Consiglio di Stato, Rimborso spese elettorali anticipate dai Comuni

Tutte le spese elettorali sostenute dai Comuni devono essere rimborsate (art. 17, primo comma, l. n. 136 del 1976) nei limiti fissati con decreto ministeriale; l’importo massimo da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell’interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con parere n. 1786 del  22/11/2021, in risposta ad una nota del Ministero dell’interno, a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un Comune, contro l’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, per l’annullamento del decreto prot. n. 191159/W/18 – Servizio I del 19 dicembre 2018, concernente il rimborso delle spese per lo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, effettuato in misura inferiore alle effettive spese anticipate dall’Ente.
Il Comune lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, dal momento che il provvedimento impugnato si limiterebbe a stabilire il minor importo rimborsato al Comune, senza fornire alcuna giustificazione. Per il Comune, la Prefettura avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento impedendo, pertanto, di intervenire nella formazione del provvedimento in questione. Anzi, il Comune sarebbe stato messo al corrente dei limiti del rimborso delle spese effettuabili quando queste erano state già sostenute. In particolare, l’ente avrebbe potuto giustificare le spese sostenute, dimostrando che esse erano esclusivamente spese obbligatorie e necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni.

Il Consiglio di Stato ha ricordato, preliminarmente, come il legislatore abbia inteso contemperare due distinte e contrapposte esigenze: l’onere del rimborso integrale per l’esercizio da parte dei Comuni di funzioni a loro delegate dall’amministrazione centrale in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche; la necessità di contenere le spese complessive, che rischia di rimanere insoddisfatta attraverso il semplice rimborso delle spese comunali a pie’ di lista. Le disposizioni di legge vanno lette anche alla luce dei parametri costituzionali, in primo luogo l’art. 119, evocato anche nei motivi dedotti dal Comune ricorrente, che stabilisce una corrispondenza stretta tra titolarità delle funzioni e disponibilità delle relative risorse finanziarie. L’autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (art. 119, primo comma, Cost.) rischia di essere lesa nel caso in cui tali enti siano obbligati a utilizzare risorse proprie in favore di organismi statali per l’esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente.

Nel disattendere la conclusione ministeriale sulla insussistenza di diritti partecipativi del Comune, i giudici hanno evidenziato come la comunicazione di avvio del procedimento di corresponsione di somme inferiori a quelle per cui era stato richiesto il rimborso avrebbe consentito anche alla Prefettura di considerare e ponderare appieno le ragioni del Comune, non ultima quella relativa al fatto che il Comune esercita funzioni nel procedimento elettorale anche per altri Comuni.

Inoltre, proprio nella funzione di controllo, la Prefettura avrebbe potuto in tal modo evidenziare con idonea motivazione, all’esito dell’attività istruttoria arricchita dai contributi partecipativi del Comune interessato, quali fossero le spese comunali eccedenti i limiti della buona gestione oppure applicare le riduzioni in misura diversa oppure ancora – e in via del tutto ipotetica correlata alle circostanze – distribuire diversamente la riduzione tra vari comuni.

L’omessa garanzia nei confronti dei diritti partecipativi comunali si riflette nelle carenze motivazionali del provvedimento della Prefettura del 19 dicembre 2018, da cui non è dato evincere quali siano le ragioni del rimborso parziale, se non la non corrispondenza delle spese sostenute dal Comune rispetto alla somma assegnata il 19 aprile 2018. Nessun cenno, per converso, è fatto all’obiettivo fissato dal legislatore che “tutte” le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni politiche e dei referendum debbano essere a carico dello Stato (art. 17, primo comma, della legge n. 136/1976).

Inoltre, la fissazione del tetto massimo del rimborso in un momento successivo alla celebrazione delle elezioni confliggerebbe con il parametro costituzionale dell’autonomia finanziaria degli enti locali sancito dall’art. 119 Costituzione, determinando in sostanza l’accollo di quota parte delle spese per la celebrazione delle elezioni europee – il cui costo a norma di legge deve essere sostenuto dallo Stato – alle finanze dell’ente locale. Ha ricordato il giudice amministrativo che l’interpretazione conforme a Costituzione della norma di cui all’art. 2 d.l. 300/1994 deve, invece, porsi in linea con le previsioni di cui al disposto dell’art. 55, comma 8 l. 449/1997, ammettendo la possibilità di limitare il rimborso delle spese elettorali da parte dello Stato ma previa fissazione da parte dello Stato di un budget a ciascuna amministrazione comunale. La limitazione dovrebbe essere stabilita preventivamente allo svolgimento delle competizioni elettorali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Auto blu: ANAC chiede alle PA maggiore trasparenza sul numero e tipologie dei mezzi

A seguito di ripetute segnalazioni di uso improprio delle cosiddette “auto blu”, l’Autorità Anti Corruzione è intervenuta con apposito provvedimento per richiamare le amministrazioni pubbliche ad un corretto utilizzo dei mezzi di servizio. Con la Delibera n. 747 del 10 novembre 2021, Anac ha preso posizione chiedendo a enti e amministrazioni di rendere noto pubblicamente di quante auto di servizio dispongono e di quali tipologie, inserendo dati e numeri sui propri siti istituzionali come atto di “Amministrazione trasparente”.

Inoltre Anac, ai fini di prevenire la corruzione ed evitare abusi di utilizzo o usi impropri, raccomanda alle amministrazioni pubbliche in fase di definizione del Piano Anticorruzione di programmare misure idonee volte ad assicurare un uso corretto delle “auto blu”, e a svolgere un attento monitoraggio sull’attuazione delle misure introdotte.

L’Autorità ricorda, poi, che “l’uso esclusivo delle auto blu è concesso alle sole autorità politiche e ad alcune categorie di funzionari pubblici individuati con riferimento alla salvaguardia delle esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale”. Viene precisato comunque che “l’uso delle auto di servizio è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e dal luogo di lavoro. Sono escluse da tale regime le autovetture protette assegnate alla magistratura ai fini di sicurezza, o a altri soggetti incaricati di funzioni giudiziarie, esposti a pericolo”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Al via il portale del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS)

Il Ministero del Lavoro rende noto che il sistema del RUNTS, previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore, è online per gli uffici RUNTS del Ministero, delle Regioni e delle province autonome.
Il Registro, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, che gestisce il Registro delle Imprese, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale APS, delle Organizzazioni di volontariato ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore e consentirà l’iscrizione a nuove tipologie di enti.
Un passo in avanti, dunque, lungo la strada della digitalizzazione e della fruibilità dei servizi offerti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dei numerosi soggetti che operano nel Terzo Settore italiano e a tutti i cittadini.
Il Ministero, Regioni e province autonome potranno iniziare il trasferimento dei dati degli enti già iscritti ai rispettivi registri delle ODV e delle APS al 22 novembre 2021 sul nuovo sistema informativo; dal 22 febbraio 2022, inizieranno le verifiche delle singole posizioni da parte degli appositi uffici del RUNTS operanti presso il Ministero, le regioni e le province autonome, che dovranno concludersi, al più tardi, entro il mese di ottobre 2022.
Dal 24 novembre 2021, gli enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, potranno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE alle apposite funzioni del “Front Office”, inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti. Da oggi non è invece più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti già iscritti all’anagrafe delle Onlus saranno messe a punto, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, specifiche indicazioni per perfezionare l’iscrizione nel RUNTS.
Tra alcuni mesi tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l’aggiornamento attraverso il sistema. Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Whistleblower: licenziato non tutelabile se non si tratta di ritorsione

Il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite (whistleblower) e che viene licenziato per ragioni estranee alla segnalazione non è tutelabile. L’accertata assenza del carattere ritorsivo del trasferimento d’ufficio del dipendente, o del licenziamento successivo, fanno decadere ogni presupposto per comminare sanzioni nei confronti dell’amministrazione. E’ quanto ha stabilito Anac intervenendo in due distinti procedimenti, riguardanti due enti diversi, accomunati però dal medesimo principio: la segnalazione di illeciti non salvaguardia da trasferimenti d’ufficio, o da licenziamenti, se le ragioni sono estranee alla segnalazione e quindi vi è assenza di ritorsività.

In uno dei due casi presi in esame da Anac, il whistleblower aveva segnalato ai Carabinieri presunti illeciti commessi dall’ente presso cui lavorava. Successivamente a detta segnalazione, l’ente ha avviato quattro procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente, di cui uno culminato con la destituzione. Il segnalante ha ritenuto tale provvedimento pretestuoso e causato dalla segnalazione di fatti illeciti di truffa. In realtà, però, le garanzie previste dal decreto legislativo 165/2001 a favore del whistleblower, in questo caso non scattano perché non è stato appurato alcun intento discriminatorio o punitivo da parte dell’amministrazione. Infatti, le misure organizzative intraprese nei confronti del dipendente sono state adottate anche nei confronti di altri dipendenti. Come pure il medesimo comportamento contestato al dipendente era stato tenuto anche precedentemente alla segnalazione dei presunti illeciti. Pertanto Anac non ha comminato alcuna sanzione nei confronti della pubblica amministrazione presso cui lavorava il dipendente.

Allo stesso modo nel secondo caso preso in esame da Anac è stata accertata l’assenza di intento punitivo ai danni del dipendente che aveva denunciato presunte condotte illecite. E quindi il trasferimento e la successiva sanzione disciplinare nei suoi confronti non erano da ritenersi correlate alla denuncia effettuata come whistleblower.

Le Delibere Anac: Delibera n. 673 del 22 settembre 2021 e Delibera n. 717 del 20 ottobre 2021.

Città che legge: pubblicate graduatorie finali bando promosso dal Centro per il libro e la lettura

Anci rende noto che il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura ha pubblicato le graduatorie finali del bando Città che legge. Rivolto ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021, il bando, promosso in collaborazione con Anci, riguarda la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura. A disposizione un totale di 800.000 euro, assegnati a 27 progetti “esemplari”, in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni creando un ecosistema favorevole alla lettura. Il bando, che si riferisce all’anno finanziario 2020, è stato predisposto ai sensi del Decreto Interministeriale 8 gennaio 2021, n. 21 “Modalità di gestione del Fondo per l’attuazione del Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura e disposizioni relative all’anno 2020 “, di cui alla Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”.
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere avanzate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: cittachelegge@beniculturali.it

Emergenza Covid, legittimo il blocco degli sfratti per morosità, ma non è tollerabile una proroga oltre il 31 dicembre 2021

La proroga del blocco degli sfratti per morosità – disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 – è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, «senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)».
È un passaggio della motivazione della sentenza n. 213/2021 con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle proroghe (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e poi dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, come anticipato con comunicato stampa del 20 ottobre 2021. In particolare, la Corte ha dichiarato non fondate le censure sollevate dai Giudici dell’esecuzione presso i Tribunali di Trieste e di Savona relative all’articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cosiddetto “milleproroghe”) e all’articolo 40-quater del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto “sostegni”).
Nella sentenza si legge che, se all’inizio dell’emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe – su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale – il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco.
Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l’impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021.
Resta ferma, osserva la sentenza, la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l’evolversi dell’emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PA: da Garante privacy ok a Linee guida Agid su App IO

