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Convocazione del consiglio comunale: il presidente non può sindacare il contenuto della richiesta dei consiglieri

Con il parere n. 9752 del 19 marzo 2026, il Ministero dell’interno il tema sui  limiti dei poteri del presidente del consiglio comunale rispetto alle richieste di convocazione formulate dai consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, del TUEL.

Il pronunciamento ministeriale trae origine dalla richiesta di dieci consiglieri comunali di convocare il consiglio per discutere la “eventuale revoca dell’incarico del Presidente del Consiglio Comunale”. Proprio l’oggetto dell’istanza ha generato il contrasto interpretativo tra il presidente del consiglio e il segretario generale dell’ente. Secondo il Segretario comunale, infatti, la richiesta doveva essere qualificata come ordinaria iniziativa consiliare ai sensi del regolamento interno e dell’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000, senza poter essere assimilata ad una mozione di sfiducia. Diversa, invece, la posizione del Presidente del consiglio, il quale riteneva che l’istanza dovesse essere ricondotta alla disciplina regolamentare concernente la mozione di sfiducia nei suoi confronti, con la conseguente necessità di una formale proposta di deliberazione, non allegata dai consiglieri firmatari.

Il Ministero, nel risolvere la questione, richiama un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadendo un principio di notevole importanza sistematica: il presidente del consiglio comunale, a fronte della richiesta avanzata dal numero minimo di consiglieri previsto dalla legge, è tenuto a verificare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza e la legittimazione dei richiedenti, senza poter esercitare alcun sindacato sul merito o sul contenuto politico-amministrativo dell’argomento proposto.

La funzione attribuita al presidente dell’assemblea consiliare non può quindi tradursi in un potere di filtro politico o di preventiva valutazione dell’ammissibilità sostanziale delle questioni da iscrivere all’ordine del giorno. Una diversa interpretazione finirebbe inevitabilmente per comprimere le prerogative delle minoranze consiliari e alterare il delicato equilibrio tra funzioni di garanzia del presidente e diritti di iniziativa dei consiglieri.

Nel parere viene richiamata, in particolare, la pronuncia del TAR Piemonte, Sezione II, n. 268 del 24 aprile 1996, secondo cui il presidente del consiglio può rifiutare l’iscrizione all’ordine del giorno soltanto in presenza di questioni manifestamente illecite, impossibili oppure radicalmente estranee alle competenze dell’organo consiliare. Al di fuori di tali ipotesi eccezionali, ogni valutazione sull’ammissibilità o opportunità della discussione compete al consiglio comunale nella sua collegialità.

Quanto poi al concetto di mozione, si osserva che l’art.43, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, stabilendo il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, precisa che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. Atteso il surriferito quadro normativo e giurisprudenziale, si ritiene che, nel caso in esame, sussista l’obbligo di convocazione del consiglio da parte del presidente ai sensi dell’art.39 del d.lgs. n.267/2000.

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