Convocazione del consiglio comunale: il presidente non può sindacare il contenuto della richiesta dei consiglieri

Con il parere n. 9752 del 19 marzo 2026, il Ministero dell’interno il tema sui  limiti dei poteri del presidente del consiglio comunale rispetto alle richieste di convocazione formulate dai consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, del TUEL.

Il pronunciamento ministeriale trae origine dalla richiesta di dieci consiglieri comunali di convocare il consiglio per discutere la “eventuale revoca dell’incarico del Presidente del Consiglio Comunale”. Proprio l’oggetto dell’istanza ha generato il contrasto interpretativo tra il presidente del consiglio e il segretario generale dell’ente. Secondo il Segretario comunale, infatti, la richiesta doveva essere qualificata come ordinaria iniziativa consiliare ai sensi del regolamento interno e dell’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000, senza poter essere assimilata ad una mozione di sfiducia. Diversa, invece, la posizione del Presidente del consiglio, il quale riteneva che l’istanza dovesse essere ricondotta alla disciplina regolamentare concernente la mozione di sfiducia nei suoi confronti, con la conseguente necessità di una formale proposta di deliberazione, non allegata dai consiglieri firmatari.

Il Ministero, nel risolvere la questione, richiama un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadendo un principio di notevole importanza sistematica: il presidente del consiglio comunale, a fronte della richiesta avanzata dal numero minimo di consiglieri previsto dalla legge, è tenuto a verificare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza e la legittimazione dei richiedenti, senza poter esercitare alcun sindacato sul merito o sul contenuto politico-amministrativo dell’argomento proposto.

La funzione attribuita al presidente dell’assemblea consiliare non può quindi tradursi in un potere di filtro politico o di preventiva valutazione dell’ammissibilità sostanziale delle questioni da iscrivere all’ordine del giorno. Una diversa interpretazione finirebbe inevitabilmente per comprimere le prerogative delle minoranze consiliari e alterare il delicato equilibrio tra funzioni di garanzia del presidente e diritti di iniziativa dei consiglieri.

Nel parere viene richiamata, in particolare, la pronuncia del TAR Piemonte, Sezione II, n. 268 del 24 aprile 1996, secondo cui il presidente del consiglio può rifiutare l’iscrizione all’ordine del giorno soltanto in presenza di questioni manifestamente illecite, impossibili oppure radicalmente estranee alle competenze dell’organo consiliare. Al di fuori di tali ipotesi eccezionali, ogni valutazione sull’ammissibilità o opportunità della discussione compete al consiglio comunale nella sua collegialità.

Quanto poi al concetto di mozione, si osserva che l’art.43, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, stabilendo il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, precisa che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. Atteso il surriferito quadro normativo e giurisprudenziale, si ritiene che, nel caso in esame, sussista l’obbligo di convocazione del consiglio da parte del presidente ai sensi dell’art.39 del d.lgs. n.267/2000.

Seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione

Non è preclusa la possibilità che la seduta di seconda convocazione del Consiglio comunale possa essere tenuta nello stesso giorno in cui è prevista la prima convocazione, poiché l’art.38, c.2, del d.lgs. n.267/2000 demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare.

È quanto affermato dal Ministero dell’Interno in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un consigliere comunale circa la prassi invalsa presso il suo comune di far seguire la seduta di seconda convocazione del consiglio nella stessa data della prima convocazione, decorsi 30 minuti dalla constatazione della mancanza del numero legale previsto per le sedute di prima convocazione. Ad avviso del consigliere, tale prassi, oltre a ledere il diritto dei consiglieri di poter presenziare alla seduta di seconda convocazione ove impossibilitati a partecipare alla adunanza di prima convocazione, si porrebbe in contrasto con la normativa regolamentare del consiglio, ai sensi della quale le sedute di seconda convocazione devono essere tenute “nelle successive 24 ore”.

Il Ministero rammenta che l’art.38, comma 2, del Tuel demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale ad apposito regolamento che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il comma 2 del citato art.38 dispone che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.

Ai sensi dell’art.60, comma 2, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale dell’ente in parola, “può essere prevista la seconda convocazione, la cui seduta è da tenersi nelle successive 24 ore”. A parere del Ministero, l’espressione “nelle successive 24 ore”, invero, non implica che debba attendersi necessariamente il giorno successivo per poter convocare nuovamente il consiglio. Si soggiunge, infine, che, ai sensi dell’art.3 della citata fonte regolamentare, è previsto che il presidente del consiglio, nell’interpretare il regolamento, possa avvalersi della collaborazione del segretario generale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Convocazione del consiglio comunale in seguito alle dimissioni del presidente

In caso di dimissioni del presidente del consiglio comunale, se nulla è stabilito dallo statuto comunale o dal regolamento per il funzionamento del consiglio, devono ritenersi fermi i poteri sostitutivi del vice presidente ai fini della convocazione e della presidenza del consiglio comunale immediatamente successivo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla competenza alla convocazione del primo consiglio comunale successivo alle dimissioni del presidente; in particolare è stato chiesto se tale competenza spetti al sindaco in analogia a quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, dello Statuto, oppure al vice presidente del consiglio.
Nel merito, il Ministero, nell’evidenziare come la fattispecie considerata non risulta essere stata ricorrentemente oggetto di pronunce giurisprudenziali ed altresì che non trova esplicita disciplina nella normativa statale,  richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 114/2006 ove si legge ‘la circostanza che la norma statale tace sulla durata della carica e sulle ipotesi di cessazione, non significa che il presidente dell’assemblea goda di una posizione di stabilità assoluta o quasi assoluta ..’. In dottrina è stato ritenuto che in mancanza di una specifica disciplina statutaria o regolamentare in tema di efficacia delle dimissioni di presidente del c.c., è applicabile il regime disposto dal legislatore statale per dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità, una volta portate a formale conoscenza del destinatario […] Nel caso del presidente del consiglio, trattandosi di carica elettiva che costituisce espressione della ‘fiducia’ dell’assemblea consiliare, successivamente alle dimissioni, la conferma della nomina del medesimo dovrebbe essere votata dal consiglio secondo le previsioni recate dallo statuto” (parere del 20 novembre 2009).
Lo Statuto comunale all’articolo 14, comma 5 bis, prevede le ipotesi di cessazione dalla carica del presidente e dei vice presidenti: sospensione e decadenza; dimissioni o morte; revoca. Soltanto con riferimento alla revoca, che può avvenire per comprovati motivi inerenti la carica istituzionale su proposta motivata della maggioranza dei consiglieri assegnati, è dettata una disciplina specifica, che culmina, nel caso di approvazione della proposta di revoca, con la cessazione della carica del presidente o dei vice presidenti e con “l’elezione degli stessi nella successiva seduta con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo”, comma che detta la disciplina della prima adunanza del consiglio comunale, la quale, ai sensi del successivo terzo comma, viene convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell’assemblea.
La succitata norma statutaria, come detto, si riferisce alla revoca, mentre nulla è stabilito in tema di dimissioni del presidente del consiglio comunale. Su analoghe ipotesi di lacuna della normativa locale questo ministero ha avuto modo più volte di esprimersi, confermando la tesi secondo cui è applicabile al presidente del consiglio il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali che ne prevede l’immediata efficacia e l’irrevocabilità una volta portate a formale conoscenza del destinatario, “restando, comunque fermi i poteri sostitutivi demandati ai supplenti nel caso di assenza del titolare” (parere del 25 gennaio 2017). Le dimissioni, infatti, essendo personali, non dovrebbero investire la posizione dei vice presidenti, che vengono eletti immediatamente dopo la convalida degli consiglieri eletti, secondo quanto stabilito sia dal succitato articolo 14, che dall’articolo 4 del Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
Atteso quanto sopra, ritenendosi fermi i poteri sostitutivi dei supplenti, nel caso di specie troverebbe applicazione l’articolo 19 del succitato regolamento, laddove stabilisce che “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza delle adunanze spetta al Vice Presidente che ha riportato il maggior numero di voti ai sensi dell’art. 4 del regolamento. In mancanza, la presidenza è assunta dall’altro Vice Presidente”.