Protocollo di intesa ANAC – ARERA per trasparenza e anticorruzione per i settori energia, gas, acqua e rifiuti

È stato siglato tra ANAC e ARERA un protocollo d’intesa, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali per la corretta attuazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nei settori dell’elettricità, del gas, del servizio idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti, regolati da ARERA.
Le due Autorità avviano così una cooperazione con scambio di pareri e documenti nelle fasi istruttorie, di reciproca consultazione sulle materie di comune interesse – anche costituendo tavoli tecnici e gruppi di lavoro – rafforzando anche le funzioni di vigilanza collaborativa.
Tramite il protocollo, della validità di tre anni, le due istituzioni potranno anche effettuare reciproche segnalazioni nei casi in cui, nell’ambito delle attività e dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano fattispecie di interesse dell’altra Autorità e potranno collaborare anche per l’invio di segnalazioni al Parlamento o al Governo.
L’accordo consentirà ad ARERA l’accesso alle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC, per acquisire le informazioni necessarie per l’avvio di un procedimento istruttorio e nel corso dello svolgimento di un procedimento istruttorio, relativamente ad uno specifico settore già individuato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Scheda Relazione annuale 2020 del RPCT

Pubblicata la scheda e le relative istruzioni che i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono tenuti a compilare per la predisposizione della relazione prevista all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Si ricorda che comunicato del 2 dicembre scorso il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare è stato differito al 31 marzo 2021.

Vedi Istruzioni per la compilazione della scheda

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, acquisizione CIG e nuove modalità per la comunicazione dei dati

L’ANAC, con comunicato del 25 novembre scorso, nel confermare che il CIG dovrà essere acquisito unicamente per la vera e propria fase di gara fra gli operatori economici accreditati al sistema dinamico d’acquisizione, e che non si dovrà richiedere alcun CIG per la fase propedeutica di istituzione del sistema, con riferimento alle modalità di comunicazione dei dati, comunica che, a partire dalla data del 10 dicembre 2020, in fase di acquisizione del CIG si dovrà selezionare:
– nel campo strumento per lo svolgimento della procedura, presente all’interno della scheda di creazione gara, la voce “sistema dinamico d’acquisizione”;
– nel campo scelta del contraente, presente nella scheda di creazione lotto, la voce corrispondente all’effettiva procedura selettiva utilizzata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Colpa grave per il dipendente che accetta regalie, anche di modico valore, per prestazioni lavorative

In tema di corruzione, la dazione di regali che siano correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui é interessato il privato, non può essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000. (Sez. 6, n. 49524 del 03/10/2017, Scapolan, Rv. 271496). La nozione di “colpa grave” caratterizza le condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione 4, sentenza n. 34362/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Revisori Legali, Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro

Con circolare del 3 dicembre 2020, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato fornisce le istruzioni in merito all’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”.
Entro la data del 30 dicembre 2020, i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al D.lgs. n. 39/2020, qualora non avessero ancora provveduto, devono comunicare, nell’apposita area riservata del sito della revisione legale, secondo le ordinarie modalità telematiche rinvenibili nel sito medesimo, un valido indirizzo di PEC (domicilio digitale), ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti. La nozione di “domicilio digitale” è più ampia e ricomprende non solo la Posta elettronica certifica – PEC ma anche i Servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq), definiti dal Regolamento (Ue) 910/2014 (regolamento eIDAS), che al momento non sono stati attuati in Italia.
L’art. 37 del D.L. n. 76/2020 (decreto semplificazioni) ha introdotto importanti modifiche al D.lgs n. 82/2005, n. 82 (CAD) finalizzate a favorire le comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni, accelerando l’interazione digitale tra i soggetti coinvolti e rendendo effettivo l’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali. Le modifiche riguardano l’obbligo per i revisori legali e le società di revisione legale, iscritti nel registro di cui al D.lgs. n. 39/2010, di comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
I revisori legali, in quanto iscritti in un registro detenuto da una pubblica amministrazione, andranno a popolare l’elenco dell’indice nazionale dei domicili digitali dei professionisti (INI-PEC), che costituisce di fatto una raccolta unica degli indirizzi PEC di tutti i professionisti iscritti in albi professionali con la specifica indicazione, per ciascun iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, della categoria professionale di appartenenza, del numero di iscrizione all’albo/registro e del codice fiscale.
Solamente i revisori che abbiano comunicato, al Ministero dell’economia e delle finanze,  un valido indirizzo di Posta elettronica certificata transiteranno nell’Indice nazionale dei domicili digitali e specificatamente nella categoria professionale revisori legali.
La mancata comunicazione della PEC, ora “domicilio digitale”, può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Relazione annuale RPCT, Differito al 31 marzo 2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’ANAC, nella seduta del 2 dicembre u.s., ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. A tal fine, l’Autorità metterà a disposizione, entro l’11 dicembre prossimo, l’apposito modello, che sarà generato anche per chi, su base volontaria, ha utilizzato la Piattaforma per l’acquisizione dei dati sui Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Restano valide le Relazioni già pubblicate.
Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Danno erariale per il conferimento di incarichi di consulenza legale in difetto dei presupposti di legge

Risponde del danno cagionato all’erario il dirigente pubblico che abbia conferito incarichi di consulenza a un soggetto esterno all’Amministrazione (nel caso di specie, a un avvocato) in difetto dei presupposti e delle condizioni stabiliti dalla legge. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, sezione I centrale d’appello, 2 dicembre 2020, sentenza n. 333.
Nel caso di specie è emerso che la Procura Regionale della Corte dei conti per la Puglia aveva convenuto in giudizio il direttore generale pro-tempore dell’Agenzia regionale delle attività irrigue e forestali per la Regione Puglia (ARIF), per sentirlo condannare al risarcimento del danno di euro 64.396,80 oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge, a cagione di incarichi di consulenza legale dallo stesso affidati a soggetti esterni all’Ente asseritamente in violazione di legge.
Secondo quanto riportato in citazione, gli incarichi si sarebbero rivelati dannosi in quanto conferiti senza che ricorressero i presupposti normativi di cui all’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, atteso che essi risultavano sostanzialmente immotivati e generici e con delibere di conferimento reiterate a fronte di procedure del tutto irregolari. La Procura aveva contestato al dirigente l’affidamento della medesima tipologia di incarichi per i quali non veniva esplicitato alcunché in ordine alle problematiche sottese alla attività stragiudiziale da porre in essere, né tantomeno in ordine alle diffide o istanze presentate all’ente idonee a dar vita a futuri contenziosi.
I giudici della Sezione d’appello, nel confermare la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 127/2019 – ravvisando nella condotta osservata dal dirigente l’elemento soggettivo della colpa grave per aver egli agito in spregio alle più elementari regole dell’agire amministrativo – hanno ricordato che la materia degli incarichi a consulenti esterni alla pubblica amministrazione, disciplinata dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, si inserisce in un contesto nel quale le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di svolgere i compiti istituzionali avvalendosi di personale interno, essendo tale regola espressione del principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa anche, e soprattutto, sotto il profilo dell’economicità della stessa.
In quest’ottica, gli incarichi di consulenza a soggetti esterni possono sì rappresentare un’opzione operativa percorribile, ma a condizione che ricorrano specifiche situazioni, ovvero:
• la carenza organica che impedisca, o renda oggettivamente difficoltoso, l’esercizio di una determinata funzione, da accertare per mezzo di una reale ricognizione condotta sulle professionalità in servizio;
• la complessità dei problemi da risolvere, che richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale interno;
• l’indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico e la sua durata;
• la proporzione fra il compenso corrisposto al soggetto incaricato e l’utilità conseguita dall’Amministrazione.
Tali condizioni, che per la giurisprudenza (cfr. ex plurimis, Sez. II d’appello, sent. n. 625 del 2018 e sent. n. 327/2019) costituiscono altrettanti presupposti di legittimità, non solo devono coesistere, ma devono anche essere logicamente esplicitati nel provvedimento amministrativo di conferimento, in quanto indefettibilmente concorrenti a costituirne il supporto motivazionale. Pur con l’ovvia precisazione che un profilo di illegittimità formale non possa di per sé costituire fonte di danno erariale, non si può tuttavia revocare in dubbio che, soprattutto in una materia quale quella in esame in cui la condotta da osservare risulta delineata da ristretti ambiti normativi, l’assenza di questo o quel presupposto di legittimità del provvedimento appare chiaramente sintomatica di un comportamento contrario, o quantomeno non in linea, con il modello legale della corretta gestione amministrativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune per omessa adozione del PTPCT

