto ribadito dal TAR Sicilia, Catania, Sezione II, 9 ottobre 2020, n. 2537.
Per costante orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione si determina in base al criterio del c.d. petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2196; C.d.S., Sez. IV, 5 gennaio 2018, n. 63; Cass., Sez. un., 7 marzo 2003, n. 5508, 17 gennaio 2002, n. 489, 23 febbraio 2001, n. 64). Nel caso di specie, la controversia riguarda, quindi, l’esecuzione di un contratto transattivo, caratterizzata dall’esistenza tra le stesse di un rapporto paritario (incompatibile con l’esercizio di poteri autoritativi da parte del contraente pubblico), rispetto al quale sono ravvisabili solo posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, accesso agli applicativi FITNET mediante SPID II livello

Con comunicato del 13 ottobre 2020, la Corte dei conti informa che gli applicativi Fitnet (GET, CONTE, SIQUEL e SIRTEL), saranno raggiungibili al link servizifitnet.corteconti.it/fitnet/private/home. Unico canale di autenticazione per gli utenti esterni alla Corte dei conti sarà SPID II livello, che dovranno quindi dotarsi di un’utenza seguendo le indicazioni in www.spid.gov.it/richiedi-spid  e scegliere 2° livello di sicurezza.
Pertanto:
– gli utenti già abilitati all’accesso agli applicativi FITNET, che dispongano di una utenza SPID di 2° livello, al primo accesso saranno automaticamente riconosciuti con i profili ad essi associati;
– gli utenti già abilitati, che non dispongano di SPID, dovranno prioritariamente dotarsene, in quanto l’accesso a FITNET sarà consentito solo mediante SPID;
– i nuovi utenti FITNET, dovranno preventivamente dotarsi di SPID di 2° livello; dopo l’accesso la procedura informatica li guiderà alla compilazione della richiesta di abilitazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Diritto di accesso agli atti da parte del Consigliere comunale

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, con parere reso in risposta ad una segnalazione da parte di un consigliere comunale, delinea le coordinate normative ed interpretative di cui occorre tenere presente e valutare in ordine all’esercizio del diritto di accesso, esercitabile dai consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUEL. Tale disposizione prevede che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
Tale forma di diritto di accesso, finalizzata al controllo politico-amministrativo sull’ente, presenta confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 TUEL) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n. 241/1990. Il diritto di accesso dei consiglieri, infatti, è strettamente funzionale all’esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (cfr. T.A.R. Basilicata – sez. I, 3 agosto 2017, n.564, richiamata anche da T.A.R. Sicilia – Catania n.926 del 4 maggio 2020).
Il diritto ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, fermo restando che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative. Tuttavia la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto dall’Ente, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso (cfr. Cons. Stato – sez. V, 5 settembre 2014, n.4525; T.A.R. Toscana – sez. I, 28 gennaio 2019, n.133).
La recente giurisprudenza amministrativa è giunta alla conclusione che il diritto di accesso dei consiglieri comunali vada necessariamente correlato al progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, risultante dal Codice dell’Amministrazione digitale (TAR Basilicata, sentenza n. 599/2019). I giudici amministrativi, hanno ribadito che tale disciplina, per quanto di rilievo, impone allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali di assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale”, “utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (cfr. art. 2, co. 1), e precisando che “i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati”. Ne consegue che l’Amministrazione comunale abbia il dovere di dotarsi di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell’ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico. Corrispondentemente, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all’espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n. 317). In particolare, al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati, il TAR ha manifestato “l’avviso che l’accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso – tra le quali la necessità di richiesta specifica” (v. anche sent. del C.d.S. n.3486 dell’8.06.2018).
A tal riguardo, si ricorda che il TAR Friuli-Venezia Giulia, con sentenza 9 luglio 2020, n. 253, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di accedere da remoto, mediante apposite credenziali e password, al sistema informatico (in particolare, al protocollo informatico e al sistema informatico contabile) del Comune, trattandosi di modalità che esorbita dai limiti funzionali di esercizio del diritto di accesso previsto dall’art. 43, comma 2, del TUEL. Secondo i giudici friulani, tale modalità di esercizio del diritto di accesso, oltre a consentire un accesso potenzialmente illimitato a tutti gli atti che, a vario titolo, transitano (sono transitati o transiteranno) per il sistema informatico comunale, pare, in ogni caso, travalicare il limite intrinseco della utilità per l’espletamento del mandato, che perimetra tale particolare forma di accesso che, pur estendendosi alle “notizie” e alle “informazioni” in possesso dell’ente, va, in concreto, esercitato in maniera necessariamente ragionevole e congrua al vincolo di funzionalità che lo connota, essendo mero strumento per svolgere in maniera consapevole, informata, adeguatamente preparata e, occorrendo, costruttivamente critica il ruolo di componente dell’organo consiliare. Molti atti che vengono “veicolati” attraverso il protocollo comunale, anche se resi disponibili in forma di mera sintesi, possono rendere immediatamente consultabili “dati”, anche personalissimi, che non possono considerarsi in alcun modo attratti nella sfera di necessaria conoscenza e/o conoscibilità che deve essere assicurata ai consiglieri comunali, sì da rendere, conseguentemente, ingiustificato il “trattamento” che in tal modo verrebbe effettuato, peraltro in assenza delle necessarie garanzie, essendo palese che il “segreto” cui sono tenuti i consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43, comma 2, ult. periodo, TUEL nulla ha a che vedere con le garanzie che devono, per l’appunto, presidiare il trattamento dei dati personali. È quanto stabilito dal TAR Friuli-Venezia Giulia, con sentenza 9 luglio 2020, n. 253.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali

L’Aran e il Ministero dell’Interno hanno diramato congiuntamente un comunicato, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, comma 8 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché dal D.M. del 27 novembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2014,  che definisce le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto all’Aran per l’attività di contrattazione ed assistenza dagli Enti locali. Al riguardo, si precisa che il contributo annuale per l’anno 2020 dovuto dagli Enti locali non beneficiari di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno, sarà richiesto direttamente dall’ARAN ai singoli Enti con un avviso di pagamento “PagoPA” spedito dall’indirizzo pec serviziopa@pec.infogroup.it alla pec istituzionale di ogni singola Amministrazione (in allegato elenco degli Enti tenuti al versamento diretto).
Il pagamento del contributo dovuto dagli enti all’Agenzia per l’anno 2020 dovrà essere effettuato utilizzando la procedura PagoPA. I contributi delle annualità precedenti non ancora corrisposti, dovranno essere versati esclusivamente con bonifico bancario, specificando l’anno di riferimento del contributo, sul c/c n. 100000046003 intestato all’ARAN ed acceso presso la Banca Intesa San Paolo – Filiale Roma di Via del Corso, 226 (IBAN IT70Y0306905020100000046003).
Per eventuali chiarimenti in ordine alla quantificazione dell’importo del contributo dovuto – pari al prodotto del contributo annuale per singolo dipendente (€ 3,10) per il numero complessivo dei dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 (dato estratto dall’ultimo conto annuale pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) – potranno essere richiesti direttamente a questa Agenzia al seguente indirizzo di posta elettronica:  riscossionecontributi@aranagenzia.it.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Concorsi pubblici, Garante Privacy: i dati dei partecipanti devono essere blindati

Una Azienda ospedaliera si è vista applicare dal Garante per la privacy una multa di 80mila euro, per aver trattato illecitamente i dati di oltre 2000 aspiranti infermieri. Un’altra sanzione di 60mila euro è stata irrogata alla società che gestiva la piattaforma per la raccolta online delle domande dei partecipanti.
A seguito di una segnalazione, con la quale si lamentava il fatto che i dati dei candidati alla selezione – in alcuni casi anche relativi alla salute (titoli di preferenza e certificazioni mediche) – fossero liberamente accessibili online, l’Autorità ha avviato una complessa istruttoria, anche attraverso accertamenti ispettivi, che ha messo in luce numerosi e gravi inadempimenti alla disciplina di protezione dati.
Collegandosi alla piattaforma per la gestione delle domande, per un’errata configurazione dei sistemi, in un determinato arco temporale era stato infatti possibile visualizzare un elenco di codici, assegnati ai candidati al momento dell’iscrizione al concorso, che attraverso semplici passaggi consentivano l’accesso a un’area del portale nella quale erano contenuti i documenti presentati dai partecipanti. Utilizzando i codici si sarebbe perfino potuto modificare i dati personali inseriti dai concorrenti. L’Autorità ha ritenuto illeciti i trattamenti di dati personali svolti dall’Azienda ospedaliera e dalla Società perché effettuati in violazione delle norme del Regolamento europeo.
Entrambi i soggetti non avevano infatti adottato adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza e l’integrità dei dati. L’Azienda ospedaliera, oltretutto, non aveva fornito ai partecipanti una idonea informativa e aveva anche omesso di regolamentare il rapporto con la Società che gestiva la piattaforma con un contratto o con un altro atto giuridico che disciplinasse il trattamento di dati effettuato per suo conto. Il Garante infine, rilevato che la Società continuava a conservare e rendere disponibili sulla propria piattaforma i dati dei partecipanti anche dopo la cessazione della fornitura del servizio, ha vietato ogni ulteriore trattamento ad eccezione di quanto necessario per la difesa dei diritti in sede giudiziaria. Entro 30 giorni la Società dovrà comunicare all’Autorità le iniziative prese per assicurare la cessazione del trattamento.
Nella quantificazione della sanzione il Garante ha tenuto in particolare considerazione il fatto che le violazioni sono connesse a un trattamento iniziato subito dopo la definitiva applicazione del Regolamento.
L’Autorità tenuto conto della particolare delicatezza dei dati diffusi, oltre alla sanzione pecuniaria ha applicato la sanzione accessoria della pubblicazione dei due provvedimenti sul proprio sito web.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conversione DL Agosto, l’emendamento presentato dal Governo

La Commissione Bilancio è impegnata con l’esame del ddl n. 1925, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (decreto agosto); il Governo il 22 settembre u.s. ha presentato l’emendamento 21.0.500, che propone di trasporre in questo ddl i seguenti decreti-legge:

  • 14 agosto 2020, n. 103, recante modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020, limitatamente all’articolo 2;
  • 8 settembre 2020, n. 111 recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • 11 settembre 2020, n. 117 recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In vigore il nuovo decreto che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV

A più di tre anni dalla istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, sono state riviste le regole che ne presidiano il funzionamento. È entrato vigore il DM 6 agosto 2020 che innova parzialmente la disciplina dell’Elenco, abrogando il precedente DM 2 dicembre 2016, con la sola esclusione dell’articolo 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020.
Alcune delle innovazioni più significative, immediatamente in vigore, riguardano:

  • la revisione dei requisiti di integrità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c);
  • l’opportunità per la Scuola nazionale dell’amministrazione di stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari (art. 6, comma 6);
  • la possibilità che il Dipartimento della funzione pubblica, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione, possa erogare specifici percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing, riconoscendo fino a un massimo di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto (art. 6, comma 8);
  • nuove regole sulla titolarità degli incarichi OIV in relazione alle fasce professionali (art. 7, comma 6);
  • l’innalzamento dei limiti al numero di incarichi fino a un massimo di quattro per i professionisti, due per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 8, commi 1 e 2).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION