L’ANAC, con deliberazione n. 983/2020 del 18 novembre 2020, ha irrogato una sanzione pecuniaria, pari a mille euro, ad un Comune per la tardiva adozione del PTPCT 2020-2022, imputabile ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza. In particolare, sono stati sanzioni il Sindaco, il vice Sindaco e i membri della Giunta comunale in carica per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell’attività di prevenzione della corruzione. Nel caso di specie è emerso che nel mese di settembre 2020, l’Ufficio istruttore dell’Autorità riscontrava la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, del PTPCT relativo al triennio 2020-2022. Conseguentemente il Responsabile dell’Autorità avviava il relativo procedimento sanzionatorio nei confronti del RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento.
Il Segretario comunale rappresentava di non aver mai ricevuto l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, né di poterlo in alcun modo svolgere a causa della sovrapposizione di funzioni svolte dalla stessa nell’ambito del Settore Affari generali, ancorché avesse più volte sollecitato il Sindaco e il vice Sindaco a nominare con solerzia un responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Solo alla fine di ottobre 2020 il Sindaco comunicava all’Autorità di aver provveduto, con proprio decreto, alla nomina del RPCT a dipendente di ruolo di categoria D. Il PTCT veniva poi approvato dalla Giunta comunale nel mese di novembre e successivamente pubblicato nel sito istituzionale dell’ente, in data successiva, quindi, all’avvio del procedimento sanzionatorio (20 ottobre 2020) e con quasi un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge. L’Autorità, nell’evidenziare una totale noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi, ha ritenuto responsabile per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 l’organo di indirizzo politico, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. culpa in vigilando.
Le linee guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto 25 novembre 2020 con cui vengono approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica aventi scadenza il 31 dicembre. Insieme al decreto sono state pubblicate le relative “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020″.
Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. Le concessioni saranno rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea. Entro il 31 dicembre 2020, il Comune procede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti previsti dalle linee guida. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2020, con atti ad efficacia differita. In tal caso, le concessioni non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esisto alle procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Diritto di accesso agli atti da parte del terzo sottoscrittore di un accordo transattivo con la PA
Sussiste in capo al soggetto – controparte contrattuale della Amministrazione e titolare di specifiche pretese creditorie nascenti dalla stipulazione dell’accordo transattivo – di un “interesse diretto, concreto e attuale” ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 alla conoscenza degli atti, di tutti gli atti, esecutivi di quel rapporto e, segnatamente, dei mandati di pagamento all’uopo disposti dal Comune. È quanto evidenziato dal TAR Campania, con sentenza n. 5267 del 16 novembre 2020. Nel caso di specie la società ricorrente – a seguito della stipulazione di un accordo transattivo con il resistente Comune, avente ad oggetto il rapporto inter partes riveniente dall’espletamento del servizio di igiene urbana da parte di essa ricorrente, ed oggetto di contenzioso in sede civile – chiedeva di accedere a copia di tutti i mandati di pagamento emessi dal Comune a favore della ricorrente in ragione di detta transazione. Ciò al fine di conoscere gli importi effettivamente liquidati e la tempistica degli stessi, al dichiarato scopo di eventualmente attivare la clausola di cui all’art. 4 della transazione non essendo stata pagata la transazione nella sua interezza, anche a seguito di presunti pignoramenti da parte di terzi.
I giudici amministrativi hanno ricordato che l’accesso agli atti costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (in senso analogo: art. 4, comma 1, DM 415/94).
Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47), devono indefettibilmente essere garantite. Di talché, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l’interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recedono, determinando la riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Ok in Conferenza unificata all’Agenda per la semplificazione
Approvata oggi in Conferenza unificata l’Agenda per la semplificazione 2020-2023, attivata grazie a una precisa disposizione contenuta nel Decreto Semplificazioni. L’Agenda prevede una serie di azioni di semplificazione, eliminazione di vincoli burocratici e taglio dei costi per imprese e cittadini. Si tratta di misure condivise tra Governo, Regioni ed enti locali: per ciascuna di esse sono individuati in modo puntuale obiettivi, scadenze e risultati attesi, ma viene anche definito il cronoprogramma delle attività. Al monitoraggio sull’andamento degli interventi parteciperanno anche le associazioni dei cittadini utenti e dei consumatori e le associazioni imprenditoriali.
Velocizzazione delle procedure, taglio dei procedimenti inutili e obsoleti, certezza e chiarezza del quadro regolatorio: su queste direttrici l’Agenda interviene per dare una spinta a settori quali la transizione green e l’economia circolare, la banda ultra larga, l’edilizia e la rigenerazione urbana.
Ecco in breve le principali linee di azione:
- la predisposizione di un ‘catalogo delle procedure’ diretto a uniformare i regimi amministrativi, eliminando gli adempimenti e le autorizzazioni non necessarie;
- la definizione di moduli e form online standardizzati e semplificati per l’accesso telematico alle procedure;
- il supporto alle amministrazioni nella gestione delle cosiddette procedure complesse, in modo da accelerare gli interventi cruciali per la ripresa;
- la pubblicazione dei tempi di conclusione delle procedure, in modo che la verifica diretta da parte dei cittadini contribuisca a generare una riduzione dei tempi stessi;
- l’effettiva applicazione del principio del ‘once only’ attraverso la spinta sugli accordi di fruizione e il dialogo delle banche dati;
- la semplificazione e reingegnerizzazione di un set di 50 procedure rilevanti e critiche, da individuare nell’ambito della ricognizione dei procedimenti in funzione della relativa gestione telematica;
- l’estensione della modulistica standard a settori finora esclusi (per esempio la banda ultra larga o le autorizzazioni sismiche), in modo da favorire l’interoperabilità delle banche dati;
- la razionalizzazione e semplificazione di controlli e attività ispettive;
- la digitalizzazione dei SUAP o delle procedure per le attività produttive;
- lo snellimento ulteriore delle Conferenze dei servizi, per giungere al 90% di esse svolte in via telematica e al 90% concluse nei termini;
- la digitalizzazione delle procedure dell’edilizia, l’informatizzazione dei Sue e l’interoperabilità dei dati tra enti;
- il potenziamento di sistemi di repository per la gestione e condivisione di documenti di grandi dimensioni, definendo standard condivisi per favorire il dialogo tra sistemi digitalizzati di back office;
- la formazione del personale in materia di contratti pubblici e la professionalizzazione delle stazioni appaltanti.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Trasformazione digitale nella PA
Affinché vengano compiuti i passi necessari per aumentare i servizi pubblici digitali come previsto dal decreto “Semplificazione e innovazione digitale” le Ministre per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano e per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone hanno scritto una lettera indirizzata alle Amministrazioni centrali e locali dello Stato.
Nel messaggio le Ministre hanno ricordato che le Amministrazioni sono tenute entro il 28 febbraio 2021 a fornire i propri servizi online esclusivamente attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) e la Carta nazionale dei servizi (Cns). Le credenziali di identificazione rilasciate precedentemente possono essere utilizzate fino alla loro scadenza naturale e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Entro lo stesso termine le Amministrazioni dovranno utilizzare la piattaforma PagoPa per ricevere pagamenti e avviare i progetti volti a rendere disponibili i propri servizi sull’applicazione ‘IO’.
Questa app diventerà l’unico canale di accesso via cellulare ai servizi della Pubblica Amministrazione.
La trasformazione digitale, spiegano nella lettera le Ministre Pisano e Dadone, determinerà molti vantaggi. Le Amministrazioni potranno ridurre costi e semplificare proprie attività, i cittadini e le imprese che potranno usufruire di servizi in modo più semplice, veloce e sicuro.
Per la trasformazione digitale del Paese sottolinea la lettera è “fondamentale il contributo di ciascuna Amministrazione”.
Sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale è disponibile il materiale informativo.
Per sostenere la trasformazione digitale dei Comuni, che sono gli Enti che erogano il maggior numero di servizi a cittadini e imprese, sono a disposizione 60 milioni di euro complessivi. La cifra comprende le risorse dell’Avviso pubblico del Dipartimento della Funzione pubblica del 20 maggio scorso e quelle del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo
Affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), con sentenza 7008/2020 del 13 novembre 2020. La notifica dell’ordine di demolizione risponde ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale poiché, con la sanzione dell’acquisizione, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge); per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, atteso che non sarebbe possibile una spoliazione solo pro quota.
Osserva il Collegio che tale mancanza sarebbe in grado di refluire sulla legittimità dell’atto acquisitivo, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “Perché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell’ulteriore sanzione costituita dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. È evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell’immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest’ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell’area in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001” (cfr. T.a.r. Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2019, n. 5359).