L’ANAC, con deliberazione n. 983/2020 del 18 novembre 2020, ha irrogato una sanzione pecuniaria, pari a mille euro, ad un Comune per la tardiva adozione del PTPCT 2020-2022, imputabile ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza. In particolare, sono stati sanzioni il Sindaco, il vice Sindaco e i membri della Giunta comunale in carica per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell’attività di prevenzione della corruzione. Nel caso di specie è emerso che nel mese di settembre 2020, l’Ufficio istruttore dell’Autorità riscontrava la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, del PTPCT relativo al triennio 2020-2022. Conseguentemente il Responsabile dell’Autorità avviava il relativo procedimento sanzionatorio nei confronti del RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento.
Il Segretario comunale rappresentava di non aver mai ricevuto l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, né di poterlo in alcun modo svolgere a causa della sovrapposizione di funzioni svolte dalla stessa nell’ambito del Settore Affari generali, ancorché avesse più volte sollecitato il Sindaco e il vice Sindaco a nominare con solerzia un responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Solo alla fine di ottobre 2020 il Sindaco comunicava all’Autorità di aver provveduto, con proprio decreto, alla nomina del RPCT a dipendente di ruolo di categoria D. Il PTCT veniva poi approvato dalla Giunta comunale nel mese di novembre e successivamente pubblicato nel sito istituzionale dell’ente, in data successiva, quindi, all’avvio del procedimento sanzionatorio (20 ottobre 2020) e con quasi un anno di ritardo rispetto alle scadenze di legge. L’Autorità, nell’evidenziare una totale noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi, ha ritenuto responsabile per la mancata adozione del PTPCT 2020-2022 l’organo di indirizzo politico, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l’obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. culpa in vigilando.

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le linee guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto 25 novembre 2020 con cui vengono approvate le linee guida per il rinnovo delle concessioni per il commercio su area pubblica aventi scadenza il 31 dicembre. Insieme al decreto sono state pubblicate le relative “Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020″.
Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. Le concessioni saranno rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea. Entro il 31 dicembre 2020, il Comune procede d’ufficio all’avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica dei requisiti previsti dalle linee guida. Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2020, con atti ad efficacia differita. In tal caso, le concessioni non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, a partire dal 1° gennaio 2021, i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esisto alle procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Diritto di accesso agli atti da parte del terzo sottoscrittore di un accordo transattivo con la PA

Sussiste in capo al soggetto – controparte contrattuale della Amministrazione e titolare di specifiche pretese creditorie nascenti dalla stipulazione dell’accordo transattivo – di un “interesse diretto, concreto e attuale” ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 alla conoscenza degli atti, di tutti gli atti, esecutivi di quel rapporto e, segnatamente, dei mandati di pagamento all’uopo disposti dal Comune. È quanto evidenziato dal TAR Campania, con sentenza n. 5267 del 16 novembre 2020. Nel caso di specie la società ricorrente – a seguito della stipulazione di un accordo transattivo con il resistente Comune, avente ad oggetto il rapporto inter partes riveniente dall’espletamento del servizio di igiene urbana da parte di essa ricorrente, ed oggetto di contenzioso in sede civile – chiedeva di accedere a copia di tutti i mandati di pagamento emessi dal Comune a favore della ricorrente in ragione di detta transazione. Ciò al fine di conoscere gli importi effettivamente liquidati e la tempistica degli stessi, al dichiarato scopo di eventualmente attivare la clausola di cui all’art. 4 della transazione non essendo stata pagata la transazione nella sua interezza, anche a seguito di presunti pignoramenti da parte di terzi.
I giudici amministrativi hanno ricordato che l’accesso agli atti costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (in senso analogo: art. 4, comma 1, DM 415/94).
Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47), devono indefettibilmente essere garantite. Di talché, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l’interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recedono, determinando la riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION