Decreto Riaperture, la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno

È stata inviata ai prefetti la circolare, a firma del capo di gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi, che fornisce alcune indicazioni in merito all’applicazione delle misure contenute nel decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, adottate per regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio.
La circolare evidenzia come il decreto legge richiami in premessa la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza da covid-19 e contenga alcuni elementi di novità rispetto all’impianto normativo vigente.
La circolare richiama i prefetti sull’esigenza che i servizi territoriali predisposti per la verifica del rispetto delle misure anti contagio debbano concentrarsi sulle possibili situazioni di sovraffollamento, privilegiando, quindi, le aree interessate dalla presenza di esercizi aperti al pubblico ed a più intensi flussi di mobilità secondo linee condivise in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La circolare indica, inoltre, l’esigenza che vengano predisposti mirati interventi operativi in prossimità dei quadranti urbani maggiormente interessati, specie nelle grandi città, da fenomeni di aggregazione in occasione del fine settimana e delle giornate festive e prefestive. Richiama, infine, l’attenzione sul fatto che i dispositivi di vigilanza e di controllo siano predisposti in maniera da assicurare il pieno coinvolgimento anche delle polizie locali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, calcolo indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale

La Corte dei conti, Sezione per l’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 58/2021, in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare la corretta modalità di calcolo dell’indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 82 del TUEL, in applicazione del DM 119/2000 e del criterio previsto dall’art. 156 del TUEL, ha chiarito che l’art. 156 costituisce il costante riferimento per gli Enti ai fini della determinazione delle misure dell’indennità di funzione per gli amministratori locali. La stessa può essere incrementata, a seguito di aumento della popolazione accertata dall’Istat alla data del 31 dicembre del penultimo anno di riferimento, con contestuale passaggio dell’ente ad una classe demografica superiore, ovvero essere diminuita, in caso di riduzione della popolazione, accertata alla stessa data e con le medesime modalità, con conseguente declassamento demografico dell’Ente. L’eventuale attribuzione da parte dell’Ente locale dell’indennità di funzione agli amministratori locali di cui all’ art. 82, prima che l’Istat abbia ufficialmente accertato il dato di cui all’art. 156, non può che avere natura di provvisorietà, essendo necessario, ai fini dell’esatta quantificazione dell’importo la correlazione con il dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’Istat.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legittima la revoca dell’assessore in conflitto col Sindaco

È legittimo il provvedimento del sindaco che dispone, ai sensi dell’art. 46, comma 4, del TUEL, la revoca di un assessore comunale in ragione dell’esistenza di un rapporto conflittuale con esso sindaco. Secondo TAR per la Basilicata (sentenza 16 aprile 2021, n. 302), il Sindaco, essendo direttamente eletto dal popolo, ha un’ampia discrezionalità sia nello scegliere e/o nominare gli Assessori, sia nel revocarli, in quanto entrambi i predetti provvedimenti si basano su un vincolo di fiducia (c.d. intuitu personae), con l’unica differenza che la nomina degli Assessori non richiede alcuna motivazione, mentre la loro revoca deve essere motivata, cioè il Sindaco deve indicare le ragioni, per le quali è venuta meno la fiducia nei confronti degli Assessori, precedentemente nominati dallo stesso Sindaco.
Secondo un prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S., Sez. V, Sentenze n. 4057 del 10 luglio 2012 e n. 1053 del 23 febbraio 2021) il provvedimento di revoca può essere motivato con valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva allo stesso Sindaco, anche perché tali motivazioni sono permeate dalla stessa logica fiduciaria, che caratterizza la nomina degli Assessori, e, oltre ad essere riferite agli Assessori revocati, sono dirette soprattutto al Consiglio comunale, il quale eventualmente potrebbe anche disattenderle e votare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, che comporta lo scioglimento del Consiglio comunale. Pertanto, il provvedimento di revoca ex art. 46, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 può essere annullato, se emanato senza alcuna motivazione oppure con giustificazioni di carattere arbitrario, circostanze che, nel caso di specie, non ricorrono, sia perché il provvedimento impugnato non si limita ad affermare tautologicamente che è venuto meno il rapporto di fiducia, sia perché dai fatti indicati nel provvedimento impugnato ed anche dall’accusa della parte ricorrente al Sindaco di “gestione egocentrica e polarizzata” emerge un rapporto conflittuale tra Sindaco ed Assessori revocati, che risulta ragione sufficiente, per giustificare la revoca dell’incarico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Riaperture pubblicato in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato in G.U. n. 96 del 22-04-2021 il Decreto legge n.  52/2021, c.d. decreto riaperture, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. Si prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Sono prorogate sino al 31 luglio 2021 le disposizioni in materia di lavoro agile, di cui articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

 

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Conferenza Stato-città, contributi e trasferimenti agli enti locali ed in materia di segretari comunali

La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 22 aprile 2021, ha esaminato e approvato gli schemi dei seguenti provvedimenti:

  • Parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’attribuzione dei contributi, per un importo complessivo pari a 430.953,00 euro, da corrispondere a 14 comuni della provincia di Campobasso ed a 8 della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 16 agosto e del 26 dicembre 2018, a titolo di rimborso dei minori gettiti IMU e TASI, relativi al secondo semestre 2020, derivanti dall’esenzione riconosciuta ai fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.
  • Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le modalità di riparto, per l’anno 2021, del fondo di 3 milioni di euro previsto dall’articolo 1, comma 832 della legge 30 dicembre 2020, n. 179, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia.
  • In materia di segretari comunali, inoltre, è stato dato parere favorevole alla integrazione al decreto del Ministro dell’interno del 21 ottobre 2020 sulle convenzioni di segreteria, con la previsione della possibilità che il Ministero dell’Interno possa autorizzare convenzioni con più di cinque enti, previa richiesta motivata degli enti locali interessati, con la indicazione delle modalità necessarie per assicurare l’ottimale svolgimento delle funzioni segretariali.
  • Per i segretari comunali è stato anche determinato in 171 unità il fabbisogno di personale, per l’anno 2021, nel limite massimo consentito dalla norma specifica relativa alla categoria, pari all’80% dei cessati relativi all’anno precedente; sono stati stabiliti, poi, criteri e modalità operative per lo svolgimento del prossimo corso di formazione, che sarà avviato, in modalità telematica, al termine delle prove orali del concorso, che si stanno attualmente espletando; è stato, infine, approvato il piano della formazione 2021, in continuità con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell’Interno dello scorso dicembre, per i segretari comunali e provinciali, amministratori, dirigenti e personale degli enti locali, nonché il prosieguo delle attività formative per i vicesegretari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Convocazione del consiglio comunale in seguito alle dimissioni del presidente

In caso di dimissioni del presidente del consiglio comunale, se nulla è stabilito dallo statuto comunale o dal regolamento per il funzionamento del consiglio, devono ritenersi fermi i poteri sostitutivi del vice presidente ai fini della convocazione e della presidenza del consiglio comunale immediatamente successivo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla competenza alla convocazione del primo consiglio comunale successivo alle dimissioni del presidente; in particolare è stato chiesto se tale competenza spetti al sindaco in analogia a quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, dello Statuto, oppure al vice presidente del consiglio.
Nel merito, il Ministero, nell’evidenziare come la fattispecie considerata non risulta essere stata ricorrentemente oggetto di pronunce giurisprudenziali ed altresì che non trova esplicita disciplina nella normativa statale,  richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 114/2006 ove si legge ‘la circostanza che la norma statale tace sulla durata della carica e sulle ipotesi di cessazione, non significa che il presidente dell’assemblea goda di una posizione di stabilità assoluta o quasi assoluta ..’. In dottrina è stato ritenuto che in mancanza di una specifica disciplina statutaria o regolamentare in tema di efficacia delle dimissioni di presidente del c.c., è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità, una volta portate a formale conoscenza del destinatario […] Nel caso del presidente del consiglio, trattandosi di carica elettiva che costituisce espressione della ‘fiducia’ dell’assemblea consiliare, successivamente alle dimissioni, la conferma della nomina del medesimo dovrebbe essere votata dal consiglio secondo le previsioni recate dallo statuto” (parere del 20 novembre 2009).
Lo Statuto comunale all’articolo 14, comma 5 bis, prevede le ipotesi di cessazione dalla carica del presidente e dei vice presidenti: sospensione e decadenza; dimissioni o morte; revoca. Soltanto con riferimento alla revoca, che può avvenire per comprovati motivi inerenti la carica istituzionale su proposta motivata della maggioranza dei consiglieri assegnati, è dettata una disciplina specifica, che culmina, nel caso di approvazione della proposta di revoca, con la cessazione della carica del presidente o dei vice presidenti e con “l’elezione degli stessi nella successiva seduta con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo”, comma che detta la disciplina della prima adunanza del consiglio comunale, la quale, ai sensi del successivo terzo comma, viene convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell’assemblea.
La succitata norma statutaria, come detto, si riferisce alla revoca, mentre nulla è stabilito in tema di dimissioni del presidente del consiglio comunale. Su analoghe ipotesi di lacuna della normativa locale questo ministero ha avuto modo più volte di esprimersi, confermando la tesi secondo cui è applicabile al presidente del consiglio il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità una volta portate a formale conoscenza del destinatario, “restando, comunque fermi i poteri sostitutivi demandati ai supplenti nel caso di assenza del titolare” (parere del 25 gennaio 2017). Le dimissioni, infatti, essendo personali, non dovrebbero investire la posizione dei vice presidenti, che vengono eletti immediatamente dopo la convalida degli consiglieri eletti, secondo quanto stabilito sia dal succitato articolo 14, che dall’articolo 4 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Atteso quanto sopra, ritenendosi fermi i poteri sostitutivi dei supplenti, nel caso di specie troverebbe applicazione l’articolo 19 del succitato regolamento, laddove stabilisce che “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle adunanze spetta al Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti ai sensi dell’art. 4 del regolamento. In mancanza, la presidenza è assunta dall’altro Vice Presidente”.

Termine al 30 giugno 2021 per la pubblicazione e l’invio ad ANAC delle attestazioni OIV

Pubblicata la delibera n. 294 del 13/4/2021 con cui l’Autorità fissa al 30 giugno 2021 la pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, relative all’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021.
La delibera riguarda le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica non di controllo, le fondazioni, le associazioni e gli enti privati come individuati all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013.
L’attestazione degli OIV, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 giugno 2021. Entro tale data è quest’anno richiesto al Responsabile della prevenzione della corruzione di inviare ad ANAC la sola griglia di rilevazione all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

Censimento autovetture di servizio per le annualità 2020 e 2021

Con la Circolare n. 20924 del 30 marzo 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica invita le Pubbliche amministrazioni a comunicare, qualora inadempienti, i dati relativi alle autovetture di servizio riferiti all’anno 2019 entro il 15 maggio 2021, data sino alla quale resterà aperta la relativa rilevazione, nonché ad aggiornare, nel periodo intercorrente dal 17 maggio al 30 giugno 2021, i dati relativi alle autovetture alla data del 31 dicembre 2020.
Si rammenta che le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell’apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l’elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un’apposita sezione del proprio sito.
Sono escluse dal censimento le autovetture indicate al comma 2 dell’art.1 del DPCM 25 settembre 2014:

  • Auto in uso all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  • Auto in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
  • Auto in uso per servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
  • Auto in uso per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli di assistenza (es. auto mediche e/o sanitarie, trasporto diversamente abili…)
  • Auto in uso per i servizi istituzionali svolti nell’area tecnico-operativa della difesa
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale di gestita da ANAS SpA
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade provinciali
  • Auto in uso per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale sulla rete delle strade comunali
  • Auto in uso per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero.
  • I veicoli non immatricolati come autovettura (Automezzi ad uso promiscuo persone e cose, Scuolabus, Minibus, Ambulanze, Autocarri, Motocarri, Motocicli, Ape car, Quadricicli (Porter), Spazzaneve, Mezzi per pulizia strade, Auto storiche, ecc.).

Se presenti nel sistema veicoli erroneamente censiti negli anni precedenti questi devono essere eliminati.
L’obbligo di comunicazione compete alle amministrazioni anche nel caso in cui non dispongono di auto di servizio.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto‐legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l’anno 2013 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Risarcimento danni e colpa dell’Amministrazione se il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione

Dall’accertamento, con sentenza passata in giudicato, della illegittimità della revoca di un piano di lottizzazione non consegue l’automatico accertamento della colpa in capo all’amministrazione che aveva adottato il piano, ove l’annullamento sia stato disposto per difetto di motivazione e non perché sia stata valutata la legittimità della condotta che aveva portato all’adozione del piano stesso. È quanto stabilito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 295 del 7 aprile 2021.
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ribadito – al riguardo – che l’esistenza del danno ingiusto lamentato in giudizio “forma oggetto di un puntuale onere probatorio in capo al soggetto che ne richieda il risarcimento, non costituendo quest’ultimo una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo illegittimo. In proposito non soccorre, infatti, il metodo acquisitivo; né l’esistenza del danno stesso potrebbe essere presunta quale conseguenza dell’illegittimità provvedimentale in cui l’Amministrazione sia incorsa. Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, invero, il principio generale dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 cod. civ. si applica anche all’azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al Giudice amministrativo, con la conseguenza che spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi, in particolare, quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all’evento dannoso, e quella dell’effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi della necessaria prova, la stessa deve essere respinta. Ciò anche perché nell’azione di responsabilità per danni il principio dispositivo dell’art. 2697 comma 1, cod. civ., opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell’azione giurisdizionale di annullamento (C.d.S., V, 9 marzo 2020, n. 1674; III, 23 maggio 2019, n. 3362; VI, 19 novembre 2018, n. 6506)” (cfr. CGA, sentenza n. 00914/2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, a seguito dell’intesa sancita nella seduta del 25 marzo 2021 della Conferenza Unificata, sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).
Il provvedimento è particolarmente significativo sotto un duplice profilo, metodologico e sostanziale.
Riguardo all’aspetto metodologico, esso rappresenta il punto di arrivo di un percorso di proficua collaborazione sviluppatosi tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Enti locali e Terzo settore, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato al tema.
Sotto l’aspetto contenutistico, il decreto intende offrire un quadro condiviso di analisi degli istituti introdotti dal Codice del Terzo settore, previsti dal Titolo VII (Dei rapporti con gli enti pubblici), allo scopo di un utile supporto alle pubbliche amministrazioni nella concreta applicazione degli articoli 55, 56 e 57 del Codice.
Esso tiene conto dell’importante sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, la quale ha ravvisato nell’articolo 55 del Codice “una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall’art. 118, quarto comma, Cost.”, un originale canale di “amministrazione condivisa”, alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito “per la prima volta in termini generali (come) una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria”. Agli “enti del Terzo settore, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal Codice è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale”. Tale posizione peculiare degli enti del Terzo settore nel rapporto con la P.A. si fonda sulla loro qualificazione “come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici” (art. 4 del Codice), rivolti a “perseguire il bene comune” (art. 1), a svolgere “attività di interesse generale” (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).
Le linee guida danno altresì conto delle modifiche al codice dei contratti pubblici apportate con il D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, finalizzate a un miglior coordinamento con il Codice del Terzo settore.