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Diritto di accesso agli atti da parte del terzo sottoscrittore di un accordo transattivo con la PA

Sussiste in capo al soggetto – controparte contrattuale della Amministrazione e titolare di specifiche pretese creditorie nascenti dalla stipulazione dell’accordo transattivo – di un “interesse diretto, concreto e attuale” ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90 alla conoscenza degli atti, di tutti gli atti, esecutivi di quel rapporto e, segnatamente, dei mandati di pagamento all’uopo disposti dal Comune. È quanto evidenziato dal TAR Campania, con sentenza n. 5267 del 16 novembre 2020. Nel caso di specie la società ricorrente – a seguito della stipulazione di un accordo transattivo con il resistente Comune, avente ad oggetto il rapporto inter partes riveniente dall’espletamento del servizio di igiene urbana da parte di essa ricorrente, ed oggetto di contenzioso in sede civile – chiedeva di accedere a copia di tutti i mandati di pagamento emessi dal Comune a favore della ricorrente in ragione di detta transazione. Ciò al fine di conoscere gli importi effettivamente liquidati e la tempistica degli stessi, al dichiarato scopo di eventualmente attivare la clausola di cui all’art. 4 della transazione non essendo stata pagata la transazione nella sua interezza, anche a seguito di presunti pignoramenti da parte di terzi.
I giudici amministrativi hanno ricordato che l’accesso agli atti costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, afferente a livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali “di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. L’art. 24, comma 7, l. 241/90 prescrive infatti che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (in senso analogo: art. 4, comma 1, DM 415/94).
Le prerogative difensive, indefettibilmente garantite in sede giurisdizionale o procedimentale dai principi costituzionali (artt. 24, 97, 111 e 113 Cost.) nonché dalle disposizioni della CEDU (art. 6) e dalla Carta di Nizza (art. 47), devono indefettibilmente essere garantite. Di talché, allorquando la conoscenza di atti sia necessaria all’esercizio di dette prerogative (che altrimenti non potrebbero esplicarsi, in tutto o in parte), l’interesse alla riservatezza ovvero le ragioni di segretezza, o ancora gli altri, diversi, interessi sottesi ai casi di limitazione o esclusione del diritto di accesso, recedono, determinando la riespansione della regola generale costituita dalla ostensibilità degli atti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION