Agenzia delle Entrate: 5 per mille 2025, online gli elenchi dei Comuni beneficiari

Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2025, con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate lo scorso anno. Tra i destinatari delle somme figurano anche i Comuni italiani, che potranno beneficiare delle quote IRPEF destinate dai cittadini al sostegno delle attività sociali svolte dagli enti locali.

Secondo i dati diffusi dall’Amministrazione finanziaria, gli enti ammessi al contributo sono oltre 96mila, per un importo complessivo superiore a 602 milioni di euro, cifra che rappresenta il valore più elevato mai registrato nell’ambito del 5 per mille. Ai Comuni risultano assegnati oltre 17 milioni di euro, derivanti dalle scelte operate dai contribuenti a favore delle attività sociali svolte nel territorio di residenza.

Gli elenchi pubblicati dall’Agenzia riportano, per ciascun beneficiario, il numero delle scelte espresse e gli importi attribuiti. I dati evidenziano una crescita significativa delle somme complessivamente distribuite rispetto all’annualità precedente, confermando il progressivo consolidamento del 5 per mille quale leva di finanziamento per il Terzo settore e per le attività di utilità sociale promosse anche dagli enti territoriali.

ANAC sanziona ex consigliera comunale per omessa pubblicazione dei redditi

Con la delibera n. 169 del 6 maggio 2026, Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto una sanzione amministrativa di 1.000 euro nei confronti di una ex consigliera comunale per la mancata comunicazione dei dati reddituali relativi all’anno 2023.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle verifiche effettuate dall’Autorità sul rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013, disposizione cardine della disciplina in materia di trasparenza patrimoniale dei titolari di incarichi politici. In particolare, la contestazione riguarda l’omessa trasmissione della documentazione concernente la situazione reddituale e patrimoniale da parte dell’ex amministratrice, cessata dalla carica il 9 ottobre 2024.

La disciplina vigente impone agli amministratori pubblici di rendere conoscibili una serie di informazioni aventi rilievo patrimoniale, tra cui la situazione reddituale complessiva, le partecipazioni societarie, la titolarità di imprese, nonché i compensi connessi all’esercizio della funzione pubblica. Gli obblighi si estendono, nei limiti previsti dalla normativa, anche ai dati riferiti al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ove vi sia il relativo consenso alla pubblicazione.

Nel richiamare il quadro normativo di riferimento, ANAC ribadisce che la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni richieste comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 10.000 euro. La responsabilità ricade direttamente sul soggetto tenuto all’adempimento, mentre il provvedimento sanzionatorio deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata.

La vicenda conferma l’attenzione crescente dell’Autorità verso il rispetto degli obblighi di trasparenza anche nella fase successiva alla cessazione del mandato politico. Il venir meno della carica, infatti, non esclude automaticamente gli adempimenti previsti dal decreto trasparenza, soprattutto con riferimento alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati patrimoniali maturati durante il periodo di esercizio dell’incarico.

Convocazione del consiglio comunale: il presidente non può sindacare il contenuto della richiesta dei consiglieri

Con il parere n. 9752 del 19 marzo 2026, il Ministero dell’interno il tema sui  limiti dei poteri del presidente del consiglio comunale rispetto alle richieste di convocazione formulate dai consiglieri ai sensi dell’art. 39, comma 2, del TUEL.

Il pronunciamento ministeriale trae origine dalla richiesta di dieci consiglieri comunali di convocare il consiglio per discutere la “eventuale revoca dell’incarico del Presidente del Consiglio Comunale”. Proprio l’oggetto dell’istanza ha generato il contrasto interpretativo tra il presidente del consiglio e il segretario generale dell’ente. Secondo il Segretario comunale, infatti, la richiesta doveva essere qualificata come ordinaria iniziativa consiliare ai sensi del regolamento interno e dell’art. 39 del d.lgs. n. 267/2000, senza poter essere assimilata ad una mozione di sfiducia. Diversa, invece, la posizione del Presidente del consiglio, il quale riteneva che l’istanza dovesse essere ricondotta alla disciplina regolamentare concernente la mozione di sfiducia nei suoi confronti, con la conseguente necessità di una formale proposta di deliberazione, non allegata dai consiglieri firmatari.

Il Ministero, nel risolvere la questione, richiama un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadendo un principio di notevole importanza sistematica: il presidente del consiglio comunale, a fronte della richiesta avanzata dal numero minimo di consiglieri previsto dalla legge, è tenuto a verificare esclusivamente la regolarità formale dell’istanza e la legittimazione dei richiedenti, senza poter esercitare alcun sindacato sul merito o sul contenuto politico-amministrativo dell’argomento proposto.

La funzione attribuita al presidente dell’assemblea consiliare non può quindi tradursi in un potere di filtro politico o di preventiva valutazione dell’ammissibilità sostanziale delle questioni da iscrivere all’ordine del giorno. Una diversa interpretazione finirebbe inevitabilmente per comprimere le prerogative delle minoranze consiliari e alterare il delicato equilibrio tra funzioni di garanzia del presidente e diritti di iniziativa dei consiglieri.

Nel parere viene richiamata, in particolare, la pronuncia del TAR Piemonte, Sezione II, n. 268 del 24 aprile 1996, secondo cui il presidente del consiglio può rifiutare l’iscrizione all’ordine del giorno soltanto in presenza di questioni manifestamente illecite, impossibili oppure radicalmente estranee alle competenze dell’organo consiliare. Al di fuori di tali ipotesi eccezionali, ogni valutazione sull’ammissibilità o opportunità della discussione compete al consiglio comunale nella sua collegialità.

Quanto poi al concetto di mozione, si osserva che l’art.43, comma 1, del d.lgs. n.267/2000, stabilendo il diritto di iniziativa dei consiglieri comunali su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, precisa che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. Atteso il surriferito quadro normativo e giurisprudenziale, si ritiene che, nel caso in esame, sussista l’obbligo di convocazione del consiglio da parte del presidente ai sensi dell’art.39 del d.lgs. n.267/2000.

Decreto fiscale 2026: rottamazione ruoli anche per i crediti dei Comuni e degli enti territoriali affidati ad AdE-R

La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al ddl di conversione in legge del DL. 38/2026 Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, c.d. Decreto Fiscale. Tra le misure contenute nel decreto, l’articolo 10-quinquies, inserito nel corso dell’esame in Senato, consente l’estensione della definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione quinquies) ai carichi degli enti territoriali affidati all’agente della riscossione di natura sia tributaria che patrimoniale, come accertamenti fiscali, tariffe non pagate e multe stradali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

La norma, inoltre, consente agli enti territoriali di applicare con alcune deroghe la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026. La medesima legge di bilancio ai commi da 105 a 110 ha previsto la facoltà per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata “tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate”. In proposito, tale condizione non è stata riprodotta nel testo della norma in esame né è stato operato un rinvio a alla citata disposizione, che, nel rispetto dell’autonomia impositiva e amministrativa di regioni ed enti locali, pone un vincolo a presidio dell’equilibrio finanziario degli enti territoriali.

Le deroghe introdotte alla disciplina dettata dai commi da 82 a 101 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026, come evidenziato nel dossier studi della Camera, risultano essere le seguenti:

  • a decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili [comma 1, lettera a)];
  • il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026 [comma 1, lettera b)];
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027 [comma 1, lettera c)];
  • l’agente della riscossione invia la comunicazione di cui all’articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026 [comma 1, lettera d)];
  • gli effetti di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027. Ciò significa che a tale data, limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione, le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni [comma 1, lettera e)];
  • per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore), e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (applicazione, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi) e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (diritti del concessionario a copertura dei costi del servizio di riscossione) [comma 1, lettera f)].

Le norme prevedono inoltre che i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 del presente articolo sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet entro il 15 giugno 2026. Gli atti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici, in deroga:

  • all’articolo 13, commi 15 (obblighi relativi alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane), 15-ter [efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)], 15-quater (efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco) e 15-quinquies (modalità di pubblicazione della variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), del decreto-legge n. 201 del 2011;
  • all’articolo 1, comma 3 (modalità di adozione, pubblicazione e efficacia del regolamento di variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di compartecipazione provinciale e comunale all’IRPEF), del decreto legislativo n. 360 del 1998;
  • all’articolo 14, comma 8 (efficacia delle delibere di variazione dell’addizionale comunale all’IRPEF), del decreto legislativo n. 23 del 2011;
  • all’articolo 1, comma 767 (efficacia delle deliberazioni comunali relative all’IMU), della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) [comma 2].

Sull’argomento, IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento della norma approvata, unitamente ad uno schema di deliberazione, al fine di facilitare le attività dei Comuni nel comunque ristretto tempo a disposizione.