A tal riguardo si segnala la sentenza del Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 996, che ha evidenziato che l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva, in conseguenza dell’inottemperanza al precedente ordine di demolizione è un atto dovuto, privo di alcuna discrezionalità. L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’opera abusiva si configura, quindi, quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell’inottemperanza di ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge (che ne costituiscono i presupposti), così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell’interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere (e di conseguenza da giustificare) (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 1° ottobre 2001, n. 5179, e 27 aprile 2012, n. 2450)”.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Transizione al digitale, il volume operativo dell’ANCI
L’Anci ha predisposto un quaderno operativo dal titolo “Transizione al digitale: novità e scadenze in pillole”, redatto da Moira Benelli, responsabile Ufficio servizi e tecnologie e Agenda Digitale. L’obiettivo del documento è quello di fornire un’informativa omogenea e semplificata ai Comuni, sintetizzando in un unico testo le principali novità e scadenze in tema di transizione al digitale, suddivise per argomento, seguendo l’ordine dell’articolato del Codice per l’Amministrazione Digitale e lasciando come ultimi alcuni temi non trattati specificamente all’interno del Codice, ma di gran rilievo ai fini della completa digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Il volume si sofferma sui molti interventi relativi alla digitalizzazione che impattano in modo diretto sull’operatività degli enti: dall’identità digitale e dall’accesso ai servizi digitali, fino alla razionalizzazione delle infrastrutture digitali intese come i Centri per l’elaborazione Dati e la conseguente migrazione verso soluzioni in cloud. Spazio anche alle novità sulla notificazione digitale degli atti, provvedimenti e comunicazioni, sulla circolarità del dato anagrafico e sulla disponibilità ed interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
In Gazzetta il decreto che rimuove i vincoli di prezzo sugli immobili costruiti in edilizia convenzionata
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 280 del 10 novembre, il testo del Decreto 28 settembre 2020 , n. 151 “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata”, in attesa di pubblicazione dopo il passaggio in Unificata prima della pausa estiva. Il provvedimento ha una certa rilevanza per i Comuni, considerato che ora è possibile rimuovere i vincoli sul prezzo massimo di cessione di alloggi di edilizia convenzionata. Il decreto individua la formula sia per il calcolo del corrispettivo di rimozione vincoli (CRV) sia il corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie (CRVs).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni, gli enti ammessi al contributo
Con Decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica del 20 maggio 2020 è stato approvato, come noto, il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei Piccoli Comuni” e il relativo Avviso per la manifestazione di interesse da parte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a partecipare all’attuazione del progetto. Il progetto è volto a fornire un supporto concreto alle Amministrazioni destinatarie per il miglioramento della qualità dei servizi, l’organizzazione del personale, anche con riferimento agli adempimenti previsti dai quadri regolamentari e normativi di riferimento e delle funzioni ordinarie attribuite dal Testo Unico degli Enti Locali, il potenziamento dello smart working e la gestione degli appalti pubblici.
Nell’ambito della strategia programmatica definita dal Pon “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020 (Fse e Fesr), il Dipartimento della funzione pubblica, in qualità di Organismo Intermedio, ha stanziato ben 42 milioni di euro per interventi a sostegno proprio dei piccoli comuni (così come individuati dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2), già gravati da carenze finanziarie e di organico che si sono ulteriormente accentuate a causa del Covid-19.
A seguito di una prima valutazione di ammissibilità delle manifestazioni di interesse pervenute, i Comuni che ne abbiano fatto richiesta accederanno alle seguenti fasi dell’iniziativa, che prevedono il supporto da parte uno o più centri di competenza nazionale alla progettazione del Piano di intervento e alla loro successiva attuazione.
Periodicamente, con cadenza al massimo bimestrale, il Dipartimento della funzione pubblica prenderà in carico le domande pervenute e verificatane l’eleggibilità ai sensi dell’art. 7 del bando, le ammetterà alla fase di progettazione partecipata del piano di intervento (Fase 2).
Con provvedimento del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 30250939, del 3 novembre 2020, sono stati approvati gli elenchi delle manifestazioni di interesse presentate dai Comuni – in forma singola o in forma aggregata – nel periodo compreso tra il 20 maggio e il 20 luglio 2020, che sono state ammesse alla fase di progettazione partecipata del Piano di intervento (FASE 2) e di quelle respinte.
I soggetti proponenti, le cui manifestazioni di interesse sono state considerate respinte, possono presentare una nuova domanda fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque non oltre il 30 settembre 2022.
Allegati:
–Elenco Comuni ammessi – domande presentate dal 20 maggio al 20 luglio;
–Elenco Comuni non ammessi – domande presentate dal 20 maggio al 20 luglio.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Rinvio consultazioni elettorali regionali previsti per il 2020
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 novembre 2020, ha approvato disposizioni in materia di rinvio delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche già scaduti, o le cui condizioni ne rendano necessario il rinnovo entro il 31 dicembre 2020.
Il rinvio si rende necessario in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di assicurare che le consultazioni elettorali si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini.
Le consultazioni avranno luogo non prima di novanta giorni e non oltre i centocinquanta giorni successivi, o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori, alle circostanze che rendono necessario il rinnovo.
Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria.
Le disposizioni integrano il contenuto del decreto-legge n. 150 del 10 novembre 2020 recante “Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria (e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario)”, pubblicato in G.U. n. 280 del 10-11-2020.