Via libera del Garante per la protezione dei dati personali alle regole che disciplinano l’accesso telematico ai servizi della Pubblica amministrazione, anche attraverso l’uso della App IO. L’Autorità ha espresso parere favorevole sullo schema di Linee guida predisposte dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).
Il documento definisce le modalità di realizzazione e di funzionamento del punto di accesso telematico per consentire alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti erogatori di rendere disponibili agli utenti i propri servizi (avvisi di scadenze, pagamenti, certificazioni, ecc.).
Il punto di accesso – costituito dall’insieme dei sistemi sviluppati e gestiti da PagoPa – è formato da diversi componenti: un front-end (che include la App Io e un’applicazione web), al quale l’utente può accedere tramite SPID o CIE; un back-end, che gestisce anche le interazioni tra il front-end e il back office; un back office (c.d. portale), dedicato ai soggetti erogatori, grazie al quale essi possono aderire al punto di accesso e utilizzare i servizi e le interfacce messe a disposizione per interagire con i cittadini.
Lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso di numerose interlocuzioni avute con i rappresentanti di AgID e di PagoPa per assicurare opportune garanzie a tutela della privacy. Indicazioni che hanno riguardato innanzitutto i ruoli assunti da PagoPa e dai soggetti erogatori, e le modalità di adesione al punto di accesso telematico.
Particolare attenzione è stata posta sulle misure e sulle garanzie adottate per realizzare il punto di accesso nel rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default, con specifico riguardo al trattamento di dati relativi alla salute e di dati personali relativi a condanne penali e reati, e alle modalità di integrazione del punto di accesso telematico con altre piattaforme digitali (ad es., Anagrafe nazionale della popolazione residente, Piattaforma notifiche).
Nel parere il Garante ha precisato che l’analisi di ulteriori misure di dettaglio che verranno adottate, sarà effettuata nell’ambito della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati che sarà trasmessa da PagoPa.
È stata infine rinviata ad altre regole tecniche di AgID la disciplina di altri aspetti tecnici (utilizzo di sessioni di lunga durata nell’App IO e accesso ai servizi di altre Pa con meccanismi di federated identity).

Consiglio di Stato, proroga concessioni demaniali non oltre il 31 dicembre 2023

Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

Ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1718 del 9 novembre 2021.

INPS, Durc On Line: Modalità di gestione delle deleghe da parte del responsabile della Stazione Appaltante

L’INPS, con Messaggio n. 3830 del 08-11-2021, fornisce le istruzioni che consentono al responsabile della Stazione Appaltante/Amministrazione procedente, una volta perfezionata la propria abilitazione, di gestire le utenze da delegare nell’ambito del proprio ufficio, ai fini della richiesta d’ufficio del Durc On Line.

Effettuato l’accesso ai servizi online dal portale www.inail.it con SPID, CIE o CNS, il soggetto titolare dell’abilitazione, quale responsabile della Stazione Appaltante/Amministrazione procedente, dovrà:

  • selezionare il ruolo di Stazione Appaltante per la propria struttura di riferimento;
  • selezionare la voce “My Home” posta sulla destra della mappa successiva;
  • dall’elenco dei servizi riportati scegliere “Gestione Utente” e poi “Gestione delegati”;
  • procedere all’inserimento, nella mappa successiva, del codice fiscale del soggetto da abilitare e selezionare la voce “Aggiungi delegato”.

Prima di procedere all’abilitazione del soggetto delegato, è necessario che lo stesso abbia effettuato almeno un accesso al portale Inail con SPID, CIE o CNS.

Il messaggio sopra riportato segue la circolare n. 146 del 7 ottobre 2021, con la quale sono state fornite le indicazioni per l’accesso al servizio Durc On Line tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per gli utenti profilati come Stazione Appaltante/Amministrazione procedente. Nella medesima circolare sono state altresì fornite le indicazioni per le Strutture territoriali dell’Inps sulle modalità di creazione e abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti e di gestione delle richieste di subentro di un nuovo responsabile nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anpr: certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini a partire dal 15 novembre

A partire dal 15 novembre i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Il progetto Anpr è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini.

Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7794 comuni già subentrati e i restanti in via di subentro. L’Anagrafe nazionale, che include l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021 (Fonte Min. Interno).